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I rapporti patrimoniali tra coniugi

Regimi patrimoniali dei coniugi

Il regime patrimoniale dei coniugi è costituito dalla disciplina a cui sono sottoposti i beni appartenenti ai medesimi. L'ordinamento contempla una pluralità di regimi:

  • Regimi convenzionali: Adozione scaturisce da una convenzione matrimoniale.
  • Regime legale: In mancanza di accordo la scelta viene compiuta direttamente dalla legge.

La riforma del diritto di famiglia ha introdotto come regime legale la comunione di beni, cd. comunione legale, sotto il quale vengono a trovarsi tutte le coppie che, dall'entrata in vigore della riforma (20 agosto 1975) si sono sposate senza stipulare una convenzione matrimoniale con esso incompatibile.

Disciplina transitoria

In comunione legale si trovano anche coloro che hanno celebrato matrimonio prima della riforma e non hanno espresso, entro il 1978, la volontà di rimanere sotto il regime di separazione dei beni sempre che fossero conviventi al momento della scadenza di questo termine (la separazione personale avrebbe impedito la costituzione della comunione, essendo causa di scioglimento della stessa).

NB: la Cassazione sottolinea come debba ritenersi costituito il regime di comunione riguardo ad una coppia separata al momento dell'entrata in vigore della riforma ma riconciliatasi prima della scadenza del termine per compiere l'opzione in oggetto.

Era sufficiente una dichiarazione resa al notaio o all'ufficiale di stato civile, anche da un solo coniuge, mentre non rilevava un'eventuale opposizione dell'altro. Senza questa dichiarazione la comunione legale era costituita a partire dall'entrata in vigore della riforma sui beni ricompresi in essa secondo la legge, senza coinvolgere i beni non più esistenti nel patrimonio del coniuge alla scadenza del termine per l'opzione sul regime patrimoniale in quanto ad esempio: alienati dal titolare o pignorati dai suoi creditori.

Regimi convenzionali

  • Separazione dei beni
  • Fondo patrimoniale
  • Comunione convenzionale
  • Pattuizione dei coniugi affinché i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da regimi in vigore presso ordinamenti stranieri o dagli usi.

In questo caso le parti non possono limitarsi ad indicare genericamente degli istituti ma devono precisarne il contenuto (art 161 c.c.). Infatti, la legge straniera non trova applicazione in quanto tale ma perché recepita nel corpo della convenzione: un mutamento successivo della disciplina dell'istituto infatti non comporterebbe anche cambiamenti di contenuto della convenzione stessa.

RATIO: certezza dei contenuti.

NB: in tema di convenzioni atipiche trova applicazione il principio generale di nullità dei negozi contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Ad esempio: nulla la convenzione che attribuisce una posizione di supremazia ad un coniuge rispetto all'altro, in quanto contraria al principio di uguaglianza.

In contrasto con questo principio si pone anche il regime dotale (art 166 bis c.c. che dispone la nullità di tutti gli accordi che tendono a dare vita ad un regime che persegue gli effetti caratterizzanti la dote come ad esempio: costituzione a favore di un coniuge di un diritto di godimento a titolo gratuito, su beni appartenenti all'altro, per la durata del matrimonio, dai connotati analoghi a quelli caratterizzanti in precedenza la dote).

La dote era costituita dai beni che la moglie, o altri per essa, apportava al marito per sostenere i pesi del matrimonio, sui quali quest'ultimo aveva l'amministrazione ed il diritto di percepirne i frutti. Si trattava di un istituto che vedeva il marito nella posizione di "capo" della famiglia e quindi in contrasto con il principio di uguaglianza. Dubbi di costituzionalità hanno riguardato il fatto che questo divieto non travolge le doti costituite prima della riforma.

Regimi coniugali generali e particolari

Si distingue tra:

  • Regimi coniugali generali: comunione legale + separazione dei beni. Sono cioè atti a disciplinare tutti i rapporti patrimoniali degli sposi.
  • Regimi particolari: comunione convenzionale + fondo patrimoniale. Restano sottoposti solo ad alcuni beni.

Infatti, ad esempio: la separazione dei beni costituisce regime universale, che comprende tutte le ricchezze dei coniugi, mentre il regime legale non instaura una comunione universale in quanto alcuni beni restano sottratti ad essa e vengono compresi nel cd. patrimonio personale dei coniugi.

