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IRES
Sono diversi i soggetti, è diversa l'aliquota, essendo proporzionale, analizziamo i punti di differenza.
Soggetti IRES sono innanzitutto le società, commerciali che hanno la capacità giuridica, quindi le società di
capitali. Questo dice l'art.73, lettera a.
In linea di massima, e lo rivedremo nella definizione di soggetto commerciale del TU, la normativa fiscale dà
prevalenza alla forma sulla sostanza. Quando si è di fronte ad una società di capitali, questa società è per
definizione soggetto IRES. E' irrilevante la destinazione degli utili, anche se fossero destinati a beneficienza.
Anche se (forse deroga maggiore) per caso quel soggetto commerciale dovesse svolgere attività non
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commerciale, quindi agricola.
Questo è il principio generale, che viene derogata in maniera speciale solo per srl agricole. In realtà non è
che la legge speciale le decommercializza, lascia tutte le incombenze di tipo formale, ma nella
determinazione della base imponibile applica il regime di impresa agricola. Se un'attività agricola viene
svolta da società per azioni, dato che la legge parla di srl agricole con determinate condizioni anche
civilistiche essenziali per l'applicazione dello speciale regime, non c'è neanche questo tipo di deroga, quindi
il reddito viene determinato secondo le regole delle spa commerciali.
Tra i soggetti IRES poi la norma elenca i cd. enti. Dà una definizione quasi omnicomprensiva, dei soggetti
diversi dalle società di capitali e dai soggetti IRPEF. Parla di tutti gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, indicando che si comprendono oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i
consorzi e poi usa un'espressione molto ampia che ha sempre fatto discutere, e tutte le altre organizzazioni
non appartenenti a soggetti passivi [...].
Una norma di chiusura, si è chiesto cosa significasse. Se fattispecie che non siano neanche soggetti di diritto
comune, quindi centri di imputazione di diritti ed interessi secondo il diritto civile. Per un certo periodo si è
interpretata in questi termini, di allargamento della soggettività tributaria anche a queste fattispecie.
Significherebbe che anche semplici patrimoni potrebbero acquisire una loro soggettività. Un fondo comune di
investimento è un soggetto autonomo d'imposta anche se dal punto di vista civilistico viene considerato
come una comunione di beni gestito dalla società di gestione? Un fondo pensione inteso come mera
promessa di pensione da parte del datore di lavoro è un soggetto di imposta anche se civilisticamente è una
mera posta di bilancio?
E' venuta fuori una fattispecie della cassazione, che questa norma non voglia allargare la soggettività
tributaria ad altre entità non determinate. Deve essere comunque un'entità che si esprima come centro di
interesse nel senso civilistico.
Un comitato, che nella norma non è citato, è sicuramente soggetto di diritto civile e sicuramente di diritto
tributario. Qui si viene alla distionzione di questi enti come commerciali e come non commerciali.
Lettere b e c che le distinguono si limitano a dire che sono commerciali tutti gli enti che hanno come oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, ed alla lettera c non lo sono quelli che non hanno
questo oggetto.
La distinzione è molto importante, può significare uno status impositivo completamente diverso. Lo status
non commerciale è normalmente molto conveniente. A volte lo status di ente non commerciale è stato
addirittura considerato come aiuto di stato.
Gli enti non commerciale sono quelli del terzo settore per indenderci, come le onlus.
Si deve capire cosa significa oggetto esclusivo o principale, e che significa attività commerciale. Attività
commerciale va intesa come attività commerciale agli effetti fiscali. E' quella indicata e definita all'art.55 TU,
la definizione per le persone fisiche. Non c'è una coincidenza assoluta con il diritto civile, c'è una
somiglianza. In questo momento non possiamo soffermarci, diciamo semplicemente che vengono attratte
nella nozione di attività commericlae molte attività civilisticamente agricole. Ma quello che è forse più
rilevante, sono anche attività commerciale tutte le prestazioni di servizi sul mercato, che comunque siano
svolte o organizzate. Anche se svolte da soggetti che non hanno civilisticamente lo status di imprenditori
commerciali. Anche se non organizzate in forma d'impresa.
La prestazione di servizi da parte di un ente, può essere considerata attività commerciale. Ad esempio il
problema dei monasteri, i filati delle suore, che vendono sia pure per ragioni di beneficienza, ebbene è
attività commerciale a fini fiscali. Una serie di attività rese da enti come la croce rossa, come servizi
d'ambulanza, sono fiscalmente commerciali. Il fatto di porsi sul mercato, l'europa dice "di fare un'attività in
concorrenza con altri", di fare servizi o vendere beni, anche senza specifica organizzazione o scopo di lucro,
di per sé, salvo normative speciali, diventa attività commerciali.
