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INAIL

Non è più strettamente necessario aprire la voce di tariffa specifica dei tirocinanti, perché se il tirocinante per imparare partecipa alle lavorazioni aziendali ordinarie che vengono eseguite dai lavoratori subordinati dell'azienda, allora sicuramente verrà inquadrato secondo la voce di tariffa degli operai o degli impiegati, per cui allo stesso tirocinante sulla retribuzione convenzionale verrà applicata la voce di tariffa e quindi il tasso di rischio che si applica ai medesimi lavoratori dipendenti dell'azienda.

Rispetto alla comunicazione obbligatoria, per il sistema vigente in Emilia-Romagna è prevista un'approvazione preventiva della regolarità del tirocinio, per cui la comunicazione obbligatoria in realtà si fa in maniera preventiva quando vengono inviati sia il progetto che la convenzione sul portale. Poi una volta che si ha ricevuto l'approvazione è possibile poter partire con il tirocinio. Questa

procedura di prassi richiedeuna decina di giorni lavorativi, ma c'è la possibilità di avvalersi di una procedura più veloce (in due giorni) che però vincola a non effettuare modificazioni né al progetto né allaconvenzione.

Devono essere nominati due tutor, uno ovviamente presso il soggetto promotore, l'altro presso l'ospitante che teoricamente devono seguire queste persone che non sono lavoratori subordinati.

Limiti al numero massimo di tirocini:

  • Un tirocinante nelle aziende fino a 5 dipendenti.
  • Due tirocinanti da sei a 20 dipendenti.
  • 10% di tirocinanti nelle aziende superiori a 20 dipendenti.

Quindi con 50 dipendenti, uno potrebbe avere 5 tirocinanti.

Durante i periodi di cassa integrazione l'azienda non può attivare nuovi tirocini.

Pre-requisiti per il soggetto ospitante:

  • essere in regola con la normativa sull'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro,
  • essere in regola con la normativa sui
lavoro dei disabili è molto importante e richiede attenzione da parte delle aziende e delle istituzioni. Per garantire una corretta inclusione dei lavoratori disabili, sono stati stabiliti alcuni limiti e regole da seguire. I lavoratori disabili non possono usufruire della cassa integrazione straordinaria, che è riservata a situazioni contingenti e limitate nel tempo. Inoltre, non possono beneficiare della cassa integrazione per attività equivalenti a quelle del tirocinio presso la stessa unità operativa, a meno che non siano previsti accordi specifici con le organizzazioni sindacali per l'attivazione del tirocinio. I lavoratori disabili non devono essere soggetti a procedure concorsuali e non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per mancato superamento della prova nei 12 mesi precedenti l'attivazione presso la stessa unità operativa. È importante sottolineare che questi limiti si applicano solo ai tirocini extra curriculari e non ai tirocini curriculari, che sono regolamentati in modo diverso. Inoltre, è fondamentale considerare il tema del decentramento produttivo, che comprende l'appalto, il distacco genuino e non genuino, la somministrazione di lavoro e la certificazione. Questi sono elementi che devono essere presi in considerazione per garantire una corretta gestione del lavoro dei disabili.il legislatore voleva evitare abusi e sfruttamento dei lavoratori. Tuttavia, con l'evoluzione dell'economia e l'aumento delle esigenze delle imprese, sono stati introdotti nuovi istituti come la somministrazione e il distacco, che consentono una maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro. Il decentramento produttivo, quindi, si riferisce alla pratica di esternalizzare una parte della produzione ad altre aziende o lavoratori autonomi. Questo può avvenire attraverso il contratto di appalto, che è l'unico negozio giuridico previsto dal codice civile del 1942 per regolare il decentramento. Tuttavia, è importante sottolineare che il decentramento produttivo può comportare rischi, come la precarizzazione del lavoro e la mancanza di tutela dei diritti dei lavoratori. Pertanto, è fondamentale che vengano adottate misure di controllo e regolamentazione per garantire condizioni di lavoro dignitose e rispettose dei diritti dei lavoratori.

È undecentramento particolare che veniva assoggettato nel regime originario a vincolistrettissimi. L'appalto è il contratto con il quale una parte si impegna a produrre un'opera o un servizio a favore del committente. È normato dall'articolo 1655 del codice civile e viene pensato dal legislatore civilistico come una esternalizzazione di parte della produzione, ma non è la gestione caratteristica che viene esternalizzata al fine di costruire un'opera o di erogare un servizio. Quindi è una forma particolare di decentramento in cui il legislatore tende a ridurre al minimo possibile la triangolazione. Secondo il pensiero del legislatore codicistico nell'appalto non c'è triangolazione, perché i lavoratori dell'appaltatore non subiscono una divisione dei poteri datoriali. I poteri datoriali sono direttivo - organizzativo, di controllo e disciplinare. Questi tre poteri nell'appalto classico sono tutti in capo all'appaltatore.

