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La dicotomia delle imposte sui redditi durante gli anni '70
Durante gli anni '70 vi era una dicotomia rispetto alla soggettività delle imposte sui redditi: esistevano infatti l'IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche) e l'IRPEG (imposta sui redditi delle persone giuridiche). Nel 2003 però vi è stata la riforma del diritto societario, attraverso una legge delega di riforma del sistema tributario che avrebbe trasformato l'IRPEF e l'IRPEG rispettivamente in IRE, con l'obiettivo di colpire tutti i soggetti che non fossero società, e IRES, con l'obiettivo di colpire appunto il fenomeno societario. La legge delega però ha ottenuto un'attuazione parziale in quanto l'IRE non è stata mai introdotta dato che l'IRPEF continua ad esistere.
IRPEF
L'IRPEF è un'imposta che presenta delle precise e tassative caratteristiche. Prendiamo ad esaminarle una ad una.
Fattispecie
Sono sottoposti a tassazione IRPEF tutti i redditi in denaro o in
natura percepiti in un anno solare dal contribuente
Soggettività
L'elemento della soggettività nell'IRPEF è considerato in relazione alla residenza tributaria del contribuente (ogni contribuente è iscritto all'interno dell'anagrafe tributario), parametro fondamentale per capire le modalità di tassazione poiché a seconda della qualifica del contribuente come residente o non residente, sarà sottoposto ad un principio diverso di tassazione.
Se il contribuente è residente infatti sarà sottoposto al principio della world wide taxation: vi sarà una tassazione su base mondiale, ovunque vengano prodotti i redditi del contribuente; se il contribuente invece è non residente sarà sottoposto al principio di territorialità, quindi ad una tassazione esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Ovviamente si comprende come il principio di territorialità favorisca situazioni di evasioni.
Fiscali attraverso il trasferimento di residenze all'estero con l'obiettivo di ottenere fortissime agevolazioni fiscali., spesso consentite dagli Stati per attrarre capitali.
Esistono anche, secondo il TUIR (testo unico imposte sui redditi), alcune tipologie di soggettività particolari. Un esempio è rappresentato dall'art. 5 del TUIR, relativo ai redditi prodotti in forma associata. Non tutte le società infatti sono sottoposte ad IRES, imposta nei confronti del soggetto societario giuridicamente autonomo, che non coinvolge i soci a eccezione di casi patologici. Vi sono alcune società (esempio cardine rappresentato dalla società di persone) che vengono sottoposte ad IRPEF, a causa del principio della trasparenza fiscale. In questi casi lo Stato vincola al pagamento dell'imposta i soci in ragione della propria quota di partecipazione.
indipendentemente dallapercezione degli utili. redditi familiari,Altro esempio è rappresentato dai oggi sottoposti al principio deldecumulo per cui ogni coniuge risponde dei redditi che produce singolarmente e che,in caso di figli dipendenti fiscalmente non percettori di reddito, permette ai genitori dispartire in parti uguali il carico fiscale (fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975la situazione era diversa e tutti i redditi familiari erano fiscalmente imputati al padre).GlobalitàAll'interno dell'IRPEF esistono categorie diverse con criteri di applicazionediversi. Ogni categoria ha quindi regole di tassazione differenti a seconda della fontedi produzione del reddito. In particolare, l'art. 6 del T.U.I.R. distingue 6 categoriedell'IRPEF: redditi fondiari, redditi da lavoro dipendente,redditi da lavoroautonomo, redditi d'impresa, redditi diversi.Lezione 14Ci si deve interrogare ora sulle motivazioni che hanno portato alladistinzione delle categorie di reddito. In passato infatti ad ogni reddito differente si applicava una tassazione differente, ma così facendo si delineava una discriminazione reddituale incapace di considerare ogni reddito nel loro ammontare globale e quindi di garantire l'applicazione del principio della progressività. Alla fine dell'Ottocento quindi, grazie al contributo dell'economia, si affermano i concetti dell'utilità marginale dell'equità distributiva e si riesce a garantire l'applicazione del principio di cui sopra in maniera graduale. Negli anni '20 nasce l'imposta complementare sul reddito globale, ossia la prima imposta progressiva. Lezione 15 La globalità dell'IRPEF è data dal fatto che all'interno della base imponibile confluiscono tutti i redditi. Infatti l'operazione principale posta alla base della determinazione del tributo in esame è la qualificazione giuridica del reddito.reddito: il contribuente deve distinguere i redditi prodotti in base alla categoria di appartenenza. Dobbiamo però chiederci come si giunge all'imposta netta, ossia l'imposta che effettivamente il contribuente dovrà pagare all'ente impositore. Per fare ciò è necessario considerare due elementi fondamentali del tributo, ossia la base imponibile e l'aliquota. Base imponibile: è la rappresentazione matematico-numerica della ricchezza da sottoporre a tassazione (ossia della capacità contributiva). Per calcolarla però non è necessario che siano presenti tutte e sei le categorie di reddito. Una volta qualificate le categorie e considerati i singoli redditi bisogna sommare le risultanti determinate dalla qualificazione giuridica del reddito e quindi dalla applicazione delle regole specifiche che governano ogni categoria. Cosìsi ottiene il reddito complessivo, da cui si dovranno sottrarre (dedurre) alcune voci (es. spese per la tutela della salute) per ottenere la definitiva base imponibile da sottoporre a tassazione.