Non basta questo, la norma dice oggetto esclusivo o principale. Ne dà una definizione lo stesso art.73, nel
comma 4, è una conquista normativa, prima della riforma 2003 non c'era una norma specifica e ciò ha creato
molti contrasti anche giurisprudenziali, la norma applica i principi stabiliti dalla cassazione. L'oggetto
esclusivo o principale è lo scopo per cui l'ente è stato costituito. Ma la forza della norma è quella di dire che
si deve verificare l'atto costitutivo, che prevale anche rispetto ad un'attività di fatto. Nell'atto costitutivo o nello
statuto è indicato lo scopo per cui quell'ente è stato costituito è uno scopo non commerciale, a questo punto
l'ente è non commerciale.
Precedentemente si guardava l'attività di fatto realizzata, che significava un contenzioso infinito.
Sono soggetti IRES anche società ed enti non residenti. Nel caso di soggetti non residenti sono soggetti
IRES anche le società di persone. Si dovrà pagare le imposte solo sui redditi prodotti in Italia, mentre per
quelle residenti vale il principio della tassazione mondiale.
Sono non residenti tutti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la
sede amministrativa all'estero. Quindi verifico se la sede legale è all'estero, se in Italia non c'è neanche la
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sede amministrativa, quel soggetto è non residente.
Qui si è posto un problema antielusivo molto delicato. Essendo elementi formali, e determinando lo status di
non residenza, è chiaro che può esserci convenienza se si gioca su pressione fiscale minore che c'è negli
altri paesi. A questo punto può esserci la tentazione di trasferire la sede legale ed amministrativa, lasciando
uno stabilimento in Italia. Quindi si è assistito ad una diffusa estero vestizione delle società, in cui c'è questo
trasferimento di sede legale o amministrativa in altro paese. Dopo che sono scoppiati casi clamorosi, dove lo
stato italiano si è visto in qualche maniera sottrarre la tassazione dei redditi di una società, venduta ad una
holding olandese. Si è chiuso il tutto con oneroso accertamento con adesione. E comunque il legislatore si è
posto il problema del consentire questi trasferimenti meramente formali, quando l'attività viene svolta in
Italia.
Quindi questa norma antielusiva, che vale per ogni paese al mondo. Dice che se queste società, pur
risultando la sede legale amministrativa all'estero, ma sono controllate (di diritto ed anche di fatto, quindi non
solo il 50%+1 delle azioni) o quando sono (il caso più divertente) sono amministrate da soggetti costituiti in
Italia. Di fatto i cda erano tutti non solo composti da soggetti italiani, ma costituiti in italia. Il fisco ha
dimostrato che il cda di quella società apparentemente olandese, erano in realtà tutti tenuni in una sede a
Milano. Quindi quello era un trasferimento fittizio, in realtà in Olanda c'era solo una targa e se chiamavi
venivi diretto ad una segretaria in italia.
L'ultimo regalo del nostro legislatore, nel 2006, è stato di aggiungere tra i soggetti IRES i trust. Prima di tutto
Marchetti lo considera un regalo perché questa assimilazione del trust è un po' una forzatura per il discorso
che si faceva sulle organizzazioni. Il trust è una figura di tipo anglosassone, che è difficile inquadrare negli
istituti di tipo italiano, perché molto libera. In un certo senso si può fare un trust per finalità completamente
diverse, con regole completamente diverse. Ne distinguiamo due tipologie, quelle in cui metto un patrimonio
per un certo scopo (una sorta di fondazione di fatto, e lì ci sta la soggettività del trust), oppure un trust per
dare in gestione beni perché non vadano dispersi, e voglio ci sia un terzo amministratore che amministri
alcuni beni, o partecipazioni, o impresa ecc.. Questo è molto vicino al mandato, come se dessi un mandato
per l'amministrazione o gestione di un determinato patrimonio.
La caratteristica del trust, che più invoglia gli operatori, è che il patrimonio conferito è cd. segregato. E' simile
al fondo patrimoniale del 167, significa che non è aggredibile dai creditori del conferente, nè del gestore, nè
dei beneficiari finali. Dà una notevole garanzia, a condizione non si faccia con frode ai creditori. Una volta
conferiti in trust i beni si ha questa caratteristica che in italia non si riesce ad ottenere con uno strumento
specifico, perché se si dà mandato il patrimonio resta del conferente, altrimenti si dà in proprietà, ma a quel
punto è aggredibile dai creditori del gestore.
Il legislatore si è posto il problema di disciplinarlo fiscalmente perché l'italia ha aderito alla convenzione
dell'aia che dice che anche i paesi che non conoscono la figura del trust, aderendo alla convenzione
possono applicare l'istituto del trust al loro interno, salvo applicazione delle leggi dei paesi che l'hanno
disciplinato. Quindi il soggetto italiano che voglia stipularlo può farlo applicando la legge inglese, canadese,
neo zelandese, o più particolari come paesi del canale. Gli viene riconosciuto per effetto della ratifica italiana
alla convenzione dell'aia, secondo le regole del diirtto internazione privato, per cui i creditori non possono
aggredirlo.
Di fronte a questa situazione, il legislatore fiscale ha sentito il bisogno di disciplinare il