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Al fine di garantire anche ai non abbienti il diritto alla difesa (diritto costituzionalmente riconosciuto dall’art.
24) si è permesso anche dinanzi alle commissioni tributarie il ricorso a difensori abilitati pro-bono.
Per questo è stata istituita presso ogni commissione la Commissione per l’assistenza tecnica gratuita,
composta da un presidente di sezione (il cui compito è sorvegliare il buon svolgimento delle operazioni da
parte dei difensori), un giudice tributario, e 3 iscritti all’albo, designati ogni anno a turno dal proprio ordine
professionale del capoluogo dove ha sede la commissione, con lo scopo appunto di difendere il soggetto
economicamente impossibilitato.
LITISCONSORZIO NECESSARIO E INTERVENTO
Il litisconsorzio necessario prevede, in linea generale, che “se un processo riguarda inscindibilmente più
soggetti, questi dovranno essere tutti parte del processo stesso e la controversi non può essere decisa
limitatamente ad alcuni di essi”.
Questa disposizione è stata oggetto di un lungo dibattito in merito alla possibilità concreta di
attuazione nel processo tributario perché, alla luce della sua peculiare natura, si ritiene abbastanza
difficile rinvenire ipotesi in cui, sul piano processuale, la lite debba vedere coinvolte una pluralità di
parti. Solitamente infatti, le parti in causa sono solo due.
Ad ogni modo, fino al 2007, si riteneva (quasi pacificamente) che nelle liti catastali riguardanti un
bene immobile la cui proprietà fosse indivisa (ovvero in comunione) tra più soggetti, si potesse
radicare un processo litisconsortile.
Il litisconsorzio facoltativo prevede che “più parti possono agire (attori) o essere convenute (convenuti)
quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l’oggetto o qualora la decisione dipenda, in
tutto o in parte, da cause che prevedono questioni identiche”. Questa disposizione non prevede
applicazione in materia tributaria.
L’intervento invece prevede che un soggetto intervenga all’interno di un processo già iniziato per volontà
propria (intervento volontario) o perché una delle due parti o il giudice lo ha chiamato in causa (intervento
coatto).
In base al codice di procedura civile esistono diverse fattispecie di intervento, anche se non tutte sono
applicabili nel processo tributario.
L’intervento volontario si divide in:
1. principale = quando l’interveniente, in contrasto sia con l’attore che con il convenuto, introduce nel
processo (e di sua iniziativa) anche la sua posizione, allargando così la materia di giudizio.
(Pensiamo ai casi di rimborso: se un soggetto ha già impugnato l’atto per avere il rimborso, non
dovrà per forza intervenire in giudizio, ma potrà chiedere la riunione della sua posizione con quella
altrui)
2. adesivo autonomo = quando l’interveniente accede al processo ponendo (di sua iniziativa) anche la
sua posizione, con la particolarità che tale posizione non deve essere in contrasto con quella delle
parti preesistenti bensì in linea con quella di almeno una delle due parti, al punto quasi da addurre a
tale parte una difesa aggiuntiva (intervento litisconsortile).
Nel processo tributario è consentito l’uso dell’intervento adesivo autonomo solo nel caso in cui i
termini di impugnazione dell’atto per il soggetto che ancora non ha assunto la qualifica di
parte (ovvero
l’interveniente) non sono scaduti. In caso contrario, egli dovrà procedere secondo le regole
generali e porre ricorso per suo conto.
3. adesivo dipendente = quando l’interveniente non è legittimato all’accesso al processo in qualità di
parte in causa, ma è comunque interessato al suo esito poiché questo potrebbe incidere
positivamente o negativamente sulla sua sfera giuridica, legata a doppio filo con quella di una delle
parti.
E’ comunque un tipo di intervento inapplicabile nel processo tributario.
L’intervento coatto si divide in:
1. su istanza di parte = una delle due parti richiede l’intervento di un terzo che venga inserito nel
processo come parte in causa, senza che vi sia stata alcuna iniziativa da parte del terzo in
questione.
2. per ordine del giudice = il giudice inserisce nel processo (e di sua iniziativa) un'altra parte, nel caso
in cui questa risulti parte in causa a tutti gli effetti.
SPESE DI GIUDIZIO E SOCCOMBENZA
La parte perdente è condannata al sostenimento delle spese processuali (principio della
soccombenza).
Il denaro incassato andrà a finanziare l’assistenza tecnica pro-bono.
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
La comunicazioni e notificazioni hanno lo scopo di portare a conoscenza le parti di alcuni atti o fatti emersi
durante il processo.
La comunicazione è lo strumento con cui la segreteria della Commissione tributaria dà notizia di alcuni fatti
processuali, e in particolare la data di fissazione dell’udienza.
Rappresenta un avviso che può essere consegnato fisicamente alle parti (le quali sono tenute
contestualmente a rilasciare una ricevuta), può essere spedito a mezzo posta per plico raccomandato senza
busta con avviso di ricevimento, tramite ufficiale giudiziario o messo comunale.
