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L'IVA: un'analisi dell'imposta sul valore aggiunto
L’IVAè un’imposta di derivazione comunitaria, confermato dal fatto che già dalla fine degli anni ’60 si era avviato un processo all’interno della CEE di un processo di armonizzazione delle imposte indirette. L’introduzione dell’IVA in Italia avvenne nel 1972 tramite il DPR n.633. Tra i caratteri generali del tributo, uno dei più importanti è il fatto che sia un’imposta indiretta nel senso che non colpisce una manifestazione immediata di capacità contributiva come il reddito o il patrimonio, ma colpisce una tipica manifestazione indiretta di capacità contributiva, ossia il consumo; si potrebbe definire come un’imposta sui consumi che colpisce la ricchezza, non al momento in cui viene posseduta, ma nel momento in cui la ricchezza viene consumata. Il presupposto economico parte dal fatto che il consumo della ricchezza di un soggetto comporta contestualmente.l'arricchimento in capo ad un soggetto diverso; dal punto di vista costituzionale il fondamento non è rinvenibile nella produzione o nel possesso di una ricchezza, bensì nel fatto che questa ricchezza circola e viene consumata. Si tratta di un'imposta proporzionale nella misura che ha aliquote variabili, che però non variano al crescere della base imponibile, ma cambiano in correlazione al tipo di bene ceduto o al tipo di servizio prestato. Un'aliquota ordinaria L'entità dell'aliquota non è fissa, vi è pari al 22% considerata come la misura standard dell'IVA la quale, però, non riguarda tutte le cessioni di beni o tutte le prestazioni di servizi, ma è la misura media dalla quale, poi, nascono numerose eccezioni: ad esempio scende al 10% (quando si intendono incentivare determinate attività); ci sono ulteriori casi in cui l'aliquota scende al 4% - aliquota minima, 5%, siapplica ai beni di prima necessità, in quanto il loro acquisto rappresenta un consumo di ricchezza necessario. L'IVA è di carattere comunitario, quindi in ogni Stato avremo le stesse regole, gli stessi soggetti tassati, le stesse modalità applicative ma non avremo le stesse aliquote: la fissazione delle aliquote dipende ancora Stato per Stato dalle necessità di cassa che ciascuno ordinamento ha in relazione alla propria spesa pubblica. I soggetti passivi di questo tributo devono essere distinti in due differenti categorie: soggetti passivi in senso giuridico - formale e i soggetti passivi in senso economico - sostanziale. I primi realizzano il presupposto giuridico richiesto dalla normativa IVA ma in realtà non sono debitori di imposta, cioè pur realizzando una serie di operazioni rilevanti ai fini IVA, non ne sono i debitori sostanziali o i contribuenti di fatto, ma sono contribuenti di diritto nel senso che devono anticipare.L'imposta allo Stato. Devono dunque emettere fatture, scontrini, documenti nei quali viene determinata l'IVA e presentare una dichiarazione annuale riferita a questo specifico contributo, quindi sono obbligati ad una serie di adempimenti di carattere formale; definitiva, non sono effettivamente assoggettati in senso economico alla tassazione, perché questa grava sui soggetti passivi del secondo tipo, che potremmo definire come i veri e propri contribuenti di fatto, ovvero i consumatori finali della ricchezza, cioè del bene o del servizio oggetto di tassazione. I soggetti del primo tipo sono soggetti passivi nel senso che realizzano un presupposto tipico dell'imposta che consiste nel cedere il bene o prestare il servizio e questa loro posizione giuridica li rende soggetti passivi nel senso che li costringe ad una serie di adempimenti formali e l'imposta grava su soggetti diversi da questi, sui sostanziali; in definitiva, consumatori finali, cioè su
Coloro che acquistano beni o servizi, coloro che si pongono come consumatori e quindi come soggetti passivi economici. La presenza di questi soggetti diversi ci porta a comprendere il meccanismo applicativo dell'imposta che interessa più soggetti: prima i soggetti passivi in senso giuridico - formale, i quali hanno la possibilità per legge di traslare o scaricare l'onere economico del tributo in capo al consumatore finale, cioè in capo al soggetto passivo in senso economico sostanziale. Per i soggetti del primo tipo l'IVA finisce per essere un'imposta neutrale perché da un lato sono chiamati ad una serie di adempimenti, ma dall'altro devono scaricarla su un altro soggetto che, in definitiva, è quello su cui l'IVA grava. Le operazioni rilevanti ai fini IVA (incluse nel campo di applicazione dell'IVA). Le operazioni rilevanti, cioè incluse nel campo di applicazione del tributo, al loro interno possono essere
