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La cittadinanza europea
La sua istituzione avvenuta con il trattato di Maastricht è funzionale alla libera circolazione delle persone e si è aggiunta alla cittadinanza nazionale e ha determinato la possibilità per i singoli di proporre petizioni al parlamento e al mediatore europeo, elettorato attivo e passivo, diritto di protezione diplomatica, diritto di accesso agli atti, libera circolazione e soggiorno negli stati membri.
Manca a livello europeo una soggiacenza dei singoli agli obblighi tipici della cittadinanza nazionale, sussiste tuttavia un generale obbligo di leale cooperazione che interpretato estensivamente è riconducibile anche ai singoli cittadini.
Oggi la cittadinanza è regolata dall'art.20 TFUE- libera circolazione e soggiorno - questo diritto non può incontrare limitazioni se non nei casi riconosciuti dai trattati di cui tratteremo più sotto.
Condizioni per la libera residenza per periodi < 3 mesi:
- Essere in
Possesso di valido certificato di identità, tale diritto è esteso anche ai familiari non cittadini UE del cittadino ma è richiesto loro il possesso di valido passaporto.
Condizioni per la libera residenza per periodi >3 mesi:
- essere in possesso di assicurazione medica
- essere dotati di idonee risorse economiche per non gravare sullo stato ospitante
- essere in possesso di valido documento di identità
La libera circolazione fa sì che non occorra più una carta di circolazione, tuttavia, gli stati membri possono richiedere una registrazione dei cittadini UE entranti nei propri confini. Nel caso due coniugi (di cui uno non cittadino UE) dovessero divorziare, l'extracomunitario non perde il diritto di residenza acquisito durante il matrimonio. I soggetti comunitari possono anche acquisire la cittadinanza dello stato membro in cui risiedono per periodi >5 anni.
Limiti a questo diritto sono rappresentati da ragioni di sanità pubblica.
ordine pubblico e pubblica sicurezza. Non esistono definizioni ufficiali dei concetti appena esposti ma la CDG ha ritenuto si tratti di situazioni tali da incidere in modo grave sugli interessi di tutto lo stato membro.
diritto di elettorato attivo e passivo – riguarda le elezioni comunali. Si vuole coinvolgere il cittadino UE residente nell’attività amministrativa della comunità in cui risiede.
diritto di protezione diplomatica – i cittadini UE hanno diritto ad ottenere in paesi terzi in cui non è presente una ambasciata del proprio stato, una tutela diplomatica da parte delle ambasciate di altri stati UE che siano presenti.
diritto di petizione - i cittadini hanno il diritto di presentare petizioni al parlamento europeo per denunciare violazioni di obblighi o malfunzionamenti delle istituzioni. I firmatari delle petizioni hanno il diritto ad essere informati circa gli esiti dell’obbligatoria istruttoria che il parlamento deve attivare a seguito.
della petizione. Se il parlamento non procede con l'istruttoria, i firmatari potranno adire il mediatore europeo (non risolvendo nulla in quanto farà una relazione ancora al parlamento senza avere poteri coercitivi...) oppure potranno agire innanzi alla CDG con ricorso in carenza. È da sottolineare che il ricorso al mediatore europeo non interrompe i termini di decadenza per l'eventuale azione di annullamento circa un atto dell'UE..
PARTE SPECIALE
Nozione di mercato comune (art. 2 e 3 CE oggi abrogati e trasfusi). L'art. 2 fissava gli obiettivi fondamentali del trattato. L'art. 3 prevedeva, al fine di realizzare gli scopi ultimi del trattato CE, la realizzazione di un mercato comune.
Mercato comune caratterizzato dall'obbligo per gli stati membri di eliminare tutte le limitazioni interne alla libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi
Mercato interno (comune)
Strumento: attraverso cui si realizzano gli obiettivi dell'art.
2 CE (oggi art. 2 TFUE abrogato e sostituito dall'art. 3 TUE con cui la finalità economica del mercato interno è data come acquisita)
Obiettivo: soppressione di tutti gli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone, capitali e servizi
La nozione di merce
Merce = beni economicamente valutabili e come tali atti a costituire oggetto di negozi commerciali comprendenti anche beni quali:
- oggetti di interesse storico e artistico
- rifiuti
- energia elettrica
- macchine per gioco d'azzardo
- materiale pornografico
- monete non più in corso legale (se in corso legale sarebbero "capitali")
- stupefacenti
Eccezioni: prodotti agricoli, armi, medicinali (sono merci ma hanno una particolare disciplina).
1) La disciplina della libera circolazione delle merci
- instaurazione di una unione doganale
- divieto di imposizioni fiscali discriminatorie
- divieto di restrizioni quantitative tra Stati Membri
UNIONE DOGANALE (art. 30 e 31 TFUE):
- divieto dazi doganali
- Proventi derivanti da TDC imputati direttamente al bilancio europeo
- Funzione interpretativa della Corte di Giustizia
- Libera circolazione estesa anche ai prodotti di Stati terzi, una volta immessi nell'area dell'unione europea.
Divieto di tasse di effetto equivalente - adozione di una tariffa doganale comune (TDC)
Zona di libero scambio: diversa dall'unione doganale, si tratta di un accordo che due o più Stati possono fare per abolire i dazi interni tra Paesi che fanno parte dell'unione doganale.
