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Cap. 1 Le sfaccettature dell'informazione tra diritto e sistema politico

Poliformia costituzionale: manca una nozione unitaria di informazione perché sono tante le situazioni giuridicamente rilevanti che entrano nel fenomeno. Infatti diverse sono le relazioni tra:

  • Chi svolge attività di informazione (dove all’interno sono presenti libertà di pensiero e mezzo che consente a questa attività di diffondersi).
  • Destinatari dell’informazione stessa.

Si tratta di un vasto campo materiale in cui si distingue l’informazione in senso:

  • Oggettivo: tutte le attività materiali/giuridiche/organizzative di soggetti pubblici/privati, che sono strumentali alla diffusione e ricezione di notizie.
  • Soggettivo: soggetti individuali e collettivi che operano nel settore, venendo in evidenza la molteplicità degli interessi di cui sono titolari.

Nel concetto di informazione rientrano poi i diritti alla libertà:

  • Negativa: libertà di diffondere notizie senza ostacoli legali.
  • Positiva/individuale: c’è un titolare del diritto alla libertà di informare che spesso, anche se non sempre, è l’operatore professionale dell’informazione.

Il giornalista esercita un diritto alla libertà di informare (art. 21 Cost) ma qualificato per modalità di esercizio e contenuti divulgati. Si tratta dei 3 requisiti sanciti nella Sentenza “decalogo” della Cassazione del 1984:

  1. Utilità sociale informazione.
  2. Verità fatti narrati (oggettiva o anche putativa se frutto di serio e diligente lavoro di ricerca).
  3. Forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione.

Natura riconoscibile anche nell’art. 2 L. 69/1963 “ordinamento professione del giornalista” dove “è obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti da lealtà e buona fede”.

Libertà – diritto di informarsi: diritto strumentale alla libertà di informazione perché ne costituisce essenziale presupposto, avente ad oggetto la libertà di ricercare fonti e averne accesso.

Garanzia di questa libertà – diritto segreto professionale sulla fonte delle notizie.

Ruolo importante rivestito dai destinatari delle informazioni, dove si discute sulla configurabilità o meno di un diritto ad essere informati.

Informazione tra potere – libertà: riferimento all’essenza sociale/politica/economica dell’informazione: merce che si compra e si vende non solo per informare ma soprattutto per assicurare un profitto a chi investe i propri capitali dando luogo ad un’impresa informativa.

Questa comprende 2 fenomeni tra loro intrecciati:

  1. Libertà iniziativa economica (art. 41 Cost).
  2. Informazione come potere concorrendo con altri poteri influenza la formazione del consenso, dove si esprime di fatto un potere che sotto l’aspetto sociale è stato definito 4° potere.

Informazione è allora un prodotto dell’attività privata di impresa e del relativo potere economico privato/pubblico (ipotesi di informazione esercitata da un ente a partecipazione pubblica come la RAI, che non confligge con un sistema liberal capitalistico nella misura in cui il soggetto non ha una posizione di monopolio).

Informazione come bene pubblico, dato che diffonde conoscenze su temi di interesse pubblico. Vengono in evidenza 2 aspetti:

  1. Informazione come diritto e valore costitutivo del pluralismo (e quindi di una democrazia piena).
  2. Idea che l’informazione proprio per questo debba essere sottratta alla logiche di mercato, nel senso anche che a tutti devono essere fornite le condizioni fattuali per esercitarla.

Rapporto informazione – forma di stato

L’informazione è elemento essenziale per descrivere l’evoluzione e le trasformazioni della forma di stato. Infatti presenta una valenza politica: la libera circolazione delle idee è strumentale alla formazione di una pubblica opinione consapevole. Nicola Matteucci ha individuato 3 requisiti per poter parlare di opinione pubblica consapevole:

  • Atteggiamento razionale e critico sull’indirizzo di governo.
  • Il governo non deve controllare i canali della comunicazione.
  • Nella società ci deve essere un atteggiamento razionalistico (unico disposto ad accettare eventuale falsificazione di un’opinione in base ai fatti).

