Diritto del lavoro
Parte 1 – Introduzione
Quali sono le fonti del diritto del lavoro?
- Atti normativi OIL
- Normativa comunitaria (regolamenti, decisioni, direttive)
- Costituzione (1, 35, 36, 38, 39, 40...)
- Legge statale
- Usi (normativi e aziendali)
- Contratti collettivi
- Contratti individuali
- Giurisprudenza
Parte 2 – Diritto sindacale
Profilo storico
Stato liberale (1861-1899): sostanziale intolleranza verso i fenomeni sindacali; 1899-fascismo: con Giolitti relativa tolleranza e sciopero legale, se non violento. Concordati di tariffa: primi accordi collettivi, che successivamente divennero contratti. Prime coalizioni, nascono i sindacati e la CGIL.
Stato fascista: vengono limitate tutte le libertà, tra cui quella sindacale. Potevano esistere solo sindacati fascisti. Ordinamento corporativo, legittimato solo il sindacato che raggruppasse il 10% della categoria di riferimento. Sciopero e serrata erano considerati delitti contro l'economia.
Stato repubblicano: riconosce spazio ai sindacati. Con la promulgazione della Costituzione i principi sindacali cambiano radicalmente – art.39 libertà sindacale – e lo sciopero diventa legittimo. Nel 1970 fu emanato lo Statuto dei Lavoratori, che rafforzò in modo rilevante la posizione dei lavoratori verso il datore, introducendo il sindacato in azienda.
Libertà sindacale
Il diritto sindacale si fonda sul principio della libertà sindacale (riconosciuta da fonti normative internazionali, fonti comunitarie e costituzione).
Art. 39 Costituzione: comma 1, "L'organizzazione sindacale è libera". Ogni cittadino lavoratore ha diritto a svolgere attività sindacale, nonché di costituire o aderire a strutture sindacali.
Titolari: tutti i lavoratori subordinati (tranne militari e polizia di Stato), i lavoratori autonomi (economicamente deboli o economicamente dipendenti), gli imprenditori e le associazioni (dato che le relazioni sindacali sono negoziali, il sindacalismo degli imprenditori è di risposta a quello dei lavoratori. È la somma di interessi individuali).
La libertà sindacale consiste in:
- Libertà di organizzazione (dimensione individuale e collettiva)
- Libertà negoziale (principio del reciproco accreditamento, si possono regolare interessi mediante la stipulazione di contratti collettivi)
- Libertà di inquadramento sindacale (sindacato è configurato come associazione privata, e la categoria è determinata dalle parti. Prima nell'ordinamento corporativo le categorie erano determinate dalla legge, ora la categoria è determinata dal contratto)
- Diritto del lavoratore a non essere discriminato per ragioni sindacali (il datore non può compiere atti idonei a limitare l'esercizio della libertà sindacale)
- Libertà sindacale negativa (la garanzia della libertà sindacale si estende anche al lavoratore che non aderisce ad alcuna organizzazione sindacale)
Gli altri commi dell'articolo 39 sono rimasti inattuati, perché i sindacati hanno voluto preservare la loro libertà d'azione, si sono apposti all'attuazione di questi commi, per evitare forme di interferenza e limitazione del legislatore.
Organizzazione sindacale
I lavoratori possono costituire strutture sindacali:
- Non associative (quindi carenti del requisito di stabilità, es. COBAS dei macchinisti delle ferrovie)
- Associative: gli accordi degli associati regolano l'ordinamento interno e l'amministrazione dell'associazione
Il sindacato è tra queste, come associazione non riconosciuta, seppur tipica. Il sindacato ha diversi interessi, ma più di tutti è l'interesse collettivo che riguarda l'insieme dei lavoratori iscritti o che comunque si riconoscono in un determinato sindacato (diverso da interesse pubblico, comune, individuale). È regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto, e gli iscritti si obbligano ad osservare lo statuto. Non corrisponde però un'effettiva democrazia sindacale, perché le politiche sono spesso decise dagli organismi dirigenti dei sindacati.
Associazioni tra imprenditori: per resistere alle rivendicazioni sindacali, hanno replicato le caratteristiche dei sindacati. Organizzazioni a livello categoriale e intercategoriale (industriale, agricolo, terziario).
Enti bilaterali: enti di fatto costituiti da sindacati dei lavoratori e associazioni tra imprenditori per salvaguardare gli interessi di uni e degli altri.
