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-B.14: CREDITI COMPRESI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE;
-D.19.B.: CREDITI COMPRESI NELLE IMMOBILIZZAZIONI.
Qualora le perdite non coperte, fossero di tipo straordinario, saranno iscritte
nella voce:
-E.21: ONERI STRAORDINARI.
Se gli accantonamenti al fondo svalutazione risultano eccessivi, neglio
esercizi successivi, si deve procedere ad una riduzione del fondo
svalutazione, iscrivendo l’eccedenza, come sopravvenienza attiva nella voce:
-A.5: ALTRI RICAVI E PROVENTI;
-D.18.b: RIVALUTAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE CHE NON
COSTITUISCONONPARTECIPAZIONI.
Il valore nominale dei crediti può essere rettificato anche per “rettifiche alle
vendite”. Ad esempio per:
-resi;
-errori di fatturazione;
-abbuoni e sconti;
-premi.
Nel caso di merci o prodotti, restituiti in seguito alla data del bilancio, a favore
del cliente, viene emessa una NOTA DI CREIDTO, che rettifica i ricavi e i
corrispondenti crediti. Viene emessa la nota di credito o viene totalmente
annullata la fattura originaria di vendita. Per determinare, quindi, il valore dei
crediti, se devono considerare sconti, abbuoni, premi concessi dalle imprese
ai clienti.
In tali situazioni le imprese procedono con uno stanziamento che trova in
contropartita un fondo per rischi e oneri.
Accantonamenti a fondi rischi e oneri connessi alle vendite. Si possono
stimare con metodo analitico o sintetico. La scelta del procedimento dipende
dal tipo di beni venduti.
Le somme pagate anticipatamente rientrano nella voce:
-D.6: ACCONTO (come anticipi su future vendite)
La caparra confirmatoria è corrisposta allo scopo di risarcire un danno in caso
di inadempimento, non è un anticipo! Rientra nel passivo patrimoniale, alla
voce:
-D.14: ALTRI DEBITI.
Il credito si estingue con incasso, vendita o cessione, stralcio se non
incassabile.
CANCELLAZIONE CREDITI: nell’OIC n.15, è previsto che le società possono
cancellare i crediti, se si verificano le seguenti condizioni:
● Diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferito e
con essa sono trasferiti tutti i rischi inerenti il credito.
● I diritti contrattuali si estinguono in seguito al pagamento, transazione,
prescrizione, rinuncia al credito, rettifiche e altri eventi.
Nella valutazione del trasferimento dei rischi si devono esaminare tutte le
clausole contrattuali previste (es. garanzie, presenze penali, commissioni e
franchigie per il mancato pagamento).
Da un punto di vista contabile, due situazioni:
1. CESSIONE CREDITO CON TRASFERIMENTO RISCHI: il credito è
cancellato dallo Stato Patrimoniale del trasferente e la differenza tra il
corrispettivo ricevuto e il valore del credito, viene rilevata come perdita
da cessione, rientra nella voce:
-B.14:ONERI DIVERSI DI GESTIONE
N.B. Può accadere che in capo al trasferente, restino alcuni rischi. Il
trasferente deve evidenziarli nei conti d’ordine.
2. CESSIONE CREDITO SENZA TRASFERIMENTO RISCHI: il credito
non deve essere cancellato dall’attivo. Continua ad essere assoggettato
alle regole generali di valutazione crediti. Questa tipologia di cessione,
è trattata come un’operazione di finanziamento.
In contropartita dall’anticipo ricevuto dal cessionario, (interessi, commissioni)
vengono iscritti nel Conto Economico alle voci:
-C.17: INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI;
-B.7: COSTI PER SERVIZI.
NOTA INTEGRATIVA.
Con riferimento ai crediti, in Nota Integrativa sono previste le seguenti
informazioni:
-Criteri adottati in alternativa a quelli proposti dal legislatore (art.2423);
-Criteri di valutazione applicati alle voci del bilanci, e quindi anche ai crediti
(art.2427);
-Variazioni intervenute da un esercizio all’altro nei crediti (art.2427);
-L’ammontare dei crediti di durata residua superiore a 5 anni (art.2427).
Secondo OIC15, in nota integrativa, è anche necessario riportare:
-tasso interesse effettivo e le scadenze;
-ammontare di interessi di mora compresi nei crediti scaduti distinguendo tra
quelli recuperabili e irrecuperabili;
-ammontare crediti dati in garanzia;
-natura dei creditori.
Le società che redigere il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese che
redigono la nota integrativa, devono fornire le seguenti informazioni:
-criteri valutazione applicati alle voci di bilancio e anche ai crediti;
-movimenti delle voci dei crediti.
Se tali società decidono di valutare i crediti al costo ammortizzato né devono
dare informazione in nota integrativa.
CAPITOLO 9
DISPONIBILITA’ LIQUIDE: Stato Patrimoniale, sezione dell’attivo si
classificano in:
-DEPOSITI BANCARI e POSTALI;
-ASSEGNI BANCARI e CIRCOLARI;
-DENARO e VALORI IN CASSA (anche in valuta straniera, marche bollate e
francobolli).
Sono costituite da fondi realmente esistenti.
-I depositi bancari e postali, e gli assegni, rappresentano dei crediti, perciò
sono valutati con la regola del “presumibile valore di realizzo”. Nei casi in cui
si riscontrano difficoltà di esigibilità viene iscritto il valore netto stimato di
realizzo (OIC14).
Le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di
chiusura dell’esercizio.
-Il denaro e i valori bollati si iscrivono al valore nominale.