Per stabilire il ruolo dell’informazione nella forma di stato occorre verificare:

  • Che i diritti politici (tra cui voto e diritti di libertà collettiva come riunione/associazione) siano effettivamente assicurati dall’ordinamento.
  • Verso quali classi sociali è diretta l’informazione.

Stato liberale

  • Diritti di partecipazione politica sono ristretti ad una fascia limitata di cittadini.
  • La stampa si dirige ad una società aristocratico – borghese ed è sotto il controllo proprietario della stessa classe sociale alla quale diffonde le informazioni.

La stampa assicura gli interessi di quest’ultima. Stampa appartiene al ceto aristocratico – borghese, i diritti politici appartengono allo stesso parlamento (e quindi la maggioranza) che sarà aristocratico – borghese.

Si parla infatti di “mediazione monoclasse” perché la stampa si limita ad una mediazione solo all’interno del gruppo degli egemoni, perché i lettori appartengono alla stessa classe sociale dei detentori del potere economico – politico. La libertà infatti è nelle mani della stessa classe sociale che si fa legislatrice e disegna i contenuti della stessa, le modalità di esercizio e i suoi limiti: abbiamo un esercizio solo formale di libertà. Vengono invece escluse le altre classi che non sono titolari di diritti politici. Tutto ciò consente al legislatore dell’800 di lasciare che le opinioni politiche si divulghino spontaneamente e di non intervenire nella disciplina della concorrenza tra i mezzi di comunicazione. Infatti, unica norma diretta a tutelare la libertà di stampa è: art. 28 St. Albertino “la stampa sarà libera ma una legge ne reprime gli abusi”.

= libertà negativa (non essere ostacolati arbitrariamente nella costituzione dell’impresa informativa da condotte o atti amministrativi di poteri pubblici). Questa è tipica della borghesia, dove solo i suoi interessi sono oggetto di tutela e lo Stato si limita ad essere guardiano di questa cornice. Solo gli interessi borghesi vengono tutelati in quanto non essendoci conflitto con altri interessi questi vengono assunti come di carattere generale.

Stato democratico – sociale

Con la fine della 2° guerra mondiale e la sconfitta dei totalitarismi fascista/nazista, la costituzione dello stato costituzionale – democratico – sociale – pluralista modifica la prospettiva: l’informazione si colloca al centro tra momenti individuali/collettivi/politici generali, nel senso che da una parte continua ad essere in funzione dell’individuo ma dall’altra è anche indispensabile per il processo di comunicazione pluralista su cui si basa la democrazia degli stati occidentali. Perché si ha obiettivo di integrare nel processo informativo i gruppi sociali precedentemente marginalizzati e questo viene conseguito tramite un compromesso tra:

  • Egemoni (proprietari dei mezzi di produzione).
  • Subalterni (lavoratori).

Abbiamo ora nella nostra carta fondamentale dei pilastri fondamentali:

  • Combinazione tra diritti individuali – sociali.
  • Obiettivo di raggiungere uguaglianza sostanziale mediante obblighi gravanti su tutti i soggetti dell’ordinamento di rimozione di ostacoli che di fatto limitano libertà/uguaglianza (art. 3 Cost.).
  • Previsione di margini entro i quali è ammesso l’intervento pubblico in economia, strumentali anche alle rimozioni di cui art. 3 Cost.
  • Programma di democratizzazione del capitalismo, al fine di orientarlo anche a fini sociali.

Tutto ciò incide nello studio del fenomeno dell’informazione, in quanto rispecchia questa stessa trama tracciata dalla Costituzione. Infatti sono molte le sfaccettature del fenomeno dell’informazione in questo senso:

  • Diritto alla libertà attiva di chi informa (visione comune ai modelli liberale e democratico – sociale), con relativa responsabilità nei confronti di chi viene informato.
  • Diritto alla libertà economica dell’editore che si identifica nel diritto di non essere legalmente ostacolato nella costituzione del mezzo.
  • Esigenze della collettività, e in particolare dei più deboli (handicap/minori/anziani) rispetto alla diffusione di notizie, dove inoltre si discute sulla configurabilità o meno di una posizione giuridica in capo ai destinatari delle informazioni.
  • Libertà di informarsi.