Struttura:
Sindacato esterno
- Associazioni intercategoriali
- Confederazioni: grandi sindacati, che riuniscono a livello nazionale tutte le associazioni nazionali categoriali (CGIL, CISL, UIL, FIOM, FIM...)
- Sindacati di categoria: riuniscono sindacati per ramo d'industria, prendendo come riferimento lo specifico settore produttivo, a prescindere dalle mansioni (segretaria, avvocato, fornitore e operaio di un'impresa metallurgica)
- Sindacati di mestiere: punto di riferimento l'attività lavorativa, non il ramo d'industria (piloti, macchinisti, insegnanti...)
Sindacato interno all'azienda
- RSA: istituite con lo Statuto dei Lavoratori nel 1970, è un organismo di rappresentanza sindacale eletto dagli iscritti di un particolare sindacato o dal sindacato stesso, quindi tutela unicamente gli iscritti a tale sindacato, e non è titolare della contrattazione aziendale. Diritto ad essere eletta se ci sono almeno 15 dipendenti. Ci sono 3 rappresentanti per ogni sindacato e possono essere persone esterne all'azienda. Sindacati legittimati a costituire RSA (dopo le modifiche alle leggi) sono quelli che hanno anche solo partecipato alle trattative, senza firmare il contratto collettivo (5%).
- RSU: istituite dall'accordo interconfederale del 1993 tra CIGIL, CISL, UIL e Confindustria, e va a sostituire le RSA. Viene eletto da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno iscritti al sindacato. Quindi ha la rappresentanza generale di tutti i lavoratori e può partecipare alla contrattazione aziendale. I membri sono in tutto 5 e sono eletti ogni 3 anni.
Attività sindacale
Può essere esercitata da: singoli lavoratori (per tutelare interesse collettivo o individuale a rilevanza collettiva) o dai dirigenti sindacali (in nome e per conto del sindacato).
L'attività sindacale è delimitata in ragione della rappresentatività del sindacato, quindi ogni attività può essere considerata sindacale se il sindacato ha la forza di farla valere.
Attività negoziale, proclamazione sciopero e attività sindacale in azienda sono gli ambiti dell'attività sindacale.
Concertazione: governo, sindacato e imprenditori di comune accordo determinano gli obiettivi economico-sociali generali.
Nel luogo di lavoro, si riconosce a tutti i lavoratori la libertà sindacale.
Ai singoli lavoratori è permesso (26 SL) raccogliere contributi e fare opera di proselitismo senza compromettere il normale svolgimento dell'attività lavorativa.
Assemblea:
- Alle RSA o RSU: diritti di esercizio dell'attività sindacale: (20, generale o settoriale, l'ordine del giorno deve riguardare un interesse sindacale, può svolgersi durante o fuori lavoro – in questo caso max 10 h annue retribuite – al datore va dato preavviso per individuare il locale, non ha diritto a partecipare salvo invitato),
- Referendum (21, dentro i locali aziendali, fuori dall'orario di lavoro, su materie di interesse sindacale),
- Permessi retribuiti e non retribuiti (23, 24, spettano ai dirigenti delle RSA per l'espletamento del mandato e per la partecipazione a trattative sindacali)
- Permessi retribuiti ai dirigenti nazionali e provinciali (30, 31 per partecipare a riunioni), affiggere comunicati, testi... alle bacheche accessibili, il datore non può sindacarne il contenuto e non può rimuoverli.
Inoltre, il datore deve mettere a disposizione delle RSA un locale destinato all'esercizio delle loro attività (> 200 dipendenti) o ogni volta che ne intervenga richiesta (< 200 dipendenti).
Il sindacato ha diritto di informazione e consultazione, per informarsi e contrastare, se no è condotta antisindacale.
Il rappresentante per dei lavoratori della sicurezza può promuovere l'elaborazione e l'individuazione di norme di prevenzione, riceve informazioni e ha diritto alla formazione (eletto dai lavoratori se < 15 dipendenti, dalle RSA se > 15 dipendenti).
Rappresentanza e rappresentatività sindacale
Rappresentanza: istituto giuridico, determina in nome di chi il sindacato può compiere atti.
