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Diritto civile 2 - 10/02/2015

Caso n°1

Tizio, noto architetto di interni, recatosi alla manifestazione “Expo Casa”, posteggiava, chiudendola a chiave, la propria lussuosa automobile nel parcheggio della fiera gestito dalla società Alfa all’interno di uno spazio chiuso delimitato da sbarre automatiche all’entrata e all’uscita. Una volta terminata la visita, Tizio, recatosi sul luogo dove aveva parcheggiato il veicolo per prelevarlo, constatava l’avvenuto furto del medesimo e rivolgeva richiesta di indennizzo alla propria compagnia assicuratrice Beta. Quest’ultima, dopo aver provveduto al pagamento dell’indennizzo in favore del proprio assicurato assumendo che il furto doveva intendersi imputabile al comportamento colposo della società di parcheggio per omissione della doverosa vigilanza, conveniva in giudizio la stessa al fine di ottenere la restituzione dell’importo pagato secondo quanto consentito dall’art. 1916 c.c.

Costituitasi in giudizio, la società Alfa negava ogni addebito sostenendo in particolare che, nel caso di specie, doveva ritenersi essere stato concluso dalle parti un contratto di locazione di spazio adibito a parcheggio non implicante in capo alla società alcun obbligo di custodia e sottolineando come lo scontrino magnetico rilasciato all’utente comunque recasse sul retro l’indicazione “parcheggio non custodito”.

È necessario innanzitutto accertare se il rapporto tra Tizio e la società di parcheggio implichi o meno l’obbligo di custodia, perché solo nel caso in cui vi sia tale obbligo, sorgerebbe una responsabilità del gestore di parcheggio per l’avvenuto furto del veicolo. È necessario quindi capire la disciplina del contratto di parcheggio. Il contratto di parcheggio non è un contratto tipico, è un contratto atipico, che è possibile stipulare in forza dell’art. 1322, c.2, che afferma che le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi purché siano diretti a realizzare un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico.

Un primo modo di interpretare questo inciso dell’art. 1322 è che significhi che la causa del contratto non deve essere illecito, quindi contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Questo è l’orientamento prevalente, mentre si intende negare una portata più estensiva secondo cui il giudizio di meritevolezza non sarebbe solo negativo, bensì positivo, quindi di una portata positiva dell’inciso. Questa seconda interpretazione non è però condivisa. Il contratto atipico in generale è disciplinato dalla disciplina degli accordi concretamente intercorsi tra le parti, e per tutto quanto non previsto si andrà a guardare la disciplina del contratto tipico al quale il contratto atipico assomiglia di più con l’applicazione analogica.

Interpretazione del contratto di parcheggio

Per individuare la disciplina l’alternativa è tra contratto di locazione e contratto di deposito. Una parte minoritaria della giurisprudenza, soprattutto di merito e più risalente (metà anni ‘90) riteneva che il contratto di parcheggio andasse disciplinato alla stregua di un contratto di locazione d’area. La locazione è disciplinata all’art. 1571 e ss. Le obbligazioni del locatore si trovano all’art. 1575 a cui bisognerebbe guardare se fosse qualificato come un contratto di locazione d’area: 1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; 2) mantenerla in stato da servire all'uso convenuto; 3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione. Non vi sarebbe alcun obbligo di custodia.

In favore di questa qualificazione, queste sentenze di merito argomentavano facendo leva sulla funzione economico-sociale del contratto di parcheggio, data la scarsità di posti auto, e non quella di custodire il veicolo. La correttezza di questa qualificazione risulterebbe anche confermata dalle concrete modalità di svolgimento della vicenda perché l’immissione dell’automobile in questi parcheggi avviene in modo automatizzato, non essendovi alcun contatto con un soggetto che prenda in custodia il veicolo.

Se ritenessimo di accedere a questa opinione minoritaria e recessiva, ne conseguirebbe che non vi è alcun obbligo di custodire per restituire e non vi sarebbe alcuna responsabilità della società Alfa. Vi potrebbe essere una responsabilità del gestore del parcheggio, facendo riferimento al c.2, art. 1578, si dice che il locatore deve garantire i danni derivanti dal vizio della cosa locata, con possibilità di prova liberatoria (“se non prova di avere, senza colpa, ignorato i vizi stessi al momento della consegna”).