Questi beni però non sono sottoposti alle stesse regole caratterizzanti il regime di separazione dei beni. Ad esempio: ai frutti prodotti da questi si applicano le regole particolari proprie dei cd beni comuni di residuo. È dubbio se una comunione universale possa costituirsi pattuendo una comunione convenzionale atipica.

Convenzioni matrimoniali

Manca una definizione normativa dell'istituto:

  • Interpretazione prevalente: negozio bilaterale tramite il quale gli sposi, con l'eventuale partecipazione di un terzo, procedono alla scelta ed alla regolamentazione futura di un regime patrimoniale della famiglia, oppure stabiliscono regole volte a disciplinare l'appartenenza dei beni durante la vita coniugale.
  • Interpretazione minoritaria: concetto più ampio, volto a ricomprendere nell'ambito di questa nozione tutti gli accordi patrimoniali tra coniugi, volti a disciplinare l'appartenenza dei beni nella fase della separazione o in vista del divorzio. OBIEZIONE: con il divorzio il vincolo matrimoniale viene meno.

Per quanto non previsto specificamente dalle norme occorre fare riferimento alla generale disciplina del contratto, in quanto compatibile con le caratteristiche delle convenzioni stesse (ad esempio: incidenza vizi di volontà sulla validità dell'accordo), mentre le norme sul diritto di famiglia regolano solo in parte la materia:

  • Tempo di stipulazione: possono essere stipulate successivamente alla celebrazione del matrimonio ma anche antecedentemente (effetti sospensivamente condizionati alla celebrazione).
  • Parti dell'accordo: necessariamente i coniugi ma anche il terzo, nel caso di fondo patrimoniale costituito con i beni da lui conferiti. Non si tratta di atti personalissimi quindi le parti possono servirsi di un rappresentante (ma la procura deve essere rilasciata per atto pubblico).
  • Forma: atto pubblico ad substantiam. Il terzo può manifestare la volontà di costituire il fondo patrimoniale anche in forma testamentaria.
  • Pubblicità: RATIO: mettere i terzi in condizione di conoscere le scelte compiute dai coniugi circa il regime patrimoniale. La convenzione deve essere annotata nell'atto di matrimonio (art 69 DPR 396/2000) su iniziativa del notaio rogante (art 34 bis disp. Att. Cc.). Poi occorre procedere alla trascrizione nei registri immobiliari del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale e degli acquisti congiunti in presenza di convenzioni con le quali si escludono dalla comunione beni immobili/mobili registrati, ovvero si scioglie la comunione legale. È discusso se siano soggetti alla trascrizione ex art 2647 c.c. gli acquisti compiuti dal coniuge in regime di separazione dei beni.

Natura della trascrizione

Controverso se è richiesta:

  • Per l'opponibilità ai terzi della natura del bene. Soluzione preferibile perché se manca l'annotazione la convenzione non è opponibile a terzi, in mancanza della trascrizione detta inopponibilità è limitata al singolo bene rispetto al quale l'onere pubblicitario non è stato adempiuto. Ad esempio: il vincolo derivante dalla costituzione di un fondo patrimoniale annotato nei registri di matrimonio ma non trascritto nei registri immobiliari, costituito su un certo immobile, non è opponibile al creditore personale del coniuge che ha compiuto su di esso atti esecutivi. Il vincolo risulta invece opponibile se trascritto, anche se non annotato.
  • Come semplice pubblicità-notizia. Sezioni Unite Cassazione affermano che l'annotazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per l'opponibilità al terzo della convenzione stessa. FONDAMENTO: mancata riproposizione del c4 all'art 2647 c.c. inserito nella versione antecedente, il quale prevedeva l'inopponibilità ai terzi della convenzione non trascritta nei registri immobiliari (se relativa ad un immobile). Si aggiunge che detta funzione è stata affidata dalla legge ormai all'annotazione nell'atto di matrimonio. Questa interpretazione risulta insoddisfacente: basti pensare al caso in cui le S.U. l'hanno applicata.

Nella specie una Banca aveva iscritto ipoteca su un bene del fondo patrimoniale di cui era titolare il debitore con il coniuge. Il vincolo era stato trascritto ma non annotato nell'atto di matrimonio. Sebbene la Banca fosse consapevole che il suo credito non era stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia e il vincolo fosse pienamente noto al momento dell'iscrizione ipotecaria, la Cassazione ha ritenuto inopponibile il vincolo al creditore.

