DIRITTO PENALE – PARTE GENERALE
Indice:
DIRITTO PENALE – CONTESTO STORICO
PRINCIPI DEL DIRITTO PENALE
IL REATO
L’ORDINAMENTO PENALE
CARATTERISTICHE DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPIO DI LEGALITÀ
COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ
RISERVA DI LEGGE
IRRETROATTIVITÀ
DETERMINATEZZA E TASSATIVITÀ
AMBITO DI AZIONE SPAZIALE E TEMPORALE
AMBITO DI OPERATIVITA’ PERSONALE DELLA LEGGE PENALE
ANALISI NORMATIVA DEL REATO
IL BENE GIURIDICO
REATO: ELEMENTO OGGETTIVO O MATERIALE
SOGGETTO ATTIVO
CONDOTTA
NESSO DI CAUSALITÀ
ANTIGIURIDICITÀ OBIETTIVA
COLPEVOLEZZA
IMPUTABILITÀ
RIMPROVERSABILITÀ
SCUSABILITÀ
FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
CIRCOSTANZE
STADIO DI CONSUMAZIONE
CONCORSO DI PERSONE
LA PENA
DIRITTO PENALE : disciplina che studia i comportamenti illeciti presidiati da
sanzione penale Contesto storico: rapporto STATO-CITTADINO
Prima dell’ILLUMINISMO: possibilità in capo al giudice o sovrano di decidere
cosa/come/quanto doveva essere punito
La responsabilità era COLLETTIVA (non solo chi ha commesso il reato ma anche chi era
vicino: familiari)
Con l’Illuminismo: CESARE BECCARIA
Idea di pena: CERTA-PROPORZIONALE-PERSONALE
Riflessione giuridica in Italia: F. Carrara Università di Pisa ( scuola classica)
SCUOLE DI PENSIERO:
1. Scuola classica:
stampo liberale – garantista
persona in grado di determinarsi
pena retributiva
pena e legge certe
2. Scuola positiva:
Soggetto come risultlato di una serie di fattori biologici e sociali che limitano il
libero arbitrio
Funzione preventiva della pena
3. Scuola eclettica:
Impostazione del codice penale Rocco (1930)
Idea di garanzia nei confronti dell’individuo
Previste misure di sicurezza con finalità preventive
1948 Costituzione Italiana:
passaggio da diritto penale LIBERALE a diritto penale COSTITUZIONALE
PRINCIPI:
RIFERITI AL DIRITTO PENALE:
Art. 25 comma 2 Cost: PRINCIPIO DI LEGALITA’
Art. 27 Cost: PRINCIPIO DI PERSONALITA’ – PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA
– FINALITA’ DELLA PENA (retributiva – preventiva – rieducativa ) – DIVIETO PENA DI
MORTE (abolito totalmente con L. Cost. del 2007)
La finalità educativa è l’unica espressamente prevista dalla Costituzione:
prevedendo il reinserimento del soggetto all’interno del tessuto sociale, anche
prima dell’applicazione della pena
PRINCIPI PROCESSUALI:
Art. 24 Cost: diritto di difesa
Art. 111 Cost: regole del giusto processo
PRINCIPI STRETTAMENTE COLLEGATI CON IL DIRITTO PENALE:
Art. 13 Cost: la libertà personale è INVIOLABILE
4° comma: obbligo di criminalizzazione ( unico articolo della costituzione che
punisce un comportamento!) – punisce violenza fisica e morale nei confronti dei
detenuti
Il diritto penale è costruito intorno al REO – ritenuto innocente e chiamato a rispondere.
DIRITTO PENALE A VOCAZIONE REICENTRICA - il danno è in subordine
Punto focale: POTERE DELLO STATO SU UN SOGGETTO CHE HA COMMESSO
UN’INFRAZIONE
Diritto dei limiti : il diritto penale è limitato, proporzionato e garantito
Art. 3 Cost: principio di uguaglianza
Art. 2 Cost: soggetto titolare di diritti inviolabili
IL REATO:
Misura minima del diritto penale
“ciò che l’ordinament punisce con le sanzioni previste per i reati”
Le pene: art. 17 C.P.
DELITTI CONTRAVVENZIONI
PENE DETENTIVE Reclusione - ergastolo arresto
PENE PECUNIARIE multa ammenda
Diritto penale rispetto a:
1. Ordinamento amministrativo
Rapporto di sussidiarietà ( + grave : penale; - grave amministrativo)
2. Ordinamento civile:
diverso rispetto a oggetto ( nell’ord. Civ. Focus su vittima
Ordinamento penale:
1. Parte generale : istituti applicati a tutto il diritto penale
Interamente nel c.p.
