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Diritto tributario

Fonti del diritto tributario

Costituzione italiana

  • Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

  • Articolo 23: Nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

  • Articolo 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

  • Articolo 97: Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

  • Articolo 117: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

  • Articolo 119: I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Diritto comunitario e internazionale

  • Leggi ordinarie, decreti legislativi e decreti legge (in ambito tributario sono maggiormente diffusi i decreti legislativi).

Imposte dirette

DPR 917 del 22/12/1986 = Testo unico delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), modificato nel 2003, con effetto dal 2004.

  • IRPEF: Imposta sul reddito delle persone fisiche, regolata dal DPR 917 del 22/12/1986.

  • IRES: Imposta sul reddito delle società (società di capitali), regolata dal DPR 917 del 22/12/1986.

  • IRAP: Imposta regionale sulle attività produttive, regolata dal DLG 446 del 15/12/1997. L’IRAP verrà abolita.

Imposte indirette

  • IVA: Imposta sul valore aggiunto. Istituita con il DPR 26/10/1972 n° 633.

  • Imposta di registro: Regolata dal DPR 26/04/1986 n° 131.

  • Imposta sulle successioni e donazioni: È stata abolita da qualche governo, e poi reintrodotta. Regolata dal DLG 31/10/1990 n° 346.

  • ICI: Imposta comunale sugli immobili. Istituita dal DLG 30/12/1992 n° 504.

Tipologie di redditi

Reddito complessivo: RF (redditi fondiari) + Rc (redditi di capitale) + Rld (redditi di lavoro dipendente) + Ra (redditi di lavoro autonomo) + RI (redditi d'impresa) + RD (redditi diversi).

Compensi aggiunti nell'anno successivo. Ritenute: sottratte dal reddito complessivo. Le detrazioni vengono sottratte dal reddito complessivo. Scaglioni reddituali.

Categorie reddituali

Le categorie reddituali sono previste all'art. 6 del codice tributario:

Art. 6. Classificazione dei redditi:

  1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:
    • Redditi fondiari
    • Redditi di capitale
    • Redditi di lavoro dipendente
    • Redditi di lavoro autonomo
    • Redditi di impresa
    • Redditi diversi
  2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.
  3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Fonti normative

L'art. 23 della Costituzione prevede la riserva di legge. In ambito tributario sono infatti determinati criteri fissati per legge:

  • Presupposto d'imposta
  • Base imponibile
  • Soggetti passivi
  • Aliquota
  • Sanzioni

In ambito tributario l'unica legge è la L. 212/2000, che riguarda i principi generali dell'ordinamento tributario. Vi sono poi norme che contengono disposizioni relative all'attività procedimentale. La legge tributaria ha 26 articoli, che riguardano tra i principi generali anche le norme sull'efficacia tributaria nel tempo. Le prime 4 norme riguardano una validità rafforzata. È poi prevista una disciplina ad hoc sull'abuso/elusione, e sul diritto di interpello. Non è prevista l'unicità della legge tributaria. Ci sono anche altre fonti normative:

  • Testo unico sulla disciplina dell'Irpef; vale anche per i soggetti passivi (chi presenta i tributi e chi presenta la dichiarazione).
  • Giurisprudenza che si sostituisce alla legislazione; funzione creativa della giurisprudenza in relazione a nuovi istituti (nuovi veicoli di legge).
  • Si creano nuovi veicoli di creazione di istituti giuridici. La corte di cassazione (che ha normalmente una funzione nomofilattica di interpretazione delle norme), in ambito tributario non ha una funzione nomofilattica/interpretatrice, ma creatrice di istituti giuridici. Alla corte di cassazione si deve l'introduzione dell'abuso del diritto, disciplinato all'art. 53 e 23 cost. L'art. 23 riguarda una riserva relativa; ciò significa che le materie relative non necessariamente vengono regolate dalla legge ordinaria.
  • La giurisprudenza ha assunto sempre più spazio con la sua funzione creatrice; nel diritto tributario ha preso posto la corte di cassazione alla legge. Il decreto legge viene usato solo in casi urgenti. Gli interventi giurisprudenziali (in particolare della corte di cassazione) sono fondamentali in ambito tributario.

