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METODO DEL COSTO MAGGIORATO (CPLM)

3- Questo metodo valuta il valore normale in base al ricarico realizzato in transazioni

equiparabili con controparte non correlata.

Il valore normale è dato dai costi di produzione più una percentuale di ricarico, la quale

deve essere uguale in entrambi i produttori (esteri e italiani)

L’essenza del regime di trasparenza consiste nell’imputazione ai soci dei redditi della società,

indipendentemente dalla distribuzione di essi.

La trasparenza è un regime obbligatorio (previsto da legge) per le società di persone;

opzionale per le società di capitali che sono socie di altre società di capitali. Inoltre può

essere usato anche da alcune “piccole” Srl.

Come abbiamo detto, il regime opzionale è possibile tra società di capitali che sono soci di

altre società di capitali. Questo regime ha durata di 3 anni, è irrevocabile, deve essere deciso

e approvato da TUTTI i soci (all in, all out) e può essere rinnovato. Per quanto è irrevocabile

per i 3 anni, può succedere il caso in cui in questo lasso temporale viene meno uno/più

requisiti essenziali per adottare questa opzione. In questo caso decade l’opzione del regime

di trasparenza, e i risultati sono imputabili in capo alla società come soggetto passivo IRES, e

non in capo ai soci.

Un altro vincolo del regime di opzionale, oltre a società di capitale soci di altre società di

capitali, è quello del detenere tutti i soci partecipazioni comprese tra il 10 e il 50 %. Questo

serve per impedire la trasparenza a società estremamente frazionate (limite minimo). Il limite

massimo serve da spartiacque tra trasparenza e consolidato.

Oltre a questi due limiti, il regime di trasparenza ha altre 3 fattispecie limite:

Uno dei soci è soggetto a tassazione IRES ridotta

- Uno dei soci ha optato per il regime consolidato come controllante.

- Questo limite dunque NON sussiste per società in regime di consolidato come

controllate

Assoggettamento di uno dei soci a procedura concorsuale

-

Un altro limite, derogato in specifiche fattispecie, è quello che tutti i soci devono essere

residenti.

La deroga riguarda i soci NON residenti, ma appartenenti all’UE e beneficiare del regime

“madre-figlia” (DPR 600/73).

La deroga riguarda anche società residenti esteri con le quali l’Italia ha stipulato apposite

convenzioni che lo permettono sui dividendi in “uscita” dall’Italia.

Questo regime di trasparenza fa sì che non solo gli utili vengano imputati in capo ai soci, ma

anche le perdite, entro però il limite della quota di PN contabile (CS + riserve) della società

16 17

16

PN = Patrimonio Netto

17

CS = Capitale Sociale Pag. 54 a 81

partecipata.

Le perdite pregresse dei soci partecipanti non possono essere utilizzati per compensare i

redditi ad essi imputati dalla società partecipata. La compensazione è ammessa solo con altri

redditi prodotti dai soci.

Il regime di consolidato (nazionale o mondiale) è disciplinato dagli artt. da 117 a 129 Tuir e

dal DM 9/04.

Il consolidato colpisce il risultato del gruppo, visto come una unità economica. Il gruppo non

ha soggettività giuridica (ogni società mantiene la propria personalità giuridica).

Nel consolidato fiscale non cessa la rilevanza dei rapporti tra le società del gruppo, infatti il

reddito di ciascuna società (compresa la controllante-capogruppo) confluisce nel reddito del

gruppo che non è altro che la somma algebrica (quindi dedotte le perdite) di tutte le società

membra.

Su questa somma algebrica (cd reddito complessivo globale) si calcola l’aliquota IRES di

cui sarà debitrice il capogruppo.

E’ da sottolineare il fatto che regime di trasparenza e regime di consolidato sono regimi

alternativi: UNO ESCLUDE L’ALTRO.

L’applica del regime consolidato dipende dalla volontà delle società del gruppo: è necessaria

l’opzione esplicita del capogruppo con ogni società (opzione fatta a coppia). Vi sono dunque

molteplici coppie di opzioni (controllante e a turno una controllata che aderisce).

L’opzione richiede:

Identico esercizio sociale tra controllata e controllante

- Esercizio congiunto (a coppia) dell’opzione

- Elezioni di domicilio della controllata presso la controllante ai fini delle notifiche di

- atti/provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per la quale è esercitata l’opzione

Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (AE) entro il 16esimo giorno del

- sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo

esercizio su cui è applicabile l’opzione (comunicazione 6 mesi prima dunque)

La controllata abbia un controllo di diritto sulla controllata (maggioranza dei voti

- esercitabili nell’assemblea ordinaria)

Partecipazione al capitale superiore al 50%

o Partecipazione agli utili superiore al 50%

o

L’opzione è irrevocabile e ha durata 3 esercizi.

L’opzione NON è applicabile se la società gode di una riduzione dell’aliquota IRES o sono

sottoposte a fallimento/liquidazione coatta amministrativa.

Come abbiamo visto in precedenza, il reddito deve essere calcolato da ogni società in modo

ordinario, dunque rientrano in essa anche il 5% degli utili, anche se derivanti da società del

gruppo e si possono detrarre le perdite antecedenti all’inizio del consolidato.