= fenomeno che accoglie molteplici posizioni giuridiche e relazioni riguardanti soprattutto:

  • I rapporti tra chi eroga le notizie – destinatari delle stesse.
  • Informazione vista come prodotto ed esercizio della libertà di impresa.

L’impresa è infatti un soggetto del sistema democratico – pluralista che è al tempo stesso un potere di fatto perché gli operatori dell’informazione che ci lavorano possono subire influenze provenienti da:

  • Proprietà editoriale.
  • Interessi vicini alla proprietà editoriale.

Proprio per questo nel nuovo quadro così delineato c’è la necessità che le attività dei gruppi economici siano soggette a limitazioni a garanzia delle libertà e del pluralismo.

Art. 21 Cost.

(attività di manifestazione del pensiero che poggia sull’informazione ottenuta da ricerca di info e di opinioni). La concezione dell’informazione in questo articolo è caratterizzata da:

  1. Elemento individualistico dove la garanzia costituzionale si concentra in modo analitico sulla libertà di stampa organizzata nell’impresa privata.
  2. Libertà negativa (“libertà da”) tutela della libertà che richiede l’assenza di interferenze arbitrarie dei pubblici poteri, che si rivede nella disciplina in tema di sequestri e divieti di autorizzazioni o censure.

Criticato perché si è ritenuto che è inidoneo a fornire una garanzia positiva dell’informazione giornalistica dato il suo approccio retrospettivo in quanto tiene conto solo di alcuni strumenti di diffusione delle notizie, cioè quelli esistenti nel periodo in cui la norma è stata introdotta e non tiene conto di quei mezzi che hanno mostrato un forte impatto sociale. La Costituzione considera preminenti i diritti di chi diffonde le notizie all’interno di un organo informativo privato tradizionale.

Sotto l’aspetto formale non presta interesse alle posizioni dei destinatari dell’informazione. E nemmeno ad aspetti cui il pensiero giuridico liberale è particolarmente sensibile, come il divieto di concentrazione proprietaria delle imprese editoriali. Tuttavia varie letture tendono a valorizzare la portata “a maglie larghe” della disposizione, dove garantisce la libertà di manifestazione del pensiero “con ogni altro mezzo di diffusione rispetto alla parola e allo scritto”.

Questa portata ha consentito alla Corte Costituzionale di porre in essere una giurisprudenza progressiva e quindi di adeguare la tutela costituzionale all’evoluzione sociale e tecnologica dei mezzi di comunicazione di massa. Legislatore + giurisprudenza sono quindi i soggetti abilitati all’accrescimento delle istituzioni della libertà di manifestazione del pensiero e questo perché sembra evidente che art. 21 esige l’interpositio legislatoris. Non si può quindi imputare ad una presunta genericità della norma ciò che invece va addebitato al legislatore, dato che è proprio lui che deve “realizzare la costituzione”.

Differenti concezioni del diritto alla libertà di informare

1. Teoria funzionalistica: La manifestazione del pensiero è configurata come esercizio di una funzione, in quanto anche l’esercizio delle libertà è un modo di partecipazione del singolo alla vita dello Stato. Nei sistemi non liberal democratici (totalitarismi/fascismi) l’informazione è un diritto sostanzialmente funzionale.

Es: fascismo prevedeva il divieto di iscrizione all’albo dei giornalisti per coloro che avessero svolto una pubblica attività in contrasto con gli interessi della nazione. Infatti c’era una necessità di allineamento di ogni giornalista al regime fascista, regime cui l’attività informativa era piegata.

Es2: ordinamenti socialisti prevedono la classe operaia come classe sociale nella quale risiede l’interesse generale, e l’informazione deve essere in funzione di questi interessi.

2. Teoria individualistica: La manifestazione del pensiero è libera in quanto non è in vista di nessun interesse o scopo superiore rispetto all’individuo che la esercita. Nei sistemi liberal democratici invece il diritto di informazione non conosce limiti ideologici (anche se condizionato da influenze economiche di fatto sulle quali l’ordinamento non interviene) e ha natura prettamente negativa, cioè di non subire ostacoli legali. Manca la garanzia in positivo di raggiungere un certo risultato.

