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CATEGORIE DI REDDITO IRPEF

L'art. 6 del TUIR individua le cosiddette categorie di reddito; ciò vuol dire che il reddito, nella legislazione dell'IRPEF, viene distinto a seconda della fonte di produzione.

L'art. 6 del TUIR individua 6 categorie:

  1. Redditi fondiari: redditi derivanti dalla titolarità di terreni e fabbricati, immobili; redditi derivanti dall'impiego del denaro;
  2. Redditi di capitale;
  3. Redditi di lavoro dipendente: redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative dipendenti;
  4. Redditi di lavoro autonomo: redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorative autonome; redditi prodotti nell'esercizio di una attività commerciale;
  5. Redditi di impresa;
  6. Redditi diversi: comprende tutto quello che non è riconducibile alle categorie precedenti.

REDDITI FONDIARI

I redditi fondiari sono disciplinati nel TUIR dall'art. 25 all'art. 43.

Il legislatore del TUIR non dà una definizione

La tassazione dei redditi fondiari è una forma di imposta generale sul reddito, ma definisce le categorie di reddito; per i redditi fondiari, invece, dà una definizione univoca.

Redditi fondiari: si intendono i redditi derivanti dal possesso, a titolo di proprietà o altri diritti reali di godimento, di terreni e fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto con attribuzione di rendita, situati nel territorio italiano.

Questa macrodefinizione la possiamo scomporre in parti, andando a comprendere quali sono le caratteristiche e i requisiti di questa categoria.

  1. Innanzitutto, il bene oggetto di tassazione è il terreno o il fabbricato; questa (prima esisteva un'unica categoria assorbe la previgente imposta fondiaria imposta reale che tassava terreni e fabbricati).
  2. Questi terreni e fabbricati che qualità devono avere? Devono essere iscritti o iscrivibili in catasto. Il catasto realizza la mappatura del territorio di uno Stato, la cui unità più piccola si definisce particella.
  3. Il catasto attribuisce a
terreni e fabbricati una rendita. La rendita catastale è il valore attribuito dallo Stato a quella determinata particella. Il valore della rendita non coincide quasi mai con il valore di mercato. Come si calcola la rendita? Per assegnare la rendita vengono messe in campo due operazioni: - operazioni di misura: la misura fa riferimento al criterio dimensionale, è un criterio oggettivo; - operazioni di stima: la stima va a considerare parametri che vanno oltre la mera dimensione, come ad esempio la collocazione, ubicazione, la destinazione d'uso (scopo abitativo o commerciale). La rendita, una volta calcolata, non rimane fissa per sempre: per legge deve essere sottoposta periodicamente a revisione e in ogni caso ogni 10 anni. Purtroppo, questa norma non viene quasi mai attuata. 4. I terreni e fabbricati devono essere collocati nel territorio italiano. Se un soggetto è residente in Italia ma ha un immobile di proprietà al di fuori del territorio italiano,

significa sempre che deve essere tassato: in questo caso però, i redditi derivanti da questi immobili collocati all'estero vanno inseriti nella categoria redditi diversi, perché nella categoria dei redditi fondiari rientrano solo gli immobili collocati all'interno del territorio italiano.

5. Cosa deve legare il soggetto passivo persona fisica a questi beni? La proprietà. L'IRPEF è un tributo personale, o altro diritto reale di godimento, per cui deve esserci un collegamento che unisca il bene (reddito-patrimonio) con il soggetto passivo effettivo del tributo (il contribuente). Il collegamento è quindi permesso grazie al titolo della proprietà o anche altri diritti reali di godimento, quali superficie, enfiteusi, usufrutto, ecc.

Nella macrocategoria dei redditi fondiari si distinguono tre sottocategorie:

  1. Redditi dominicali: da dominus (proprietà);
  2. Redditi agrari;
  3. Redditi dei fabbricati.

Per i fabbricati si ha solo la 3°.

per i terreni si hanno la 1° e la 2° sottocategoria, che si distinguono rispetto all'utilizzo che il soggetto fa del terreno:
  • se è una mera proprietà, nel senso che si è proprietari del terreno ma su quel terreno non si fa nulla, si va a valutare il valore dominicale;
  • se invece sul terreno si svolge un'attività di sfruttamento del terreno stesso, allora si produce un reddito agrario, che corrisponde più o meno al concetto dell'imprenditore agricolo.

❖ Redditi dominicali e redditi agrari

Queste due sottocategorie riguardano entrambe i terreni. Ma lo stesso bene, ovvero il terreno, non è utilizzato alla stessa maniera da tutti i proprietari; per cui è possibile distinguere due valori che riguardano due aspetti diversi del terreno stesso:

  • Reddito dominicale: esprime il valore di mero possesso del terreno indipendentemente dal suo utilizzo.

Il Fisco quindi assegna un valore che riguarda...

la mera proprietà; poi che il terreno lo si utilizzi o meno, al Fisco non interessa. È il cosiddetto valore minimo che il terreno in ogni caso esprime. Non c'è soltanto la mera proprietà, ma c'è un'attività che insiste sul terreno.

N.B.: tutti i terreni esprimono un reddito dominicale, solo e soltanto quelli sui quali insiste un'attività agraria esprimono un reddito agrario.