Le disponibilità liquide collocate all’estero, sono sottoposte alla normativa di
valutazione dei Paesi di origine, ma anche alla Normativa vigente nel paese
in cui sono materialmente presenti.
Nel caso in cui questi fondi sono sottoposti a vincoli o restrizioni per il
rimpatrio, devono essere indicati in Nota Integrativa.
Nel caso di ammontare rilevante, devono essere collocati in una sottovoce
dello Stato Patrimoniale.
Caratteristica delle disponibilità liquide è l’immediata utilizzabilità per le
esigenze aziendali. In caso di difficoltà di utilizzo devono essere valutati al
presumibile valore di realizzo stimato a fine esercizio.
-Se il vincolo sulla disponibilità è tale da impedire l’utilizzo prima della data di
chiusura d’esercizio, la posta deve essere riportata tra le immobilizzazioni
finanziarie.
-Se il vincolo non impedisce l’utilizzo, la disponibilità deve essere riportata tra
le voci dell’attivo circolante.
OIC 14 informa sugli elementi da riportare in nota integrativa:
-natura dei fondi vincolati e durata del vincolo;
-conti cassa o bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o
utilizzati a causa di restrizioni. Ogni rapporto in cui sono coinvolte imprese
controllate, collegate, controllanti;
-ogni informazione utile per la comprensione della voce.
N.B. –I conti accesi alle disponibilità liquide devono comprendere tutti i
movimenti avvenuti entro la data di bilancio;
-Non è corretto considerare disponibilità liquide facenti riferimento ad una
data posteriore a quella di chiusura esercizio.
-I saldi dei conti bancari devono tener conto di tutti gli assegni emessi e dei
benefici disposti entro la data di chiusura dell’esercizio.
RATEI E RISCONTI:
-Gruppo D Attivo;
-Gruppo E Passivo.
Sono operazioni che si svolgono tra due esercizi.
Espressione rappresentativa del principio di competenza economica.
Determinati nella fase di assestamento, svolgono o una funzione integrativa
dei valori di ricavo o costo (il rateo) o una funzione di rettifica (il risconto).
-RATEO: -quote di proventi o costi di competenza ma esigibili in futuro,
relativi a più esercizi, variabili in ragione del tempo;
-integrazione di costi o ricavi.
-RATEO ATTIVO: si riferisce ad un ricavo di competenza dell’esercizio in
chiusura. Sono crediti presunti, la cui manifestazione numeraria risulta
posticipata rispetto alla chiusura del bilancio.
-RATEO PASSIVO: si riferisce ad un costo di competenza dell’esercizio in
chiusura. Sono debiti presunti che saranno liquidati nell’esercizio successivo,
attraverso cui si giunge all’imputazione all’esercizio in chiusura.
-RISCONTO: costi sostenuti o proventi percepiti entro l’esercizio, ma di
competenza futura relativi a più esercizi variabili in ragione del tempo. Storni
o rettifiche di costi o ricavi. Misurano costi o ricavi che hanno avuto
manifestazione finanziaria nell’esercizio in chiusura, anche se sono di
competenza degli esercizi successivi.
-RISCONTO ATTIVO: quote di costi da stornare dall’esercizio in chiusura per
essere rinviate a quelli successivi. Costi sospesi da rinviare in futuro.
-RISCONTO PASSIVO: storno di quote di ricavi da rinviare ad esercizi futuri.
Ricavi sospesi da rinviare in futuro.
Le quote di competenza si possono determinare:
-sulla base del tempo fisico: l’andamento del costo o del ricavo ha una
maturazione proporzionale al trascorrere del tempo;
-sulla base del tempo economico: la quota di competenza è calcolata sulla
base dell’effettivo tempo di impiego.
OIC 18 evidenzia che:
-l’applicazione del criterio del tempo fisico, ricorre nei contratti di durata, in cui
l’addebito avviene per periodi ricorrenti e/o uguali (es. rate trimestrali, annuali,
ecc..);
-il criterio del tempo economico, si applica per prestazioni che non avvengono
in modo costante nel tempo.
In Nota Integrativa, riportare:
-criteri di valutazione utilizzati;
-variazioni intervenute nell’esercizio;
-composizione delle voci “ratei e risconti attivi” e “ratei e risconti passivi”
qualora il loro ammontare sia rilevante.
CAPITOLO 10
LE POSTE IN VALUTA ESTERA: sono le operazioni espresse in moneta
diversa da quella di conto.
Es. operazioni in valuta estera: acquisto o vendita di beni o servizi, prestiti
erogati o ricevuti, l’acquisto di un bene in valuta estera.
Le operazioni in valuta possono determinare l’iscrizione in bilancio di poste
con natura monetaria o non monetaria.
-ATTIVITA’ MONETARIE: danno il diritto ad incassare somme di denaro in
valuta, determinate o determinabili in una data futura.
-PASSIVITA’ MONETARIE: prevedono l’obbligo di pagare somme di denaro
in valuta, determinate o determinabili in una data futura.
Le voci con natura monetaria sono:
-Crediti;
-Debiti;
-Disponibilità liquide;
-Ratei attivi e passivi;
-Titoli di debito.
Attività e passività non monetarie, non generano il diritto a incassare o
l’obbligo a pagare somme di denaro in valuta, determinate o determinabili.
Le voci con natura non monetaria sono:
-Immobilizzazioni materiali;
-Immobilizzazioni immateriali;
-Partecipazioni;
-Altri titoli;
-Rimanenze;
-Anticipi per acquisto o vendita di beni/servizi;
-Risconti attivi e passivi.
Art.2423: “Il Bilancio deve essere redatto in unità di euro”