1/03 tributo
La nozione di non è data dal legislatore, neanche dei paesi più civili sotto il pro lo
della disciplina tributaria (in primis la Germania).
prelievo coattivo di ricchezza operato dallo Stato o
La dottrina lo de nisce come un
da altro ente pubblico, e ettuato sulla base della capacità contributiva dei cittadini,
nalizzato al soddisfacimento dei bisogni pubblici divisibili e indivisibili.
Genus suddiviso nelle species di imposta, tassa e contributo.
Il diritto tributario non si occupa di tutte le entrate erariali, ma solo di una speci ca
entrata: quella tributaria. Ha dei con ni con materie privatistiche, pur essendo una materia
pubblicistica.
Soltanto per le controversie che hanno a che fare con i tributi si avranno le giurisdizioni
delle commissioni tributarie.
La nozione, poi avallata dalla giurisprudenza, comprende la coattività dei tributi.
L’obbligazione tributaria è un’obbligazione ex lege ed in caso di inadempimento scatterà
l’esecuzione forzata dei beni (in passato si avevano pratiche violente) che culmina con
l’escussione, la quale determina il passaggio del bene all’erario statale. In attesa
dell’accertamento dell’an e del quantum dell’obbligazione tributaria esistono misure
cautelari.
L’Italia ha l’unico corpo poliziesco per la repressione dell’evasione scale: la guardia di
nanza. Esistono anche delle sanzioni penali che si a ancano a quelle amministrative
quali la reclusione, a tutela dell’erario statale.
Il principio di coattività tributaria poggia sul principio della capacità contributiva del
cittadino, punto di sovversione dell’antico regime, nel quale nobili ed ecclesiastici erano
esenti da tributi. Mutatis mutandis la Chiesa non paga l’imu sulla maggior parte dei sui
immobili (non destinati ad uso commerciale).
L’esattore, gura deputata al compito di prelevare anche violentemente denaro alla gente
più povera. Il tributo è una forma di esercizio della sovranità, del potere coercitivo dello
Stato, palesato dai tributi imposti ai popoli conquistati.
La rivoluzione francese ha introdotto il principio di capacità retributiva.
Fino a tempi recenti le imposte potevano essere stabilite su qualunque cosa (es.
lunghezza della barba). E etto extragiuridico del tributo, oltre a quello di incamerare
gettito scale, ad es. il tributo ecologico ha l’e etto di imporre l’adozione di sistemi meno
inquinanti; imposta sui celibi, elemento che non ha alcuna rilevanza sulla capacità
contributiva (oggi sarebbe incostituzionale in quanto privo di rilevanza economica); dazi
doganali.
La distinzione tra bisogni pubblici in divisibili e indivisibili attiene alla tripartizione in
species del tributo.
Diritto tributario internazionale, indica i fenomeni che sfuggono alla sfera territoriale
nazionale, diritto nazionale che disciplina i redditi prodotti in Italia da non residenti in Italia
e redditi prodotti all’estero da residenti in Italia, perfezionato e specializzato perchè da
esso dipende la sopravvivenza delle istituzioni pubbliche. La nozione rilevante della
costituzione è quella di residenza (e non della cittadinanza), ciò signi ca che le ipotesi
transnazionali essenzialmente coperte dal diritto tributario internazionale sono due: lo
svolgimento dell’attività all’estero da parte del residente e svolgimento dell’attività in Italia
del non residente. Stato di residenza e Stato della fonte (nel quale è svolta l’attività). Vige
world wide taxation,
il principio internazionale della per il quale l’Italia riscuoterà dai
residenti anche se svolgono attività in un altro stato. Una volta che il Fisco italiano,
l’Agenzia delle Entrate accerta la residenza italiana avrà la potestà impositiva.
Anche il non residente dovrà pagare all’Italia se ivi svolge la sua attività di reddito ai criteri
previsti dalla disciplina nazionale (non basta toccare terra italiana, salvo l’imposta di
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soggiorno), occorrendo una presenza quali cata, che varia a seconda della categoria di
reddito Irpef (6). Si considera generalmente residente il lavoratore dipendente che
soggiorni per oltre 183 gg nel territorio dello Stato; tema dei lavoratori transfrontalieri.
Potrebbero esserci casi di doppia residenza, che suscitano problemi risolvibili in sede
internazionale.