Fonti del diritto tributario:

  • Atti normativi giurisprudenziali
  • Testo di legge

La cassazione si compone di sezioni civili e penali. La V sezione della cassazione è dedicata alle sole materie tributarie. La cassazione decide in composizione semplice. Se c'è un conflitto interpretativo di norme in ambito tributario, la cassazione è chiamata a pronunciarsi a sezioni unite. La prima riforma del sistema tributario si è avuta nel 1973 sulla base della legge delega del 1971. Per quanto riguarda le imposte la disciplina è contenuta in 3 decreti (597/598/599), oltre al testo unico e alla disciplina sulla materia sostanziale. Per quanto concerne il procedimento (dichiarazione, controllo sulle dichiarazioni, sostituto d'imposta), la normativa di riferimento è contenuta nel decreto 600/1973. Vi sono poi altri due decreti:

  • 602/1973 relativo alla riscossione dei tributi
  • 605/1975 riguardo l'anagrafe tributaria

Nel 1997 sono state fatte considerevoli modifiche all'impianto tributario in particolari materie:

  • Disciplina del modello unico
  • Accertamento con adesione
  • Conciliazione giudiziale
  • Anche nel sistema tributario c'è la delega di pagamento

Nel 2003/2004 è stata fatta la seconda riforma tributaria nella parte del procedimento. Nel 2014 c'è stata la legge delega sul processo, in cui è stata rivisitata la disciplina delle sanzioni, dell'interpello. Si tratta del decreto delle semplificazioni. Norme che modificano il sistema sanzionatorio amministrativo.

Fonti del diritto:

  • Decreti legislativi
  • Atti normativi
  • Interventi giurisprudenziali

Modello unico di dichiarazione

Si compone di diversi quadri relativi alle categorie reddituali, disciplinati dal dlgs 147/97, seguito da un decreto di attuazione del 1998.

Cos'è la dichiarazione? Si tratta di una dichiarazione di scienza, e non è un negozio giuridico. Atto con il quale il soggetto comunica all'amministrazione finanziaria la propria capacità economica a fini di pagamento Irpef, Ires, Irap, Iva. È necessaria la veridicità della dichiarazione da parte del contribuente. Secondo alcuni si tratterebbe di un atto confessorio, ma in realtà è una dichiarazione di scienza refrattaria, che può essere modificata.

Due novità per la dichiarazione:

  1. Non sono necessari allegati alla dichiarazione, ma si tratta di un solo atto; tutti i documenti inerenti il contribuente possono essere lasciati al commercialista fiscale, che si mette a disposizione dell'amministrazione finanziaria nella fornitura di documenti.
  2. Non viene più presentata la dichiarazione manualmente, ma in via telematica entro il 30 settembre (termine di presentazione della dichiarazione).

Sussiste la responsabilità in capo al professionista commercialista (incaricato con mandato), che deve certificare l'invio della dichiarazione e mandare la ricevuta al contribuente. La dichiarazione di scienza può essere modificata, e può essere presentata con ritardo entro 90 giorni. Però trascorsi 90 giorni viene dichiarata l'omessa dichiarazione. L'art. 2 comma 7 prevede che sono valide le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. L'art. 43 disciplina il termine di accertamento in 5 anni. Ma fino al termine dei 5 anni può essere presentata la dichiarazione, oltre alla possibilità della dichiarazione integrativa. La dichiarazione correttiva può essere presentata entro 1 anno.

Vi sono due termini:

  • La dichiarazione in peius può essere presentata fino al termine di accertamento (5 anni).
  • La dichiarazione d'eccedenza oltre 1 anno.

In caso di erronea presentazione di dati della dichiarazione, ci sono due possibilità:

  • Dati peggiorativi
  • Dati migliorativi

Il dichiarante può ravvedersi, come previsto nella disciplina in ambito di ravvedimento oneroso:

  • Per gli errori a favore del contribuente, il ravvedimento è possibile entro 1 anno.
  • Se in danno al contribuente entro i 4 mesi successivi.

