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ECONOMIA AZIENDALE II

CORSO D

CAPITOLO 1

BILANCIO:​ è lo strumento di conversione della dinamica aziendale in cifre e

successiva riconversione delle cifre in andamenti.

Rappresenta gli effetti patrimoniali ed economico-finanziari. Queste

informazioni rilevano lo stato di salute dell’azienda.

Rappresenta:

● La CONSISTENZA DEL PATRIMONIO​ ;

● Il REDDITO CONSEGUITO​ ;

​ ​

● Le ENTRATE​ ed USCITE​ ;

● Altre INFORMAZIONI​ di tipo gestionale.

BILANCIO D’ESERCIZIO:

● CIVILISTICO:​ rivolto a banche, finanziatori, soci di minoranza,

investitori, clienti, fornitori, concorrenti, dipendenti, sindacati, enti

statistici. Evidenzia la consistenza del patrimonio a garanzia di terzi e il

risultato economico;

● FISCALE:​ rivolto al fisco. Determina il reddito imponibile;

● GESTIONALE​ : rivolto ad amministratori, managers, soci di

maggioranza. Utile per conoscere l’andamento della gestione.

Il bilancio comprende:

1. STATO PATRIMONIALE:​ rappresenta la struttura patrimoniale di

un’azienda, cioè il patrimonio attivo e passivo. È formato da:

● ATTIVITA’:​ impieghi di denaro e altre risorse finanziarie in

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie; rimanenze;

crediti vs/clienti e altri soggetti; altre attività finanziarie non

immobilizzate; ratei attivi; risconti attivi; disponibilità liquide;

● PASSIVITA’:​ formate da debiti di funzionamento; debiti di

finanziamento; fondi per rischi e oneri; ratei passivi; risconti

passivi; TFR. Tra le passività rientra il PATRIMONIO NETTO;

2. CONTO ECONOMICO:​ osserva il flusso economico. Riguarda la

produzione ottenuta e non venduta. Rappresenta:

● RICAVI:​ derivano dall’afflusso di risorse finanziarie da terze

economie per effetto di operazioni svolte da un’azienda. sono

formati da proventi operativi; proventi atipici; proventi finanziari;

proventi straordinari;

● COSTI:​ derivano dal deflusso di risorse finanziarie verso terze

economie per effetto di operazioni svolte da un’azienda. sono

formati da costi operativi; costi atipici; oneri finanziari; oneri

straordinari; imposte sui redditi.

REDDITO:​ differenza tra ricavi d’esercizio e costi d’esercizio. È un indicatore

della capacità dell’azienda di durare nel tempo e di raggiungere

posizioni di equilibrio economico. Rappresenta anche variazione del

patrimonio netto dovuta al compimento di operazioni di gestione. È

importante per:

● Misurare la performance aziendale:​ esprime la differenza tra

ricavi e costi. È un indicatore dell’efficacia, efficienza ed

economicità delle operazioni;

● Misurare l’autofinanziamento​ : il reddito rappresenta la

variazione patrimoniale dovuta ad operazioni di gestione.

L’utile non distribuito rappresenta una fonte di finanziamento

interna, riducendo il grado di indebitamento verso terzi.

Autofinanziamento inteso solo come incremento di patrimonio

netto;

● Determinare il reddito imponibile fiscale:​ valore per

determinare le imposte;

● Determinare i dividendi distribuibili ai soci:​ l’azienda non

dovrebbe distribuire risorse superiori agli utili effettivamente

realizzati, per non ridurre la consistenza patrimoniale e

danneggiare i creditori sociali.

3. RENDICONTO FINANZIARIO:​ fornisce informazioni per valutare la

situazione finanziaria della società o del gruppo. Serve per integrare

Stato Patrimoniale e Conto Economico. Illustra la variazione tra

disponibilità liquide e flusso di cassa.

Le ENTRATE​ possono derivare da:

● Incassi dei ricavi e proventi iscritti nel Conto Economico (flusso

gestione corrente);

● Incasso derivante dalla cessione di immobilizzazioni o attività

finanziarie non immobilizzate;

● Versamenti da parte dei soci a titoli di aumento del patrimonio

netto;

● Incasso di finanziamenti accesi.

Le USCITE​ possono derivare da:

● Pagamenti relativi ai costi d’esercizio iscritti nel Conto Economico

(flusso gestione corrente);

● Pagamenti per acquisto immobilizzazioni e attività finanziarie non

immobilizzate;

● Pagamenti per rimborso di patrimonio netto ai soci:

● Pagamenti per rimborso finanziamenti.