A ciò si contrappone l’orientamento maggioritario per cui il contratto di parcheggio andrebbe disciplinato ai sensi degli artt. 1766 e ss. sul contratto di deposito, definito come il contratto con cui una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Per cui sorgerebbe un obbligo di custodia.

A sostegno di questa tesi si dice che la funzione del contratto di parcheggio è liberare il proprietario da qualsiasi pensiero circa il proprio mezzo, intendendo anche far custodire la propria automobile. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del rapporto, i sostenitori di questa prospettiva dicono che le modalità automatiche corrispondono a una scelta organizzativa del gestore di parcheggio che non potrebbe far venire meno l’obbligo di custodia in capo a questo soggetto. Le sentenze della Cassazione sono orientate in questo senso e ci si accorge che si tende ad individuare nel caso concreto un “livello minimo di chiusura” del parcheggio per configurarlo come contratto di deposito perché soltanto a fronte di un parcheggio così strutturato potrebbe essere ragionevolmente incluso l’obbligo di custodia.

Se fosse disciplinato come contratto di deposito, ci si chiede quando nasca il vincolo contrattuale, e sarebbe il momento in cui si immette il veicolo all’interno del parcheggio, perché dal punto di vista delle modalità di conclusione il contratto di deposito è un contratto reale, che quindi richiede la consegna del veicolo. Non è necessaria la consegna delle chiavi perché si perfezioni il contratto che fa sorgere l’obbligo di custodia, perché non sono necessarie le chiavi per poter custodire il veicolo, impedisce solo al depositario di utilizzare il veicolo, e questo è normale ai sensi dell’art. 1770 c.c. per cui il depositario non può servirsi della cosa senza il consenso del depositante.

Ci si chiede se l’avvenuta chiusura a chiave da parte dell’utente può essere letta come una sorta di rinuncia alla custodia. Tuttavia questo è un comportamento normale ed in caso contrario non si potrebbe quasi sicuramente ottenere un indennizzo dalla società di assicurazione. Con riguardo alle modalità di formazione dell’accordo contrattuale, un contratto di parcheggio si ritiene che non operi lo schema classico dello scambio tra proposta e accettazione, l’accordo si forma con una proposta effettuata secondo le forme dell’offerta al pubblico (art. 1336) rivolta alla conclusione di un contratto di parcheggio, indirizzata a una generalità di potenziali destinatari. Questa vale come proposta a condizione che siano contenuti gli estremi essenziali del contratto. Va distinta dall’invito ad offrire in quanto l’offerta al pubblico contiene già gli elementi essenziali del contratto, mentre l’invito ad offrire non li contiene ed è un invito a fare delle proposte.

Valore delle condizioni generali di contratto

La differenza con la promessa al pubblico (art. 1989), che fa parte delle fonti di obbligazione che non derivano né da contratto, né da atto illecito perché nell’offerta al pubblico il vincolo obbligatorio nasce con l’accettazione. Nella promessa al pubblico l’obbligazione nasce non appena la promessa è resa pubblica. Nel nostro caso l’offerta al pubblico vi è con l’esposizione delle condizioni, tra cui il prezzo e l’accettazione si ha con l’accettazione, che costituisce anche la consegna. A questo punto è necessario affrontare la questione relativa al valore da riconoscere a eventuali condizioni generali di contratto che il gestore abbia predisposto allo scopo di esonerarsi da responsabilità. Questa esclusione di obbligo di custodia può avvenire in via diretta o in via indiretta. Si può raggiungere con clausola apposita con cui si dice che il parcheggio non è custodito (scritta indicata sul retro del tesserino magnetico), in via indiretta si potrebbe escludere scrivendo dietro il tesserino che il contratto è un contratto di locazione d’area.

