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lOMoARcPSD|7567102

APPUNTI DI DIRITTO

PROCESSUALE TRIBUTARIO

In Italia il problema è sempre stato il numero di liti e la loro importanza

economica, inoltre non è da sottovalutare una certa di rigità dell’amministrazione

finanziaria a seguito del non adempimento dell’obbligazione tributaria. Inoltre i

problemi in Italia sono anche emersi rispetto al fenomeno del condono sempre

previsto interno agli 8 e 9 anni. Se l’accertamento tributario diviene definitivo non

posso accedere al condono.

- La proposizione del ricorso permetteva la aquiescenza e riduzione 1/3

- Potevo mantenere aperto il contenzioso e sperare in un condono

- Processo tributario prevedeva un processo senza spese e un processo senza

avvocato

L’altro problema collegato al tema del processo tributario era collegato alle

questioni estimative semplici, sono quelle liti che hanno come presupposto non

tanto l’applicazione di una norma, quanto le valutazioni tipiche dell’agire

amministrativo.

Es. imposta di registro, la base imponibile è il corrispettivo della compravendita,

meno è il corrispettivo, meno è l’imposta di registro da pagare. Quando le parti

dichiarano di avere previsto un determinato corrispettivo, come si stabilisce qual

è effittivamente il valore dell’immobile???

Es. reddito di impresa ugualmente come si stabilisce

Valutazioni che non riguardano esattamente

valutazioni di diritto. Nel 1865 si dice:

• Alcune possono essere devolute al giudice ordinario

questioni estemative semplici???

• Per quanto riguarda però tutte queste Si

prevedeva in questo caso di stabilire delle commissioni tributarie che

risolvevano queste questioni estimative semplice, si declinavano in tre

gradi, esaurite queste si poteva adire il giudice ordinario. A questo punto

altri tre gradi di giudizio.

Queste commissioni emettevano delle decisioni e non sentenze, nel tempo però le

giurisdizionalizzano.

stesse si Sicuramente nascono come organi amministrativi,

tanto che i problemi nascono in relazione all’individuazione dei membri.

In questo grado inteviene la costituzione che stabilisce il divieto di giudici

speciali, la conservazioone dei giudici speciali già individuati, si dà un termine al

legislatore di cinque anni nella sesta disp transitoria di prevedere rispetto a questi

per renderli compatibili con le norme della costituzione

ultimi una revisione (in

particolare per l’individuazione dei membri di questi organi che dovevano essere

terzi, cosa totalmente assente nelle commissioni tributarie).

Passano i cinque anni il termine non viene rispettato, in numerose sentezne viene

ordinatorio.

dichiarato La corte cost ha pazienza fino al 1969 che si rende conto

tutto il

che nel momento in cui rende incostituzionali le commissioni tributarie

contenzioso dei diritti soggettivi sarebbe finito al GIUDICE ORDINARIO, secondo il

codice di pc art 9 al tribu. nei confronti di eccezioni di

La corte con due ordinanze del 1969,nel 6 e 10, dice

incostituzionalità sollevate di fronte alle commissioni tributarie queste questioni

sono illigittime perché non presentate di fronte a un organo giurisdizionale.

In questo modo la corte costituzionale dà un monito fortissimo e non le

dichiara espressamente incostituzionali.

Nel 1969 vengono fatte queste ordinanze perché sono già avanzati i lavori della

riforma tributaria, in questo dibattito però nulla si diceva del giudice tributario,

ecco perché il monito viene fatto in questo momento.

Il legislatore lo prende molto seriamente, ecco che inserisce nella legge

delega i principi collegati alla revisione delle commissioni tributarie

cercando di renderle compatibili con i principi costituzionali, in particolare

con la terzietà.

La riforma è del 1971, poi abbiamo una serie di decreti attuativi sia nel 1972 e

nel 1973. In questo modo si raddrizza un po’ il tiro, si fa un processo molto

macchinoso si prevede che vengano istituite:

- Commissioni tributarie in primo grado

- Commissioni tributarie in secondo grado

- Commissione tributarie centrale a Roma o davanti alla corte di appello. si

inserisce dunque la corte di appello come terzo grado di merito, non per le

questioni estivative semplicii

- Vi era infine il giudizio di

cassazione di legittimità Il processo del

1972 era:

- Senza spese

- Non era necessario il difensore

- Il ricorso introduttivo poteva essere integrato (integrazione dei motivi di

ricorso) fino a quando non fosse stata fissata l’udienza di discussione.

