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METODO DEL COSTO MAGGIORATO (CPLM)
3- Questo metodo valuta il valore normale in base al ricarico realizzato in transazioni
equiparabili con controparte non correlata.
Il valore normale è dato dai costi di produzione più una percentuale di ricarico, la quale
deve essere uguale in entrambi i produttori (esteri e italiani)
L’essenza del regime di trasparenza consiste nell’imputazione ai soci dei redditi della società,
indipendentemente dalla distribuzione di essi.
La trasparenza è un regime obbligatorio (previsto da legge) per le società di persone;
opzionale per le società di capitali che sono socie di altre società di capitali. Inoltre può
essere usato anche da alcune “piccole” Srl.
Come abbiamo detto, il regime opzionale è possibile tra società di capitali che sono soci di
altre società di capitali. Questo regime ha durata di 3 anni, è irrevocabile, deve essere deciso
e approvato da TUTTI i soci (all in, all out) e può essere rinnovato. Per quanto è irrevocabile
per i 3 anni, può succedere il caso in cui in questo lasso temporale viene meno uno/più
requisiti essenziali per adottare questa opzione. In questo caso decade l’opzione del regime
di trasparenza, e i risultati sono imputabili in capo alla società come soggetto passivo IRES, e
non in capo ai soci.
Un altro vincolo del regime di opzionale, oltre a società di capitale soci di altre società di
capitali, è quello del detenere tutti i soci partecipazioni comprese tra il 10 e il 50 %. Questo
serve per impedire la trasparenza a società estremamente frazionate (limite minimo). Il limite
massimo serve da spartiacque tra trasparenza e consolidato.
Oltre a questi due limiti, il regime di trasparenza ha altre 3 fattispecie limite:
Uno dei soci è soggetto a tassazione IRES ridotta
- Uno dei soci ha optato per il regime consolidato come controllante.
- Questo limite dunque NON sussiste per società in regime di consolidato come
controllate
Assoggettamento di uno dei soci a procedura concorsuale
-
Un altro limite, derogato in specifiche fattispecie, è quello che tutti i soci devono essere
residenti.
La deroga riguarda i soci NON residenti, ma appartenenti all’UE e beneficiare del regime
“madre-figlia” (DPR 600/73).
La deroga riguarda anche società residenti esteri con le quali l’Italia ha stipulato apposite
convenzioni che lo permettono sui dividendi in “uscita” dall’Italia.
Questo regime di trasparenza fa sì che non solo gli utili vengano imputati in capo ai soci, ma
anche le perdite, entro però il limite della quota di PN contabile (CS + riserve) della società
16 17
16
PN = Patrimonio Netto
17
CS = Capitale Sociale Pag. 54 a 81
partecipata.
Le perdite pregresse dei soci partecipanti non possono essere utilizzati per compensare i
redditi ad essi imputati dalla società partecipata. La compensazione è ammessa solo con altri
redditi prodotti dai soci.
Il regime di consolidato (nazionale o mondiale) è disciplinato dagli artt. da 117 a 129 Tuir e
dal DM 9/04.
Il consolidato colpisce il risultato del gruppo, visto come una unità economica. Il gruppo non
ha soggettività giuridica (ogni società mantiene la propria personalità giuridica).
Nel consolidato fiscale non cessa la rilevanza dei rapporti tra le società del gruppo, infatti il
reddito di ciascuna società (compresa la controllante-capogruppo) confluisce nel reddito del
gruppo che non è altro che la somma algebrica (quindi dedotte le perdite) di tutte le società
membra.
Su questa somma algebrica (cd reddito complessivo globale) si calcola l’aliquota IRES di
cui sarà debitrice il capogruppo.
E’ da sottolineare il fatto che regime di trasparenza e regime di consolidato sono regimi
alternativi: UNO ESCLUDE L’ALTRO.
L’applica del regime consolidato dipende dalla volontà delle società del gruppo: è necessaria
l’opzione esplicita del capogruppo con ogni società (opzione fatta a coppia). Vi sono dunque
molteplici coppie di opzioni (controllante e a turno una controllata che aderisce).
L’opzione richiede:
Identico esercizio sociale tra controllata e controllante
- Esercizio congiunto (a coppia) dell’opzione
- Elezioni di domicilio della controllata presso la controllante ai fini delle notifiche di
- atti/provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per la quale è esercitata l’opzione
Comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate (AE) entro il 16esimo giorno del
- sesto mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta precedente al primo
esercizio su cui è applicabile l’opzione (comunicazione 6 mesi prima dunque)
La controllata abbia un controllo di diritto sulla controllata (maggioranza dei voti
- esercitabili nell’assemblea ordinaria)
Partecipazione al capitale superiore al 50%
o Partecipazione agli utili superiore al 50%
o
L’opzione è irrevocabile e ha durata 3 esercizi.
L’opzione NON è applicabile se la società gode di una riduzione dell’aliquota IRES o sono
sottoposte a fallimento/liquidazione coatta amministrativa.
Come abbiamo visto in precedenza, il reddito deve essere calcolato da ogni società in modo
ordinario, dunque rientrano in essa anche il 5% degli utili, anche se derivanti da società del
gruppo e si possono detrarre le perdite antecedenti all’inizio del consolidato.