Al reddito complessivo globale (somma algebrica dei singoli redditi) vengono apportati in

diminuzione l’eccedenza degli interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, a condizione

che nel medesimo periodo, le altre società presentino un ROL (al netto degli interessi passivi)

con capienza sufficiente.

Le perdite fiscali del gruppo sono imputate e utilizzate dalla controllante che le può utilizzare

per bilanciare qualsiasi reddito del gruppo;

Le perdite fiscali maturate in periodi antecedenti all’opzione non sono utilizzabili SOLO dalla

società che le ha maturate. Pag. 55 a 81

Mantenendo ogni società la propria soggettività, ogni società deve redigere la dichiarazione

dei redditi, che va consegnata all’AE e al capogruppo, il quale compilerà la dichiarazione di

gruppo.

La dichiarazione delle singole società, ovviamente, non contiene la liquidazione (calcolo)

dell’imposta, in quanto esso viene fatto solo sulla dichiarazione di gruppo.

Non hanno rilievo reddituale le somme versate e ricevute all’interno del gruppo, in quanto

sono compensate dal fatto che sono ricavi per una società e costi per un’altra, dunque si

annullano nel consolidato.

La società controllante (capogruppo) è debitrice d’imposta in base al reddito complessivo del

gruppo. Essa deve versare gli acconti e l’imposta complessiva liquidata.

Ogni singola società, tuttavia, risponde per la parte di debito e per la dichiarazione ad essa

collegata.

Ogni società inoltre deve fornire alla controllante i mezzi finanziari per adempiere al tributo,

nella misura del proprio reddito. In caso non vengano forniti, la controllante ha diritto di

rivalsa.

I REDDITI TRANSNAZIONALI

I redditi dei residenti prodotti all’estero

I criteri in base ai quali si determina il luogo in cui un reddito si considera prodotto sono

rilevanti per stabilire se un reddito di un residente è considerato prodotto all’estero, e per

tassare in Italia i redditi dei non residenti prodotti in Italia.

Ai redditi dei residenti prodotti all’estero si applica di norma le medesime norme applicate ai

redditi prodotti su territorio nazionale. Tuttavia vi sono alcune differenze per determinati

redditi, disciplinate da specifiche norme apposite.

I dividendi distribuiti da Paesi cd paradisi fiscali (a fiscalità agevolata) seguono specifiche

norme (non si applica il regime della PEX e dunque vengono tassati per intero).

I dividendi corrisposti a persone fisiche devono essere tassati dagli intermediari con una

ritenuta a titolo d’imposta del 26% (cd ritenuta d’ingresso). Nel caso non vi fossero

intermediari la persona fisica ricevente deve autotassarsi.

L’attribuzione del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero da contribuenti italiani

mira a fare in modo che la tassazione del reddito prodotto all’estero sia pari alla tassazione

del reddito prodotto su territorio nazionale. Per far questo si elimina la doppia tassazione

attraverso il credito d’imposta (foreign tax credit). Esso non può superare la misura della

tassazione nazionale, anche se quella estera è superiore (Esempio all’estero la tassazione è

30% e in Italia 27%, pago il 30% al paese estero, e ottengo credito d’imposta solo per il

27%). È necessario che il pagamento dell’imposta allo Stato estero sia fatto a titolo definitivo,

e non a titolo d’acconto.

Esistono 2 differenti tipi di doppia tassazione:

Doppia tassazione economica: un reddito tassato più volte in capo a differenti

- soggetti

Doppia tassazione giuridica: una persona viene tassata più volte sul medesimo

- reddito (caso che stiamo analizzando qui)

L’art. 167 Tuir è una norma antielusiva che riguarda il regime delle imprese estere controllate

(CFC Controlled Foreign Companies). Questo regime si applica alle società e ai contribuenti

residenti che possiedono partecipazioni di controllo in società o enti che risiedono nei cd

Pag. 56 a 81

paradisi fiscali (Paesi-territori a fiscalità agevolata). Questi redditi vengono imputati al

contribuente nazionale a prescindere dalla distribuzione, ma per il solo fatto che

scaturiscono. (principio di deroga a quello generale della tassazione quando vengono

percepiti)

Si considerano territori/Paesi a fiscalità agevolata quei Paesi che hanno una tassazione

inferiore al 50% della tassazione Italia (Esempio se in Italia la tassazione è 26 %, si

definiscono a fiscalità agevolata i Paesi dove la tassazione è inferiore al 13%).

La disapplicazione della CFC è concessa in due casi:

Il soggetto estero svolga come attività principale un’effettiva attività

1- industriale/commerciale nel mercato dello Stato di insediamento

Il contribuente nazionale non usufruisce del regime a fiscalità agevolata

2-

Il regime della CFC si applica anche nel caso in cui i soggetti esteri non operano in paradisi

fiscali, ma:

Subiscono una tassazione inferiore al 50% della tassazione nazionale

- Conseguono passive income o proventi derivanti dalla prestazione di servizi

- infragruppo (servizi a soggetti collegati ad essa)

I soggetti residenti fiscalmente in Italia hanno l’obbligo

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Publisher
A.A. 2016-2017
81 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alecolle96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Scalia Roberto.