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APPUNTI DI DIRITTO
PROCESSUALE TRIBUTARIO
In Italia il problema è sempre stato il numero di liti e la loro importanza
economica, inoltre non è da sottovalutare una certa di rigità dell’amministrazione
finanziaria a seguito del non adempimento dell’obbligazione tributaria. Inoltre i
problemi in Italia sono anche emersi rispetto al fenomeno del condono sempre
previsto interno agli 8 e 9 anni. Se l’accertamento tributario diviene definitivo non
posso accedere al condono.
- La proposizione del ricorso permetteva la aquiescenza e riduzione 1/3
- Potevo mantenere aperto il contenzioso e sperare in un condono
- Processo tributario prevedeva un processo senza spese e un processo senza
avvocato
L’altro problema collegato al tema del processo tributario era collegato alle
questioni estimative semplici, sono quelle liti che hanno come presupposto non
tanto l’applicazione di una norma, quanto le valutazioni tipiche dell’agire
amministrativo.
Es. imposta di registro, la base imponibile è il corrispettivo della compravendita,
meno è il corrispettivo, meno è l’imposta di registro da pagare. Quando le parti
dichiarano di avere previsto un determinato corrispettivo, come si stabilisce qual
è effittivamente il valore dell’immobile???
Es. reddito di impresa ugualmente come si stabilisce
Valutazioni che non riguardano esattamente
valutazioni di diritto. Nel 1865 si dice:
• Alcune possono essere devolute al giudice ordinario
questioni estemative semplici???
• Per quanto riguarda però tutte queste Si
prevedeva in questo caso di stabilire delle commissioni tributarie che
risolvevano queste questioni estimative semplice, si declinavano in tre
gradi, esaurite queste si poteva adire il giudice ordinario. A questo punto
altri tre gradi di giudizio.
Queste commissioni emettevano delle decisioni e non sentenze, nel tempo però le
giurisdizionalizzano.
stesse si Sicuramente nascono come organi amministrativi,
tanto che i problemi nascono in relazione all’individuazione dei membri.
In questo grado inteviene la costituzione che stabilisce il divieto di giudici
speciali, la conservazioone dei giudici speciali già individuati, si dà un termine al
legislatore di cinque anni nella sesta disp transitoria di prevedere rispetto a questi
per renderli compatibili con le norme della costituzione
ultimi una revisione (in
particolare per l’individuazione dei membri di questi organi che dovevano essere
terzi, cosa totalmente assente nelle commissioni tributarie).
Passano i cinque anni il termine non viene rispettato, in numerose sentezne viene
ordinatorio.
dichiarato La corte cost ha pazienza fino al 1969 che si rende conto
tutto il
che nel momento in cui rende incostituzionali le commissioni tributarie
contenzioso dei diritti soggettivi sarebbe finito al GIUDICE ORDINARIO, secondo il
codice di pc art 9 al tribu. nei confronti di eccezioni di
La corte con due ordinanze del 1969,nel 6 e 10, dice
incostituzionalità sollevate di fronte alle commissioni tributarie queste questioni
sono illigittime perché non presentate di fronte a un organo giurisdizionale.
In questo modo la corte costituzionale dà un monito fortissimo e non le
dichiara espressamente incostituzionali.
Nel 1969 vengono fatte queste ordinanze perché sono già avanzati i lavori della
riforma tributaria, in questo dibattito però nulla si diceva del giudice tributario,
ecco perché il monito viene fatto in questo momento.
Il legislatore lo prende molto seriamente, ecco che inserisce nella legge
delega i principi collegati alla revisione delle commissioni tributarie
cercando di renderle compatibili con i principi costituzionali, in particolare
con la terzietà.
La riforma è del 1971, poi abbiamo una serie di decreti attuativi sia nel 1972 e
nel 1973. In questo modo si raddrizza un po’ il tiro, si fa un processo molto
macchinoso si prevede che vengano istituite:
- Commissioni tributarie in primo grado
- Commissioni tributarie in secondo grado
- Commissione tributarie centrale a Roma o davanti alla corte di appello. si
inserisce dunque la corte di appello come terzo grado di merito, non per le
questioni estivative semplicii
- Vi era infine il giudizio di
cassazione di legittimità Il processo del
1972 era:
- Senza spese
- Non era necessario il difensore
- Il ricorso introduttivo poteva essere integrato (integrazione dei motivi di
ricorso) fino a quando non fosse stata fissata l’udienza di discussione.