Rappresentatività: istituto socio-politico, idoneità a rappresentare in senso a-tecnico gli interessi di collettività, misurata tramite indici di riconoscimento (intercategorialità, pluricategorialità, numero iscritti, capacità di mobilitazione, effettiva attrattività...).
Contratto collettivo di diritto comune
Il contratto collettivo di diritto comune è un contratto atipico con funzione normativa, caratterizzato da 2 peculiarità: il soggetto collettivo che rappresenta i lavoratori e l'idoneità a predeterminare contratti individuali futuri e in corso.
La stipulazione avviene con le trattative tra le parti. Legittimati a partecipare alle trattative sono i sindacati che comparativamente raggiungono il 5% di rappresentatività nel settore (dato medio tra % associativa e % elettorale). Si parte con la piattaforma rivendicativa (ciò che vogliono i sindacati) → ipotesi di accordo → approvazione dell'ipotesi di accordo da parte dei lavoratori → sottoscrizione delle parti (anche per adesione, quando alcuni sindacati firmano senza aver partecipato alle trattative).
È efficace anche tra datori iscritti e lavoratori non iscritti. Se il datore non è iscritto ma vuole applicare il contratto si procede coi rimedi di diritto comune (tacito assenso, o clausole di rinvio), se non vuole sarà il giudice a determinare la retribuzione sufficiente, con parametro il contratto collettivo nazionale. In presenza di più contratti collettivi sarà il giudice a scegliere quello più adeguato.
Se il nuovo contratto prevede trattamenti peggiorativi, i lavoratori non iscritti non possono pretendere la conservazione del trattamento più favorevole. In questo caso dipende dalla loro forza (se riescono a strappare un contratto individuale migliore) o la forza dei sindacati dissenzienti.
Le clausole meno favorevoli del contratto individuale risultano invalide e vengono sostituite con quelle del contratto collettivo (indisponibilità in peius). Le clausole più favorevoli prevalgono (criterio del conglobamento e del cumulo - trattamenti complessivi - clausole favorevoli di ognuno).
Il CCNL ha una parte normativa (vincola i datori con i lavoratori) e una parte obbligatoria (regola rapporti tra i soggetti collettivi).
I livelli di contrattazione sono: nazionale (per tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale) o aziendale (per esigenze proprie di specifici contesti produttivi). Sono pari-ordinati, in caso di conflitto prima si applicava criterio cronologico/specialità/competenza e autonomia. Oggi, l'efficacia del contratto aziendale è anche nei confronti dei dissenzienti, e regolata dal testo unico 2014, e il contratto aziendale può intervenire sulle materie delegate dalla legge e dal contratto nazionale.
Gli usi aziendali sono la concessione di trattamenti non previsti da altre fonti.
Il contratto collettivo può essere indeterminato (efficace finché una delle due parti non recede) o determinato (con clausola di ultrattività, se alla scadenza si trasforma in indeterminato, o di rinnovo, un altro determinato). Disdetta impedisce il rinnovo. Quando c'è un nuovo contratto c'è la sostituzione completa delle clausole del vecchio contratto con quelle del nuovo.
Legge e contratto collettivo
Tra legge e contratto collettivo si instaurano rapporti di:
- Gerarchia (inderogabilità in peius o derogabilità in melius dei contratti collettivi sulla legge)
- Integrazione funzionale quando la legge rinvia ai contratti collettivi determinati ambiti. I rinvii possono essere in funzione gestionale (limiti e condizioni del potere del datore), regolamentare, autorizzatoria, derogatoria.
La contrattazione collettiva
È un processo continuo, con il quale le parti regolano i propri interessi. Realizza un progressivo adattamento delle condizioni economiche e normative dei lavoratori al contesto produttivo e alle sue esigenze economiche → tende al principio di uguaglianza. Inizialmente, dopo il fascismo, la contrattazione era solo nazionale, poi è diventata aziendale. Diversi problemi sull'unità di intenti dei maggiori sindacati.
Il testo unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 sancisce i contenuti della contrattazione collettiva.
- Ammette alla contrattazione nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore una rappresentatività non inferiore al 5% (media tra dato associativo ed elettorale)
- Sancisce i regolamenti delle rappresentazioni aziendali
- Contratto nazionale: efficace per l'insieme di lavoratori, nonché per tutte le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie dell'accordo, approvato e sottoscritto da sindacati che rappresentano almeno il 50%+1 della rappresentanza;
- Contratto aziendale: non può rinegoziare ambiti già stabiliti dai CCNL, concerne solo le materie espressamente delegate. Legittimate sono RSU (vale per tutti) e RSA (se aggregano la maggioranza delle deleghe conferite)
- Disposizioni sulle clausole (tregua sindacale, esigibilità), procedure di raffreddamento e conseguenze dell'inadempimento.