Diritto internazionale tributario, vero è proprio diritto internazionale pattizio (bilaterale;
in quanto esercizio di sovranità è di cile che si raggiunga una convenzione multilaterale)
che mira alla risoluzione del problema della doppia imposizione e alla lotta all’evasione
scale internazionale. Il piano internazionale è necessario per superare le divergenze delle
normative statali, stabilendo i criteri che consentano di stabilire quale sia lo Stato di
residenza e quale quello della fonte. Il ne del diritto internazionale tributario è quello
dell’accordo amichevole tra Stati, per cui i vari ministeri delle nanze tentano di
raggiungere una soluzione, in mancanza della quale il contribuente soggiace alla doppia
imposizione, mancando un diritto soggettivo a favore dello stesso.
In seguito occorrerà stabilire quale stato deve tassare nell’ottica di eliminare o
quantomeno ridurre la doppia imposizione (come solitamente accade).
stabile organizzazione
Il concetto di consiste nella presenza ( sica e duratura) giuridica
minimale che consente allo stato di tassare i redditi dell’impresa straniera, non una
società (già soggetto passivo di imposta), ma ad es. una dipendenza dell’impresa
straniera. La Cassazione nel caso P. Morris identi ca una stabile organizzazione su alcuni
stabilimenti. La durata minima è prevista per alcune fattispecie, ad es. cantiere che
supera i 3 mesi per un palco di un concerto. commercio
Il problema sorge per le attività che si svolgono via web. Tassazione del
elettronico, indiretto o diretto (senza alcuna materializzazione del bene).
Alcuni sostengono che la stabile organizzazione sia un sito web purché smart, capace di
concludere contratti, altri il luogo dove si trova il server.
La stabile organizzazione può essere materiale o personale (es. institore).
Recentemente l’Italia, tra i primi, ha introdotto la cd web tax che tenta di aggredire tali
enormi ricchezze che sfuggono alla tassazione degli stati.
Non esiste un unico modello di convenzione, ma se ne contrappongono due cui gli stati
possono adottare: modello OXE e modello ONU. Il primo è quello dei paesi più ricchi, che
si fonda sul principio della tassazione dello stato di residenza, che coincide con il paese
ricco. Il secondo predilige lo Stato della fonte, che o re la manodopera e avrà l’impatto
ambientale negativo, il quale eticamente dovrebbe usufruire della ricchezza prodotta
dall’impresa.
Il reddito transnazionale viene tassato sia dallo stato di residenza che dallo stato della
fonte (doppia imposizione internazionale). La doppia imposizione può anche essere
nazionale (tassazione erariale e regionale).
La doppia imposizione internazionale, che è attenuata dalle convenzioni bilaterali proprie
del diritto internazionale tributario, lo è anche dalle norme di diritto tributario
internazionale, come quella sul credito d’imposta sul reddito prodotto all’estero: viene
riconosciuto un credito d’imposta calibrato gurativamente sulle imposte che si
sarebbero pagate in Italia a parità di reddito, per evitare che lo Stato della fonte esiga dei
tributi così forti da comportare che il Fisco rimborsi la tassa eccessiva. Tale sistema viene
utilizzato dai paesi per favorirne altri in via di sviluppo prevedendo un credito di imposta
gurativo che incentivi lo svolgimento della attività nel suddetto paese. Questa è una
misura incentivata dalle Nazioni Unite, criticata perchè può incentivare pratiche
imprenditoriali piratesche.
Sent. cedu Terrazzini ha stabilito che la CEDU non si applica alle cause tributarie, in
quanto nel rapporto di diritto tributario non ha ruolo l’umanità a fondamento dei diritti. La
corte successivamente ha stabilito che tutte le fattispecie tributarie sono passibili di
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applicazione della CEDU (suddivisa in parte civilistica e parte penalistica), valorizzando la
loro e cacia general-preventiva e punitiva, simile alle sanzioni penali. Si è stabilito che si
applicano al processo tributario le norme della CEDU con riferimento ai principi del
contraddittorio e di ragionevole durata del processo.
Un altro settore in cui la CEDU si applica sono le azioni di rimborso.
La prova testimoniale (nonché il giuramento) è proibita nel processo tributario,
documentale. La corte costituzionale ha stabilito che la prova testimoniale è vietata in
maniera costituzionalmente legittima.