Nel 1992 si prevede in seguito alla legge delega del 91 si prevede la RIFORMA
DEL PROCESSO TRIBUTARIO. Le commissioni tributarie entrano in vigore nel 1996,
i principi generali di questo codice del processo tributario (che ancora si cerca di
riformare) sono:
Si differenzia il ruolo del giudice
Si modificano le commissioni tributarie nel nome non più primo e secondo
grado, ma provinciali e regionali
Si istituisce un organo di autogoverno, che non come il csm, ha una serie
di compiti stabiliti nel 545 che definiscono resp e le attribuzioni dei giudici
Non si è dunque istituito un organo autonomo di giurisdizione tributario, il
giudice onorario
giudice tributario è dunque un che devono e hanno un altro
mestiere. L’idea del legislatore che era ancora quella del 1972, era di inserire
dei soggetti che si potessero occupare questioni estivative semplici.
L’idea era di inserire all’interno di un ORGANO COLLEGIALE:
Un giudice che deriva da un’altra branca dell’ordinamento giudiziario, che
provenga dalla giustizia ordinaria, da quella contabile. Un soggetto che ha
fatto un concorso per diventare giudice, questo dà la garanzia di
imparzialità
Un soggetto che proviene dall’avvocatura tranne avv tributaristi
Un soggetto che in virtù della professione principale possa avere
una comprensione delle questioni estimative semplici, un
architetto, un geometra, un perito agrario.Possono diventare giudici
tributari tutti i soggetti che esercitavano una professione protetta
ossia tutti quelli dove è necessario superare un --- tipo ostetrica
La soluzione non è irragionevole, in quanto le liti non riguardano solo questioni di
diritto ma anche di agire amministrativo. A fronte di questo si chiede al giudice
tributario di avere una grande professionalità e di discutere anche di liti con una
grande importanza economica.
INCOMPATIBILITA’
No avv trib
No chi è in guardia di finanza o age entrare – tranne se è un po’ di tempo
che non si svolge più questo lavoro
Lo stipendio è miserevole
Perché non istituire un apposito giudice, ci si può chiedere.
La giustificazione era che di fronte alle commissioni tributarie non si permetteva
l’istituzione di un organo giudicante perché non si avevano i soldi per pagarle.
Il contributo unificato va in parte alle segreterie delle commissioni tributarie, in
parti ai giudici tributarie. I contributi unificati vengono impugnate di fronte ai
giudici tributari stessi.
Il 546 è un atto legislativo che ha una sua coerenza che è tutto sommato ben
fatto c’è un punto fondamentale ovvero l’articolo 1 del 546 ci dice che
comunque per tutto ciò che non è previsto nel processo tributario bisogna rifarsi
al codice di procedura civile.
La scelta di modellare il processo tributario su quello civile è
apprezzabile, ma crea delle disarmonie, perché di fronte a questo giudice
andiamo a impugnare ATTI DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il codice del processo tributario prevede ovviamente la giurisdizione del giudice
tributario, che vede dei
limiti esterni e dei limiti interni.
ex art 2, le
I LIMITI ESTERNI sono dati, appartengono alla competenza tributarie
controversie riguardanti i tributi di ogni genere e specie comunque denominati .
Inizialmente: vi era un elenco, riformato nel 2001 e 2005.
ex art 19,
I LIMITI INTERNI sono quelli previsti dove vi sono una ELENCAZIONE
processo di
DI ATTI, che dice una cosa fondamentale ossia che è un
impugnazione, ecco perché non ha ragione di essere le azioni di accertamento
negativo.
Atti:
1) Avviso di accertamento
2) Avviso di liquazione: definisce il quantum del tributo, tipico indiretto
3) Ruolo
4) Avviso di pagamento
5) Avviso di mora: quando ho emesso il ruolo, e non ho emesso l’atto
esecutivo devo emettere quello di mora
6) Ipoteca: atto a disp dell’agenzia delle entrate e riscossione (tutela cautelare)
7) Fermo dei beni mobili registrati (es. macchina, l’AER va al PRA vede se vi
sono dei beni registrati e stabilisce il fermo. Se io uso l’automobile anche
se io ho il fermo sanzione penale + no assicurazione)
8) Atti relativi alle operazioni catastali
9) Rifiuto espresso o taciti della restituzione dei tributi: chiedo rimborso
perché credo di aver pagato, mi può essere rifiutato oppure viene apposto
il silenzio
10) Diniego o revoca di agevolazioni: chiedo agevolazione dell’imposta
di registro per l’acquisto di immobile prima casa, ma l’amm me la nega
Co 3: 3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi
propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati
precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a
quest'ultimo.
