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CONCILIAZIONE

È prevista all’art 48. Questo istituto è l’estremo strumento deflattivo delfuori udienzacontenzioso tributario. E’ uno strumento che può essere e in questoin udienzacaso si definisce la controversia sulla base di un accordo fra loro; è ilgiudice stesso che quando lo ritiene opportuno invita le parti. Il processo inquesti casi si estingue e si conclude con il PROCESSO VERBALE DICOSTITUZIONE e prende il posto dell’atto impugnato.

Processo tributario litisconsortile previsto all’art 14 del D.lgs.546/92’. Iltema del litisconsorzio nel diritto processuale tributario è debitore rispetto aquello di diritto processuale civile, per questo ci rifererimo all’art 102 e seguentidel c.p.c e alla interpretazione di questi istituti data dai processul civilisti.

L’art 1 co2 d.lgs.546/92 richiama le norme processuali civili ove compatibili peril diritto processuale tributario.Quando si parla di litisconsorzio

Facciamo riferimento a casi dove sono introdotte nel processo PIÙ CAUSE, DA O CONTRO più ricorrenti. Nel processo civile ricorre litisconsorzio quando ci sono PIÙ PARTI rispetto all'unico attore e al convenuto e/o sono dedotti più diritti DA O CONTRO più soggetti. Es. nel processo civile si ha litisconsorizio quando il creditore propone più domande di condanna all'adempimento di un obbligazione parziaria o solidale nei confronti di più soggetti che sono tenuti all'adempimento. Es. Tizio muore e lascia degli eredi, questi sono tenuti pro quota all'adempimento del debito del de cuius pro quota. Di conseguenza il creditore potrà proporre in unico processo più domande di condanna nei confronti degli eredi chiedendo l'adempimento della quota. In questo caso l'obbligazione è parziaria. Oltre a quella parziaria vi è quella solidale che è la regola secondo quanto previsto dall'art

1292 c.c.. Il legislatore del codice in vigore opera una scelta di presunzione di campo e individua la solidarietà come regola, ossia introduce una obbligazione solidale, ogni volta che l'obbligazione sia soggettivamente complessa. Se un'obbligazione viene contratta da più persone e nulla si specifica nel contratto da cui il debito sorge, in questo caso tutti questi soggetti se non diversamente previsto sono obbligati solidalmente.

Il fatto che sia una obbligazione solidale fa sì che: il creditore può chiedere a chiunque l'adempimento dell'intero, una volta adempiuta l'obbligazione si estingue, salvo il diritto di regresso per chi ha adempiuto, nulla impedisce al creditore di convenire tutti i debitori in giudizio.

Questi esempi sono significativi nel diritto processuale tributario. L'obbligazione solidale tributaria ha le stesse caratteristiche di quella civile, il creditore può scegliere chi convenire in giudizio, può anche convenire

tutti idebitori.

Il processo litisconsortile come si può formare:

A) AB ORIGINE

  1. FACOLTATIVA: Es. obbligazione civile
  2. NECESSARIO: in questo caso il processo litisconsortile non è una facoltà dell'attore, ma è una scelta obbligata. In questo caso il processo deve nascere e morire con una pluralità di parti.

B) SOPRAVVENUTA: il processo nasce con un attore e un convenuto. Poi nel processo intervengono volontariamente, oppure perché chiamati in causa soggetti terzi. Teniamo presente che la sentenza pronunciata dal giudice vincola solo le parti, se il terzo sceglie di intervenire in processo o sceglie di intervenire nel giudizio diventerà parte.

Il litisconsorzio QUANDO SI PUÒ E QUANDO SI DEVE. In molti casi il litisconsorzio è un facoltà delle parti, in molti casi è una necessità, dunque a volte il processo consortile è un obbligo per l'attore (altrimenti senza le inutiliter data parti che dovevano

essere risolta separatamente per ciascuno di essi.2. Se l'oggetto del ricorso riguarda soggetti diversi, ma con cause di azione o di difesa connesse tra loro, il giudice può disporre che le cause siano riunite in un unico processo.3. La riunione delle cause può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, quando lo ritenga opportuno per evitare decisioni contrastanti o per ragioni di economia processuale.” In base a quanto sopra, possiamo affermare che il litisconsorzio può essere necessario o facoltativo. Nel caso in cui sia necessario, tutti i soggetti interessati devono partecipare al processo e la controversia non può essere risolta separatamente per ciascuno di essi. Nel caso in cui sia facoltativo, il giudice può decidere di riunire le cause in un unico processo se vi sono cause di azione o di difesa connesse tra i soggetti coinvolti. La riunione delle cause può essere disposta anche d'ufficio dal giudice, al fine di evitare decisioni contrastanti o per ragioni di economia processuale.

essere decisalimitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1, è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante a loro chiamata entro un termine perentorio stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto obbligatorio controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 [ndr.: isoggetti litisconsorti necessari o facoltativi] intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è

già decorso il termine di decadenza".