FLUSSO DI CASSA:​ differenza tra entrate e uscite. Esprime la variazione

delle disponibilità monetarie nette verificatesi nel periodo.

FLUSSO GESTIONE CORRENTE:​ autofinanziamento monetario, cioè le

risorse monetarie auto-generate durante l’esercizio tramite lo

svolgimento delle operazioni di gestione.

REDDITO D’ESERCIZIO​ -> PRINCIPIO COMP. ECONOMICA​ : ricavi e costi

sono riconosciuti con lo svolgimento delle operazioni.

REDDITO GEST CORRENTE​ -> PRINCIPIO COMP. FINANZIARIA​ : entrate

e uscite sono riconosciute con il verificarsi di incassi e pagamenti.

FLUSSO CASSA MONETARIO:​ indica la capacità di un’azienda di essere

solubile rispetto ai propri creditori (capacità di generare cassa con le

operazioni e rimborsare i crediti), autofinanziare una parte dei propri

investimenti (capacità di generare cassa con le operazioni ed effettuare

gli investimenti tramite i flussi auto-generati) e remunerare i soci

(capacità di generare cassa con le operazioni e remunerare i soci).

Da questo documento devono risultare per l’esercizio a cui è riferito il bilancio

e per quello precedente:

● Ammontare e composizione delle disponibilità liquide​ ;

● Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa:​ flusso della

gestione reddituale determinato con metodo indiretto (risultato

economico dell’esercizio al netto delle componenti non monetarie)

e rettificato con le variazioni degli elementi del capitale circolante

netto;

● Flussi finanziari derivanti da attività di investimento:​ comprendono

i movimenti della risorsa di riferimento generati

dall’acquisto/vendita immobilizzazioni immateriali, materiali e

attività finanziarie non immobilizzate;

● Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento:

comprendono i movimenti di disponibilità liquide generati

dall’ottenimento/rimborso del capitale di rischio o di debito.

DESTINATARI DEL BILANCIO:

● INTERNI:​ coloro che hanno accesso ai dati aziendali senza dover

attendere la pubblicazione del bilancio (componenti del consiglio di

amministrazione e del management aziendale, soci di maggioranza);

● ESTERNI:​ soggetti con cui l’azienda intrattiene relazioni di tipo

competitivo (clienti, fornitori, concorrenti. Sono soggetti interessati alle

dinamiche economico-finanziarie e gli eventi accaduti durante

l’esercizio al fine di elaborare le proprie strategie competitive),

finanziario (soggetti che forniscono risorse a titolo di capitale proprio e a

titolo di capitale di terzi) e sociale (lavoratori, sindacati, comunità locali

e nazionali, enti pubblici, amministrazione fiscale).

BILANCIO INTERNO

● La forma di rappresentazione e i criteri di valutazione​ dipendono solo

dalle richieste dei destinatari (esempio: l’amministratore delegato

potrebbe richiedere un Conto Economico periodico che evidenzi i costi

in base alla destinazione economica);

● La tempistica​ varia a seconda dei destinatari e delle potenzialità del

sistema di amministrazione contabile e informativo;

● Il controllo​ sull’affidabilità dei dati viene svolto da unità organizzative

interne (ufficio di controllo di gestione).

BILANCIO ESTERNO

● È soggetto a regolamentazione esterna​ perché le informazioni fornite

possono influire sulle decisioni dei soggetti esterni e sulle transazioni

economiche;

● Disciplina gli schemi, i criteri di valutazione, le informazioni sui valori

economico-finanziari del bilancio, la redazione di documenti allegati

contenenti informazioni integrative sugli aspetti di gestione;

● Il controllo dell'attendibilità viene svolto da REVISORI LEGALI​ , i quali

rilasciano una relazione da allegare al bilancio, contenente un giudizio

sull’attendibilità e la capacità del bilancio di rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica;

● I tempi e le modalità di approvazione e pubblicazione​ sono

regolamentate per legge. La normativa italiana prevede che per le

società di capitali, il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei

soci e depositato presso la Camera di Commercio entro 30 giorni dalla

data di approvazione.

LIMITI AL BILANCIO:

● Non considera adeguatamente il rischio aziendale:​ il bilancio riflette in

minima parte il rischio attraverso fondi rischi, accantonamenti, riserve,

descrizione di eventi nella nota integrativa;

● È tendenzialmente orientato al passato:​ non consente di anticipare

benefici di futura manifestazione, discende dalla logica di competenza;

● Non esprime il processo di creazione del valore:​ il bilancio pur

rappresentando il valore realizzato, non esprime il valore creato;

● Non riflette appieno la dinamica delle risorse immateriali:​ sfuggono al

bilancio esterno gli accadimenti che non hanno riflessi diretti sulla

dinamica monetaria dell’azienda.