Fa pensare che l’elencazione sia una elencazione tassativa.
interpretazione estensiva,
Di questa elencazione bisogna dare una per esempio
l’avviso di accertamento va inteso quell’atto che non si chiama proprio così ma ha
natura impositiva.
l’avviso bonario
Per esempio che sono quelli emanati secondo 36 bis e ter, in
questo la stessa dà avviso al contribuente di determinati elementi che emergono
dalla dichiarazione, è IMPUGNABILE???
La cassazione nel 2007 e nel 2009 si occupa proprio di questi ATTI NON INDICATI,
in particolare del diniego di autotutela. Nel 2007, e poi ribadisce nel 2009, la
cassazione dice che l’elencazione dell’art 19 non può considerarsi tassativi.
Perché se il giudice tributario prima in ossequio dell’art 2 aveva giurisdizione per
una serie di atti espressamente indicati, con le modifiche del 2001 e del
2005 la giurisdizione del giudice
tributario diventa una giurisdizione tassativa. Infatti si precluderebbe in questo
modo la tutela di determinate situazioni giuridiche che rientrerebbero nell’art 2,
ma non nell’art 19.
Questo non è fonte di grande libertà per il contribuente, perché noi abbiamo una
sequenza procedimentale ben precisa dunque se mi vedo recapitato un avviso
bonario e poi una cartella di pagamento devo sapere cosa impugnare.
Con la cartella di pagamento vengono riscossi i tributi, i contributi previdenziali, le
violazioni del codice della strada, i canoni dello scuolabus, ma PER TUTTE SI VA
DAVANTI AL GIUDICE TRIBUTARIO ??? NOOO
Solo per i tributi.
Residua una giurisdizione del giudice ordinario in materia di opposizione agli
atti esecutivi, 615, 617 cpc, non l’opposizione all’esecuzione. Dal giudice
civile andiamo anche quando vogliamo far riconoscere ex 2043 un
risarcimento dei danni.
Dal giudice amministrativo andiamo quando vogliamo che un atto generale
venga annullato
Diritto processuale tributario è il luogo dopo le impostazioni teoriche anche di
parte generale sono state calibrate. Quando il diritto tributario non esisteva
c’erano due filoni di indagine, uno più economico e uno dei processualisti, è
quindi il luogo in cui le impostazioni generali vengono comprovate.
Tariffa di igiene ambientale e il canone, le spese per l’occupazione di spazi
pubbliche c’era il dubbio se fossero tributarie o meno, sono controversie che
nascono da una matrice processuale. Recepite in ragione del giudice davanti al
quale richiedere tutela, nascono quindi come una eccezione di costituzionalità
(davanti a quale giudice devono essere risolte?).
E’ un processo in cui c’è grande diffusione della materia e una notevole
importanza economica degli interessi.
E’ il problema per capire la soluzione data relativamente all’individuazione del
giudice a cui ricorrere. Processo con numero elevato di liti a chi si da?
Inizialmente al giudice civile, ma questo poteva comportare la paralisi delle
procedure civili, stessa cosa nel caso la si attribuisse a quello amministrativo.
Germania esiste un apposito giudice tributario, esiste il preventivo filtro
amministrativo, non si può andare direttamente dal tribunale fiscale e dalla corte
fiscale perché prima devo fare un ricorso amministrativo, giudiziale, e solo una
volta compiuta la fase amministrativa potrò accedere all’organo giurisdizionale.
Da noi non c’è un filtro generale, vi sono strumenti deflattivi.
Francia la giurisdizione in materia di imposte è suddivisa fra ordinaria e
amministrativa, ma anche qui esiste una fase amministrativa in cui il contribuente
deve esaurire una fase amministrativa che è molo efficiente. Amministrazione
francese preferisce rivedere i propri atti alla luce delle doglianze piuttosto di far
sentire le sue affermazioni da un giudice, preferisce riparare i propri errori o
annullare gli atti. Comporta che poche controversie vanno al giudice, molte si
compongono nella fase preliminare vista. Se si tratta di tributi indiretti sono
indirizzate al giudice ordinario, se diretti amministrativo.