Diritto europeo.
Le imposte indirette sono quelle che per prime hanno avuto attenzione delle istituzioni
(es. imposte doganali, accise), investite di interventi di omogeneizzazione.
Le norme EU in materia tributaria hanno e cacia diretta verticale.
Le direttive self executing hanno formato la parte comune dell’iva (tributo fortemente
comunitarizzato), che costituisce la base delle risorse proprie del bilancio UE insieme ai
dazi doganali.
Accise, imposta monofase (iva plurifase) che colpiscono un momento unico, l’accisa sulla
produzione (tabacco o oli minerali, petrolio) o di consumo (luce e gas).
Codice doganale dell’UE, le dogane sono disciplinate con regolamento.
Le imposte indirette non possono essere oggetto di condono o mediazione scale.
Con riguardo alle imposte dirette, l’Irpef, l’Ires, non c’è un’armonizzazione, ma un
avvicinamento delle legislazioni, vi sono solo 5-6 direttive in tema (es. direttiva su
operazioni straordinarie, sul web). A questa debolezza legislativa ha supplito l’attività
substance over form.
nomopoietica della Corte di giustizia, dove prevale il principio
[Giudice tributario: Commissione provinciale, regionale e Cassazione].
legislatore in negativo,
La Corte di giustizia è un che formula con e cacia erga omnes un
principio di diritto.
Prof. Gallo, tributarista, divenuto presidente della corte costituzionale, fu chiamato a
pronunciarsi sulla conformità costituzionale dei tributi sul lusso, e decise per la prima
volta sull’obbligo di sospensione del giudizio della corte per il rinvio alla corte di giustizia.
ex nunc,
Spesso in materia scale l’e cacia delle sentenze è es. Irap.
Iura novit curia, principio cui soggiacciono le norme tributarie, secondo cui il giudice
conosce le leggi ed è libero di applicare le norme di diritto a prescindere da quelle
richiamate dalle parti, comportando ciò che non sussiste un onere a carico delle stesse di
indicare la norma posta a fondamento della loro pretesa.
I giudici della corte hanno escogitato due principi in assenza di norme:
Principio di non discriminazione, rapporti tra stato della fonte e stato della residenza,
living case, caso Schumacher 1995, no splitting nelle famiglie monoreddito perchè egli è
un lavoratore dipendente non residente. Il ragionamento sillogistico è il seguente: è giusto
non riconoscere alcune agevolazioni scali ai non residenti; in materie di imposte dirette
gli sm sono liberi salvo i principi generali UE; esamina della corte del caso concreto nel
quale mancano circostanze di fatto che giusti chino la di erenza di trattamento. Ne
consegue una modi ca della normativa tributaria tedesca. Il principio di non
discriminazione si rivolge in prima battuta allo stato della fonte.
[Principio di autotutela dell’amministrazione nanziaria che consente di ritirare un atto
anche per mere ragioni d’opportunità per poi riproporlo entro certi termini emendato degli
eventuali errori].
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Principio di non restrizione, allo stato della residenza viene inibita la possibilità di
intralciare le libertà fondamentali di soggetti residenti che si avvalgono di tali libertà
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nell’esercizio delle loro attività economiche. Non restrizione in materia di imposte sui
redditi.
Divieto di aiuti di stato, di matrice tributaria, art. 107 TFUE, la maggior parte di tali aiuti
sono scali (restringimento della base imponibile, agevolazioni per investimenti, crediti di
imposta, rateizzazioni extra ordinem). Si tratta di aiuti erogati alle imprese che esulano dal
normare regime tributario (criterio di specialità, deroga rispetto al regime ordinario). Il
divieto di aiuti di stato non deve interferire con la competizione dei regimi scali degli sm,
manca un’armonizzazione delle discipline tributarie. L’aiuto di stato vietato è
caratterizzato dalla selettività. La Commissione, anzi, incentiva la concorrenza tra i sistemi
scali, purché non sia dannosa (paradisi scali, territori scalmente privilegiati). Per
quali care un paradiso scale si guarda alla possibilità che questo abbia di interloquire
con le autorità scali degli altri stati. Contro essi, precedentemente si parlava di black
lists, e se il contribuente avesse avuto a che fare con tali stati sarebbe stato obiettivo di
misure antievasive; di recente si parla di white lists, se il paese non è ivi contenuto si
potrebbe incorrere a misure antielusive. Tali liste sono stilate da organizzazioni
internazionali; vi sono poi le grey lists che comprendono paesi che attuano riforme sotto
spunti dell’oxe per poter essere inserite nelle white lists. trasparenza scale,
Un metodo adottato per contrastare i paradisi scali è quello della
strumento variamente impiegato. Gli utili percepiti dalla società partecipata, trasparente
per il sco, sono imputati alla società madre, in deroga al meccanismo societario
secondo cui gli utili non possono essere tassati se non percepiti dalla società madre
sottoforma di dividendi. Principio su cui poggia la CFC legislation (Controlled Foreign
Companies), che consente di attaccare gli utili come se non si fossero mai mossi dal
paese di residenza.