NB: Quando in seguito alla stipula di una convenzione si è verificato il trasferimento o la costituzione di un diritto reale su beni immobili/mobili registrati (ad esempio: comunione convenzionale) tale atto deve essere trascritto ex art 2643 c.c., si pensi al conferimento in comunione di quei beni di cui ciascun coniuge era titolare prima del matrimonio.

Capacità

Può stipulare convenzioni matrimoniali:

  • Chi ha la capacità di agire
  • Minore autorizzato a contrarre matrimonio, se non emancipato, anche quando queste comportano un atto di liberalità a favore dell'altro coniuge, con l'assistenza dei genitori o del tutore.
  • Curatore speciale: per genitori che si sono opposti al matrimonio (viene nominato dal tribunale dei minori). Viene nominato anche nel caso in cui curatore sia l'altro coniuge, perché sussiste conflitto di interessi.
  • Curatore: coniuge inabilitato e minore emancipato.
  • Tutore: interdetto per infermità di mente, se l'interdizione è successiva al matrimonio può stipulare convenzioni ma previa autorizzazione giudiziale. Se l'interdizione è precedente gli è preclusa la stessa celebrazione.
  • Beneficiario amministrazione di sostegno: limitazioni possono essere contenute nel provvedimento di nomina dell'amministratore stesso.

Le convenzioni stipulate in violazione di queste regole sono:

  • Nulle se manca la partecipazione dell'interessato
  • Annullabili, dietro sua richiesta o del rappresentante legale o degli eredi o aventi causa, in mancanza dell'autorizzazione giudiziale (quando richiesta) o del rappresentante legale.

NB: non essendo le convenzioni negozi strettamente personali, è ammessa anche la stipulazione mediante rappresentante volontario.

Mutamento convenzioni

Consentito in ogni tempo senza limiti particolari (art 162 c.c.) ferme restando le regole di forma/pubblicità.

Modifiche convenzione: con il consenso di tutte le parti stipulati (o dei loro eredi) è consentito, nei limiti della legge (art 163 c.c.). Esse sono sottoposte alle medesime regole di forma e pubblicità previste per la stipula della convenzione.

Accordo simulatorio

È necessario il consenso per conferire efficacia di questo. Limiti di prova non sono previsti invece per i terzi (art 164 c.c.). La norma pertanto riproduce la regola generale in tema di prova della simulazione negoziale (art 1417 c.c.).

Discussa è l'efficacia tra i coniugi della convenzione dissimulata eventualmente contenuta nella contro-dichiarazione tra di loro intervenuta.

Fondo patrimoniale

Nozione, natura, caratteri

Il fondo patrimoniale è costituito da beni vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, onde consentire alla stessa il godimento di un tenore di vita tendenzialmente costante nel tempo. Si tratta di un patrimonio di destinazione appartenente ai coniugi e quindi privo di soggettività giuridica.

La giurisprudenza (Cass. 8824/1987) rileva che da esso scaturisce un vincolo più intenso di quello che deriva dal regime della comunione legale in quanto i beni della comunione non sono sottoposti ad alcun vincolo di godimento e possono essere utilizzati dai coniugi anche per soddisfare interessi meramente personali. Dopo il divieto di costituzione di dote, il fondo patrimoniale è rimasto l'unica convenzione specificamente volta ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni familiari.

MA è da rilevare che ormai analogo risultato può essere raggiunto mediante un contratto o un negozio unilaterale, stipulato in forma pubblica ex art 2645 ter c.c. Questa norma permette di destinare beni immobili o mobili registrati, per un periodo massimo di 90 anni, al perseguimento di interessi "meritevoli di tutela" a favore di enti o persone fisiche, costituendo un vincolo di destinazione opponibile ai terzi mediante trascrizione.

Beni + frutti vincolati possono essere utilizzati UNICAMENTE per perseguire il fine stabilito e sottoposti ad esecuzione solo da coloro che vantano un credito sorto per il raggiungimento degli scopi suddetti. Tra tali possibili soddisfazioni va annoverata quella al soddisfacimento dei bisogni di vita di alcuni congiunti o della famiglia di fatto (si supera la normativa sul fondo patrimoniale per cui il fondo può costituirsi solo a beneficio di tutti i componenti della famiglia nucleare fondata sul matrimonio).

