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RESPONSABILITA’:
Solo se espressamente contemplato dalla procura il coniuge amministratore è tenuto a rendere
o conto dei frutti percepiti o che avrebbe potuto percepire usando l’ordinaria diligenza.
In mancanza o nel silenzio deve solo consegnare quelli esistenti al momento in cui ne riceve
richiesta o allo scioglimento del matrimonio e non risponde per quelli consumati (mentre di regola il
mandatario è tenuto al rendiconto).
Il coniuge deve amministrare con la diligenza propria del mandatario:
o - SE NON è previsto compenso risponde per dolo o colpa grave
- SE è previsto il compenso risponde anche per colpa lieve
SE amministrazione è avvenuta in contrasto con la volontà del titolare dei beni o a sua insaputa (e
o non ci sono presupposti per applicare la disciplina della gestione d’affari altrui), il coniuge risponde
comunque dei frutti non percepiti e degli altri danni prodotti. La volontà suddetta può risultare in
qualunque modo.
Il coniuge che gode dei beni dell’altro è soggetto alle obbligazioni dell’usufruttuario (ES: non può
o mutarne la destinazione, rimborsi per miglioramenti etc) compatibili con la sua situazione.
Non essendo specificato dalla L. a che titolo il coniuge gode dei beni, si ritiene che la soluzione sia
quella dei beni “parafernali”, appartenenti alla moglie ed amministrati dal marito, secondo la quale
detto godimento costituiva modalità di contribuzione ai bisogni familiari. Il coniuge titolare resta
quindi sollevato dal proprio obbligo contributivo nei confronti dell’altro coniuge, per l’ammontare
dei frutti da questi non restituiti ed utilizzati a vantaggio proprio o della famiglia e anche l’opera del
coniuge amministratore deve essere considerata tale; quest’ultimo quindi non è usufruttuario, non
avendo diritto di appropriarsi dei frutti nel proprio interesse ed essendo solamente esonerato dal
rendere conto di quelli consumati.
Prova della titolarità dei beni
il fatto che il coniuge possa godere dei beni o che questi si trovino nella casa coniugale, può creare problemi di
prova circa la titolarità nel caso in cui sorgano controversie.
Ex art 219 cc coniuge può dimostrare, con ogni mezzo, nei confronti dell’altro, la titolarità esclusiva di un
àil
bene (non trovano applicazione quindi gli artt. 2721 ss. Cc. riguardo ai limiti della prova testimoniale nei
contratti e l’art 1417 cc per la prova della simulazione).
MA: questa regola non trova applicazione se la controversia è insorta tra il coniuge ed un terzo (ES: con il
creditore o con l’avente causa dall’altro coniuge, mentre il coniuge attore assume di essere esclusivo
proprietario del bene stesso) e opereranno in questo caso le regole generali in tema di limiti della prova.
Presunzione di contitolarità.
SE nessuna prova può essere fornita: il bene si considera in comunione ordinaria per quote uguali, anche se
posseduto da uno solo, con conseguente deroga al principio generale secondo il quale chi vuol far valere una
pretesa in giudizio deve provare i fatti su cui essa si fonda (2697 cc). quindi il godimento non comporta anche
una presunzione di titolarità esclusiva del bene.
SE il coniuge non intestatario vuole dimostrare invece che il bene spetta anche a lui dovrà fornire la prova
mediante scrittura privata, e non con ogni mezzo.
La presunzione di comproprietà ex 219 cc si considera derogabile dai coniugi. Questa opera anche a vantaggio,
ma non in pregiudizio, del terzo. ES: la presunzione si applica a favore del creditore della moglie il quale abbia
pignorato la quota di un bene che il marito ha in godimento esclusivo, mentre non opera nei confronti di chi
abbia acquistato il bene (per intero) dal marito.
La separazione dei beni viene meno mediante convenzione coniugale che da vita alla comunione (legale o
convenzionale), o per estinzione del vincolo matrimoniale (compreso il caso della pronunzia di morte presunta).
COMUNIONE LEGALE
Nozione: contitolarità dei coniugi, per quote uguali, sugli acquisti successivi al matrimonio, con le eccezioni
previste dalla L. (art 179 cc) e la cogestione del patrimonio con uguaglianza di poteri.
Per alcuni beni la contitolarità sorge al momento dell’acquisto e per altri allo scioglimento del regime. Essa
è sottoposta ad un particolare regime, non coincidente con quello proprio di un normale rapporto di
contitolarità (cd comunione ordinaria), ES: ciascun coniuge non può chiedere lo scioglimento della
comunione legale o disporre della propria quota.
Fondamento: esigenza di dare attuazione in maniera più profonda alla causa del matrimonio, realizzando
una comunione di vita tra gli sposi anche sotto il profilo patrimoniale, consentendo cosi l’uguale
partecipazione alle ricchezze da loro prodotte durante il matrimonio.
Connotati fondamentali:
1. Non ha carattere universale: non comprende tutti i beni appartenenti ai coniugi ma ne rimangono
esclusi gli acquisti compiuti da ciascuno prima del matrimonio e anche certi beni acquistati
successivamente che sono previsti dalla L. per tutelare più intensamente gli interessi dei coniugi
rilevanti costituzionalmente:
- Libertà personale: beni di uso strettamente personale (ES: vestiti).
- Esercizio attività lavorativa: beni occorrenti al coniuge per esercitare attività lavorativa.