Le condizioni generali di contratto sono disciplinate all’art. 1341 e perché si applichi la loro disciplina vanno tenuti presenti due elementi. Sono clausole predisposte da solo una delle due parti contrattuali. La predisposizione della clausola serve a disciplinare una serie indeterminata di futuri rapporti contrattuali. Sono efficaci se sono ordinariamente conoscibili al momento della conclusione del contratto, salva la disciplina specifica sulle clausole vessatorie. Si è rilevato che l’obbligo di custodia dovrebbe intendersi nascere nonostante le condizioni generali di contratto in senso contrario. Si è detto che l’obbligo di custodia sussiste anche se vi sono indicazioni di contenuto contrario perché il requisito dell’art. 1341 della conoscibilità non sarebbe soddisfatto perché ne avrebbe conoscenza soltanto nel momento in cui sta entrando nel parcheggio. La conoscenza sarebbe successiva alla conclusione del contratto. Se invece fosse scritta all’esterno lo sarebbe. Quella clausola non sarebbe efficace nei confronti dell’utente. Un altro argomento a favore dell’irrilevanza della scritta “parcheggio non custodito” potrebbe essere che la clausola, nel caso di un parcheggio recintato, sembra contrastare con il legittimo affidamento creato dalla situazione di fatto.

D’altra parte è necessario riconoscere al gestore la possibilità di stabilire che la sua proposta ha ad oggetto la conclusione di un contratto di locazione d’area. Altrimenti sarebbe una compressione dell’autonomia contrattuale. In questo caso andrebbe scritto in modo conoscibile dall’utente che si tratta di un contratto di locazione d’area.

Esclusione di responsabilità per furto di oggetti

Ci si chiede poi quale valore vada attribuito alle eventuali condizioni generali di contratto con cui il gestore escluda le proprie responsabilità per furto non del veicolo ma degli oggetti eventualmente lasciati all’interno dell’automobile. Si potrebbe ritenere che queste clausole di esclusione di responsabilità per furto di oggetti siano vessatorie. In questo caso perché le clausole siano efficaci sarebbe necessaria ai sensi del codice civile la doppia sottoscrizione da parte dell’aderente. Le clausole vessatorie sono disciplinate anche nel codice del consumo. La tutela del codice civile si è rivelata inadeguata. È una tutela di carattere meramente formale che serve a richiamare l’attenzione sulla vessatorietà della clausola. Questa tutela è stata affiancata dal 1993 da una tutela di carattere sostanziale introdotta in attuazione della direttiva 93/13 CE sulle clausole vessatorie nel contratto con il consumatore. Inizialmente vi fu una novellazione del codice civile con l’introduzione degli artt. 1469 bis e ss. e successivamente dal 2005 la disciplina finì nel codice del consumo, che prevede una tutela sostanziale (artt. 33 e ss. cod. cons.). Le clausole vessatorie sono dichiarate nulle, mentre il contratto rimane in piedi per il resto.

Il presupposto affinché si applichi questa maggior tutela è di carattere soggettivo, per cui il contratto deve essere tra un professionista e un consumatore. Mentre potrebbe essere anche un contratto singolo (non è necessario che si tratti di condizioni generali). All’art. 3 cod. cons. vi è la definizione di consumatore e professionista. Il professionista è colui (persona fisica o giuridica) che conclude il contratto nell’esercizio della propria professione, mentre il consumatore è il soggetto che conclude il contratto al di fuori dell’attività professionale o imprenditoriale. La finalità per cui agisce il consumatore è una finalità privata. Il consumatore, a differenza del professionista, può essere soltanto una persona fisica secondo la definizione del codice del consumo che recepisce la definizione comunitaria. Vi sono stati tentativi in dottrina di allargare alle persone giuridiche deboli, tuttavia la delimitazione del consumatore alla persona fisica perché se si guarda alla finalità privata o familiare per cui agisce il consumatore, questa finalità non può essere quella di una persona giuridica, che stipula contratti per gli scopi statutari. Vi sono diverse sentenze che ritengono vessatorie clausole con questo contenuto.