Co1: tratteggia il litisconsorzio necessario

Co2: si limita a precisare quanto previsto al comma 1. La norma dice se il ricorrente non ha coinvolto più soggetti che sono parti necessarie, il giudice se vede che non ci sono parti necessarie deve ordinare l'integrazione del contradditorio. Tale assunto va integrato a pena di decadenza che nel processo tributario definisce la stabilità dell'atto perché lo stesso a questo punto non può più essere impugnato.

Co3: individua le figure di litisconsorzio facoltativo successivo che si può avere nel processo tributario

Co5: i litisconsorti necessari e facoltativi possono intervenire nel processo

Co6: parla delle chiamate in causa

LITISCONSORZIO NECESSARIO TRIBUTARIO "Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere

decisalimitatamente ad alcuni di essi”Presenta il litisconsorzio necessario, ma individua gli stessi limiti dell’art 102c.p.c., la norma non individua quali i sono i casi nei quali si individua litisconsorzionecessario. Teniamo presente che la previsione di cui al comma uno è davverouna novità, nasce con il decreto 546 in attuazione rispetto a quanto prevedeva lalegge delega 413/91. Prima il pdr 636/72 non prevedeva alcuna figura dellitisconsorzio necessario l’art 30 conteneva solo un richiamo alle chiamate incausa e agli interventi.L’interpretazione tradizionale del comma 1 dell’art 14 veniva parificata all’art 102c.p.c. visto che il diritto tributario è debitore di quello processual civile, sonoentrambe norme in bianco. Se anche l’art 14 è una norma in bianco, la dottrinaprocessual tributario fino al 2007 guardava la elaborazione dottrinale civile.Dunque si chiedeva quali sono i criteri che la dottrina processual Formattazione del testo

civilisticaapplica nel processo civile per individuare il litisconsorzio necessario, una volta individuati i criteri si cercava di trasportarli al mondo tributario. a questo punto rionesanalizzando le del litisconsorzio necessario si era arrivati alla conclusione che quasi mai nel processo tributario vi erano litisconsorzi necessari.

Perché si arrivava a questa considerazione???

Il litisconsorzio necessario nel processo civile può ricorrere:

  1. Per ragioni di diritto sostanziale: quando è dedotto in giudizio un rapporto che è soggettivamente complesso e quando a fronte di quel rapporto la domanda proposta dall'attore riguarda necessariamente il modo di essere di quel rapporto. Es. due coniugi si obbligano a acquistare un bene immobile, concludono un preliminare di compravendita con il signor Caio convenendo ad andare a definitivo a Febbraio 2021. A questo punto il termine spira, il promittente venditore cerca di fare di tutto per andare a definitivo, mentre i...
coniugi non vogliono concludere. Rendere una sentenza tra uno dei coniugi e il promittente venditore sarebbe una inutilità. sentenza Il petitum può essere di accertamento, costitutivo; nel caso di petitum condannatorio il litisconsorzio non ricorre mai. b) Per ragioni di tipo processuale: sono i casi per esempio indicati dall'art 2900 c.c. dall'azione surrogatoria. In questo caso vi è un litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e debitor debitoris. c) Per ragioni di opportunità: non c'è una ragione ontologica di litisconsorzio necessario, sono ipotesi dove il legislatore è opportunamente intervenuto. Nell'ambito tributario si era giunti alla conclusione che il litisconsorzio necessario non ricorresse quasi mai. Sicuramente era da escludere il litisconsorzio necessario per ragioni processuali, la stessa vale anche per quelle di ragioni di opportunità perché il legislatore tributario non le aveva individuate. Ci siibile e complesso che coinvolge più soggetti, oppure non può sussistere il litisconsorzio. In particolare, si può individuare un caso di sicura applicabilità del litisconsorzio nelle controversie catastali, dove l'oggetto è la definizione durevole nel tempo della proprietà in caso di compossesso di più soggetti. Se è controversa la ripartizione delle quote di una particella catastale o urbana che appartiene in comproprietà a più soggetti, si può richiedere il litisconsorzio. Tuttavia, sino alle sezioni unite del 2007, si riteneva che il litisconsorzio fosse necessario solo in presenza di un atto inscindibile e complesso i cui effetti riguardano indissolubilmente più soggetti. Almeno nella sua impostazione originaria, il processo tributario era concepito come un processo di impugnazione di atti, e i motivi del ricorso non identificavano la domanda. Pertanto, o l'atto ha un effetto inscindibile e complesso che coinvolge più soggetti, oppure non può sussistere il litisconsorzio.
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A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Magliaro Alessandra.