- Libertà di iniziativa economica: azienda acquistata dopo il matrimonio ed utilizzata nella
propria attività d’impresa e gli utili da questa prodotti. Stessa soluzione si applica alla quota
di partecipazione ad alcune figure di società.
2. Non è un regime obbligatorio: costituisce modello di vita familiare previlegiato ma non anche
carattere fondamentale da applicarsi contro la volontà dei coniugi stessi, che possono optare per
una diversa soluzione.
3. Disciplina in certa misura inderogabile: per evitare una scelta contradditoria degli sposi.
NB: questo modello di comunione se da un verso tutela il coniuge “debole” (vista la contitolarità), dall’altro pone problemi
soprattutto nei rapporti con i terzi e con riferimento alla gestione dei beni. Infatti per ovviare a tali inconvenienti alcuni
paesi, come la Germania e i Paesi scandinavi, hanno optato per un modello di “comunione differita”, cioè di
compartecipazione agli acquisti che si realizza allo scioglimento della comunione stessa. Sono previste cautele particolari
anche per evitare che durante il matrimonio un coniuge possa sperperare i beni, pregiudicando l’altro. In altri ordinamenti
invece sono previste figure di comunione universale (ES: Olanda) che assicurano tutela più intensa al coniuge debole
rispetto al modello di comunione adottato dal nostro ordinamento. Inoltre la problematica dei contrasti tra coniugi
nell’amministrazione dei beni è stata superata in altri ordinamenti come la Spagna ed il Brasile, mediante poteri di gestione
attribuiti solo al marito, con il conseguente sacrificio dell’uguaglianza coniugale.
Natura: la comunione legale non ha soggettività autonoma e non costituisce un patrimonio separato. I beni
sono sottoposti ad una disciplina speciale ma appartengono comunque al patrimonio dei coniugi, senza
presentare alcuna autonomia. Si pensi ai creditori della comunione che possono pignorare il patrimonio
personale di ciascun coniuge e i creditori personali di questi ultimi possono pignorare il patrimonio
comune. Quindi il fondamento sta nelle particolari caratteristiche del rapporto di contitolarità.
La comunione legale non è un patrimonio di destinazione al soddisfacimento dei bisogni o interessi
familiari. Questa risponde per tutte le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi, a prescindere dal
fatto che queste abbiano soddisfatto un’esigenza della famiglia. Inoltre i creditori personali dei coniugi
possono aggredire i beni della comunione, non sono previsti controlli giudiziali sul modo in cui i coniugi
utilizzano i beni comuni. Infine non cadono in comunione immediata i redditi prodotti dal lavoro o dal
patrimonio di ciascun coniuge.
OGGETTO: Il patrimonio dei coniugi sottoposti al regime legale può essere costituito da 3 diverse masse di
beni:
1) Beni compresi nella comunione immediata: tutti gli acquisti compiuti dai coniugi congiuntamente
o anche separatamente. Costituiscono nuovi acquisti i diritti pervenuti ai coniugi in base ad
un’operazione economica che comporti l’ingresso stabile di un nuovo cespite nel patrimonio, non
anche quei diritti il cui ingresso è solo transitorio (ES: mutuo). Non rientrano nemmeno le risorse
pervenute ad un coniuge con funzionalizzazione al perseguimento di scopi non comuni all’altro (ES:
assegno alimentare, usufrutto legale sui beni del figlio).
L’acquisto congiunto o separato può rilevare per individuare la parte alla quale fanno capo i diritti e
le obbligazioni che scaturiscono dal contratto (ES: esercizio azioni risoluzione, rescissione o
invalidità del contratto). Ciò non toglie che in alcuni casi la responsabilità possa sorgere anche a
carico della stessa comunione legale.
Questa partizione non incide sulla caduta in comunione del bene in quanto l’acquisto si comunica
per legge anche all’altro coniuge, il quale può agire per l’adempimento e per il risarcimento del
danno in caso di inadempimento. A questo infatti sono opponibili tutte le eccezioni che si fondano
sul contratto e le condizioni che incidono sulla stabilità dell’acquisto perché la sua posizione
dipende da quella del coniuge acquirente e non può godere della tutela riservata all’avente causa
dall’acquirente o comunque ai terzi (ES: ai fini dell’invalidità del contratto, inefficacia, risoluzione).
DUBBIO: se l’attore deve chiamare in causa anche il coniuge del convenuto. La giurisprudenza è
orientata in senso negativo SE la decisione è destinata ad incidere sull’atto di acquisto, in senso
positivo SE incide sul rapporto già costituito (ES: esercizio del riscatto derivante dalla prelazione
legale).
NB: SE acquisto può essere compiuto solo da chi si trova in certa posizione/ha determinate qualità,
la sua caduta in comunione riguarda solo i rapporti interni tra coniugi ma non anche i rapporti con i
terzi (ES: non è opponibile alla PA o alla cooperativa di cui il coniuge è entrato a far parte.
In mancanza di specifiche indicazioni normative ci sono contrasti di opinioni riguardo alla
ricostruzione della nozione di acquisto. Si discute circa la sorte da riservare a particolari acquisti
separati; si tratta di capire se cadono in comunione immediata o rimangono personali e cosi via.
Questi sono:
a) Acquisti a titolo originario:
Opinione minoritaria: esclusi dalla comunione legale perché il vecchio art. 177 parlava
o di acquisti fatti da uno dei 2 coniugi “a