Il ravvedimento è previsto nella disciplina delle sanzioni: art. 13 dpr 472/97. La dichiarazione e le modalità di presentazione delle dichiarazioni sono contenute nell'art. 2 co. 8 bis e ter. Il ravvedimento effettuato per un tempo prima del procedimento di controllo prevede la riduzione della sanzione. Se l'attività istruttoria c'è già stata, il ravvedimento è inutile. Il ravvedimento è possibile fino alla consegna dell'atto endoprocedimentale, che chiude l'attività istruttoria. Prima non era consentito il ravvedimento.

L'art. 2 disciplina il contenuto della dichiarazione (dati, elementi necessari per consentire all'amministrazione finanziaria di seguire i controlli, il codice fiscale che permette la segnalazione immediata all'anagrafe). L'art. 3 contempla la dichiarazione per le persone fisiche. L'art. 4 prevede la dichiarazione per le persone giuridiche. L'art. 6 riguarda la dichiarazione delle società di persone; quantificazione dell'imponibile e accertamento - se il reddito dichiarato dalla società è corretto o meno. Nel caso delle dichiarazioni delle società si fa un confronto con la dichiarazione della persona fisica. Le società di persone devono presentare la dichiarazione. L'art. 13 disciplina i soggetti obbligati alla scrittura contabile. La società è soggetta all'Ires. Per società si intendono quei soggetti che svolgono in forma individuale e collettiva l'attività d'impresa. L'art. 53 del testo unico prevede che i soggetti obbligati alla contabilità sono i lavoratori autonomi (sia in forma individuale che professionale). L'art. 18 parla delle cd imprese minori. Dpr. 222-dichiarazione unica. Nel 1997 era previsto che la dichiarazione del reddito fosse accompagnata dal versamento delle imposte in contanti. Ora ci sono le deleghe di pagamento (provvista, conto corrente). Prima non era possibile utilizzare il bancomat per il pagamento delle imposte, mentre ora è necessario. Non erano segnalate nemmeno le compensazioni fra imposte. Adesso è possibile compensare un'imposta Iva con un'imposta Irap, entrambe previste in dichiarazione dal contribuente. Nella dichiarazione c'è l'obbligo di indicare i contributi previdenziali e assistenziali. La tassa di previdenza va pagata entro la fine del mese. Anche i contributi assistenziali sono previsti in dichiarazione.

Compensazioni tra imposte

Un soggetto ha un debito Irpef e un credito Iva; ha pagato più Iva di quella che avrebbe dovuto versare. Tra la cessione e l'Iva c'è un segno negativo, quindi viene fatta una compensazione incrociata. Il soggetto è sia debitore di una somma da pagare, sia creditore, nei confronti dello Stato, per cui viene fatta una compensazione incrociata. Prima per la compensazione era necessaria la stessa natura, e valeva solo quella verticale. Ora si possono compensare imposte diverse. Se non si opera la compensazione ci sono due possibilità:

  • Ricorso per ottenere rimborso
  • Si riporta a nuovo l'anno successivo

Soggetti e fasi degli atti procedimentali

Gli adempimenti fiscali per la sicurezza economica: se viene realizzato il presupposto d'imposta e tenuto conto delle condizioni fissate dall'art. 1 co. 4 lettera d. Sulla dichiarazione occorre dichiarare/quantificare l'imponibile e prevedere le condizioni dell'imposta fissate dal legislatore. Sono previsti due termini per l'adempimento fiscale:

  • 1° acconto: entro il 1 luglio
  • 2° acconto: entro il 30 novembre

Il saldo di segno positivo deve essere versato l'anno successivo contestualmente all'anno del periodo d'imposta. Si paga il saldo relativo all'imposta, quando sono stati già versati gli acconti in giugno/luglio del 2016, e novembre 2016. La dichiarazione deve essere trasmessa solo quando il periodo d'imposta è concluso; occorre dichiarare le condizio...

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia931 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Pierro Maria.
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