La notificazione è lo strumento con cui si porta a conoscenza del destinatario l’atto in sé, nella sua forma di
copia conforme all’originale. (Con la comunicazione invece si dà notizia del contenuto di un atto, che però
non viene acquisito in quanto tale).
La notificazione viene fatta dall’Ufficiale abilitato mediante consegna di copia conforme dell’atto originale
nelle mani del destinatario, oppure, in alternativa, può essere spedito a mezzo posta per plico raccomandato
o tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di mezzo posta la cartolina di ricevimento costituisce
prova dell'avvenuta notifica, mentre nel caso di consegna diretta l’Ufficiale abilitato dovrà redigere un
documento scritto a mano, ovvero dovrà compilare un modulo prestampato chiamato “relata di notifica”. E’
un documento di fondamentale importanza in quanto contiene la descrizione di tutto ciò che è avvenuto in
seno al procedimento di notifica e, pertanto, attesta non solo l’avvenuta notifica ma anche il rispetto della
legge.
Notificazioni e comunicazioni vengono per legge consegnate al domicilio fiscale eletto dal contribuente
oppure, in mancanza di questo, nella sede dichiarata come residenza fiscale.
Le cause di nullità di una notificazione sono:
• mancanza di sottoscrizione dell’atto
• incertezza assoluta sulle persone o sull’oggetto della domanda
CAPITOLO 11 – IL PROCEDIMENTO DI 1° GRADO
Trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza di ricorso nei confronti della Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle Entrate o dell’Ente creditore, inizia a decorrere il termine di 30 giorni per la
costituzione del contribuente.
L’istanza di ricorso proposta dal contribuente deve contenere:
• l’indicazione della Commissione Tributaria Provinciale a cui è diretto
• le generalità del ricorrente e di un suo legale, della relativa residenza nonché del codice fiscale e
dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
• l’indicazione del soggetto verso cui è proposto (Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate,
Ente locale o Agenzia di riscossione)
• l’indicazione dell’atto impugnato e il petitum, ovvero l’oggetto della domanda da porre al giudice
• la causa petendi, ovvero le motivazioni a sostegno della domanda
Il ricorso viene solitamente proposto contro:
• l’avviso di accertamento e di liquidazione del tributo
• il provvedimento che irroga le sanzioni
• il ruolo
• la cartella di pagamento
Come detto in precedenza, l’istanza di ricorso (prima di essere depositata in originale presso la
segreteria della Commissione) dovrà essere fotocopiata e notificata all’altra parte dall’ufficiale
giudiziario, oppure spedita a mezzo posta dell’atto per plico raccomandato o tramite posta elettronica
certificata (PEC).
Con la notifica di copia del ricorso alla controparte si istituisce il contraddittorio, ma non si
costituisce il giudizio.
Affinché ciò avvenga, come abbiamo detto, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso la parte ricorrente
deve costituirsi in giudizio mediante deposito del suo fascicolo nella segreteria della Commissione Tributaria,
fascicolo che conterrà (come detto sopra) l’originale del ricorso e tutte le documentazioni che il ricorrente
ritiene necessarie a sostenere la sua posizione. (Se il ricorrente non rispetterà tale termine, il ricorso
sarà improcedibile – vedi pag. 51)
Il soggetto verso cui il ricorso è proposto si costituisce in giudizio entro 60 giorni dal giorno in cui il ricorso gli
è stato notificato, presentando il proprio fascicolo contenente controdeduzioni e documenti. Tuttavia la
costituzione in giudizio della controparte è solo eventuale (al contrario della costituzione del ricorrente,
che è essenziale per l’esistenza del processo), in quanto il processo può svolgersi anche senza che essa si
costituisca in giudizio.
D’altronde però la legge non prevede alcuna preclusione, nel prosieguo del processo, riguardo
all’espletamento dell’attività difensiva della parte resistente per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per
la costituzione in giudizio. Da ciò deriva che tale termine ha natura meramente ordinatoria.
Tuttavia la mancata costituzione in giudizio della controparte non è priva di conseguenze:
1) gli è preclusa la possibilità di esercitare il proprio diritto di intervento coatto su istanza di parte (vedi
sopra)
2) non verrà a conoscenza della data di trattazione della controversia in pubblica udienza, dato che la legge
dispone che l’istanza deve essere notificata soltanto alle parti costituite
3) non sarà informata sulle motivazioni della sentenza, che sono rese pubbliche con il deposito nella
segreteria della Commissione
Una volta depositati entrambi i fascicoli, la segreteria della Commissione Tributaria li riunirà in un fascicolo
unico da sottoporre al Presidente della Commissione il quale provvederà ad assegnare la sezione che si
occuperà del giudizio.
Tale sezione sottoporrà il fascicolo ad un esame preliminare, che può dichiararne l’inammissibilità nei casi
espressamente previsti (ad es. se il ricorrente ha presentato ricorso oltre il termine previsto). Qualora invece
il ricorrente ritenga di essersi costituito nei termini stabiliti egli potrà presentare reclamo contro tale