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LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA'.

Ad esempio vendita di prodotti alimentari. Quindi se ci fosse una clausola che prevede che il

professionista non risarcisca tutto il danno ma lo risarcisce solo se il danno supera una certa entità

o solo fino ad una determinata soglia, tale clausola sarebbe sempre vessatoria.

• Clausole che limitano o escludono le azioni che il consumatore può effettuare nei confronti

del professionista quando c’è inadempimento del professionista.

LIMITAZIONE DELLE AZIONI.

Ad esempio clausole che limitano la possibilità di proporre l'azione di risoluzione del contratto.

• Clausole di sorpresa, che prevedono l’adesione del consumatore estesa a tutte le clausole che il

consumatore non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Il

consumatore non è vincolato da tali clausole, non è vincolato da clausole che non ha conosciuto o

che non ha avuto possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. Ad esempio si pensi

alla vendita di prodotti digitali chiusi, licenze a strappo, che contengono le clausole contrattuali al

loro interno. Le clausole contrattuali si conoscono solo quando viene aperto il prodotto. Ma il

consumatore non sarà vincolato da tali clausole. OSS. Sono vietate anche le clausole di forum

shopping, ovvero andare a comprare la legge più vantaggiosa; posso prevedere che a un contratto si

applichi una legge straniera di un paese extra-comunitario e applico la legge meno vantaggiosa per

il consumatore; ciò non è possibile. Tali clausole sono nulle, perché limitano la tutela del

consumatore, lo privano della protezione assicurata dal nostro codice di consumo.

Accanto a questa protezione del consumatore c’è comunque anche una tutela di carattere inibitorio,

una tutela di carattere preventivo volta ad impedire certi comportamenti o a farli cessare.

Ad esempio è possibile che le associazioni rappresentative dei consumatori, ma possono agire anche

le associazioni rappresentative dei professionisti e le Camere di Commercio, chiamino in giudizio

professionisti che utilizzano nella loro modulistica contrattuale clausole vessatorie, per farne inibire

l’utilizzo. Questa azione inibitoria è stata molto usata.

In che rapporto stanno le norme del codice del consumo con l'art 1341 e 1342 (ovvero le norme

sulla contrattazione per adesione)?

Da una parte si ha tutela formale e da una parte tutela sostanziale, il giudice non guarda più solo la liceità

del contratto ma guarda anche se il professionista si sia comportato correttamente nella conformazione del

testo contrattuale.

Se abbiamo un consumatore e il contratto è per adesione, il consumatore ha tutela dell’art 33 del codice del

consumo ma in più ha anche la tutela formale dell'art 1341, comma 2?

Se le clausole sono vessatorie per la loro validità le clausole devono essere anche approvate per

iscritto (1341 comma 2)?

La tutela del codice del consumo cancella la tutela anche solo formale della specifica

sottoscrizione? No, non si cancella, si somma.

Rapporto tra decreto 70 e codice del consumo.

Punti di contatto tra decreto 70 e codice di consumo, normativamente espliciti: li troviamo nella norma

generale di rinvio dell'art 68, e poi nella disciplina dei contratti a distanza, ovvero nell'art 49, comma 8 e

9 (obblighi informazione dei contratti a distanza) e nell'art 51 (requisiti formali per i contratti a distanza)

del codice del consumo.

Partiamo dalla norma generale di raccordo, ovvero l'art 68 del codice di consumo: 'alle offerte di servizi

della società dell'informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti

non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70'.

Significa che il codice del consumo è legge speciale perché prevale, il decreto 70 per il

commercio elettronico rimane una legge generale.

Art 45, lettera g: definizione del contratto a distanza. 'qualsiasi contratto concluso tra il professionista e

il consumatore senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso

esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la

conclusione del contratto stesso'.

Art 49 (obblighi di informazione): il decreto 122/1999 è diventato proprio l'art 49 del codice del

consumo. Le informazioni da dare al consumatore sono volte a rendere edotto il consumatore di ciò che

sta facendo. Non solo bisogna dare le informazioni dell'art 7, ma bisogna darne altre.

Ne vediamo alcune principali: bisogna dire quali sono le caratteristiche del bene o servizio, quale sia il

prezzo totale del bene o del servizio comprensivo delle imposte, comunicare bene tutte le spese aggiuntive

di spedizione, dare informazioni sulle modalità di pagamento, sulla data di consegna, su come il

consumatore può effettuare il reclamo, bisogna dare un promemoria dell'esistenza di garanzia legale di

conformità dei beni.

Con riferimento ai contenuti digitali bisogna spiegare la funzionalità del contenuto digitale, comprese le

misure di protezione tecnica, le interoperabilità del contenuto digitale con hardware e software e

bisognerà anche dirgli se ci sono dei meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Soprattutto occorre informarlo sul diritto di recesso, che nel B2C è un vero e proprio diritto di pentimento.

