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CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO
Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo
art.11,c.1,lett.a) art. 11, c. 1, lett. b) art.11,c.1,lett.c) art. 11, c. 2
INTERPRETATIVO
obiettiva Disapplicazione di
incertezza sulla norme tributarie che,
corretta allo scopo di
interpretazione di contrastare
disposizioni Dimostrazione della comportamenti elusivi,
Necessità di
tributarie ai fini sussistenza delle limitano deduzioni,
vagliare
della loro condizioni e della detrazioni, crediti
l’applicazione
applicazione; idoneità degli d’imposta, o altre
della disciplina
QUALIFICATORIO elementi probatori posizioni soggettive del
sull’abuso del
obiettiva richiesti dalla legge, soggetto passivo
diritto in relazione
incertezza sulla per l’ adozione di altrimenti ammesse
ad una specifica
corretta specifici regimi dall’ordinamento
fattispecie.
qualificazione di fiscali. tributario, con la
fattispecie alla dimostrazione che tali
luce delle effetti elusivi non
disposizioni possono verificarsi nel
tributarie a queste caso concreto.
applicabili.
50 Presupposti
CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO
Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo
Presentazione Istanza preventiva
Tempistica 90 gg. 120 gg.
della risposta
Effetti della In caso di mancata risposta
mancata entro il termine previsto:
risposta silenzio-assenso
Effetti della Il contribuente ottiene un
risposta parere (al quale può non
uniformarsi); la risposta è
efficace esclusivamente nei
confronti del contribuente
istante e limitatamente al
caso
prospettato nell’istanza; la
risposta vincola l’operato
dell’amministrazione, che
non potrà emettere atti di
accertamento o irrogare
sanzioni in contrasto con la
soluzione interpretativa
fornita, o da quella su cui si è
formata condivisione in esito
alla mancata risposta.
51
CONFRONTO TRA LE TIPOLOGIE DI INTERPELLO
Ordinario Probatorio Anti abuso Disapplicativo
L’adeguamento al
parere reso in sede di
interpello integra una
esimente di
responsabilità per le
sanzioni amministrative
e
penali L’adeguamento al
parere è presupposto
di applicazione
della causa di non
punibilità determinata
Effetti da obiettive
amministrativi condizioni di
incertezza (art. 6, c. 2,
D.Lgs. 472/97):
non sono dunque
applicabili le sanzioni
amministrative.
Effetti penali L’adeguamento al
parere o
l’effettuazione di
operazioni
esposte nell’istanza
sulla quale si è
formato il silenzio
assenso non dà luogo
a fatto punibile (art.
16 del D.Lgs. n.
74/2000). E’ esclusa
la responsabilità
penale in quanto
assume rilievo il
difetto dell’elemento
soggettivo del
reato (vi è assenza del
dolo di evasione).
APPUNTI 15/11/16
Dichiarazione infedele del debito d'imposta inferiore alla somma penale o superiore:
-se superiore si è di fonte ad un delitto
-se inferiore si tratta di una sanzione amministrativa
Come si risolve l'irrogazione di queste due sanzioni:
-sanzione amministrativa
-sanzione penale
Il principio del ne bis in idem riguarda la rilevanza tributaria/comunitaria, ed è stato
affermato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, e viene risolto nell'ordinamento
come principio di speciali, che impedisce, in presenza di un comportamento illecito che
sia irrogata la sanzione amministrativa per l'illecito, sia la sanzione penale perchè si
supera la soglia di punibilità.
Si tratta di due sanzioni per lo stesso comportamento illecito.
Art. 19 decreto 74/2000 in materia di reati fiscali.
Art. 19. Principio di specialità
<1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del titolo II e da una
disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione
speciale.
2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti
indicati nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
che non siano persone fisiche concorrenti nel reato >
Quando un fatto è punito da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa,
si applica la disposizione speciale- solo una delle due.
Qual'è la disposizione speciale in questo caso?
La disposizione speciale in genere significa che si definisce speciale rispetto ad una
disposizione generale.
Specialità significa aggiungere qualcosa di specializzante rispetto alla disposizione
generale che disciplina il fatto.
Di norma la disposizione speciale è quella penale.
