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Set di dati relativi ai servizi erogati che sono richiesti e utilizzati, in ambito nazionale, per definire le esigenze di settore e, quindi, i fondi da stanziare.
7 Esplicitazione della rilevanza economica
Domenico Laviano
Gli obiettivi di questa nuova normativa sono:
- Migliorare le condizioni dell'offerta, in termini di efficienza, qualità, quantità e costo;
- Valorizzare e separare le funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e controllo degli enti, da quelle di gestione;
- Creare un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e privati;
- Rafforzare il sistema dei servizi pubblici mediante il dimensionamento ottimale dell'impresa e l'apertura al capitale privato (Ambiti Territoriali Ottimali).
Per i servizi dotati di rilevanza industriale viene introdotta una separazione tra:
- Proprietà di reti e impianti;
- Gestione.
- Erogazione del servizio.
Lezione 12/03/2018
I vantaggi e gli svantaggi della separazione tra proprietà e gestione delle reti sono:VANTAGGI
- Maggiore competizione nell'assegnazione delle responsabilità di erogazione
SVANTAGGI
- Controllo e regolazione affidati al Comune, in assenza di un'autorità di
settoreMigliore propensione alla conservazione e al Rischio di depauperare il patrimonio, dovuto arinnovo degli impianti periodi brevi di affidamentoMaggiore efficienza operativa Focalizzazione pressoché esclusiva sullaproduttività del personale piuttosto che sullatrasformazione dei processi industrialiL’affidamento dell’erogazione del servizio prevede tassativamente la gara ad evidenza pubblica (demsetzcompetition) a cui possono partecipare società di capitali miste o private, sulla base di standard previamentedefiniti dalle autorità di settore (o, in mancanza, dagli enti locali), salvo che fossero già affidatarie dirette dialtri servizi pubblici locali (o ne avessero ottenuto il rinnovo in via fiduciaria) o che fossero affidatarie dellagestione delle reti nell’ipotesi di gestione disgiunta (quindi, se esiste già un soggetto gestore delle reti, gliviene affidata anche l’erogazione del servizio, passando da un
affidamento disgiunto ad uno congiunto). L'aggiudicazione dei servizi privi di rilevanza industriale può avvenire:
- Mediante affidamento diretto ad istituzioni, ad aziende speciali e a società di capitali miste;
- Tramite ricorso ad associazioni e fondazioni costituite e partecipate da enti (relativamente ai servizi culturali);
- Affidamento a terzi tramite gara ad evidenza pubblica;
- Gestione in economia (ammessa solo se giustificata dalle caratteristiche o dalle dimensioni non rilevanti del servizio).
La legge n. 326 del 24 novembre 2003, di conversione del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, introduce il criterio di rilevanza economica di cui, però, non viene fornita alcuna definizione.
Domenico Laviano
Per i servizi a rilevanza economica viene confermata la separazione della proprietà delle reti dalla gestione delle stesse, che può essere o meno associata all'attività di erogazione dei servizi. Il conferimento ad
Una società della proprietà delle reti può avvenire nei casi in cui:
- Non sia vietato dalla normativa di settore;
- La società sia interamente a capitale pubblico;
- La società svolga la sua attività con riferimento agli enti partecipanti.
La gestione del servizio può essere affidata scegliendo una tra le seguenti modalità:
- Società di capitali individuate mediante gara ad evidenza pubblica (gara per il servizio);
- Società miste, in cui la controparte privata deve essere individuata tramite gara ad evidenza pubblica (gara per il socio);
- Società "in house", caratterizzate da partecipazione pubblica totalitaria, purché l'ente proprietario eserciti su di esse un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e le società affidatarie operino in via prioritaria con gli enti controllanti (sentenza n. 5361 del 28 settembre 2003 del Consiglio di Stato).
L'aviano dell'in house e prevedeva l'obbligo della gara. Tuttavia, questo d.d.l. non fu mai trasformato in legge, causa fine anticipata della legislatura.
La legge n. 133 del 6 agosto 2008, art. 23/bis riforma ulteriormente il settore dei servizi pubblici. Prima di entrare nel merito, va precisato che la nuova disciplina si applica a tutti i servizi dotati di rilevanza economica, salvo la distribuzione di gas ed energia elettrica (in quanto settori regolamentati da authorities consolidate) e il trasporto ferroviario. Il contesto di emanazione di questa legge vede i Comuni come holding perché, di fatto, l'erogazione dei servizi è affidata quasi totalmente a società. In questo caso si possono configurare due situazioni diverse:
- Il Comune opta per il modello IRI, quindi costituisce una società per ogni servizio da erogare;
- Il Comune costituisce un'unica società con il compito di gestire tutti i servizi.
Relativamente
All'affidamento dei servizi pubblici, la l. 133/2008 recepisce la normativa del 2003, aggiungendo che la proprietà delle reti debba restare pubblica ma che la loro gestione possa essere affidata a terzi. Vi furono numerosi ricorsi relativi alla possibilità di affidamento della proprietà ai privati e, spesso, accadeva che le autorità di settore e la normativa fossero in contrasto tra loro (in questo caso la normativa prevale sulle leggi di settore). Viene quindi stabilito che la gestione del servizio possa essere affidata tramite:
- Imprenditori o società in qualunque forma mediante gara ad evidenza pubblica (gara per il servizio);
- Società miste, la cui componente privata del capitale sia stata selezionata mediante gara ad evidenza pubblica (gara per il socio);
- Società a partecipazione pubblica totalitaria, mediante affidamento diretto "in house", nei casi in cui l'ente proprietario presenti
Una situazione di fine legislatura, la nuova riforma non è stata discussa in Parlamento. La normativa attualmente in vigore è quella del 2008 come da successivo.