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Il reato

In senso formale, il reato è un fatto al quale la legge ricollega una pena (cd. criterio nominalistico).

In senso sostanziale, il reato è un fatto umano lesivo di un bene giuridico che, a giudizio del legislatore, contrasta coi fini dello Stato e, per tale ragione, esige come sanzione una pena.

Peraltro, solo le pene principali assolvono la funzione di identificare i reati e non anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilita (art.39 c.p.). Si ha dunque delitto ogniqualvolta la legge commini l'ergastolo, la reclusione o la multa, una contravvenzione ogniqualvolta la legge commini l'arresto o l'ammenda.

La distinzione ha notevole rilievo pratico sotto diversi aspetti.

Mentre l'elemento soggettivo di regola richiesto per i delitti è il dolo, salvi i casi in cui la

legge espressamente dà rilevanza alla colpa o alla preterintenzione, le contravvenzioni sono indifferentemente punite a titolo di dolo o di colpa, salvi i casi in cui la legge prevede contravvenzioni necessariamente dolose o colpose.
Il tentativo è di regola configurabile solo per i delitti, salve talune eccezioni.
La recidiva, a seguito della riforma realizzata nel 2005 dalla L. cd. ex Cirielli, interessa soltanto gli autori di delitti. L'aumento di pena previsto per la recidiva può infatti applicarsi soltanto a chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro.
Per quanto concerne la disciplina processuale, mentre i delitti sono perseguibili d'ufficio, salvo che la legge preveda espressamente la procedibilità a querela, per le contravvenzioni si procede sempre d'ufficio.
Sul terreno del diritto sostanziale, ulteriori differenze riguardano: - l'applicabilità della legge penale italiana quando

Il reato sia commesso all'estero;

le pene principali;

le cause di estinzione del reato;

le cause di estinzione della pena;

le circostanze.

Il reato, cioè l'illecito a cui la legge ricollega una pena principale, si distingue sia dall'illecito civile, che ha per conseguenza sanzioni civili, sia dall'illecito amministrativo, che ha per conseguenza sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro non designate come multa o ammenda o sanzioni interdittive (>siccome in materia civile e penale lo Stato ha potestà esclusiva, la previsione di illeciti amministrativi è l'unica via che può percorrere il legislatore regionale per la tutela sanzionatoria di beni giuridici).

Peraltro, uno stesso fatto può costituire sia reato sia illecito civile (es. furto). In tal caso, la legge prevede, oltre alla pena principale, tre tipi di sanzioni civili:

- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;

la restituzione della cosa, mobile o immobile, su cui ha inciso la condotta penalmente rilevante; - la pubblicazione della sentenza di condanna. L'azione civile può essere esercitata nel processo penale, mediante costituzione di parte civile, dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali. Peraltro, per un ristretto gruppo di fattispecie in precedenza configurate come reato (es. ingiuria), a condizione che il soggetto abbia agito con dolo, in luogo della sanzione penale, si prevede ora una sanzione pecuniaria civile che viene devoluta alla Cassa delle ammende e non al danneggiato, fermo restando il risarcimento del danno a beneficio della persona offesa. Ancora, per una limitata gamma di reati (es. diffamazione), la legge prevede sanzioni civili di carattere punitivo accessorie rispetto alle sanzioni penali, designate come riparazione pecuniaria e consistenti nel pagamento di una somma di denaro a favore della persona offesa dal reato, che

Sicumulano con la pena principale e con l'eventuale risarcimento del danno. Peraltro, accade spesso, specie nella legislazione complementare (es. in materia tributaria e finanziaria), che sullo stesso fatto convergano sia sanzioni penali sia sanzioni amministrative: in questo senso si parla di doppio binario sanzionatorio. Al riguardo si pone il problema circa l'operatività del principio ne bis in idem, che sancisce il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. In un primo momento, la giurisprudenza sovrannazionale ha ribadito il divieto generale di un secondo procedimento sanzionatorio, una volta concluso il primo. In un secondo momento, tuttavia, ha ammesso il doppio procedimento, a condizione che il complesso delle sanzioni irrogate non vada oltre lo stretto necessario (cd. principio di proporzione) e che sia garantito un coordinamento sostanziale e cronologico fra i due procedimenti, così da limitare il più possibile gli oneri.

supplementari generati dalla duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni. Per la concezione quadripartita, lo schema di analisi del reato, cioè la sua scomposizione in una serie di elementi disposti logicamente l'uno di seguito all'altro, è quello che individua quattro elementi:
  • il fatto, cioè l'insieme degli elementi oggettivi che individuano e caratterizzano ogni singolo reato come specifica forma di offesa a uno o più beni giuridici (>la condotta, i presupposti della condotta, l'evento, l'oggetto materiale, il rapporto di causalità, l'offesa al bene giuridico, le qualità o le relazioni giuridiche o di fatto richieste per il soggetto attivo del reato nei cd. reati propri);
  • l'antigiuridicità del fatto, che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto e l'intero ordinamento giuridico (>le cause di giustificazione fanno venire meno l'antigiuridicità del fatto);
  • la colpevolezza del fatto, che riguarda l'attribuzione soggettiva del fatto al suo autore, ossia la sua imputabilità e la sua responsabilità penale;
  • la punibilità del fatto, che riguarda la previsione di una pena per il reato commesso.
colpevolezza del fatto antigiuridico, cioè l'insieme dei requisiti dai quali dipende la possibilità di muovere all'agente un rimprovero per aver commesso il fatto antigiuridico (dolo, colpa, dolomisto a colpa, assenza di scusanti, conoscenza o conoscibilità della legge penale violata, capacità d'intendere e di volere); la punibilità del fatto antigiuridico e colpevole, cioè l'insieme delle eventuali condizioni, ulteriori ed esterne rispetto al fatto antigiuridico e colpevole, che fondano o escludono l'opportunità di punirlo (fondano la punibilità le condizioni obiettive di punibilità; escludono la punibilità le cause di esclusione della punibilità, allora volta suddivisibili in: cause personali concomitanti di non punibilità, cause personali sopravvenute di non punibilità, cause oggettive di non punibilità, cause di estinzione del reato) la punibilitàmerita di assurgere a quarto elemento contenutistico del reato in quanto richiede un successivo e autonomo accertamento. Il reato è dunque un fatto umano, antigiuridico, colpevole e punibile. Questa concessione del reato, in linea con la Costituzione, fa perno sul fatto piuttosto che sullacolpevolezza, che svolge invece il ruolo logicamente successivo di individuare le condizioni checonsentono di rimproverare il fatto al suo autore. IL FATTO
  1. La condotta
Al centro di ogni reato compare un fatto umano, o meglio, una condotta, che si manifestaesteriormente. Il diritto penale italiano infatti reprime gli attacchi dell'uomo all'integrità dei benigiuridici e non la mera volontà di offendere un bene che non si sia tradotta in un'attività esteriore ("cogitationis poenam nemo patitur"). La condotta può essere:
  • attiva, nella forma dell'azione*. È possibile che più atti diano vita ad un'unica azione,
  • Purché si dirigano verso il medesimo fine, si svolgano in un contesto di unicità temporale cronologica e con un'unica persona offesa (es. nel furto si richiede che l'agente sottragga una cosa mobile altrui a chi la detiene e, successivamente, se ne impossessi);

    Negativa, nella forma dell'omissione.

    A seconda dell'importanza del bene giuridico la cui aggressione è repressa penalmente, due sono le tecniche alle quali il legislatore può fare ricorso per descrivere le azioni penalmente rilevanti:

    • I reati a forma vincolata, nei quali l'azione concreta sarà rilevante solo se corrisponde allo specifico modello di comportamento descritto nella norma incriminatrice (es. truffa > il patrimonio viene tutelato solo contro specifiche classi di comportamenti);
    • I reati a forma libera, nei quali rileva qualsiasi comportamento umano che abbia causato, con qualsiasi modalità, un determinato evento (es. omicidio > il bene

    della vita è tutelato "da ogni lato").* dal punto di vista naturalistico, l'azione è un movimento corporeo, che produce una modificazione del mondo esterno.

    2. I presupposti della condotta

    I presupposti della condotta sono determinate situazioni di fatto o giuridiche che, in molte figure direato, devono preesistere all'azione o ne devono accompagnare l'esecuzione (es. in assenza del presupposto della "gravidanza", non può realizzarsi la condotta consistente nel compiere, senza il consenso della donna, atti interruttivi della gravidanza).

    3. L'evento

    È possibile classificare i reati in:

    • reati di evento, in cui la condotta diventa penalmente rilevante al verificarsi di un evento (>daintendersi nella sua accezione naturalistica, come risultato materiale dell'azione), cioè di un accadimento temporalmente e spazialmente separato dall'azione ma che da questa deve essere causato, e che può
    consistere: - in una modificazione della realtà fisica; - in una modificazione della realtà psichica; - in una alterazione della realtà economico-giuridica (es. il danno nella truffa); - in un comportamento umano (es. il tollerare al quale costretta la vittima nella violenza privata); reati mera condotta, in cui il fatto si esaurisce nel compimento di una o più azioni ovvero nel mancato compimento di un'azione doverosa. In questi reati è irrilevante che all'azione o all'omissione descritta dalla norma incriminatrice consegua il verificarsi di uno o più eventi (es. delitto di falsità materiale in atto pubblico). 4. Il rapporto di causalità Nei reati di evento, tra l'azione e l'evento deve sussistere un rapporto di causalità. Infatti, ai sensi dell'art.40 c.p., nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende.l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione o omissione. Ci si chiede cosa sia necessario per poter a
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A.A. 2021-2022
95 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacifaa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale I e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Bellacosa Maurizio.