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IVA: Fonti normative
L'IVA ha vari livelli di normazione, è disciplinata da direttive e regolamenti europei ed anche sul piano nazionale. La direttiva più importante europea è la direttiva 2006 n.112 (riprende la vecchia direttiva 1970). Sul piano nazionale DPR n.633 1972 che ha recepito le direttive di allora, ed è stato modificato nel corso degli anni.
L'IVA è qualificata come un'imposta europea: disciplinata integralmente dal diritto europeo, perché è un tributo armonizzato (armonizzazione fiscale), i tributi non possono avere divergenze applicative tra i diversi paesi europei. Il diritto europeo va applicato allo stesso modo da tutti i paesi. Non possono sussistere divergenze di qualificazione e divergenze nell'ambito della territorialità. L'IVA va parametrata ad esigenze esclusivamente europee, gli stati membri non hanno alcun modo la possibilità di discostarsi da quello che dice il diritto europeo.
Ovviamente la direttiva n°112 è direttamente applicabile all'interno di ogni stato membro. Caratteristiche: L'IVA è un'imposta sui consumi, è plurifase sul valore aggiunto, è un'imposta a indice di capacità contributiva ed è il consumo, anche se si tratta di un'imposta indiretta. È un tributo che va a colpire il volume di affari ovvero colpisce indirettamente la transazione, cioè lo scambio, e va ad incidere sul consumo finale. L'imposta grava sul consumatore finale e la caratteristica tipica è la neutralità: proporzionalmente al prezzo finale del bene e non deve mai gravare sull'imprenditore. Vi sono infatti due tipi di contribuenti IVA: contribuenti di fatto, ovvero il consumatore finale, e contribuenti di diritto. È un'imposta plurifase non cumulativa: ad ogni passaggio del bene si applica l'aliquota dell'imposta sul corrispettivo del bene o del servizio, ma dall'imposta applicata si detrae l'imposta sugliacquisti: detrazione di imposta da imposta. È un meccanismo che garantisce la neutralità. Più che in altri settori per comprendere le caratteristiche e i profili applicativi si deve far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia, che indica le seguenti caratteristiche del tributo:- Si applica in modo generale a tutte le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi
- È proporzionale al corrispettivo dei beni o servizi a cui è applicata
- È riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e distribuzione a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza. Gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi vengono detratti dall'imposta
cessionario (diritto di rivalsa). Il diritto è obbligatorio e ha natura privatistica. La rivalsa va indicata in fattura dal cedente e il cessionario ha diritto a ricevere tale documento. Se dovessero sorgere contestazioni tra i due soggetti deve essere risolto il problema dal giudice ordinario. Sono nulli i patti che siano volti ad eliminare la rivalsa.
Il diritto di detrazione: Sorge nel momento in cui l'imposta a monte diventa esigibile. L'importo dell'IVA assolta nel registro degli acquisti detrazione risulta dalla somma parametrata con quella sulle vendite. La detrazione è subordinata all'esistenza del requisito dell'inerenza, perché occorre che le operazioni siano inerenti all'attività del soggetto passivo.
Per l'IVA ci sono meno regole forfettarie e quindi è molto più facile e pericolosa l'evasione dell'IVA. Ma vi sono meno regole prudenziali appunto per il semplice motivo che è.
un’imposta armonizzata. Per esercitare il diritto di detrazione non è solo necessario che il tipo di operazione sia parametrata al tipo di attività ma è necessario che l’acquisto venga impiegato ad operazioni assoggettate ad imposta. L’inerenza è quindi il rapporto tra un acquisto di un bene e il compimento di operazioni imponibili che permettono la detrazione.
