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DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE

Indice:

DIRITTO PENALE – CONTESTO STORICO

 PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE

 IL REATO

 L’ORDINAMENTO PENALE

 CARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE

 PRINCIPIO DI LEGALITÀ

 COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ

 RISERVA DI LEGGE

 IRRETROATTIVITÀ

 DETERMINATEZZA E TASSATIVITÀ

 AMBITO DI AZIONE SPAZIALE E TEMPORALE

 AMBITO DI OPERATIVITA’ PERSONALE DELLA LEGGE PENALE

 ANALISI NORMATIVA DEL REATO

 IL BENE GIURIDICO

 REATO: ELEMENTO OGGETTIVO O MATERIALE

 SOGGETTO ATTIVO

 CONDOTTA

 NESSO DI CAUSALITÀ

 ANTIGIURIDICITÀ OBIETTIVA

 COLPEVOLEZZA

 IMPUTABILITÀ

 RIMPROVERSABILITÀ

 SCUSABILITÀ

 FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

 CIRCOSTANZE

 STADIO DI CONSUMAZIONE

 CONCORSO DI PERSONE

 LA PENA

DIRITTO PENALE : disciplina che studia i comportamenti illeciti presidiati da

sanzione penale Contesto storico: rapporto STATO-CITTADINO

Prima dell’ILLUMINISMO: possibilità in capo al giudice o sovrano di decidere

cosa/come/quanto doveva essere punito

La responsabilità era COLLETTIVA (non solo chi ha commesso il reato ma anche chi era

vicino: familiari)

Con l’Illuminismo: CESARE BECCARIA

Idea di pena: CERTA-PROPORZIONALE-PERSONALE

Riflessione giuridica in Italia: F. Carrara Università di Pisa ( scuola classica)

SCUOLE DI PENSIERO:

1. Scuola classica:

stampo liberale – garantista

 persona in grado di determinarsi

 pena retributiva

 pena e legge certe

2. Scuola positiva:

Soggetto come risultlato di una serie di fattori biologici e sociali che limitano il

 libero arbitrio

Funzione preventiva della pena

3. Scuola eclettica:

Impostazione del codice penale Rocco (1930)

 Idea di garanzia nei confronti dell’individuo

 Previste misure di sicurezza con finalità preventive

1948 Costituzione Italiana:

passaggio da diritto penale LIBERALE a diritto penale COSTITUZIONALE

PRINCIPI:

RIFERITI AL DIRITTO PENALE:

Art. 25 comma 2 Cost: PRINCIPIO DI LEGALITA’

 Art. 27 Cost: PRINCIPIO DI PERSONALITA’ – PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA

 – FINALITA’ DELLA PENA (retributiva – preventiva – rieducativa ) – DIVIETO PENA DI

MORTE (abolito totalmente con L. Cost. del 2007)

La finalità educativa è l’unica espressamente prevista dalla Costituzione:

prevedendo il reinserimento del soggetto all’interno del tessuto sociale, anche

prima dell’applicazione della pena

PRINCIPI PROCESSUALI:

Art. 24 Cost: diritto di difesa

 Art. 111 Cost: regole del giusto processo

PRINCIPI STRETTAMENTE COLLEGATI CON IL DIRITTO PENALE:

Art. 13 Cost: la libertà personale è INVIOLABILE

 4° comma: obbligo di criminalizzazione ( unico articolo della costituzione che

punisce un comportamento!) – punisce violenza fisica e morale nei confronti dei

detenuti

Il diritto penale è costruito intorno al REO – ritenuto innocente e chiamato a rispondere.

DIRITTO PENALE A VOCAZIONE REICENTRICA - il danno è in subordine

Punto focale: POTERE DELLO STATO SU UN SOGGETTO CHE HA COMMESSO

UN’INFRAZIONE

Diritto dei limiti : il diritto penale è limitato, proporzionato e garantito

Art. 3 Cost: principio di uguaglianza

 Art. 2 Cost: soggetto titolare di diritti inviolabili

IL REATO:

Misura minima del diritto penale

“ciò che l’ordinament punisce con le sanzioni previste per i reati”

Le pene: art. 17 C.P.

 DELITTI CONTRAVVENZIONI

PENE DETENTIVE Reclusione - ergastolo arresto

PENE PECUNIARIE multa ammenda

Diritto penale rispetto a:

1. Ordinamento amministrativo

Rapporto di sussidiarietà ( + grave : penale; - grave amministrativo)

2. Ordinamento civile:

diverso rispetto a oggetto ( nell’ord. Civ. Focus su vittima

Ordinamento penale:

1. Parte generale : istituti applicati a tutto il diritto penale

Interamente nel c.p.