Nel 1992 si prevede in seguito alla legge delega del 91 si prevede la RIFORMA

DEL PROCESSO TRIBUTARIO. Le commissioni tributarie entrano in vigore nel 1996,

i principi generali di questo codice del processo tributario (che ancora si cerca di

riformare) sono:

Si differenzia il ruolo del giudice

 Si modificano le commissioni tributarie nel nome non più primo e secondo

 grado, ma provinciali e regionali

Si istituisce un organo di autogoverno, che non come il csm, ha una serie

 di compiti stabiliti nel 545 che definiscono resp e le attribuzioni dei giudici

Non si è dunque istituito un organo autonomo di giurisdizione tributario, il

giudice onorario

giudice tributario è dunque un che devono e hanno un altro

mestiere. L’idea del legislatore che era ancora quella del 1972, era di inserire

dei soggetti che si potessero occupare questioni estivative semplici.

L’idea era di inserire all’interno di un ORGANO COLLEGIALE:

Un giudice che deriva da un’altra branca dell’ordinamento giudiziario, che

 provenga dalla giustizia ordinaria, da quella contabile. Un soggetto che ha

fatto un concorso per diventare giudice, questo dà la garanzia di

imparzialità

Un soggetto che proviene dall’avvocatura tranne avv tributaristi

 Un soggetto che in virtù della professione principale possa avere

 una comprensione delle questioni estimative semplici, un

architetto, un geometra, un perito agrario.Possono diventare giudici

tributari tutti i soggetti che esercitavano una professione protetta

ossia tutti quelli dove è necessario superare un --- tipo ostetrica

La soluzione non è irragionevole, in quanto le liti non riguardano solo questioni di

diritto ma anche di agire amministrativo. A fronte di questo si chiede al giudice

tributario di avere una grande professionalità e di discutere anche di liti con una

grande importanza economica.

INCOMPATIBILITA’

 No avv trib

 No chi è in guardia di finanza o age entrare – tranne se è un po’ di tempo

che non si svolge più questo lavoro

Lo stipendio è miserevole

Perché non istituire un apposito giudice, ci si può chiedere.

La giustificazione era che di fronte alle commissioni tributarie non si permetteva

l’istituzione di un organo giudicante perché non si avevano i soldi per pagarle.

Il contributo unificato va in parte alle segreterie delle commissioni tributarie, in

parti ai giudici tributarie. I contributi unificati vengono impugnate di fronte ai

giudici tributari stessi.

Il 546 è un atto legislativo che ha una sua coerenza che è tutto sommato ben

fatto c’è un punto fondamentale ovvero l’articolo 1 del 546 ci dice che

comunque per tutto ciò che non è previsto nel processo tributario bisogna rifarsi

al codice di procedura civile.

La scelta di modellare il processo tributario su quello civile è

apprezzabile, ma crea delle disarmonie, perché di fronte a questo giudice

andiamo a impugnare ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE.

Il codice del processo tributario prevede ovviamente la giurisdizione del giudice

tributario, che vede dei

limiti esterni e dei limiti interni.

ex art 2, le

I LIMITI ESTERNI sono dati, appartengono alla competenza tributarie

controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati .

Inizialmente: vi era un elenco, riformato nel 2001 e 2005.

ex art 19,

I LIMITI INTERNI sono quelli previsti dove vi sono una ELENCAZIONE

processo di

DI ATTI, che dice una cosa fondamentale ossia che è un

impugnazione, ecco perché non ha ragione di essere le azioni di accertamento

negativo.

Atti:

1) Avviso di accertamento

2) Avviso di liquazione: definisce il quantum del tributo, tipico indiretto

3) Ruolo

4) Avviso di pagamento

5) Avviso di mora: quando ho emesso il ruolo, e non ho emesso l’atto

esecutivo devo emettere quello di mora

6) Ipoteca: atto a disp dell’agenzia delle entrate e riscossione (tutela cautelare)

7) Fermo dei beni mobili registrati (es. macchina, l’AER va al PRA vede se vi

sono dei beni registrati e stabilisce il fermo. Se io uso l’automobile anche

se io ho il fermo sanzione penale + no assicurazione)

8) Atti relativi alle operazioni catastali

9) Rifiuto espresso o taciti della restituzione dei tributi: chiedo rimborso

perché credo di aver pagato, mi può essere rifiutato oppure viene apposto

il silenzio

10) Diniego o revoca di agevolazioni: chiedo agevolazione dell’imposta

di registro per l’acquisto di immobile prima casa, ma l’amm me la nega

Co 3: 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi

propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati

precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a

quest'ultimo.