Soggetti passivi:
Contribuenti di diritto:
Sono tali i soggetti che oltre ad essere soggetti passivi sono tenuti a tutti gli adempimenti formali. Dal punto di vista del DPR 633 che disciplina i soggetti d’impresa e i lavori autonomi. L'impresa passivi essi sono: gli esercenti attività dal punto di vista IVA secondo il nostro ordinamento trova perfetta coincidenza con la nozione del reddito d’impresa: è soggetto quindi ad IVA chiunque eserciti attività commerciale ed anche attività agricola continuamente, anche se non organizzato in forma di impresa.
Vi
è poi in ambito IVA una presunzione assoluta, di applicazione sull'operazione che vengono poste da società commerciali. Analogamente gli enti non commerciali sono assoggettati all’IVA limitatamente alle operazioni commerciali. Quindi, sono soggetti passivi dell’IVA chiunque eserciti queste tipologie di attività, di cui sopra.
C'è una grande differenza rispetto al diritto europeo, perché quest’ultimo non per l’assoggettamento dell’IVA, ma detta solo delle caratteristiche soggettive dice solo che si deve esercitare un’attività economica. Vi sono perciò alcuni problemi di incompatibilità non di poco conto.
Sono altresì soggetti ad IVA gli enti pubblici quando pongono in essere attività economiche, che possano porre tali enti in concorrenza con i privati. Vi sono due normative per gli enti pubblici: la normativa europea e una interna. La direttiva ci dice che tutti gli enti territoriali e
pubblici non sono assoggettati all'attributo per le attività che esse esercitano in veste di pubblica utilità e quando in riferimento a queste attività non c'è una lesione della concorrenza sproporzionata. L'ordinamento italiano ha introdotto a sua volta un principio molto simile, che dice che gli enti pubblici esercitanti attività in veste di pubblica autorità non sono passivi del tributo quando non si pone un problema di concorrenza. In definitiva, questo significa che gli enti pubblici sono quasi sempre passivi ad IVA almeno che non esercitino attività con rilevanza pubblica. N.B: Il presupposto soggettivo è molto ampio, per evitare proprio uno squilibrio concorrenziale. In casi dubbi si guarda alla tipologia di operazione effettuata e non al soggetto che la pone in essere. Lezione del 18/05/2020 Profilo oggettivo: Bisogna considerare due concetti: Operazioni rilevanti ai fini IVA e campo di applicazione del tributo. Anche seun'operazione è rilevante in quanto rientrante nel campo di applicazione del tributo, non significa che l'operazione dia luogo ad un debito d'imposta. Questo perché il campo di applicazione del tributo va a delimitarlo dal punto di vista di una serie di obblighi formali e da una serie di elementi della soggettività che non necessariamente danno luogo ad operazioni che generano un debito tributario. Infatti le uniche operazioni che sono irrilevanti sono le c.d. operazioni escluse: manca proprio uno dei presupposti fondamentali dell'applicazione. Ad esempio si svolge un'attività che teoricamente potrebbe dare luogo ad assoggettamento IVA, ma il soggetto che la pone in essere non svolge attività d'impresa. Nell'ambito IVA vi sono operazioni, però, che pur mancando un requisito specifico, rientrano nel campo di applicazioni del tributo, e quindi rilevanti, ancorché imponibili. In tutti gli altri casi leLe operazioni IVA si dicono operazioni che rientrano nell'applicazione del tributo, e si possono suddividere in 3 macro categorie:
- Operazioni imponibili: tra le operazioni in questione vanno tenute distinte, la cessione di beni, effettuate all'interno anche dello Stato italiano, e le prestazioni di servizi, effettuate nel territorio dello Stato. Poi vi sono gli acquisti intraeuropei, ovvero acquisti posti in essere tra diversi paesi all'interno dell'UE. Vi è poi la categoria delle importazioni, cioè quelle cessioni di beni che provengono da paesi extraeuropei, queste ultime sono imponibili da chiunque ponga in essere l'operazione (anche se non soggetti passivi IVA).
- Cessione di beni: l'art. 2 del DPR 633 definisce la cessione di beni come, quegli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali.