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PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
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-il ne è la tutela del lavoratore dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in
conseguenza di alcuni eventi naturali o lavorativi.
-lo Stato opera una redistribuzione delle risorse pubbliche
-previdenza sociale vs assistenza sociale: basata sul principio di nanziamento ad integrale carico dello Stato
-il sistema previdenziale italiano è articolato in 3 poli fondamentali:
-INAIL: polo per la tutela degli infortuni sul lavoro e malattie professionali
-INPDAP: polo per la gestione dei regimi pensionistici e delle prestazioni minori per dipendenti pubblici
(Incorporato nell’INPS L.201/2011 “decreto salva italia”
-INPS: polo per la gestione dei regimi pensionistici per i dipendenti privati, INPS.
-tipi di contributo principali:
-contributi previdenziali: versamenti e ettuati all’INPS o all’INPDAP per ottenere successivamente una
prestazione pensionistica;
-contributi assistenziali: versamenti per ottenere la copertura derivante dai rischi legati all’invalidità, alla
malattia e agli infortuni sul lavoro.
-caratteristica dei contributi: è l’obbligo contributivo in capo al datore di lavoro in conseguenza dell’instaurazione di
un rapporto di lavoro.
-è nullo ogni accordo volto ad evitare il versamento dei contributi.
PUBBLICO IMPIEGO
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-il rapporto di pubblico impiego intercorre tra lo Stato o un ente pubblico non economico e un soggetto privato
-si tratta di un rapporto di lavoro speciale per la natura pubblica del soggetto che riveste il ruolo di datore di lavoro,
che, anche se stipula con i propri dipendenti un contratto di lavoro di tipo privatistico, deve comunque indirizzare
la propria azione ai criteri di governo e al raggiungimento di un ne di interesse pubblico.
D.Lgs. 29/1993:-ha introdotto la cd. privatizzazione dell'impiego pubblico
-non è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, sono rimaste in regime di diritto pubblico gli
ambiti connessi alla difesa, all'ordine pubblico e al credito
-le amministrazioni pubbliche cd. privatizzate, in materia d’impiego, operano con i poteri del privato
datore di lavoro.
-le pubbliche amministrazioni, nella contrattazione collettiva nazionale sono rappresentate dall’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione (ARAN), dotata di personalità giuridica e sottoposta
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
-l’ARAN ha nel pubblico la stessa funzione della Con ndustria nel privato.
-regola per accedere al pubblico impiego:
-tramite concorsi e procedure selettive volte all’accertamento professionale
-mediante avviamento degli iscritti negli elenchi anagra ci per quali che e pro li per i quali è richiesto il
solo requisito della scuola dell’obbligo;
-mediante assunzione obbligatoria dei soggetti appartenenti alle categorie protette (disabili, orfani, ecc,),
nel privato, non è così.
-nella pubblica amministrazione è possibile essere assunti con contratti:-a tempo indeterminato
-a tempo determinato
-part-time
-job-sharing
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DIRITTO SINDACALE
-la parte del diritto del lavoro che, attraverso norme statali e contratti collettivi, mira a regolare i con itti nascenti
dalle relazioni industriali.
-nel nostro ordinamento non esiste una nozione normativa di sindacato.
-il SINDACATO è:-un’associazione libera e spontanea di singoli individui, prestatori di lavoro subordinato o datori di
(ART.39) lavoro, che agisce al ne di tutelare i comuni interessi professionali.
-sancito nell’ART 39 COST.: de nendo il principio della libertà di organizzazione sindacale (CO. 1)
-ai sindacati non può essere imposto altro obbligo oltre a quello della registrazione (co. 2);
-per ottenere la registrazione, i sindacati devono avere un ordinamento interno democratico (co 3)
-con la registrazione i sindacati acquistano personalità giuridica e la capacità di stipulare, contratti
collettivi con e cacia erga omnes (co 4).
(il comma 1 è di natura precettiva, immediatamente applicabile, invece gli altri commi hanno un contenuto
programmatico e quindi necessitano di norme di attuazione non ancora emanate per vari motivi, tra cui il timore dei
sindacati stessi che il legislatore possa limitare la loro libertà, attraverso l’obbligo di registrazione sancito nel co. 2)
-vista la MANCATA ATTUAZIONE dell’ART. 39 Cost., i sindacati sono associazioni prive di personalità giuridica, enti
a cui si applica la normativa di diritto comune (art 36, 37 e 38 c.c. disciplina delle associazioni non riconosciute):
-ART. 36 c.c.: l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.
-ART. 37 c.c.: i contributi dei soci ed i beni acquistati costituiscono il fondo comune appartente a tutti i soci
-ART. 38 c.c.: il fondo comune è dotato di autonomia patrimoniale (i creditori possono far valere i loro diritti
solo sul fondo comune, ma è un’autonomia imperfetta, perché dalle obbligazioni assunte,
rispondono personalmente le persone che hanno agito in nome e per conto del sindacato.
ORGANIZZAZIONE DEI SINDACATI
-l’associazionismo sindacale si realizza in modi diversi a seconda che si tratti di prestatori o di datori di lavoro.