Il fondo patrimoniale trae origine dal previgente patrimonio familiare, ma se ne distingue:

  • Patrimonio familiare: la sua costituzione era sufficiente la volontà di un coniuge e i beni conferiti appartenevano solo a lui. Può essere composto solo da beni immobili. Amministrazione: coniuge proprietario dei beni o designato dal terzo costituente, se questo se ne fosse riservata la proprietà. In mancanza di designazione, l'amministrazione era attribuita al marito. Alienazione beni: solo previa autorizzazione del giudice, nel caso di utilità evidente, e non erano passibili di esecuzione da parte dei creditori familiari.
  • Fondo patrimoniale: esclusivamente per accordo dei coniugi, che sono anche titolari dei beni che lo compongono. Può essere composto anche da beni mobili registrati. Amministrazione: sempre dei 2 coniugi. Alienazione beni: autorizzazione giudiziale è richiesta solo se vi sono figli minori. Anche i beni, oltre ai frutti, possono essere esecutati dai creditori familiari.

NB: sia il patrimonio familiare che il fondo patrimoniale hanno ricevuto un'applicazione limitata nella pratica, per lo più in frode ai creditori personali.

Costituzione

È possibile stipulare questa convenzione sia prima che dopo la celebrazione di matrimonio, tramite atto pubblico o in forma testamentaria. Il conferimento dei beni può essere operato da entrambi i coniugi, uno solo di essi, un terzo (sia mediante negozio inter vivos sia mediante testamento). NB: ipotesi di un lascito del terzo con l'onere o la condizione di costituire il fondo = costituenti sono i 2 coniugi.

Essi divengono contitolari per quote uguali (simile alla comunione legale). Non è ammesso costituire il fondo senza che ambedue i coniugi siano almeno titolari del diritto di godimento, anche se si tratta di un profilo controverso.

Figli godono dei vantaggi ma non sono titolari, quindi non sono litisconsorti necessari nei giudizi relativi al fondo, ma se ne ammette l'intervento a sostegno delle pretese di un altro soggetto processuale.

Attribuzione di beni al fondo comporta:

  • O un atto di liberalità a favore dei coniugi o di un coniuge quando provengono dall'altro.
  • O una forma di adempimento da parte dei coniugi stessi, all'obbligo di contribuzione.

Per la giurisprudenza, tuttavia, l'atto di destinazione comporta sempre una liberalità, analoga alla donazione, o comunque la gratuità del medesimo, e non può trattarsi di adempimento di un debito scaduto.

Creditori personali

I conferimenti comportano un atto di disposizione che può pregiudicare i creditori personali, infatti i beni + frutti del fondo possono essere esecutati solo dai creditori il cui credito è sorto per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Rimedi: Giurisprudenza di destinazione di un bene al fondo patrimoniale è assoggettabile all'atto ad azione revocatoria in quanto comporta una disposizione del patrimonio del debitore ed è potenzialmente pregiudizievole per il creditore il quale può perdere la possibilità di agire esecutivamente su quel bene e sui relativi frutti, qualora sia consapevole dell'estraneità ai bisogni della famiglia del credito per il quale agisce.

Ugualmente esperibile è l'azione revocatoria fallimentare qualora ne ricorrano i presupposti (1. il compimento dell'atto oggetto di revocatoria nel periodo sospetto stabilito dall'art. 67 L.F., che con la riforma, dai due anni e un anno previsti dal vecchio testo, si è ridotto in un anno e sei mesi. 2. la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo).

Se l'atto di disposizione è compiuto in frode al fisco responsabilità penale. Ad integrare il reato, secondo la giurisprudenza, basta che l'atto sia idoneo a frodare il fisco, quindi è sufficiente che al momento della costituzione del fondo sia in corso una procedura di accertamento.

Gli atti di liberalità con i quali si attribuiscono beni al fondo patrimoniale possono essere sottoposti all'azione di riduzione quando ledono la legittima.

Oggetto

Art 167 c.c.: Beni immobili, frutti e somme ricavate da alienazione di questi. Beni mobili registrati + titoli di credito (resi nominativi). Beni in comunione legale.

Beni futuri: dubbi in merito all'estensione del vincolo proprio del fondo alle costruzioni realizzate su un terreno in esso compreso. Regola generali: si ammette. Limite= donazioni (art 771 c.c.).

NB: nelle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza, la soluzione volta ad escludere che la costruzione, realizzata sul terreno compreso nel fondo, segua anche essa la destinazione del fondo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kippigiulii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Omodei Salè Riccardo.
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