Fa pensare che l’elencazione sia una elencazione tassativa.

interpretazione estensiva,

Di questa elencazione bisogna dare una per esempio

l’avviso di accertamento va inteso quell’atto che non si chiama proprio così ma ha

natura impositiva.

l’avviso bonario

Per esempio che sono quelli emanati secondo 36 bis e ter, in

questo la stessa dà avviso al contribuente di determinati elementi che emergono

dalla dichiarazione, è IMPUGNABILE???

La cassazione nel 2007 e nel 2009 si occupa proprio di questi ATTI NON INDICATI,

in particolare del diniego di autotutela. Nel 2007, e poi ribadisce nel 2009, la

cassazione dice che l’elencazione dell’art 19 non può considerarsi tassativi.

Perché se il giudice tributario prima in ossequio dell’art 2 aveva giurisdizione per

una serie di atti espressamente indicati, con le modifiche del 2001 e del

2005 la giurisdizione del giudice

tributario diventa una giurisdizione tassativa. Infatti si precluderebbe in questo

modo la tutela di determinate situazioni giuridiche che rientrerebbero nell’art 2,

ma non nell’art 19.

Questo non è fonte di grande libertà per il contribuente, perché noi abbiamo una

sequenza procedimentale ben precisa dunque se mi vedo recapitato un avviso

bonario e poi una cartella di pagamento devo sapere cosa impugnare.

Con la cartella di pagamento vengono riscossi i tributi, i contributi previdenziali, le

violazioni del codice della strada, i canoni dello scuolabus, ma PER TUTTE SI VA

DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO ??? NOOO

Solo per i tributi.

 Residua una giurisdizione del giudice ordinario in materia di opposizione agli

atti esecutivi, 615, 617 cpc, non l’opposizione all’esecuzione. Dal giudice

civile andiamo anche quando vogliamo far riconoscere ex 2043 un

risarcimento dei danni.

 Dal giudice amministrativo andiamo quando vogliamo che un atto generale

venga annullato

Diritto processuale tributario è il luogo dopo le impostazioni teoriche anche di

parte generale sono state calibrate. Quando il diritto tributario non esisteva

c’erano due filoni di indagine, uno più economico e uno dei processualisti, è

quindi il luogo in cui le impostazioni generali vengono comprovate.

Tariffa di igiene ambientale e il canone, le spese per l’occupazione di spazi

pubbliche c’era il dubbio se fossero tributarie o meno, sono controversie che

nascono da una matrice processuale. Recepite in ragione del giudice davanti al

quale richiedere tutela, nascono quindi come una eccezione di costituzionalità

(davanti a quale giudice devono essere risolte?).

E’ un processo in cui c’è grande diffusione della materia e una notevole

importanza economica degli interessi.

E’ il problema per capire la soluzione data relativamente all’individuazione del

giudice a cui ricorrere. Processo con numero elevato di liti a chi si da?

Inizialmente al giudice civile, ma questo poteva comportare la paralisi delle

procedure civili, stessa cosa nel caso la si attribuisse a quello amministrativo.

Germania esiste un apposito giudice tributario, esiste il preventivo filtro

amministrativo, non si può andare direttamente dal tribunale fiscale e dalla corte

fiscale perché prima devo fare un ricorso amministrativo, giudiziale, e solo una

volta compiuta la fase amministrativa potrò accedere all’organo giurisdizionale.

Da noi non c’è un filtro generale, vi sono strumenti deflattivi.

Francia la giurisdizione in materia di imposte è suddivisa fra ordinaria e

amministrativa, ma anche qui esiste una fase amministrativa in cui il contribuente

deve esaurire una fase amministrativa che è molo efficiente. Amministrazione

francese preferisce rivedere i propri atti alla luce delle doglianze piuttosto di far

sentire le sue affermazioni da un giudice, preferisce riparare i propri errori o

annullare gli atti. Comporta che poche controversie vanno al giudice, molte si

compongono nella fase preliminare vista. Se si tratta di tributi indiretti sono

indirizzate al giudice ordinario, se diretti amministrativo.