È liberamente esercitabile anche senza motivazione.

OSS. Il diritto di recesso è un vero e proprio recesso quando il contratto è stato stipulato e il consumatore a

contratto concluso può sottrarsi al vincolo contrattuale. Quando il consumatore invia una proposta e

ripensa alla proposta sta esercitando un ripensamento alla sua proposta a contrarre.

Il diritto di recesso è un diritto irrinunciabile, quindi non si può inserire nel testo contrattuale una clausola

per cui il consumatore rinuncia preventivamente a vedersi riconoscere il diritto di recesso, perché sono nulli i

patti che escludono il diritto di recesso.

Il consumatore dovrà essere informato delle condizioni, dei termini e delle procedure per esercitare il

diritto di recesso.

Il diritto di recesso è stato la prima forma di tutela del consumatore (disciplina di

recesso+clausole vessatorie).

Il termine per l'esercizio di recesso nel 2005 era di 10 giorni lavorativi.

Quando nel codice del consumo è stata inserita la parte della commercializzazione online dei prodotti

finanziari ai consumatori, abbiamo avuto un codice del consumo che da una parte prevedeva i 10

giorni lavorativi, mentre per i servizi finanziari ne prevedeva 14.

Il periodo per i contratti a distanza è stato allungato perciò a 14 giorni lavorativi, invece di 10, ma

soprattutto è stato chiarito che se il consumatore non viene edotto della sussistenza del diritto di recesso ha

un termine molto più lungo per sottrarsi al vincolo contrattuale, ovvero 12 mesi dopo la fine del periodo di

recesso iniziale (decorrono 12 mesi dopo la scadenza dei 14 giorni iniziali).

Se il professionista gli fornisce le informazioni nel periodo dei 12 mesi, il consumatore avrà 14 giorni

per recedere.

L'Europa ha elaborato un modello di esercizio di recesso per il consumatore:

ci sono le informazioni che il professionista deve dare, si prevede il modo in cui il consumatore può

esercitare il recesso, si indicano le modalità con cui può essere esercitato, e cosa comporta l’esercizio

del recesso.

Con questo la situazione del consumatore è stata molto migliorata, poiché dei metodi con cui si cercava di

neutralizzare l'esercizio del diritto di recesso, visto che si era in presenza di norme inderogabili e non si

poteva aggredire direttamente il diritto di recesso, era quello di far pesare l’esercizio del diritto in termini

economici sul consumatore.

Il professionista deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti da lui effettuati comprensivi anche

delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni in cui il professionista è

informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto.

Quindi il consumatore ha 14 giorni per esercitare il diritto di recesso e il professionista ha 14 giorni dalla

ricezione dell'informazione del diritto di recesso per provvedere alla restituzione.

Il modello allegato al codice del consumo fa riferimento alle spese di consegna in dettaglio.

I rimborsi saranno effettuati usando lo stesso mezzo di pagamento usato nella transazione iniziale, in

ogni caso il consumatore non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di questo rimborso.

Inoltre la posizione del consumatore è stata migliorata nel senso che può restituire anche beni usati, perché

il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una

manipolazione diversa da quella necessaria per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento dei beni

(art 57).

Il bene devo aprirlo e provarlo, perché sono responsabile solo di un uso diverso da quello di una diminuzione di

valore dovuta ad uso diverso da quello necessario per stabilire natura, caratteristiche e funzionamento.

Se il professionista non ha informato del diritto di recesso il consumatore può comunque rendere indietro

il bene che ha già utilizzato e già parzialmente consumato. Se manca la formale informazione del diritto di

recesso il consumatore può invocare la tutela derivante dalla mancata informazione del diritto di recesso,

quindi non è responsabile della diminuzione del valore dei beni. Nel momento in cui il professionista lo

informa avrà 14 giorni per restituire il bene così come è.

Si può sempre usare il diritto di recesso? Art 59

Non si può esercitare il diritto di recesso su quei beni o servizi che hanno prezzo legato a fluttuazioni nel

mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare, sulla fornitura di beni confezionati

su misura o personalizzati, sulla fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente

(perché il termine di 14 giorni è incompatibile con questo tipo di bene) , sulla fornitura di beni sigillati che

non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute.

Ci sono alcune di queste eccezioni dell'uso del diritto di recesso che si adattano molto al contratto

telematico; non si può esercitare il diritto di recesso (lettera n dell'art 59) sulla fornitura di registrazioni

audio o video, e software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna (resta tutto invariato

però il problema della vessatorietà delle clausole di sorpresa, non sono vincolato da condizioni contrattuali

che non ho avuto mo

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Depretis di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informatica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Poletti Dianora.