Sciopero
Art. 40 Costituzione: lo sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. È un diritto costituzionale.
In principio qualificava come diritto solo lo sciopero per fini contrattuali (e interessi economici-professionali), illegittimando quello per fini non contrattuali (es. politico). Ora è legittimo tutto, è un diritto assoluto della persona. Il lavoratore che sciopera non è configurabile come inadempiente, perde solo la retribuzione.
Ora le finalità dello sciopero si sono ampliate, sono legittimi lo sciopero per fini contrattuali, e anche quello per fini non contrattuali (se non è svolto per sovvertire l'ordinamento costituzionale, e perfino lo sciopero di solidarietà, solo se il giudice riconosce un collegamento tra gli interessi economici del gruppo che si astiene a sostegno di un gruppo già in sciopero).
Forme anomale di sciopero: a sorpresa (legittimo, ma deve esserci preavviso nei servizi pubblici essenziali), a singhiozzo (in modo intermittente), a scacchiera (solo da alcuni reparti in momenti diversi).
Lo sciopero è un diritto individuale ad esercizio collettivo: titolari sono tutti i lavoratori subordinati (tranne militari e polizia) parasubordinati e liberi professionisti.
- Oggetto e destinatario economici = diritto
- Oggetto economico (pensioni) destinatario politico = diritto
- Oggetto e destinatario politico = libertà (inadempimento)
- Se entrambi hanno carattere rivoluzionario = reato penale
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Disciplinato dalla legge del 1990 e integrato dalla 2000, che introdusse la commissione di garanzia, un'autorità indipendente dotata dei seguenti poteri:
- Potere d'ordine: può invitare i soggetti che proclamano lo sciopero a differirne la data o a desistere da comportamenti
- Valutazione di idoneità: valuta l'idoneità delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici, ha potere di provvisoria regolamentazione
- Potere sanzionatorio: per i singoli lavoratori, per le organizzazioni sindacali e per gli enti erogatori dei servizi
- Potere di segnalazione: di situazioni di pericolo e formulazione di proposte per l'autorità competente per la precettazione
Con la terziarizzazione lo sciopero, in questi settori, provoca un impatto maggiore, anche su un gran numero di soggetti terzi: il sindacato si è accorto che può smuovere in modo ottimale l'opinione pubblica, perché in poche ore si possono provocare un sacco di disagi, quindi è intervenuta la legge per regolamentare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
Pubblici perché devono essere rivolti al cittadino.
Essenziali perché vanno a ledere dei diritti costituzionali della persona (vita, salute, sicurezza, libertà di circolazione, istruzione ecc...).
Nell'ambito di questi servizi si individuano delle prestazioni indispensabili, che devono necessariamente essere assicurate agli utenti.
Lo sciopero, in quanto diritto individuale, lascia libertà individuale per l'adesione, qualunque lavoratore è legittimato a parteciparvi, anche se proclamato da un sindacato diverso dal suo. Inoltre, non si è nemmeno obbligati ad aderire allo sciopero.
Regole
- Innanzitutto bisogna procedere ad un preventivo esperimento di procedure di raffreddamento e conciliazione, per cercare di differire lo sciopero o addirittura di evitarlo.
- Obbligo di preavviso e obbligo di comunicazione. Lo sciopero deve essere scritto, firmato da un sindacato con la motivazione dello sciopero, della durata, della modalità di attuazione. Deve essere comunicato ai gestori del servizio almeno 10 giorni prima e al pubblico almeno 5 giorni prima. Dopo la comunicazione al pubblico non è più possibile revocarlo, a meno che vengano soddisfatte le richieste (2000).
- Vengono individuate delle prestazioni indispensabili, per tutelare i diritti dei cittadini. La legge dice che le prestazioni indispensabili saranno indicate nei singoli contratti collettivi, e la commissione di garanzia ha il potere di valutarle ed eventualmente modificarle. I contratti collettivi inoltre devono individuare intervalli minimi da osservare tra scioperi.
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