UK tutto andava bene fino al 1798 in cui si istituisce l’imposta sul reddito (per

finanziamenti di guerra). Il problema per i sudditi non era solo il fatto di dover

pagare l’imposta ma il fatto che ad una imposta sul reddito come conseguenza

naturale si dovevano dare agli uffici dei poteri di accertamento invasivi. Per

evitare ciò la corona istituisce l’imposta che però applica su basi forfettarie così

che non vi fossero accertamenti invasivi. Ci si poteva valere davanti ai

commissioner che erano giudici onorari, erano istituiti su base parrocchiale e

quindi erano i vicini dei ricorrenti, i quali potevano stabilire e decidere se il

reddito

attribuito era corretto meno. Commissioner poi vengono ampliati nel corso degli

anni, ma dal 2009 sono state istituite le tax chambers, in caso di appello house

of lords.

Italia problema costantemente segnalato è sempre stato il gran numero di liti

tributarie dato dall’importanza economica delle questioni, da una certa rigidità

dell’amministrazione finanziaria e anche per motivi meno collegati al processo

tributario ma più collegati ai fenomeni di condono che negli anni si sono

susseguiti. Nel nostro ordinamento un condono tributario era sempre previsto con

cadenza tra gli 8/9 anni, se l’accertamento tributario diviene definitivo non posso

accedere a strumenti di definizione, ecco allora che il grande numero di liti si

ampliava perché:

1) la proposizione del ricorso non sospendeva completamente la

pendenza del tributo ma la frazionava, dovevo darne 1/3

2) potevo sperare, anche di fronte al ricorso più infondato di mantenere

aperto comunque l’accertamento e sperare in una legge di condono che

magari mi permetteva di definire la lite con una percentuale

dell’ammontare richiesto in accertamento

3) andare di fronte al giudice tributario non prevedeva un processo con

spese e la presenza di un assistente e di un avvocato

l’insieme di questi motivo facevano si che il volume dei giudizi trib fosse molto

ampio

l’altro problema collegato al tema del processo trib sono le questioni

estimative semplici, il problema, se attribuire ad un giudice, a quale giudice

attribuire la giurisdizione tributaria, è sempre stata vista problematica

relativamente a quelle liti che avevano come presupposto delle valutazioni

tipiche dell’agire amministrativo. Vd. Imposta di registro che colpisce una

compravendita immobiliare, meno è il corrispettivo minore è l’imposta. Quando le

parti dichiarano la somma versata e ricevuta come si stabilisce il valore corrente

dell’immobile? Alcune imposte non c’è dubbio che possano essere devolute al

giudice ordinario, imposte indirette, ma per quelle dirette il problema si pone.

1965 prevedere una sorta di filtro giudiziale, delle commissioni tributarie

(distrettuali, provinciali e centrali) che si occupavano di liti in materie di imposte

dirette e in questi tre gradi dovevano risolvere le questioni estimative semplici,

una volta esauriti questi 3 gradi si poteve agire il giudice ordinario, quindi altri 3

gradi di giudizio.

Queste commissioni tributari, i cui partecipanti erano membri che emettevano

decisioni, si sono giurisdizionalizzate, nascono come organi amministrativi ma poi

diventano veri e propri organi di giurisdizione, interviene la Cost. che stabilisce il

divieto di istituzione di giudici speciali, la conservazione dei giudici speciali già

istituiti e si da un termine al legislatore di 5 anni di provvedere nei confronti dei

giudici speciali già presenti, ad una loro modificazione per renderli compatibili con

le norme cost. termine non rispettato, considerato ordinatorio, nel 1969 corte cost

si rende conto che tutto il contenzioso tributario andava nelle mani del giudice

ordinario, quindi al tribunale, allora emette 2 ordinanze, la 6 e la 10, da un monito

al legislatore, nei confronti di eccezione di incost sollevate davanti alle

commissioni tributarie erano illegittime perché non sollevate davanti ad un

organo giurisdizionale, quindi da un monito al legislatore e al contempo non

dichiara incost le commissioni. Nel 69 erano avanzati i lavori collegati alla riforma

tributari (del 71), ma nulla si diceva sul giudice e il processo tributario. Ecco che il

monito viene preso seriamente dal legislatore che inserisce nella legge delega i

princ col

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.
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