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INERENZA IVA IMPOSTE SUL REDDITO
Ratio Perfetta neutralità Principio di capacità contributiva
Totalmente non inerente, quindi
Spese di rappresentanza Totalmente inerente
indetraibile
Acquisti Sostenuti nell’esercizio di impresa Sostenuti nell’esercizio di impresa
Consumo personale o familiare Indetraibile Indeducibile
Acquisti ad “uso promiscuo” Regole di pro-rata D.P.R. 633/72 Regole di pro-rata T.U.I.R.
Disposizioni % di imposta detraibile % di costi deducibili
Il contribuente è chiamato a valutare in chiave prospettica il futuro impiego dei beni e dei servizi:
interamente
Acquisto destinato ad attività imponibili detrae l’Iva assolta senza attendere
• →
l’effettiva utilizzazione dei beni e servizi acquistati
destinazione ad operazioni esenti
Se in sede d’acquisto prevede l’integrale o non soggette
• all’imposta (diverse dalle cessioni all’esportazione e dalle altre operazioni di cui al co. 3 dell’art. 19)
deve astenersi ab origine dall’esercizio del diritto di detrazione
→ in parte
Se il bene/servizio è utilizzato per operazioni non soggette ad Iva esercizio della
• →
detrazione dell’Iva soltanto per la quota imputabile alle operazioni soggette ad Iva (pro-rata
specifico, art. 19, co. 4, d.p.r. n. 633/72)
ART. 19 COM.4: Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la
detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare indetraibile è
determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si
fini
applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per
privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
14
Diritto tributario
ART. 19 COM.5: ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono
il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla
misura proporzionale
detrazione dell'imposta spetta in alla prima categoria di operazioni e il relativo
ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno
la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno
precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in
base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.
La percentuale di detrazione di cui all'art. 19, co. 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle
operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle
operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo (la % di detrazione è arrotondata all'unità). Per il calcolo
non si tiene conto
della percentuale di detrazione di cui al co. 1 delle cessioni di beni ammortizzabili, dei
passaggi di cui all'articolo 36, ultimo comma, e delle operazioni di cui all'art. 2, co. 3, lett. a), b), d) e f), delle
non
operazioni esenti di cui all'art. 10, co. 1, n. 27-quinquies), e, quando formano oggetto dell'attività
propria del soggetto passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti
indicate ai n. da 1) a 9) del predetto art. 10, ferma restando la indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e
servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.
immediata detrazione,
Secondo il principio di il cambiamento della finalità di utilizzo o mancato utilizzo del
bene, se per espressa volontà dell’imprenditore, comporta il conseguente obbligo di rettifica dell’IVA
detratta al momento dell’acquisto (art. 19 bis 2 D.p.r. n. 633/72). Se è conseguenza di cause indipendenti
dall’attività dell’impresa (o per circostanze estranee alla sua volontà) il diritto a detrazione rimane acquisito
(CGCE, sent. 15 gennaio 1998 causa C-37/95). La detrazione spetta anche in relazione alle spese di
investimento sostenute prima dell’avvio dell’attività; detto diritto rimane acquisito anche se il soggetto
passivo non avvia l’attività in considerazione dei risultati di studi di fattibilità, a condizione che sussista la
buona fede del soggetto (CGCE, C-110/94, Inzo).
Per quanto riguarda il corretto esercizio del diritto di rivalsa, la Corte di Giustizia, del 13 dicembre 1989,
Causa C-342/87, dice che: “L’esercizio del diritto alla detrazione (…) è limitato (…) alle sole imposte dovute,
vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’iva o versate in quanto erano dovute,
Esso quindi nasce
e non si estende all’imposta dovuta (…) unicamente perché indicata nella fattura”.
quando l’iva sull’operazione diventa esigibile (art. 19 d.p.r. n. 633/72; art. 167 Dir. 2006/112/CE).