UK tutto andava bene fino al 1798 in cui si istituisce l’imposta sul reddito (per
finanziamenti di guerra). Il problema per i sudditi non era solo il fatto di dover
pagare l’imposta ma il fatto che ad una imposta sul reddito come conseguenza
naturale si dovevano dare agli uffici dei poteri di accertamento invasivi. Per
evitare ciò la corona istituisce l’imposta che però applica su basi forfettarie così
che non vi fossero accertamenti invasivi. Ci si poteva valere davanti ai
commissioner che erano giudici onorari, erano istituiti su base parrocchiale e
quindi erano i vicini dei ricorrenti, i quali potevano stabilire e decidere se il
reddito
attribuito era corretto meno. Commissioner poi vengono ampliati nel corso degli
anni, ma dal 2009 sono state istituite le tax chambers, in caso di appello house
of lords.
Italia problema costantemente segnalato è sempre stato il gran numero di liti
tributarie dato dall’importanza economica delle questioni, da una certa rigidità
dell’amministrazione finanziaria e anche per motivi meno collegati al processo
tributario ma più collegati ai fenomeni di condono che negli anni si sono
susseguiti. Nel nostro ordinamento un condono tributario era sempre previsto con
cadenza tra gli 8/9 anni, se l’accertamento tributario diviene definitivo non posso
accedere a strumenti di definizione, ecco allora che il grande numero di liti si
ampliava perché:
1) la proposizione del ricorso non sospendeva completamente la
pendenza del tributo ma la frazionava, dovevo darne 1/3
2) potevo sperare, anche di fronte al ricorso più infondato di mantenere
aperto comunque l’accertamento e sperare in una legge di condono che
magari mi permetteva di definire la lite con una percentuale
dell’ammontare richiesto in accertamento
3) andare di fronte al giudice tributario non prevedeva un processo con
spese e la presenza di un assistente e di un avvocato
l’insieme di questi motivo facevano si che il volume dei giudizi trib fosse molto
ampio
l’altro problema collegato al tema del processo trib sono le questioni
estimative semplici, il problema, se attribuire ad un giudice, a quale giudice
attribuire la giurisdizione tributaria, è sempre stata vista problematica
relativamente a quelle liti che avevano come presupposto delle valutazioni
tipiche dell’agire amministrativo. Vd. Imposta di registro che colpisce una
compravendita immobiliare, meno è il corrispettivo minore è l’imposta. Quando le
parti dichiarano la somma versata e ricevuta come si stabilisce il valore corrente
dell’immobile? Alcune imposte non c’è dubbio che possano essere devolute al
giudice ordinario, imposte indirette, ma per quelle dirette il problema si pone.
1965 prevedere una sorta di filtro giudiziale, delle commissioni tributarie
(distrettuali, provinciali e centrali) che si occupavano di liti in materie di imposte
dirette e in questi tre gradi dovevano risolvere le questioni estimative semplici,
una volta esauriti questi 3 gradi si poteve agire il giudice ordinario, quindi altri 3
gradi di giudizio.
Queste commissioni tributari, i cui partecipanti erano membri che emettevano
decisioni, si sono giurisdizionalizzate, nascono come organi amministrativi ma poi
diventano veri e propri organi di giurisdizione, interviene la Cost. che stabilisce il
divieto di istituzione di giudici speciali, la conservazione dei giudici speciali già
istituiti e si da un termine al legislatore di 5 anni di provvedere nei confronti dei
giudici speciali già presenti, ad una loro modificazione per renderli compatibili con
le norme cost. termine non rispettato, considerato ordinatorio, nel 1969 corte cost
si rende conto che tutto il contenzioso tributario andava nelle mani del giudice
ordinario, quindi al tribunale, allora emette 2 ordinanze, la 6 e la 10, da un monito
al legislatore, nei confronti di eccezione di incost sollevate davanti alle
commissioni tributarie erano illegittime perché non sollevate davanti ad un
organo giurisdizionale, quindi da un monito al legislatore e al contempo non
dichiara incost le commissioni. Nel 69 erano avanzati i lavori collegati alla riforma
tributari (del 71), ma nulla si diceva sul giudice e il processo tributario. Ecco che il
monito viene preso seriamente dal legislatore che inserisce nella legge delega i
princ col
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