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CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo

art.11,c.1,lett.a) art. 11, c. 1, lett. b) art.11,c.1,lett.c) art. 11, c. 2

INTERPRETATIVO

obiettiva Disapplicazione di

incertezza sulla norme tributarie che,

corretta allo scopo di

interpretazione di contrastare

disposizioni Dimostrazione della comportamenti elusivi,

Necessità di

tributarie ai fini sussistenza delle limitano deduzioni,

vagliare

della loro condizioni e della detrazioni, crediti

l’applicazione

applicazione; idoneità degli d’imposta, o altre

della disciplina

QUALIFICATORIO elementi probatori posizioni soggettive del

sull’abuso del

obiettiva richiesti dalla legge, soggetto passivo

diritto in relazione

incertezza sulla per l’ adozione di altrimenti ammesse

ad una specifica

corretta specifici regimi dall’ordinamento

fattispecie.

qualificazione di fiscali. tributario, con la

fattispecie alla dimostrazione che tali

luce delle effetti elusivi non

disposizioni possono verificarsi nel

tributarie a queste caso concreto.

applicabili.

50 Presupposti

CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo

Presentazione Istanza preventiva

Tempistica 90 gg. 120 gg.

della risposta

Effetti della In caso di mancata risposta

mancata entro il termine previsto:

risposta silenzio-assenso

Effetti della Il contribuente ottiene un

risposta parere (al quale può non

uniformarsi); la risposta è

efficace esclusivamente nei

confronti del contribuente

istante e limitatamente al

caso

prospettato nell’istanza; la

risposta vincola l’operato

dell’amministrazione, che

non potrà emettere atti di

accertamento o irrogare

sanzioni in contrasto con la

soluzione interpretativa

fornita, o da quella su cui si è

formata condivisione in esito

alla mancata risposta.

51

CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO

Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo

L’adeguamento al

parere reso in sede di

interpello integra una

esimente di

responsabilità per le

sanzioni amministrative

e

penali L’adeguamento al

parere è presupposto

di applicazione

della causa di non

punibilità determinata

Effetti da obiettive

amministrativi condizioni di

incertezza (art. 6, c. 2,

D.Lgs. 472/97):

non sono dunque

applicabili le sanzioni

amministrative.

Effetti penali L’adeguamento al

parere o

l’effettuazione di

operazioni

esposte nell’istanza

sulla quale si è

formato il silenzio

assenso non dà luogo

a fatto punibile (art.

16 del D.Lgs. n.

74/2000). E’ esclusa

la responsabilità

penale in quanto

assume rilievo il

difetto dell’elemento

soggettivo del

reato (vi è assenza del

dolo di evasione).

APPUNTI 15/11/16

Dichiarazione infedele del debito d'imposta inferiore alla somma penale o superiore:

-se superiore si è di fonte ad un delitto

-se inferiore si tratta di una sanzione amministrativa

Come si risolve l'irrogazione di queste due sanzioni:

-sanzione amministrativa

-sanzione penale

Il principio del ne bis in idem riguarda la rilevanza tributaria/comunitaria, ed è stato

affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e viene risolto nell'ordinamento

come principio di speciali, che impedisce, in presenza di un comportamento illecito che

sia irrogata la sanzione amministrativa per l'illecito, sia la sanzione penale perchè si

supera la soglia di punibilità.

Si tratta di due sanzioni per lo stesso comportamento illecito.

Art. 19 decreto 74/2000 in materia di reati fiscali.

Art. 19. Principio di specialità

<1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione

speciale.

2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti

indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,

che non siano persone fisiche concorrenti nel reato >

Quando un fatto è punito da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,

si applica la disposizione speciale- solo una delle due.

Qual'è la disposizione speciale in questo caso?

La disposizione speciale in genere significa che si definisce speciale rispetto ad una

disposizione generale.

Specialità significa aggiungere qualcosa di specializzante rispetto alla disposizione

generale che disciplina il fatto.

Di norma la disposizione speciale è quella penale.