RIFLESSI GIURIDICI DEL BILANCIO:

● Determinazione del patrimonio netto e tutela dei creditori:​ la società di

capitali gode del beneficio della responsabilità limitata. Qualora il

bilancio determinasse delle perdite, gli amministratori dovranno

verificare che tali perdite non abbiano superato il terzo del capitale

sociale o non lo abbiano azzerato. Gli amministratori devono agire a

garanzia dei terzi. Se l’azienda non fosse più in condizioni di rispettare

i pagamenti, si parla di difficoltà a mantenere la continuità aziendale

(​ GOING CONCERN​ ) che potrebbe essere l’anticamera del default cioè

una situazione fallimentare, la quale non consentirebbe ai creditori il

soddisfacimento del loro credito, si opera una svalutazione al fine di

ottenere liquidità in tempi brevi;

● Determinazione del reddito imponibile fiscale:​ le imposte possono

essere DIRETTE​ (colpiscono i redditi delle società dichiarati in base ai

bilanci presentati al Registro delle Imprese e liquidate nelle

dichiarazioni dei redditi annuali compilate secondo le regole. Queste

imposte sono l’IRES e l’IRAP) e INDIRETTE​ (colpiscono la ricchezza

nel momento in cui viene spesa).

Il calcolo delle imposte si effettua su una base imponibile diversa dall’utile di

bilancio redatto secondo le norme civilistiche in quanto le regole fiscali

sono diverse da quelle civilistiche.

L’utile di bilancio deve essere rettificato per arrivare all’utile imponibile.

Queste rettifiche prendono il nome di RIPRESE FISCALI;

● Distribuzione dei dividendi:​ le società commerciali con scopo di lucro

vengono costituite con lo scopo di conseguire risultati economici

positivi che nel tempo accrescono il valore patrimoniale della società e

la corresponsione di adeguati dividendi agli azionisti in grado di

remunerare il capitale investito con tassi di rendimento congrui rispetto

all’assunzione di rischio dell’impresa. Il dividendo deve essere

deliberato dall’assemblea dei soci che decide a maggioranza. La

decisione deve essere valutata in relazione alla situazione aziendale,

in quanto la sola presenza di utili non è condizione sufficiente per la

distribuzione (occorre che la disponibilità di liquidità sia > delle

ordinaria esigenze aziendali al fine di evitare il rischio di una crisi e

supportare futuri investimenti in programma e sostenere eventi negativi

non prevedibili). La valutazione deve essere effettuata sulla capacità

dell’azienda di produrre flussi finanziari economicamente sostenibili nel

tempo (possibilità di erogare dividendi senza pregiudicare il corretto

funzionamento dell’azienda).

CAPITOLO 2

POSTULATI DEL BILANCIO:

I bilanci redatti dalle aziende possono essere classificati sulla base di:

● VITA DELL’AZIENDA:​ in funzione di alcune situazioni in cui si può

venire a trovare. Si distinguono: BILANCIO ORDINARIO:​ redatto in

condizioni di funzionamento al termine di ogni periodo amministrativo

per conoscere il reddito prodotto e il capitale di funzionamento.

BILANCIO STRAORDINARIO:​ risponde ad esigenze legate ad eventi

eccezionali (esempio: cessione processo produttivo a seguito del

fallimento);

● ORIZZONTE TEMPORALE:​ al quale il bilancio è orientato. Si

distinguono BILANCIO DI PREVISIONE:​ redatto prima dell’inizio

dell’esercizio, proponendosi di prevedere le future dinamiche.

BILANCIO CONSUNTIVO:​ compilato a seguito dell’effettuazione delle

operazioni aziendali. Ha funzione di controllo e verifica rispetto a

quanto espresso dal Documento di Programmazione;

● UNITA’ ECONOMICA:​ a cui il bilancio si riferisce. Si distinguono:

BILANCIO DELL’IMPRESA:​ riferito alla singola impresa e quindi ad

un’unità economica con un proprio soggetto economico. BILANCIO

CONSOLIDATO:​ riguarda i gruppi, cioè un complesso di unità

giuridiche con lo stesso soggetto economico.