-per i lavoratori può avvenire in 2 modi:
-su base professionale (cd. organizzazioni orizzontale o per mestiere): il sindacato raccoglie tutti coloro che
esercitano uno stesso mestiere, indipendentemente dall’impresa in cui lavorano
-sulla base dell’impresa (cd. organizzazione verticale): il sindacato raggruppa tutti coloro che prestano la loro
opera in imprese del medesimo settore produttivo o merceologico.
-per i datori, esistono sistemi diversi anche se la tendenza è di uniformarsi alla linea dei sindacati dei lavoratori
LIBERTA’ SINDACALE
-art 39 co.1 Cost:-sancisce la libertà di organizzazione sindacale, de nita come la “facoltà di coalizione e di azione
per la difesa degli interessi collettivi professionali”.
-a ermare che, alla base dell’organizzazione, della funzione e della azione sindacale, vi è la
libertà intesa come diritto soggettivo assoluto, cioè il potere di tutelare e far valere un proprio
diritto che è stato turbato da altrui volontà
-la libertà sindacale, ha una molteplicità di esplicazioni:-si manifesta nel diritto di costituire associazioni sindacali
-di iscriversi o di non iscriversi ad un sindacato
-di svolgere ogni forma di attività sindacale
-espressione più importante dell’autonomia o libertà sindacale è la contrattazione collettiva:
l’attività attraverso cui le contrapposte organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori determinano le
condizioni di lavoro e risolvono i loro con itti d’interesse.
STATUTO DEI LAVORATORI
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-è la legge a tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e delle norme sul collocamento.
-nell’ordinamento giuridico è riferito alla L. N.300 del 20 MAGGIO 1970
-sancisce la libertà di opinione del lavoratore e vieta l'utilizzo di alcune forme di controllo del lavoratore, per limitare
gli eccessi da parte del datore di lavoro.
-sostiene la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro (migliore garanzia dell’e ettivo rispetto del lavoratore).
-TITOLO I :dedicato alla tutela della libertà e dignità del lavoratore (artt. 1 – 13):
-ART. 1: garantisce la libertà di opinione politica, religiosa, ecc, tutelando il lavoratore da discriminazioni
-ART. 2-3: limitano l’impiego di guardie giurate, non utilizzabili per controllare i lavoratori
-ART. 4: no controlli con mezzi audiovisivi;
-ART. 5: disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul lavoratore;
-ART. 6: limita perquisizioni personali;
-ART. 7: regola l’esercizio del potere disciplinare;
-ART. 8: vieta ogni indagine sulle opinioni politiche, religiose o sindacali.
-ART. 9-13: regolano le attività di istruzione e cultura, ricreative organizzate nell’azienda, gli istituti di
patronato e le mansioni dei lavoratori.
-TITOLO II : funzione di garantire il rispetto della libertà sindacale nell’ambito dei singoli luoghi di lavoro (art 14-18):
-ART. 14: diritto di svolgere liberamente attività e propaganda sindacale nei luoghi di lavoro;
-ART. 15: vieta patti ed atti discriminatori in relazione all’attività sindacale;
-ART. 16: vieta i trattamenti economici discriminatori per attività sindacale;
-ART. 17: vieta la costituzione ed il sostegno da parte dei datori di lavoro, di sindacati di “comodo”,
ossia controllati occultamente dai datori stessi.
-ART. 18: disciplina garantista del licenziamento, prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del
prestatore illegittimamente licenziato.
TITOLO III : dedicato a cosa possono fare i sindacati nell’azienda e quali sono i diritti possono esercitare (art 19-28)
-ART 19 COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI
le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in
ogni unità produttiva, nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano rmatarie di contratti
collettivi di lavoro, applicati nell’unità produttiva
(Dall’art.20 al 27 sono disciplinati i DIRITTI SINDACALI LEGALI, usufruibili dalle rappresentanze sindacali,
ovvero associazioni sindacali rmatarie di contratti collettivi di lavoro nell’unità produttiva)
-ART 20 ASSEMBLEA
i lavoratori hanno diritto di riunirsi, fuori l’orario di lavoro o durante l’orario di lavoro, nei limiti di
10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi
sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA nell’unità produttiva.
-ART 21 REFERENDUM
il datore di lavoro deve consentire lo svolgimento fuori dall’orario di lavoro, di referendum, sia
generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti congiuntamente da
tutte le rappresentanze sindacali
-ART 22 TRASFERIMENTO DEI DIRIGENTI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
-ART 23 PERMESSI RETRIBUITI (per attività inerenti l’azienda)
-ART 24 PERMESSI NON RETRIBUITI (per trattative o congressi sindacali)
-ART 25 DIRITTO DI AFFISSIONE (pubblicazione e testi inerenti il lavoro)
-ART 26 CONTRIBUTI SINDACALI
-ART 27 LOCALI DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI
-ART 28 REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Il datore di lavoro non può impedire o limitare l’esercizio della libertà sindacale ed il dirit