Un comportamento illecito che normalmente da luogo ad una sanzione amministrativa,

come ad esempio la dichiarazione infedele, che si traduce nell'omesso versamento del

tributo, può essere rilevante a fini penali, quando la disposizione speciale, in questo caso

quella penale, aggiunge un elemento.

L'illecito amministrativo descritto nella dichiarazione infedele diventa penalmente

rilevante se si supera la soglia di punibilità di 50 mila €.

si tratta di una norma specializzante che aggiunge un elemento.

È una specificazione ulteriore di un comportamento generale dell'illecito ai fini

amministrativi e penali.

Il conflitto tra sanzione amministrativa e sanzione penale si risolve applicando solo la

disposizione speciale penale-comma 2.

Il ne bis in idem è già stato risolto dal principio di specialità; si tratta di un principio

comunitario-principio accentuato dal 2 comma.

Resta ferma la sanzione amministrativa in ogni caso dei soggetti indicati dall'art. 11 dpr

472/97.

Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

<1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi

al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o

sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore

ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri

o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di

riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore

ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere

per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella

documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al

periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un

anno a sei anni. >

L'art. 11 riguarda la rappresentanza di un altro soggetto.

Quindi la questione di irrogare la sanzione all'autore dell'illecito, proprio perchè il

principio amministrativo basato sul principio di personalità, secondo cui della

violazione risponde solo chi l'ha commessa, e non il soggetto che ha beneficiato, se c'è

una divisione dell'illecito.

Questo ad eccezione della distinzione tra società a personalità giuridica e soggetti senza

personalità giuridica.

Permane la responsabilità solidale dei soggetti persone fisiche.

La società di persone, se dipendente dall'amministratore che commette la violazione

della norma tributaria di cui beneficia la società, e il dipendente sbaglia nel presentare la

dichiarazione, di quella dichiarazione beneficia la società.

Di questo illecito risponde il dipendente che ha commesso la violazione o la società che

ne ha beneficiato?

Il dipendente che ha commesso l'illecito.

La società ha una responsabilità solidale a titolo di garanzia.

Se non paga l'autore solidale, deve pagare la società, e solo dopo può esercitare azione

di regresso per rivalersi sul singolo autore dell'illecito.

Si applica la disposizione speciale, ma permane la responsabilità dei soggetti che non

siano persone fisiche concorrenti di reato- soggetti rappresentati che hanno beneficiato

della violazione.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per essere punibili ai fini della sanzione

amministrativa, occorre l'elemento soggettivo necessario.

L'elemento soggettivo riguarda il dolo o la colpa.

Nella sfera penale l'elemento psicologico preordinato a conseguire il vantaggio

derivante dall'illecito è il dolo.

In questo caso è la colpa.

I reati fiscali si distinguono in determinate categorie.

Sono stati riformati dal decreto 158/15- decreto di attuazione della legge 23/14.

Questo decreto ha previsto la riduzione delle soglie di punibilità.

Si distingue tra reati fraudolenti e reati non fraudolenti.

Non sempre si ritrova il dolo nella frode.

I reati fraudolenti- o frodi -possono riguardare la dichiarazione basata su fatture false, in

cui è previsto un intento frodatorio; vengono dichiarate fatture false, per pagare meno

imposta.

Oppure ci possono essere reati che non sono fraudolenti.

es. omesso versamento delle ritenute, oppure imposta dichiarata e non versata

es. imprenditore fa pervenire una dichiarazione a fini Iva in cui deve pagare 100mila€;

non li ha e quindi non paga l'imposta.

In questo caso il debito allo stato viene dichiarato dallo stesso contribuente.

Però siccome i 100mila€ sono superiori alla soglie penalmente rilevante, ciò significa

che rientra in uno dei reati.

Non si tratta però di un reato fraudolento o doloso.

I reati fraudolenti vengono punti con una pena maggiore; è prevista la pena di reclusione

da 6 mesi a 6 anni per titolo di reato.

I reati tributari sono disciplinati nel dlgs 74/2000.

Capo I: delitti in materia di dichiarazione.

Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per

operazioni inesistenti.

<1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative

a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni

inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione

finanziaria.

[3. Se l'ammontar

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A.A. 2017-2018
240 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia931 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Pierro Maria.