15
Diritto tributario
Secondo l’art. 25, co. 1, d.p.r. 633/72 “Il contribuente … deve annotarle (le spese, n.d.r.) in apposito
registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è
a quo);
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta” (Dies La fattura (art. 178 dir. 2006/112) si
configura quale strumento tecnico scelto dal legislatore per collegare il momento in cui l’imposta diviene
esigibile in capo al soggetto passivo che pone in essere l’operazione, con quello in cui sorge, in capo al
soggetto passivo che riceve l’operazione medesima, il diritto alla detrazione. Successivamente dice che “il
diritto alla detrazione … può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della
a quem).
nascita del diritto medesimo” (Dies
Art. 10 del Trattato istitutivo CE: gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e
particolare, atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi, derivanti dal presente Trattato, ovvero
determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. La norma si rivolge a tutti i poteri dello Stato membro
(legislativo, esecutivo e giudiziario) a cui è devoluta l'applicazione del diritto comunitario. Essa non contiene
un semplice obbligo di collaborazione ma sancisce un "generale obbligo di risultato“: gli Stati membri sono
tenuti ad adempiere a tutte quelle attività, volte a rendere possibile, agevolare e non aggravare la compiuta
principio di effettività,
(effettiva) affermazione del sistema normativo comunitario. Sulla base di tale ogni
disposizione in materia di Iva deve essere interpretata ed attuata in modo da garantire sempre la neutralità
degli scambi (scopo dell'introduzione dell'imposta) e il diritto di detrazione (fulcro della neutralità
dell'imposta) deve essere riconosciuto e applicato secondo le previsioni comunitarie, in quanto ogni
limitazione di tale diritto, incidendo direttamente sulla neutralità dell'imposta, impedisce il raggiungimento
dello scopo dell'Iva.
L’esame della disciplina della VI Dir. e del principio di effettività del diritto comunitario non consente di
affermare che il diritto alla detrazione dell’IVA da parte del soggetto passivo non possa essere assoggettato
a limiti temporali. Conseguentemente, non rileva la circostanza che l’ordinamento giuridico dello Stato
membro imponga un termine di decadenza ovvero che detto termine venga a spirare preventivamente
rispetto a quello previsto per l’azione di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Non è
compatibile con il diritto comunitario - in quanto lesiva dei principi di effettività e proporzionalità ai fini
degli obblighi degli Stati membri circa l’esatta riscossione dell’IVA - la prassi giusta la quale l’A.f. sanzioni
l’inadempimento contabile e dichiarativo del soggetto passivo per l’ipotesi di erronea applicazione delle
disposizioni sull’inversione contabile escludendo altresì il diritto alla detrazione.
La cessazione dell’attività non preclude il diritto di continuare a detrarre l’IVA sugli oneri che il soggetto è
tenuto a sopportare, per espressa previsione contrattuale, purché tali oneri si ricolleghino all’attività
commerciale svolta precedentemente e sia dimostrata l’assenza di intento fraudolento (CGCE C-32/03, FINI
H). 16
Diritto tributario
TERRITORIALITÀ E ACQUISTI INTRATERRITORIALI
Acquisti effettuati «nel territorio dello Stato», id est l’Italia deve essere:
Il luogo di destinazione fisica del bene (criterio di collegamento fisico)
• Il luogo di identificazione Iva dell’acquirente (criterio di collegamento fisico), salvo che l’operatore
• italiano non dimostri che il bene sia già stato assoggettato ad IVA nel territorio di destinazione
(diverso dall’Italia)
A livello normativo, l’articolo 40 della direttiva 2006/112 dice che il luogo di un acquisto intracomunitario di
beni è quello in cui essi si trovano al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
del collegamento fisico);
dell’acquirente (criterio l’articolo 41 diche inoltre che, “fatto salvo l’art. 40”, il
luogo di un acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel territorio dello Stato membro che
ha attribuito il numero di identificazione IVA con il quale l’acquirente ha effettuato l’acquisto “a meno che
l’acquirente provi che tale acquisto è stato assoggettato all’IVA conformemente all’art. 40” della Direttiva
del collegamento giuridico).
n. 2006/112/CE (criterio
La regola per stabilire lo Stato in cui è imponibile l’acquisto intracomunitario è quella del luogo di
destinazione dei beni. Il criterio del collegamento giuridico (secondo cui rileva il luogo di identificazione ai
fini IVA del soggetto acquirente) è, invece, applicabile sino a che non sia provato che l’operazione è stata
tassata nello Stato membro di destinazione fisica del bene. beni originari
L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato se ha per oggetto
di altro Stato membro ivi immessi in libera pratica
(comunitari) o (comunitarizzati), spediti o trasportati
se l’acquirente è
dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato (condizione oggettiva), e
soggetto passivo d’imposta in Italia (condizi