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Diritto d’autore

Il diritto d’autore è trattato dalla legge 633 del 22 aprile del 1941. Nella direttiva 91/250 in materia

di tutela dei programmi per elaboratore e nella direttiva 97/7 in materia di tutela delle banche dati il

l’ambito del diritto d’autore come quello più consono al momento

legislatore comunitario indicò

dell’emanazione di quella direttiva da parte degli stati membri a recepire ed ivi collocare la materia

relativa ai programmi per elaboratore ed alle banche dati.

protette tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che apparten-

Ai sensi della legge 633 sono

gono a diversi ambiti (letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinema, geografia,

ecc.), qualunque ne sia il modo o forma di espressione. Questa dizione discende dal codice civile,

che espressamente prevede agli articoli 2565 e seguenti la tutelabilità delle opere dell’ingegno, ov-

vero quelle opere che sono frutto dell’intelletto umano e rivestono i caratteri della originalità, della

novità e della creatività ed appartengono ad una serie di ambiti culturali. La principale e fondamen-

tale contrapposizione normativa e legislativa che si fa nell’ordinamento italiano è tra due blocchi di

d’autore,

forme di tutela delle opere: da una parte le opere protette dalla normativa sul diritto

dall’altra quelle brevettate, che attengono molto di più gli aspetti tecnici e quindi prettamente inge-

gneristici, ma che hanno delle differenziazioni notevoli. Il brevetto può conseguire soltanto ad una

invenzione industriale: è possibile ad esempio brevettare una macchina, un processo, un metodo di

lavoro, più in generale qualcosa che consegue dei risultati tecnici precisi e che ha un elevato livello

di novità e creatività nell’ambito della cultura media della popolazione. L’ambito del diritto

d’autore invece è più vasto ed anche di un livello di creatività e di originalità più basso, nel senso

che non è necessario che un’opera possegga dei caratteri di originalità e creatività estremamente

elevati, come si vuole che sia nell’ambito brevettuale. Inoltre l’opera tutelata dal diritto d’autore

non appartiene all’ambito tecnico e non ha bisogno di essere un’invenzione nel vero senso della pa-

rola, ma appartiene ad altri ambiti, come quelli della letteratura, della musica, delle arti figurative.

dire che un’opera è tutelata da un brevetto e che quindi si hanno una serie di diritti scatu-

Per poter

renti dalla legge si ha bisogno del vaglio di una commissione dell’ufficio brevetti. Per una tutela

senza brevetto tutto ciò non occorre: in questo caso nascono automaticamente tutti i diritti scaturenti

dalla legge, senza la necessità di un brevetto.

Per opere dell’ingegno si intendono quelle opere di carattere creativo che appartengono a vari ambi-

ti culturali, come letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, qualunque

ne sia il modo o la forma di espressione. L’oggetto della tutela è la forma espressiva dell’opera

dell’ingegno che ha un minimo di originalità e creatività; il brevetto protegge invece altre cose. La

forma espressiva è un concetto molto dibattuto in dottrina che è difficile da spiegare in relazione a

determinate opere, facile in relazione ad altre, poiché la legge 633 del 1941 nasce storicamente per

proteggere fondamentalmente le opere appartenenti alla letteratura ed è facile intuire il significato

della forma espressiva quando è riferita ad un’opera letteraria. Per tali opere la forma espressiva tu-

telata si riferisce alle modalità di esposizione del contenuto dell’opera. Non è protetto invece il con-

tenuto di tali opere, come ad esempio la trama o il soggetto. La protezione della forma espressiva

intesa in questo senso quindi diviene facile rispetto ad un’opera letteraria; nell’ambito della legge

sul diritto d’autore però via via col tempo sono state inserite una serie di altre opere appartenenti ad

altri ambiti culturali oltre quello della letteratura, come la musica, le arti figurative, l’architettura, il

teatro, la cinematografia, la fotografia, e nel 1992, col decreto 518, il software. Successivamente,

state inserite fra le opere tutelate anche le banche dati. E’ molto difficile riferire il

nel 1997, sono

concetto di forma espressiva anche al software ed alle banche dati. In generale le forme di manife-