Esiste solo un obbligo giuridico gravante sui poteri pubblici di predisporre interventi concreti che permettano a tutti di avvalersi delle facoltà insite nel diritto a prescindere da differenze economiche e sociali. Tutto ciò comporta che la libertà di pensiero e diffusione non deve essere diretta a scopi di sistema perché:

  • In democrazia non c’è un sistema predeterminato di contenuti.
  • La costituzione non evoca mai contenuti e fini del pensiero come elementi suscettibili di comprimere il diritto.

È garantita al singolo indipendentemente da vantaggi/svantaggi che possono derivare allo stato. Infatti si sostiene che la stessa costituzione non riconosce un diritto funzionale all’individuo in quanto la norma è collocata nel titolo dei rapporti civili e non prevede un’espressa funzione sociale, politica e ideologica: quando la costituzione ha attribuito diritti dotati di funzioni lo ha fatto esplicitamente. Il rischio è quello che la funzionalizzazione converta il diritto in obbligo, introducendo obblighi di contenuto.

Critiche: concezione eccessivamente formalistica dell’art. 21 Cost. perché leggendo così l’articolo sembrerebbe che il soggetto che informa sia costituzionalmente legittimato a praticare questa libertà senza limiti di contenuto, ma così i destinatari delle informazioni sarebbero privi di tutela nei casi di violazione delle proprie sfere giuridiche.

In realtà esistono figure specifiche del diritto ad essere informati e sono:

  • Diritti di informazione nei confronti Stato/P.A.: Es: obbligo di informazione in caso di sciopero di servizi pubblici essenziali.
  • Diritti di informazione nei confronti dei titolari pubblici/privati dei mezzi di informazione: si parla di diritto all’informazione nelle situazioni di:
    • Diritto alla riservatezza
    • Diritto alla tutela dei minori
    • Diritto alla rettifica per la stampa e televisione.
  • Inoltre, ci sono diritti all’informazione connessi al principio pluralistico sia esterno (garanzia di avere più organi informativi e quindi più opinioni) sia interno (garanzia che all’interno dell’organo informativo siano assicurati più punti di vista su fatti di interesse pubblico). Questi diritti sono:
    • Diritto alla trasparenza dei mezzi di informazione in attuazione art. 21/5 Cost.
    • Diritto ad un’informazione pluralistica settoriale e plurisettoriale.

Ci sono poi situazioni incluse nei diritti ad essere informati alle quali corrispondono obblighi che la costituzione assegna al potere legislativo in materia pubblicitaria:

  • Diritto ad una adeguata limitazione quantitativa della pubblicità.
  • Diritto ad un’informazione non condizionata dalla pubblicità (limite qualitativo).
  • Diritto ad una pubblicità non ingannevole.

Ci sono anche situazioni di obblighi informativi volti a realizzare l’uguaglianza. Es: obblighi di imparzialità degli operatori televisivi pubblici e privati durante le campagne elettorali (par condicio).

Ci sono anche diritti ad essere informati in capo ai portatori di handicap, per garantire l’accesso alla programmazione di servizio pubblico. Si tratta di tutte situazioni giuridiche che realizzano beni costituzionali suscettibili di limitare il diritto alla libertà dei giornalisti, che sono tipizzate in leggi ordinarie ma la costituzione non prevede come categoria giuridica generale il diritto ad essere informati e quindi non è invocabile come categoria giuridica generale perché gli obblighi di informazione sono tassativi.

Si tratta allora di verificare se il rapporto diffusione – ricezione delle notizie sia giuridicamente rilevante. Si deve allora approfondire la posizione di chi riceve le informazioni per valutare se è configurabile un diritto ad essere informati. Informare comporta diffondere ad una sfera indeterminata di soggetti contenuti che hanno rilievo sociale e quindi che sono di interesse pubblico (Che segna la distinzione tra manifestazione del pensiero e diritto ad informare).

= strumento che valorizza l’informazione come mezzo di implementazione della democrazia e di diffusione della stessa nella società. Quindi si ha interesse pubblico alla co...

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kippigiulii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale dell'informazione giornalistica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Butturini Daniele.
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