Unione doganale = zona di libero scambio + TDC
UE = unione doganale perfetta
Ci sono elementi caratteristici dell'unione doganale che differenziano l'UE:
Origine della merce: un conto è il prodotto europeo che può circolare liberamente e un conto è il prodotto proveniente da un Paese terzo che deve entrare nell'UE secondo regole particolari e poi può circolare liberamente. Il prodotto è originario di uno Stato membro.
o di uno Statoterzo a seconda di dove sia prodotto. Esistono però produzioni complesse che richiedono piùfasi produttive, magari realizzate in Paesi diversi: in questo caso il Paese di origine risultaessere quello in cui si compie lo stadio produttivo determinante.
I prodotti in “libera pratica” sono i prodotti extra unione europea che, una volta entratinell’UE, beneficiano della libera circolazione.
Dazio doganale: onere pecuniario, denominato propriamente dazio doganale, cheviene riscosso da uno Stato Membro allorché la merce passa unadeterminata frontiera intra-UE.
Tassa di effetto equivalente: qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente aprescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura checolpisce le merci in ragione del fatto che esse varcano lafrontiera (dazi doganali denominati in modo diverso).
DIVIETO DI IMPOSIZIONI FISCALI DISCRIMINATORIE (art. 110 TFUE)Nessuno Stato Membro applica ai prodotti degli altri Stati membri
imposizioni interne diqualsiasi natura superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari. Lo scopo è di evitare l'elusione di dazi doganali e di altre tasse di effetto equivalente attraverso l'applicazione di altri tributi aventi carattere discriminatorio.
DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA STATI MEMBRI(art. 34-35 TFUE) Divieto di restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e delle misure di effetto equivalente (alle limitazioni quantitative). Lo scopo è vietare ogni misura (diversa dagli oneri pecuniari) che abbia per oggetto o per effetto quello di restringere le correnti commerciali tra gli Stati Membri e di creare una disparità di trattamento tra commercio interno ed esterno di uno Stato Membro o intra-UE. Le restrizioni quantitative: divieti espressi di importare o esportare un certo prodotto in assoluto o al di là di una certa quantità. Sentenza DASSONVILLE circa misure di effetto equivalente alle
whisky scozzese in Belgio?prodotto: si tratta di una restrizione quantitativa. La Corte di Giustizia precisa cosa si intende per misura o effetto equivalente: ogni normativa commerciale dello Stato membro che possa ostacolare direttamente o indirettamente in atto o in potenza gli scambi intra-europei. (Il certificato di origine può essere ottenuto più facilmente da un importatore diretto di un prodotto che non da chi lo abbia sub-importato). La corte di giustizia ha distinto poi tra misure distintamente o indistintamente applicabili: Misure distintamente applicabili: si tratta di misure che colpiscono direttamente il momento dell'importazione o dell'esportazione (quindi determinano una differenza di trattamento rispetto ai prodotti nazionali): - controlli sistematici al momento del passaggio di una frontiera - obblighi relativi a documentazioni specifiche per l'importazione o esportazione del prodotto (vedi Dassonville) - oneri imposti solo agli importatori paralleli (l'importatore che acquista il prodotto da un altro Stato membro e lo rivende nel proprio Stato membro) Misure indistintamente applicabili: si tratta di misure che colpiscono sia i prodotti nazionali che quelli provenienti da altri Stati membri, ma che possono comunque ostacolare gli scambi intra-europei: - restrizioni quantitative (limitazioni alla quantità di prodotto che può essere importata o esportata) - restrizioni qualitative (limitazioni alla qualità o alle caratteristiche del prodotto) - restrizioni fiscali (imposizione di dazi o tasse sul prodotto) - restrizioni amministrative (ad esempio, l'obbligo di ottenere una licenza o un'autorizzazione per importare o esportare il prodotto) È importante sottolineare che le misure indistintamente applicabili possono essere giustificate solo se rispondono a motivi di interesse generale e se non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o una protezione indiretta dei prodotti nazionali.Dalla sentenza Rewe Zentral (Cassis de Dijon) del 1979, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito il principio del mutuo riconoscimento. Questo principio afferma che un prodotto legalmente commercializzato in uno Stato membro dell'UE deve essere accettato e venduto liberamente in tutti gli altri Stati membri, a meno che non vi siano motivi legittimi per vietarne la commercializzazione. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni a questo principio. Ad esempio, gli Stati membri possono adottare misure indistintamente applicabili che colpiscono sia i prodotti nazionali che quelli importati, ma che in realtà riducono solo le importazioni e la commercializzazione dei prodotti importati. Queste misure possono includere l'imposizione di prezzi minimi o massimi sui prodotti di importazione, che favoriscono la vendita dei prodotti nazionali o disincentivano la vendita di alcuni prodotti importati. Inoltre, gli Stati membri possono adottare normative sulla qualità e sulla presentazione dei prodotti, ma queste normative devono essere basate su criteri oggettivi e non discriminatori. Ad esempio, un prodotto importato non può essere vietato solo perché ha una confezione diversa o un'etichetta in una lingua diversa. In conclusione, il principio del mutuo riconoscimento garantisce la libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, ma gli Stati membri possono adottare misure e normative che limitano questa libertà in determinate circostanze.