2. Parte speciale: riti specifici

Legislazione penale complementare per forte tecnicità delle materie ( esigenze di

semplificazione) es. T.U. IMMIGRAZIONE o COD. STRADALE

Art. 3bis c.p. i nuovi reati devono essere introdotti in testi unici già emanati

Caratteristiche diritto penale:

- Autonomo : il diritto penale è autosufficiente ( det. Definizioni valgono solo per il

diritto penale)

Es. Pubblico ufficiale: nel diritto penale inteso anche il giudice

- Frammentario: il diritto penale non concepito come materia ma definito in base

alle sue sazioni ( elemento unificante)

PRINCIPIO DI LEGALITÀ :

garanzia del REO dal potere punitivo statale

la legge stabilisce cosa-come-quando punire

principio di legalità

formale sostanziale

art 25 2° e 3° comma:

qualunque norma punire comportamenti

restrittiva ella libertà che minano determinati

personale deve essere valori senza un preciso

prevista da una legge referente legislativo

3° comma: misure di fatto considerato grave

sicurezza - strumento rimane reato anche se

che restringe la libertà di

2° comma: sazione non previsto dalla legge -

un soggetto al di là della

penale regimi totalitari

commissione di un reato

+ organismi

sovranazionali

COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’

1. Principio di riserva di legge

2. Principio di irretroattività

3. Principio di determinatezza e tassatività

RISERVA DI LEGGE:

la materia penale è disciplinabile soltanto dalla legge

monopolio del legislatore nel disciplinare la materia penale: solo nella

cornice parlamentare si applica il controllo democratico perché possibile

confronto tra maggioranza e opposizione: dibattito alla base della

democrazia

Problemi:

1. Legge regionale non può legiferare in materia penale per il principio di

UGUAGLIANZA: differenziazione a livello territoriale

2. Atti aventi forza di legge possono perché c’è comunque il controllo da parte del

parlamento ( decreto-legge e decreto legislativo)

Se non rispettano le linee guida del parlamento vengono rimosse tramite la

declaratoria di incostituzionalità

3. Regolamenti la norma penale rinvia ad un atto secondario – materie talmente

tecniche da aggiornare in coninuazione che il dibattito parlamentare diventerebbe

ingestibile

riserva

assolut relativa

a

sanzio precett

ne o

Ruolo corte costituzionale :

giudica la costituzionalità della leggi

può dichiarare incostituzionalità con effetto favorevole al reo

Irretroattività

Art 25 2° comma Costituzione

Art 2 c.p. “successione di leggi”

Art 14 Preleggi “la legge non dispone che per il futuro

ART 2 2° COMMA C.P: retroattività della norma penale favorevole

Sulla base del principio di uguaglianza

Irretroattività della norma penale sfavorevole ( non posso sapere quale

comportamento verrà vietato in futuro)

ART 2 4° COMMA C.P : successione di leggi penali nel tempo

Come valutare le norme modificatrici : in base a quella + favorevole al reo

Es. Da 18 anni a 9 anni

Da 9 anni a 18 ani

ART 2 5° COMMA C.P: successione esclusa in caso di leggi eccezionali e

temporanee

Art 25 Cost:

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ art.102].

cfr.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima

del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge

[cfr. 13 c.2].

art.

Art 2 CP:

1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu

commesso, non costituiva reato.

2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non

costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.

3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente

la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella

corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 (1).

4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si

applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata

pronunciata sentenza irrevocabile.

5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei

capoversi precedenti.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di

mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge

con emendamenti (2).

(1) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 85/2006.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato

l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma c.p. (ora sesto comma), nella parte

in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo

e terzo comma (ora quarto comma) dello stesso art. 2 c.p.

Determinatezza e tassatività

Non ha un espresso riferimento in costituzione ma comunque ricavato dalle norme del

c.p. dalla costituzione e dalla CEDU

Sono principi diversi ma complementari

DETERMINATEZZA: vincola il legislatore a formulare norme penali chiare e determinate

Funzione sostanziale ( garanzia della libertà dell’individuo ) e processuale ( diritto

di difesa)

Elementi di una norma:

- Descrittivi : descrivono un dato empiricamente verificabile es. “chiunque cagiona

la morte di un uomo”

- Normativi : giuridici ( definizione data da

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Baltimora11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Tripodi Francesco.
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