Al reddito complessivo globale (somma algebrica dei singoli redditi) vengono apportati in
diminuzione l’eccedenza degli interessi passivi e oneri assimilati indeducibili, a condizione
che nel medesimo periodo, le altre società presentino un ROL (al netto degli interessi passivi)
con capienza sufficiente.
Le perdite fiscali del gruppo sono imputate e utilizzate dalla controllante che le può utilizzare
per bilanciare qualsiasi reddito del gruppo;
Le perdite fiscali maturate in periodi antecedenti all’opzione non sono utilizzabili SOLO dalla
società che le ha maturate. Pag. 55 a 81
Mantenendo ogni società la propria soggettività, ogni società deve redigere la dichiarazione
dei redditi, che va consegnata all’AE e al capogruppo, il quale compilerà la dichiarazione di
gruppo.
La dichiarazione delle singole società, ovviamente, non contiene la liquidazione (calcolo)
dell’imposta, in quanto esso viene fatto solo sulla dichiarazione di gruppo.
Non hanno rilievo reddituale le somme versate e ricevute all’interno del gruppo, in quanto
sono compensate dal fatto che sono ricavi per una società e costi per un’altra, dunque si
annullano nel consolidato.
La società controllante (capogruppo) è debitrice d’imposta in base al reddito complessivo del
gruppo. Essa deve versare gli acconti e l’imposta complessiva liquidata.
Ogni singola società, tuttavia, risponde per la parte di debito e per la dichiarazione ad essa
collegata.
Ogni società inoltre deve fornire alla controllante i mezzi finanziari per adempiere al tributo,
nella misura del proprio reddito. In caso non vengano forniti, la controllante ha diritto di
rivalsa.
I REDDITI TRANSNAZIONALI
I redditi dei residenti prodotti all’estero
I criteri in base ai quali si determina il luogo in cui un reddito si considera prodotto sono
rilevanti per stabilire se un reddito di un residente è considerato prodotto all’estero, e per
tassare in Italia i redditi dei non residenti prodotti in Italia.
Ai redditi dei residenti prodotti all’estero si applica di norma le medesime norme applicate ai
redditi prodotti su territorio nazionale. Tuttavia vi sono alcune differenze per determinati
redditi, disciplinate da specifiche norme apposite.
I dividendi distribuiti da Paesi cd paradisi fiscali (a fiscalità agevolata) seguono specifiche
norme (non si applica il regime della PEX e dunque vengono tassati per intero).
I dividendi corrisposti a persone fisiche devono essere tassati dagli intermediari con una
ritenuta a titolo d’imposta del 26% (cd ritenuta d’ingresso). Nel caso non vi fossero
intermediari la persona fisica ricevente deve autotassarsi.
L’attribuzione del credito d’imposta per le imposte assolte all’estero da contribuenti italiani
mira a fare in modo che la tassazione del reddito prodotto all’estero sia pari alla tassazione
del reddito prodotto su territorio nazionale. Per far questo si elimina la doppia tassazione
attraverso il credito d’imposta (foreign tax credit). Esso non può superare la misura della
tassazione nazionale, anche se quella estera è superiore (Esempio all’estero la tassazione è
30% e in Italia 27%, pago il 30% al paese estero, e ottengo credito d’imposta solo per il
27%). È necessario che il pagamento dell’imposta allo Stato estero sia fatto a titolo definitivo,
e non a titolo d’acconto.
Esistono 2 differenti tipi di doppia tassazione:
Doppia tassazione economica: un reddito tassato più volte in capo a differenti
- soggetti
Doppia tassazione giuridica: una persona viene tassata più volte sul medesimo
- reddito (caso che stiamo analizzando qui)
L’art. 167 Tuir è una norma antielusiva che riguarda il regime delle imprese estere controllate
(CFC Controlled Foreign Companies). Questo regime si applica alle società e ai contribuenti
residenti che possiedono partecipazioni di controllo in società o enti che risiedono nei cd
Pag. 56 a 81
paradisi fiscali (Paesi-territori a fiscalità agevolata). Questi redditi vengono imputati al
contribuente nazionale a prescindere dalla distribuzione, ma per il solo fatto che
scaturiscono. (principio di deroga a quello generale della tassazione quando vengono
percepiti)
Si considerano territori/Paesi a fiscalità agevolata quei Paesi che hanno una tassazione
inferiore al 50% della tassazione Italia (Esempio se in Italia la tassazione è 26 %, si
definiscono a fiscalità agevolata i Paesi dove la tassazione è inferiore al 13%).
La disapplicazione della CFC è concessa in due casi:
Il soggetto estero svolga come attività principale un’effettiva attività
1- industriale/commerciale nel mercato dello Stato di insediamento
Il contribuente nazionale non usufruisce del regime a fiscalità agevolata
2-
Il regime della CFC si applica anche nel caso in cui i soggetti esteri non operano in paradisi
fiscali, ma:
Subiscono una tassazione inferiore al 50% della tassazione nazionale
- Conseguono passive income o proventi derivanti dalla prestazione di servizi
- infragruppo (servizi a soggetti collegati ad essa)
I soggetti residenti fiscalmente in Italia hanno l’obbligo