distinte in differenti tipologie, ma se presentano alcune caratteristiche generali dobbiamo considerarle come incluse nell'ambito dell'IVA. Le operazioni si considerano incluse se presentano quattro caratteristiche: 1. Il presupposto soggettivo: si tratta di operazioni realizzate da un soggetto passivo dell'IVA nel senso giuridico-formale del termine, ossia da un imprenditore o da un lavoratore autonomo. Ciò che conta per queste due categorie soggettive, identificati come soggetti IVA, quale che sia la natura giuridica del soggetto (persona fisica o società). 2. Il presupposto oggettivo: l'operazione deve rientrare oggettivamente nel campo di applicazione dell'IVA, deve trattarsi di un'operazione che sostanzialmente fa sorgere il debito tributario in quanto oggettivamente si tratta sostanzialmente della cessione di beni e delle prestazioni di servizi. 3. Il presupposto applicativo: l'operazione deve essere compresa nel presupposto applicativo dell'IVA e deve essere soggetta all'aliquota IVA prevista per quella specifica operazione. 4. Il presupposto territoriale: l'operazione deve essere effettuata nel territorio di applicazione dell'IVA, ossia nel territorio dello Stato membro in cui si applica l'IVA. Queste quattro caratteristiche sono fondamentali per determinare se un'operazione rientra nell'ambito dell'IVA.di servizi. L'onerosità della prestazione: il bene deve essere ceduto o il servizio prestato, da un soggetto passivo IVA in senso giuridico-formale, verso un corrispettivo economico, cioè attraverso una cessione o una prestazione effettuata a titolo oneroso. Questo terzo requisito comporta che il soggetto passivo che realizza l'operazione percepisca in cambio un compenso economico in denaro o in natura. Il presupposto territoriale: affinché queste operazioni si considerino rilevanti è necessario che queste avvengano nel territorio dello Stato. L'assenza di uno, o di tutti, i requisiti comporta l'esclusione dell'operazione dal campo di applicazione del tributo. Le operazioni incluse, a loro volta, devono essere distinte in tre differenti tipologie di operazioni: Le operazioni imponibili sono quelle tipiche che comportano effettivamente il sorgere del debito d'imposta, che comportano l'obbligo di versare.L'IVA e chenon limitano il diritto di detrazione. Per cominciare a capire le distinzioneper questa categoria il meccanismo applicativo dell'IVA è interamenteinterne,applicato dal punto di vista formale, documentale, dichiarativo, della traslazionedella neutralità dell'imposta e dal punto di vista degli obblighi di versamentodel tributo.
Le altre due categorie non fanno sorgere il debito di imposta, ma sonooperazioni ad aliquota zero ; pur essendo incluse sono operazioni alle quali non situttavia comportano gli stessi adempimenti formali delle operazioniapplica l'IVA,imponibili, ed è per questo che si considerano comunque incluse. Devono essereregistrate, emesse fatture, annotate nel registro delle operazioni e deve esserepresentata una dichiarazione che le riepiloga. Fra le non imponibili e le esenti c'èdifferenza, cioè che le seconde limitano il diritto di detrazioneun'ulteriore , incidonosostanzialmente sulla
Possibilità che il contribuente ha di traslare l'onere del tributo ed utilizzare l'IVA in detrazione rispetto a quella precedentemente pagata.
Le operazioni non imponibili:
- Le operazioni esenti
Le operazioni imponibili. Rientrano in questa categoria:
- Cessioni di beni
- Prestazioni di servizi
- Acquisti intra - comunitari
- Importazioni (da Paesi extra - UE)
Sono imponibili perché dal punto di vista oggettivo rientrano nel campo di applicazione dell'imposta, dal punto di vista soggettivo sono incluse e quindi realizzate da un soggetto passivo in senso giuridico - formale, avvengono a titolo oneroso e avvengono nel territorio dello Stato. Il meccanismo applicativo è simile sia nella cessione di beni che nella prestazione di servizi e coinvolge sia il soggetto passivo giuridico - formale sia il consumatore finale; nel primo caso, quando il bene viene prodotto dall'impresa e messo sul mercato, quando viene ceduto sul
Rivalsa Co.