2. Parte speciale: riti specifici
Legislazione penale complementare per forte tecnicità delle materie ( esigenze di
semplificazione) es. T.U. IMMIGRAZIONE o COD. STRADALE
Art. 3bis c.p. i nuovi reati devono essere introdotti in testi unici già emanati
Caratteristiche diritto penale:
- Autonomo : il diritto penale è autosufficiente ( det. Definizioni valgono solo per il
diritto penale)
Es. Pubblico ufficiale: nel diritto penale inteso anche il giudice
- Frammentario: il diritto penale non concepito come materia ma definito in base
alle sue sazioni ( elemento unificante)
PRINCIPIO DI LEGALITÀ :
garanzia del REO dal potere punitivo statale
la legge stabilisce cosa-come-quando punire
principio di legalità
formale sostanziale
art 25 2° e 3° comma:
qualunque norma punire comportamenti
restrittiva ella libertà che minano determinati
personale deve essere valori senza un preciso
prevista da una legge referente legislativo
3° comma: misure di fatto considerato grave
sicurezza - strumento rimane reato anche se
che restringe la libertà di
2° comma: sazione non previsto dalla legge -
un soggetto al di là della
penale regimi totalitari
commissione di un reato
+ organismi
sovranazionali
COROLLARI DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’
1. Principio di riserva di legge
2. Principio di irretroattività
3. Principio di determinatezza e tassatività
RISERVA DI LEGGE:
la materia penale è disciplinabile soltanto dalla legge
monopolio del legislatore nel disciplinare la materia penale: solo nella
cornice parlamentare si applica il controllo democratico perché possibile
confronto tra maggioranza e opposizione: dibattito alla base della
democrazia
Problemi:
1. Legge regionale non può legiferare in materia penale per il principio di
UGUAGLIANZA: differenziazione a livello territoriale
2. Atti aventi forza di legge possono perché c’è comunque il controllo da parte del
parlamento ( decreto-legge e decreto legislativo)
Se non rispettano le linee guida del parlamento vengono rimosse tramite la
declaratoria di incostituzionalità
3. Regolamenti la norma penale rinvia ad un atto secondario – materie talmente
tecniche da aggiornare in coninuazione che il dibattito parlamentare diventerebbe
ingestibile
riserva
assolut relativa
a
sanzio precett
ne o
Ruolo corte costituzionale :
giudica la costituzionalità della leggi
può dichiarare incostituzionalità con effetto favorevole al reo
Irretroattività
Art 25 2° comma Costituzione
Art 2 c.p. “successione di leggi”
Art 14 Preleggi “la legge non dispone che per il futuro
ART 2 2° COMMA C.P: retroattività della norma penale favorevole
Sulla base del principio di uguaglianza
Irretroattività della norma penale sfavorevole ( non posso sapere quale
comportamento verrà vietato in futuro)
ART 2 4° COMMA C.P : successione di leggi penali nel tempo
Come valutare le norme modificatrici : in base a quella + favorevole al reo
Es. Da 18 anni a 9 anni
Da 9 anni a 18 ani
ART 2 5° COMMA C.P: successione esclusa in caso di leggi eccezionali e
temporanee
Art 25 Cost:
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ art.102].
cfr.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima
del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge
[cfr. 13 c.2].
art.
Art 2 CP:
1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu
commesso, non costituiva reato.
2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non
costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.
3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente
la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella
corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135 (1).
4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si
applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata
pronunciata sentenza irrevocabile.
5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei
capoversi precedenti.
6. Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di
mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge
con emendamenti (2).
(1) Comma aggiunto dall’art. 14, L. 85/2006.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio 1985, n. 51, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, quinto comma c.p. (ora sesto comma), nella parte
in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo
e terzo comma (ora quarto comma) dello stesso art. 2 c.p.
Determinatezza e tassatività
Non ha un espresso riferimento in costituzione ma comunque ricavato dalle norme del
c.p. dalla costituzione e dalla CEDU
Sono principi diversi ma complementari
DETERMINATEZZA: vincola il legislatore a formulare norme penali chiare e determinate
Funzione sostanziale ( garanzia della libertà dell’individuo ) e processuale ( diritto
di difesa)
Elementi di una norma:
- Descrittivi : descrivono un dato empiricamente verificabile es. “chiunque cagiona
la morte di un uomo”
- Normativi : giuridici ( definizione data da
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Gatta Gian Luigi, libro consigliato Manuale di diritto penale (Parte generale…
-
Riassunto esame Diritto penale, Prof. Mangione Angelo, libro consigliato Manuale di Diritto Penale (parte generale)…
-
Riassunto esame Diritto penale parte generale, Prof. Sotis Carlo, libro consigliato Manuale diritto penale parte ge…
-
Riassunto esame Diritto penale I, Prof. Bellacosa Maurizio, libro consigliato Manuale di diritto penale - Parte gen…