Altrimenti è necessario leggere quella clausola di esclusione di responsabilità per furto degli oggetti come diretta non a esonerare la responsabilità, ma a delimitare l’oggetto della prestazione. La giurisprudenza accoglie entrambe le prospettazioni e non vi è orientamento prevalente e anche la dottrina ha ritenuto di regola non vessatorie queste clausole, aggiungendo un paio di argomenti a sostegno di questa qualificazione. Un primo argomento fa leva sulle modalità con cui avviene la sorveglianza, che avviene in modo abbastanza rudimentale, idonea solo a sorvegliare oggetti ben visibili (come l’auto, non gli oggetti). Ulteriore argomento a sostegno del carattere non vessatorio fa leva sull’ammontare del corrispettivo pagato che non dovrebbe comprendere anche la sorveglianza sugli oggetti contenuti all’interno del veicolo. Va detto che in realtà è stata affermata la necessità di distinguere il tipo di beni di cui si tratta, a seconda della loro natura. Si dice che le condizioni generali con cui si esclude la responsabilità per furto di oggetti potrebbero essere delimitative dell’oggetto della prestazione solo quando essi siano estranei all’automobile. Mentre si dice che la clausola in questione rivestirebbe natura vessatoria quando riguardi degli oggetti che per loro natura debbano essere considerati parte integrante del veicolo. Quest’ultima affermazione, nelle sentenze, si trova richiamata la nozione di pertinenza. Le pertinenze sono disciplinati nel libro III c.c. all’art. 817 per cui esse sono assoggettate alla disciplina della cosa principale.

La società Alfa che ha stipulato un contratto che può essere disciplinato alla stregua di un deposito e la clausola di limitazione non è valida perché non conosciuta, quindi dovrebbe rispondere del furto del veicolo. Tenendo presente la disciplina del deposito, ci si imbatte nell’art. 1768, c.1, per cui il depositario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, si potrebbe esonerare la società dalla responsabilità se si prova che ha usato la diligenza richiesta, tuttavia integrando questa disciplina con il c.2, art. 1 la diligenza professionale non è più quella standard, ma quella esercitata secondo quanto richiesto dalla professione. Tuttavia si tratta sempre dell’osservanza della diligenza.

Inoltre l’art. 1780 parla di perdita non imputabile della detenzione della cosa, in cui si dice che per essere sollevato dall’obbligazione di restituzione deve dimostrare che il fatto che gli ha tolto la detenzione sia a lui non imputabile. La giurisprudenza ha ritenuto che in un caso del genere non potrebbe essere sufficiente per il gestore del parcheggio per andare esente da responsabilità, fare leva sulla presenza di una sbarra di chiusura, perché diverse sentenze hanno ritenuto necessaria l’adozione di ulteriori precauzioni, come collegare il tesserino magnetico al numero di targa del veicolo. E questa conclusione è coerente con la regola circa la responsabilità del depositario per furto della cosa depositata perché si dice che il depositario potrà andare esente dalla responsabilità per furto solo quando la sottrazione della cosa è avvenuta con violenza o minaccia (quando si tratti di rapina), oppure quando per le particolari modalità del furto il depositario riesce a dimostrare l’assenza di colpa. Un caso del Tribunale di Verona degli anni ’90 ha ritenuto del tutto imprevedibile il furto di una roulotte di notte da parte di due ladri che avevano introdotto nell’area di parcheggio anche due ruote con cui rimpiazzarono le due ruote che il proprietario aveva tolto. Ma nel caso di specie non ricorrenessuna di queste circostanze.

Quindi si deve ritenere che la società Alfa debba rispondere del furto. La società Alfa potrebbe avere un’attenuazione della responsabilità per via dell’esiguo prezzo pagato? Si può far riferimento al c.2, art. 1768 per cui se il deposito è gratuito la responsabilità per colpa è valutata con meno rigore. Tuttavia vale solo per il deposito gratuito.

Caso n°2 (Esame avvocato 2004)

Tizio si reca da un legale al quale espone quanto segue: egli è detentore in veste di conduttore di un appartamento adibito ad uso abitativo confinante con un terreno di proprietà di Caio. Quest’ultimo ha conferito a Sempronio l’appalto per l’esecuzione dei lavori di scavo aventi una profondità di circa tre metri sotto il livello del suolo e interessanti la parte di terreno posta al confine della casa abitata da Tizio. In conseguenza dei lavori di scavo, una parete dell’abitazione di Tizio è crollata provocando la distruzione dell’arredamento ivi esistente con un danno di €8000. Tizio chiede al legale se sia esperibile una azione giudiziaria diretta di risarcimento dei danni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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