Per il reddito agrario, bisogna fare un richiamo al diritto commerciale, in particolare alla figura dell'imprenditore agricolo contrapposta a quella dell'imprenditore commerciale. Il legislatore ha un favore verso quello commerciale, che si esprime ad esempio nella mancata tenuta delle scritture contabili, al fatto di non essere soggetto a procedure concorsuali e al fallimento, ecc. Tutto questo perché l'imprenditore agricolo, rispetto a quello commerciale,

Affronta un rischio ambientale: è un rischio particolare, che non è un rischio di mercato, perché non è della sua totale gestibilità (evento atmosferico, alluvione, siccità). Pertanto, il legislatore, anche in ambito di tassazione, acconsente ad un trattamento di favore per questo reddito. Ad esempio, il reddito agrario può arrivare ad essere contabilizzato zero (tassazione azzerata), qualora subentrino delle gravi calamità naturali.

La categoria del reddito agrario, però, ingolosisce gli evasori fiscali: ciò perché l'attività agricola può essere svolta, oltre che nella forma di imprenditore agricolo, anche attraverso una attività d'impresa commerciale pura. La tassazione del reddito d'impresa non è tanto di favore come quella dell'imprenditore agricolo, per cui molte attività svolte in ambito commerciale sono mascherate fiscalmente come attività agricole pure.

Proprio per beneficiare di questa tassazione più favorevole. Il Testo Unico, per evitare questo, ha introdotto un istituto composito che prende in considerazione l'agrarietà: nome di il Fisco ha previsto dei tetti superati i quali il reddito non viene qualificato più come agrario, ma viene qualificato come reddito d'impresa. Questo vuol dire che solo la parte eccedente il limite viene qualificata come reddito d'impresa, mentre la parte entro il limite viene qualificata come reddito agrario. I limiti che dà il TUIR sono tanti; ad esempio, si consideri una tipica attività agricola che è quella dell'allevamento di bestiame. Il mangime per il bestiame lo si può produrre direttamente oppure lo si può acquistare da terzi: per il Fisco il fatto di produrlo o acquistarlo non fa distinzione, ma la norma afferma che, per potersi configurare come attività agricola, potenzialmente l'allevatore deve essere in grado di

produrre da solo almeno ¼ del mangime necessario; se non riesce a produrre almeno ¼ del mangime, vuol dire che per svolgere l’attività d’allevamento non si è autosufficienti e quindi non si tratta di attività agricola pura. Acquistando il mangime da terzi, si sta entrando nell’attività di compravendita e quindi per gestire l’attività d’allevamento si sta configurando una organizzazione in forma d’impresa. Pertanto, l’eccedenza viene qualificata come reddito d’impresa.

❖ Redditi dei fabbricati

Il fabbricato è una costruzione o porzione di costruzione che insiste stabilmente su un terreno.

I fabbricati generano un reddito, che per il Fisco è valutabile diversamente a seconda che ne viene fatto. C’è un dell’impiego favor molto forte che dà il Fisco: i proprietari dei fabbricati devono cercare di utilizzarli e sfruttarli, perché un immobile

lasciatoabbandonato rappresenta un danno per la società. Pertanto il Fisco, tralasciata la prima casa adibita ad abitazione, valuta fiscalmente in maniera più forte i fabbricati che non risultano oggetto di locazione. C'è una norma che dice infatti:

  • gli immobili non locati vedono il proprio reddito rivalutato in misura pari a un terzo del suo valore.

Ad esempio, la rendita catastale dell'immobile è pari a 100; se l'immobile non è locato, nella dichiarazione dei redditi si deve inserire 133, cioè un terzo in più del valore. È una regola di svantaggio che cerca di favorire l'utilizzo dei fabbricati.

Altra importante caratteristica è che non tutti i fabbricati sono oggetto di tassazione, perché non tutti i fabbricati producono reddito. Il Testo Unico elenca una serie di esenzioni:

  • luoghi destinati esclusivamente all'esercizio di attività di culto;
  • luoghi oggetto di valorizzazione,
volgimento di attività religiose. Inoltre, è importante sottolineare che l'esenzione non riguarda solo gli immobili di proprietà della chiesa cattolica, ma tutti i luoghi in cui viene esercitato qualsiasi tipo di culto religioso. La norma specifica che l'esenzione si applica solo ai luoghi adibiti "esclusivamente" all'attività di culto. Pertanto, è necessario fare una distinzione tra i luoghi in cui si svolge il culto e quelli collegati in qualche modo all'attività religiosa. Questa esenzione è stata oggetto di dibattito e critica nel corso degli anni, poiché molti ritengono che tali agevolazioni non siano meritevoli di protezione. Tuttavia, è importante considerare che il patrimonio immobiliare italiano comprende numerosi edifici di valore storico e artistico legati alla pratica religiosa, come chiese, monasteri e conventi. La rivalutazione e il recupero del patrimonio culturale sono temi di grande importanza per la conservazione della storia e dell'arte. Pertanto, è necessario trovare un equilibrio tra la tutela di tali luoghi e la necessità di garantire una gestione adeguata e sostenibile del patrimonio immobiliare.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
203 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mimmo18 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Iacobellis Luigi.