stazione dell’ingegno a livello di produzione delle opere evolvono con l’avvento delle nuove tecno-

logie. Nulla esclude che in futuro una nuova forma di tecnologia consenta all’intelletto di manife-

stare una propria opera in una modalità diversa; in tal caso si porrà il problema di tutelare anche tale

dell’ingegno come opera. In questa logica si dovrà inserire tutto in

nuova forma di manifestazione

questo stesso contesto normativo della legge 633, lasciando inalterato il dettato di base del 1941 per

cui viene protetta la forma espressiva qualunque ne sia la sua modalità. Tuttavia è indiscutibile che

sotto il profilo concettuale identificare la forma espressiva di un’opera letteraria è cosa ben diversa

dall’identificare e descrivere la forma espressiva di un software o di una banca dati; per

quest’ultima in particolare proprio per questo motivo si è previsto, seguendo tale ragionamento, il

“diritto sui generis” nell’ambito del diritto comunitario. Non ha senso infatti parlare di forma e-

spressiva per le banche dati: in tal caso quindi viene tutelato il contenuto, che invece per tutti gli

altri tipi di opere è escluso dalla tutela. In ogni caso la matrice comune di tutti i tipi di opere tutelate

è sempre quella di essere una manifestazione dell’intelletto umano con caratteri se pur minimi di

creatività e di originalità. L’articolo 2 riporta una specifica elencazione dei tipi di opere comprese

nella protezione: esse sono le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto

se in forma orale quanto se in forma scritta, le composizioni musicali con e senza parole, le opere

le variazioni musicali, le opere fotografiche, quelle della pittura, dell’arte del

drammatico-musicali,

disegno, i disegni delle opere dell’architettura, quelli dell’arte cinematografica sia muta che sonora,

ecc. Al punto 8 dell’articolo 2 in particolare vengono nominati i programmi per elaboratore, in

qualsiasi forma espressi purché originali, quali risultato di creazione intellettuale dell’autore. Resta-

no esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee ed i principi che sono alla base di qual-

siasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce, mentre il termine

programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Le banche dati sono intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematica-

mente o metodicamente disposti ed eventualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro

modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti

su tale contenuto. Dopo il 1997 è stata introdotta un’altra forma di tutela per le opere del

esistenti

disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Il legislatore comunitario e di conseguenza anche quello nazionale non hanno mai parlato di softwa-

re in nessuna parte della legge, ma sempre e soltanto di programmi per elaboratore. Vi è infatti

qualche differenza tra il concetto del programma per elaboratore così come è espresso dal legislato-

re ed il concetto di software cosi come è espresso dai manuali di informatica. In definitiva il legisla-

tore comunitario e quello nazionale non hanno mai dato in nessun passaggio della legge una defini-

zione compiuta e precisa di programma per elaboratore, né tanto meno di software. Le uniche defi-

nizioni fornite sono in negativo, in quanto specificano cosa non è compreso nel concetto di pro-

gramma per elaboratore e spiegano cosa viene tutelato e cosa non viene tutelato. Nemmeno agli ar-

ticoli 74-bis e seguenti, che trattano più specificatamente dei programmi per elaboratore, forniscono

delle definizioni vere e proprie. Per ricercare una definizione tecnica (e non tecnico-giuridica) di

programmi per elaboratore occorre rifarsi quindi ai manuali di informatica pura, che descrivono il

programma come una sequenza di istruzioni atte a far conseguire un determinato risultato ad una

macchina.

Del programma per elaboratore viene tutelata la forma espressiva; sono esclusi invece dalla tutela le

idee ed i principi alla base del programma, così come sono esclusi anche le idee ed i principi alla

base delle interfacce. L’idea è rappresentata come la possibilità che un determinato insieme di istru-

zioni faccia conseguire un determinato e specifico risultato a chi usa la macchina. L’idea non può

essere tutelata, poiché chiunque altro può creare autonomamente un altro programma per elaborato-

re che svolga in maniera diversa le stesse funzioni, che raggiunga cioè gli stessi obiettivi e risultati.