FUNZIONI DEL BILANCIO:

● Evidenziare il reddito d’esercizio e il capitale di funzionamento;

● Funzione di rendiconto:​ porta a conoscenza i proprietari dell’esito

dell’operato svolto dagli amministratori e danno il loro giudizio valutando

la variazione di ricchezza da loro conferita nell’attività. È utile per

decidere se rinnovare o meno l’incarico degli amministratori;

● Funzione informativa interna:​ il bilancio assume una valenza privata

che presuppone la più ampia discrezionalità da parte degli

amministratori. Devono essere sviluppati altri strumenti di supporto

come la contabilità analitica e gli indicatori di qualità;

● Funzione informativa esterna:​ consapevolezza del ruolo che assumono

le imprese nell’influenzare le condizioni di esistenza di intere società. Il

bilancio deve essere in grado di garantire l’attendibilità e l’affidabilità

delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria. Lo scopo

del bilancio è soddisfare le esigenze conoscitive che in un determinato

arco temporale vengono assunte come rilevanti. Il contenuto

dell’informativa di bilancio dovrebbe rappresentare l’insieme di elementi

conoscitivi che scaturiscono dal compromesso tra le esigenze

informative degli stakeholder e la necessità di garantire la riservatezza

di informazioni critiche dell’azienda.

Le norme del c.c. regolano:

● FUNZIONI DEL BILANCIO;

● PRINCIPI DI REDAZIONE da utilizzare;

● STRUTTURA PROSPETTI SP E CE;

● INDIVIDUAZIONE GESTIONI di cui il Rendiconto finanziario dovrà dar

conto;

● CONTENUTO NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONE SULLA

GESTIONE;

● CRITERI DI VALUTAZIONE per l’inserzione delle poste.

Le norme di redazione traggono la loro origine da:

● POSTULATI DEL BILANCIO O CLAUSOLE GENERALI:​ l’essenza a cui

ricondurre l’informativa di bilancio;

● PRINCIPI DI REDAZIONE:​ declinano in termini operativi i postulati;

● CRITERI DI REDAZIONE/VALUTAZIONE:​ forniscono le regole

specifiche per la vera e propria formazione del bilancio. Sono

disciplinati dall’art.2426, ma nel tempo è emersa l’esigenza di disporre

di un supporto per valutare le singole poste di bilancio. Tale supporto,

fino al 2001 è stato rappresentato dai PRINCIPI CONTABILI​ predisposti

dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e il Consiglio

Nazionale dei Ragionieri (CNDC/CNR). L’esigenza avvertita da

numerosi comparti sociali di disporre di uno standard setter nazionale

capace di godere di una ampia rappresentatività e di esprimere una

visione delle esigenze contabili è sfociata nella costituzione

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC). Questo organismo ha il

compito di predisporre i principi contabili in una logica coordinata e

complementare con gli standard setter internazionali.

OIC 11:​ i principi contabili sono la matrice del bilancio da cui il legislatore

ricava alcuni criteri che ritiene fondamentali. Individua il ruolo

informativo del bilancio d’esercizio e ribadisce il legame che ci deve

essere tra formazione del bilancio e principi contabili.

IASB:​ International Accounting Standard Board. Devono essere adottati i

principi emanati da quest’Istituto da:

● SOCIETA’ QUOTATE, SOCIETA’ AVENTI STRUMENTI FINANZIARI

DIFFUSI TRA IL PUBBLICO, BANCHE E INTERMEDIARI FINANZIARI:

l’obbligo di adozione dal 01/01/05 per la redazione del bilancio

consolidato e dall’esercizio 2006 per quello ordinario;

● IMPRESE DI ASSICURAZIONE:​ l’obbligo di adozione dal 01/01/05 per

il bilancio consolidato. Per le società quotate, il bilancio ordinario ha

l’obbligo dal 01/01/06, per quelle non quotate non si possono applicare

le regole IASB;

● SOCIETA’ INCLUSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO DI QUESTE

ELENCATE, ALTRE SOCIETA’ CHE REDIGONO IL BILANCIO

CONSOLIDATO:​ hanno la facoltà di avvalersi dei principi contabili

dall’esercizio.

Non possono essere applicati dalle imprese che rispondono ai requisiti

quantitativi per redigere il bilancio abbreviato. Dal 2007 è possibile

dedurre fiscalmente solo i costi d’esercizio imputati a Conto Economico.

CLAUSOLE GENERALI

Art.2423:​ stabilisce chi ha le responsabilità per la compilazione, le finalità e i

documenti che costituiscono il bilancio.

● 1° COMMA:​ stabilisce che gli amministratori devono redigere il bilancio

in quanto è loro dovere e responsabilità;

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher jubvin di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia aziendale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bernini Francesca.
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