Aliquota: per comprendere quest'ulteriore caratteristica del tributo, è opportuno prendere ad esempio l'IRPEF; tale tributo infatti è un tributo complessivo, che prevede quindi alcuni scaglioni di reddito tassati diversamente, in modo crescente.
N.B. Alcuni Stati, a differenza del criterio della progressività, hanno scelto la FLAT TAX, ossia un'aliquota unica applicata a tutti i redditi, convinti che avvantaggiando i redditi più elevati ci sia più ricchezza disponibile da investire in società di capitali e quindi di conseguenza un maggior gettito fiscale per lo Stato.
Abbiamo quindi notato come alla base imponibile si applichi un tasso per ottenere così l'imposta lorda, da cui dovranno essere sottratte alcune voci chiamate
detrazioni o oneri detraibili per ottenere la definitiva imposta netta. Non è detto però che l'imposta netta sia effettivamente quanto il contribuente debba pagare perché può accadere che il contribuente abbia già pagato parte dell'imposta e per questo è necessario confrontare tale imposta netta proprio con quanto già pagato dal contribuente. In particolare possono verificarsi tre casi:
- l'imposta da pagare è > di quanto il contribuente ha pagato: in questo caso gli toccherà pagare la differenza;
- l'imposta da pagare è = a quanto il contribuente ha pagato: in questo caso l'imposta si "annulla" e parte della dottrina ha sostenuto che in questo caso verrebbe meno la necessità della dichiarazione dei redditi, anche se in realtà quest'ultimo documento svolge anche altre importanti funzioni ed è quindi necessario presentarlo;
- l'imposta da pagare
I redditi derivati dalla titolarità, a titolo di proprietà o altri diritti reali, su terreni e fabbricati iscritti o iscrivibili nei catasti situati nel territorio italiano. Nell'esame della norma qualificatrice dei redditi fondiari ci si deve soffermare su un importante requisito, rappresentato dalla titolarità: la titolarità infatti rende l'imposta fondiaria come imposta patrimoniale, legando immediatamente il bene tassato al titolare del bene stesso. Altro requisito fondamentale nell'analisi dei redditi fondiari è quello della territorialità, in quanto si specifica che sono qualificati come redditi fondiari soltanto i redditi dovuti a terreni o fabbricati siti in territorio italiano, al contrario di quanto invece accade sui redditi prodotti a causa di immobili situati all'estero, compresi nella categoria dei redditi diversi. I terreni e i fabbricati però non hanno una valutazione economica immediata, nonostante siano.sottoposti a tassazione. Quindi ci dovrà essere un critI redditi fondiari sono quei redditi stimati a seguito di valutazioni del fisco relativamente agli immobili del contribuente siti sul territorio italiano. Per questo infatti il parametro che si tiene in considerazione per qualificare questi redditi è l'estima catastale.
Non sempre accade però che le stime catastali siano aggiornate e questo può portare ad una distorsione della tassazione in quanto il valore catastale di un immobile non corrisponde al valore reale (es. immobile situato in un centro storico ha una valore catastale che, in caso di riqualificazione della zona, non corrisponde certo al valore reale).
I redditi fondiari hanno come norme di riferimento gli art. 25-43 del TUIR che compiono una definizione chiara di essi: i redditi fondiari sono quei