In caso contrario si avrebbe infatti una monopolizzazione totale di tutta la produzione industriale da

parte di chi producesse e ponesse in essere determinati software, con tutte le conseguenze negative

già viste in ambito comunitario. Il fatto di poter raggiungere un determinato risultato attraverso un

processo di composizione delle sequenze di istruzioni diverso è perfettamente libero ed assoluta-

mente non tutelabile. Non è tutelabile neppure il principio di base del funzionamento del program-

ma per elaboratore: l’algoritmo di base come principio matematico da cui scaturiscono le diverse

sequenze di istruzioni possibili che fanno conseguire un determinato risultato non è tutelabile. Non

sono tutelabili neppure le idee ed i principi che sono alla base delle interfacce, intese come quegli

elementi che servono per porre in relazione tra di loro più parti di un medesimo programma. Resta

tutelato soltanto il modo o la forma espressiva del programma: riferito ad un programma tale con-

cetto significa proteggere la sua modalità di apparire all’utente finale, il suo modo di essere utilizza-

finale, il suo modo di risolvere un determinato problema, conseguire il risultato che si

to dall’utente

vuole far conseguire attraverso una determinata sequenza di istruzioni dalla macchina in una deter-

minata e precisa modalità piuttosto che in un’altra. Inoltre non sono tutelati nemmeno gli aspetti

estetici del programma. La forma espressiva è specificatamente intesa come modo di apparire e di

essere utilizzato del programma da parte dell’utente finale, anche se certamente non è questa la par-

di protezione da parte dell’autore del software. Non esistono ovviamente i

te di maggior interesse

contenuti del programma, come può essere il contenuto di un’opera letteraria, ovvero la sua trama;

nell’articolo 2, ovvero

il discorso relativo al contenuto, che non è tutelabile in tutte le opere elencate

quelle appartenenti alla letteratura, alla musica, alla scultura, all’architettura, ecc., ha senso per

quanto riguarda le banche dati, in cui i dati costituiscono il contenuto dell’opera stessa. Per le ban-

che dati viene tutelata proprio la possibilità di estrazione e reimpiego degli stessi dati, che se non

fosse prevista la deroga di ordine generale con il “diritto sui generis” non sarebbero tutelati. Per le

banche dati si è soliti fare la distinzione, che invece non è possibile fare per il programma, tra con-

tenuto e contenitore, intendendo per contenuto i dati e per contenitore il software che gestisce, strut-

tura, organizza e rappresenta tali dati. Il software continua ad essere tutelato nella stessa maniera in

cui viene tutelato qualsiasi programma che non gestisce una banca dati; il problema che si poneva

era relativo ai dati, cioè al contenuto della banca dati, perché anche questi hanno necessità di essere

protetti e se non si fosse espressamente previsto il diritto sui generis come tutela accordata ai dati

sarebbero rimasti esclusi da qualsiasi tutela, perché non esistono per nessuna delle altre opere pro-

tette dalla 633 ed anzi perché il contenuto delle altre opere è espressamente visto come non tutelabi-

le.

Dopo l’enunciazione di carattere generale relativa alle tipologie di opere protette ed anche agli a-

spetti di tali opere che vengono tutelati, seguono una serie di distinzioni relativamente a quelle che

sono per esempio le opere collettive, le opere anonime, lo pseudonimo, il titolo originario: tali ele-

menti si riferiscono a tutti i diversi tipi di opere tutelati. Segue poi una serie di articoli dedicati spe-

cificatamente ai programmi per elaboratore, alle opere letterarie, alle opere cinematografiche, filo-

diffuse, ecc.

un’opera, proteggerla secondo questa normativa significa accordare all’autore della stessa

Tutelare

una serie di diritti che sono esclusivi, nel senso che possono essere esercitati solo dall’autore. Egli

ha innanzi tutto il diritto di pubblicare l’opera, cioè di portare a conoscenza del mondo la propria

opera. Inoltre l’autore può anche rivendicare la paternità della propria opera anche se non l’ha pub-

blicata: il diritto di pubblicare non deve essere necessariamente espresso e può essere vantato anche

senza essere esercitato.