Nell'appalto classico la cosa più difficile è distinguerlo dal contratto d'opera. In cosa si distingue il contratto d'appalto dal contratto d'opera? Nel contratto d'opera un lavoratore autonomo (può essere un collaboratore), si impegna con i propri mezzi, cioè con i propri lavoratori a espletare quello che è definito nel contratto. Per l'appalto la fonte normativa è l'articolo 1655, per il contratto d'opera è il 2222. Il contratto d'opera parla di una prestazione prevalentemente personale dell'imprenditore. Ecco perché il contratto d'opera è definito per il piccolo imprenditore (l'artigiano, l'idraulico, il fabbro che agisce con lavoro prevalentemente personale). Oltre al contratto d'opera manuale, esiste un contratto d'opera intellettuale che si applica ai professionisti che lavorano prevalentemente col proprio lavoro. Invece nel contratto di appalto unadelle caratteristiche fondanti è l'organizzazione dei mezzi. Quindi l'organizzazione dei mezzi individua una struttura imprenditoriale, un'azienda più importante, più organizzata, con una certa intensità di capitale, con determinati investimenti, con parecchi lavoratori e quindi una struttura più importante che non si basa sul lavoro prevalentemente personale dell'imprenditore. Per il resto entrambi costruiscono un'opera o erogano un servizio. Ovviamente il legislatore del dopoguerra era estremamente attento agli abusi. La nostra legislazione non lasciava spazio né all'intermediazione privata né all'interposizione privata di manodopera. Vigeva fino al '97 un monopolio pubblico del collocamento, nell'ambito del quale non vi era spazio ad alcuna iniziativa privata. Ancora più importante per il nostro lavoro il divieto di interposizione di manodopera. Il legislatore Codicistico temeva il caporalato. Ilreato di caporalato è stato reintrodotto nel 2017. Il caporale è una persona che vende il lavoro altrui e non fa attività di impresa, non ha un'organizzazione di mezzi. La legge 1369 del 60 disciplinava l'interposizione illecita di manodopera. La legge ora è stata abrogata dalla legge Biagi nel decreto 276 del 2003. La legge 1369 del 60 non si occupava solamente di interposizione illecita di manodopera, ma anche di appalto. Fin dal 1942 il codice civile all'articolo 1655 definisce l'appalto come contratto in cui una parte si impegna a produrre un'opera o un servizio con organizzazione di mezzi e rischio di impresa. Queste sono le due caratteristiche dell'appalto genuino. Il legislatore chiede quindi che l'appaltatore sia un'impresa vera (qua sta la differenza rispetto al caporale: il caporale non ha un'impresa, vende lavoro altrui), caratterizzata da organizzazione di mezzi e effettiva gestione a proprio rischio equindi sostiene il rischio dell'imprenditore. Sull'organizzazione di mezzi intervenne l'articolo 3 della legge 1369 del 60 con due affermazioni importanti: La prima: "La presunzione di illiceità dell'appalto qualora le attrezzature fossero di proprietà del committente". Secondo quindi la visione classica dell'appalto l'appaltatore non poteva lavorare utilizzando attrezzature, impianti del committente, ma dovevano essere i suoi. Quindi il legislatore chiedeva una certa intensità di capitale all'appaltatore. L'altro requisito richiesto dalla legge 1369 del 60, è l'applicazione ed il rispetto del principio di parità di trattamento tra lavoratori dell'appaltatore e lavoratori del committente. Nel momento in cui l'appaltatore prendeva un appalto, non poteva pagare i propri dipendenti meno di quelli del committente. La declinazione classica dell'appalto è un appalto ad altaintensità di capitale con parità di trattamento retributivo. Al giorno d'oggi queste due visioni sono superate. La legge 1369 del '60 viene abrogata dalla legge Biagi e quindi scompare e non ritorna più nell'ordinamento il principio della parità di trattamento retributivo, così come non opera più perché viene abrogata la presunzione legale di illiceità nel momento in cui le attrezzature, gli impianti sono di proprietà del committente. L'articolo 1655 del codice civile non è mai stato toccato, e questo è curioso perché l'appalto ha subito e vissuto una vicenda evolutiva importante, di grande pregio da un punto di vista dottrinale. L'articolo 29 al secondo comma riguarda la responsabilità solidale. L'idea del legislatore è legare, vincolare il committente ai crediti retributivi dei lavoratori dell'appaltatore. Indeterminati contesti l'organizzazione di mezzi.

può essere rilevata dall'esercizio del potere direttivo organizzativo da parte dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti. Dalla legge 1369/1960 alla legge Biagi del 2003 erano passati 43 anni. In questo periodo di tempo si era verificato il sorpasso da parte dell'economia del terziario rispetto all'economia industriale del dopoguerra. Nel settore terziario, terziario avanzato e quaternario, gli appalti ci sono, però sono appalti labour intensive, cioè a bassa intensità di capitale. Nell'appalto cosiddetto tradizionale era ragionevole imporre che le attrezzature fossero di proprietà dell'appaltatore. Era ragionevole farlo, perché gli appalti genuini erano ad elevata intensità di capitale. Nel nostro mondo produttivo, gli appalti sono invece sempre più labor intensive. Gli appalti labor intensive non sono più caratterizzati dall'esternalizzazione di una fase produttiva al di fuori.

dell'azienda committente. Invece ora una funzione aziendale, una parte della produzione, viene appaltata ad un
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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