Un comportamento illecito che normalmente da luogo ad una sanzione amministrativa,
come ad esempio la dichiarazione infedele, che si traduce nell'omesso versamento del
tributo, può essere rilevante a fini penali, quando la disposizione speciale, in questo caso
quella penale, aggiunge un elemento.
L'illecito amministrativo descritto nella dichiarazione infedele diventa penalmente
rilevante se si supera la soglia di punibilità di 50 mila €.
si tratta di una norma specializzante che aggiunge un elemento.
È una specificazione ulteriore di un comportamento generale dell'illecito ai fini
amministrativi e penali.
Il conflitto tra sanzione amministrativa e sanzione penale si risolve applicando solo la
disposizione speciale penale-comma 2.
Il ne bis in idem è già stato risolto dal principio di specialità; si tratta di un principio
comunitario-principio accentuato dal 2 comma.
Resta ferma la sanzione amministrativa in ogni caso dei soggetti indicati dall'art. 11 dpr
472/97.
Art. 11. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
<1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi
al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore
ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri
o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di
riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore
ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere
per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella
documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi
attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un
ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un
anno a sei anni. >
L'art. 11 riguarda la rappresentanza di un altro soggetto.
Quindi la questione di irrogare la sanzione all'autore dell'illecito, proprio perchè il
principio amministrativo basato sul principio di personalità, secondo cui della
violazione risponde solo chi l'ha commessa, e non il soggetto che ha beneficiato, se c'è
una divisione dell'illecito.
Questo ad eccezione della distinzione tra società a personalità giuridica e soggetti senza
personalità giuridica.
Permane la responsabilità solidale dei soggetti persone fisiche.
La società di persone, se dipendente dall'amministratore che commette la violazione
della norma tributaria di cui beneficia la società, e il dipendente sbaglia nel presentare la
dichiarazione, di quella dichiarazione beneficia la società.
Di questo illecito risponde il dipendente che ha commesso la violazione o la società che
ne ha beneficiato?
Il dipendente che ha commesso l'illecito.
La società ha una responsabilità solidale a titolo di garanzia.
Se non paga l'autore solidale, deve pagare la società, e solo dopo può esercitare azione
di regresso per rivalersi sul singolo autore dell'illecito.
Si applica la disposizione speciale, ma permane la responsabilità dei soggetti che non
siano persone fisiche concorrenti di reato- soggetti rappresentati che hanno beneficiato
della violazione.
Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, per essere punibili ai fini della sanzione
amministrativa, occorre l'elemento soggettivo necessario.
L'elemento soggettivo riguarda il dolo o la colpa.
Nella sfera penale l'elemento psicologico preordinato a conseguire il vantaggio
derivante dall'illecito è il dolo.
In questo caso è la colpa.
I reati fiscali si distinguono in determinate categorie.
Sono stati riformati dal decreto 158/15- decreto di attuazione della legge 23/14.
Questo decreto ha previsto la riduzione delle soglie di punibilità.
Si distingue tra reati fraudolenti e reati non fraudolenti.
Non sempre si ritrova il dolo nella frode.
I reati fraudolenti- o frodi -possono riguardare la dichiarazione basata su fatture false, in
cui è previsto un intento frodatorio; vengono dichiarate fatture false, per pagare meno
imposta.
Oppure ci possono essere reati che non sono fraudolenti.
es. omesso versamento delle ritenute, oppure imposta dichiarata e non versata
es. imprenditore fa pervenire una dichiarazione a fini Iva in cui deve pagare 100mila€;
non li ha e quindi non paga l'imposta.
In questo caso il debito allo stato viene dichiarato dallo stesso contribuente.
Però siccome i 100mila€ sono superiori alla soglie penalmente rilevante, ciò significa
che rientra in uno dei reati.
Non si tratta però di un reato fraudolento o doloso.
I reati fraudolenti vengono punti con una pena maggiore; è prevista la pena di reclusione
da 6 mesi a 6 anni per titolo di reato.
I reati tributari sono disciplinati nel dlgs 74/2000.
Capo I: delitti in materia di dichiarazione.
Art. 2. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti.
<1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative
a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni
inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili
obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione
finanziaria.
[3. Se l'ammontar