La tassazione di società di persone, scalmente non sono soggetti passivi né dell’Irpef ne
dell’Ires, ma viene e ettuata in modo siologico come tassazione per trasparenza, i cui
utili vengono imputati ai singoli soci, quali cati come redditi di impresa e tassati con
l’Irpef. Alcuni stati prevedono un’imposta ad hoc nei confronti della quale sono soggetti
passivi.
Le società di capitai sono tassati come soggetti passivi dell’Ires.
Vi sono regimi scali in cui il contribuente può scegliere la tassazione.
La trasparenza scale può essere applicata anche ad alcuni tipi di società di capitali,
come la srl a ristretta base partecipativa.
Contro le estero-vestizione, alternativamente alla CFC legislation, la normativa prevede il
potere dell’amministrazione scale di strappare il velo di maya e stabilire che la società
sia residente in Italia. Ciò implica la necessità degli stati di concordarsi.
I tesori dei paradisi scali sono i segreti societari, bancari. Panama papers.
Le amministrazioni scali di molti paesi (Germania) acquistano informazioni rubate a
società e banche, non l’Italia (tra gli sm esiste un obbligo di scambio di informazioni), in
cui si pone il problema di valore probatorio di tali informazioni.
Anche le attività illecite (eccetto e.g. la prostituzione) sono tassate.
Gli aiuti di stato sono controllati dalla Commissione, all’interno della DG concorrenza, v’è
un’unità che monitorano gli aiuti di stato (dott. Rossi referente dell’Italia). Gli stati e le
regioni devono noti care ogni progetto sussumibile, prima che diventi e cace, nell’art.
107. Gli aiuti illegittimi, a prescindere dal contenuto, sono quelli non noti cati sui quali la
commissione neanche si è pronunciata. Diversamente, se l’aiuto è stato noti cato la
commissione potrà veri carne la validità, anche con riferimento alle deroghe
all’applicazione della norma, e pronunciarsi con decisione. Una volta che la Commissione
dichiara un aiuto incompatibile, scatta l’obbligo di recuperare nel più breve tempo
possibile presso il bene ciario dell’aiuto stesso, a nché si ripristinino le condizioni di
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libera concorrenza quo ante (restitutio ad integrum), più gli interessi. Essa interviene
soft law
anche con atti di (fonte rilevante nella disciplina tributaria). La Commissione
ammette la salvezza del contribuente se l’a damento a che l’aiuto sia valido lo abbia
ingenerato la Commissione stessa.
La decisione della Commissione può scardinare anche il giudicato italiano che si è
formato sulla validità dell’aiuto.
Il contribuente potrebbe promuovere un’azione di risarcimento contro lo Stato.
L’atto di recupero con cui il ministero dell’economia o l’agenzia delle entrate noti ca la
richiesta di recupero ha natura tributaria, così come un atto di accertamento, poiché ha
come base una decisione della commissione. Il contribuente può impugnare l’atto, ma ciò
è cosa vana perchè il giudice interno non può cambiare la decisione della commissione,
può solo essa stessa con seconda decisione cambiare orientamento. Il giudice tributario
potrebbe chiedere una sospensione dell’esecuzione dell’atto per dare tempo al
contribuente. In materia di sospensione cautelare di un atto tributario esecutivo ex art 47
è previsto ad hoc per il gli atti di recupero l’art. 47bis. L’unica via sarebbe
un’impugnazione da parte dello Stato dinnanzi alla Corte di Giustizia, che non può
ribaltare la decisione della decisione, ma può graziare il contribuente in virtù della bona
des dello stesso.
Il di
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