Un altro diritto fondamentale è quello di utilizzazione economica dell’opera in qualsiasi forma e

modo. Per utilizzazione economica si intende sfruttamento commerciale e non dell’opera o dei dirit-

ti su di essa: l’autore può vendere direttamente l’opera oppure vendere il proprio diritto di utilizza-

zione economica, cedendo quindi ad altri il diritto di vendere l’opera. Per pubblicazione (intesa co-

me prima pubblicazione) si intende la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione. L’opera

diviene pubblica quando viene portata a conoscenza degli altri, ovvero quando si esercita la prima

forma di utilizzazione dell’opera stessa. Un passo espressamente dedicato ai programmi per elabo-

ratore prevede che, salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utiliz-

zazione del programma per elaboratore o della banca dati creati da un lavoratore dipendente

nell’esecuzione delle sue mansioni su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. Le opere

sono opere che nascono dall’intelletto umano e che vengono create dando

tutelate da questa norma

libero sfogo alla propria creatività personale (anche quando viene commissionato un autoritratto, il

committente non può controllare l’espressione creativa dell’autore). Una delle tante anomalie riferi-

te in questo contesto è proprio quella relativa ai programmi per elaboratore, che sono strutturati da

ai quali viene ordinato, nell’ambito dello svolgimento

lavoratori dipendenti di una software-house,

delle proprie mansioni, di creare un certo software che consegua determinati risultati. Pertanto colo-

ro che creano il software creano un’opera, che si configura sempre come espressione dell’ingegno e

dell’intelletto umano, su ordinazione. Il datore di lavoro o la software-house stabilisce infatti le spe-

cifiche tecniche ed i risultati da conseguire. Proprio per riconoscere questa anomalia la legge

nell’articolo 12 bis fa una precipua differenziazione rispetto a tutte le altre opere: salvo patto contra-

rio, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per

elaboratore o della banca dati creati dal lavoratore dipendente nell’ambito delle sue mansioni. An-

che nell’ambito dei brevetti si prevede che ingegnere dipendente struttura un’opera

quando un bre-

vettabile i diritti di utilizzazione economica di tale opera ricadono sul suo datore di lavoro. Tutti

questi diritti vengono accordati dalla legge nello stesso momento in cui l’opera è finita. Non c’è un

dall’autore al suo datore di lavoro: in base

trasferimento del diritto di utilizzazione economica

all’articolo 12 bis infatti questo diritto viene direttamente accordato al datore di lavoro; l’autore

dell’opera conserva però il diritto morale di essere riconosciuto come autore dell’opera, diritto ina-

lienabile, che non può essere trasferito ad altri.

Un altro diritto riconosciuto all’autore è quello di riproduzione: solo l’autore ha il diritto di ripro-

durre in n copie la sua opera originale; il fatto che altri abbiano conseguito anche a titolo gratuito

un’opera non li autorizza a riprodurla a loro volta. In caso di riproduzione illecita commette reato

sia colui che effettua la riproduzione sia colui che riceve la copia anche magari a titolo gratuito; an-

che il semplice detentore di un’opera illegalmente riprodotta è passibile di pena sanzionatoria.

I diritti di commercializzazione, di distribuzione (o anche il diritto di consentire ad altri di distribui-

re la propria opera), di noleggio, di concedere la licenza d’uso sono diritti esclusivi e sorgono senza

formali o ufficiali nel momento in cui l’opera è finita, momento stabilito esclusiva-

riconoscimenti

mente dall’autore; nel caso del brevetto invece l’autore ha bisogno che gli sia accordato il brevetto

se l’opera ha i requisiti previsti dalla

dopo un vaglio della commissione brevettuale, che stabilisce

legge per poterle accordare il brevetto. Il diritto di pubblicare, il diritto di utilizzazione economica,

il diritto morale di essere riconosciuto padre dell’opera, il diritto di riprodurre, ecc. sono tutti esclu-

che nascono nel momento in cui l’opera è completata. Qualcuno potrebbe obiettare che

sivi

un’opera non può essere tutelata da tale norma laddove ravvisasse nella stes

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sicurezza informatica e sistemi distribuiti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Politecnico di Bari o del prof Mastronardi Giuseppe.
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