LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
(il presente capitolo integra le parti del manuale dedicate alla dichiarazione tributaria il cui studio è richiesto dal programma presente nella guida dello studente)
Introduzione.
La dichiarazione è un atto con il quale il contribuente comunica all’Amministrazione Finanziaria di aver realizzato il presupposto di un certo tributo. In certi casi il contribuente deve altresì comunicare qual è l’importo della base imponibile e a quanto ammonta l’imposta. Si tratta quindi di un atto di collaborazione – cui il contribuente è obbligato per legge (non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una «prestazione imposta») – che assume una rilevanza fondamentale nel procedimento di assolvimento dell’obbligazione tributaria, specie nei tributi c.d. di massa, in cui la platea dei contribuenti è rappresentata da milioni di soggetti. Vi sono comunque anche tributi senza dichiarazione (es. imposta di bollo). Per comodità ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi, la cui disciplina si ritrova nel D.P.R. n. 600 del 1973 e nel D.P.R. n. 322 del 1998.
Soggetti obbligati alla presentazione (art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Di regola sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che realizzano il presupposto delle imposte sui redditi. L’obbligo sussiste anche se l’imposta dovuta è pari a zero e anche se il risultato complessivo è una perdita. Sono esonerati dall’obbligo le persone fisiche che non hanno redditi (se non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili), ovvero che percepiscono redditi molto bassi, ovvero che percepiscono solo redditi esenti o tassati con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva.
LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA
(il presente capitolo integra le parti del manuale dedicate alla dichiarazione tributaria il cui studio è richiesto dal programma presente nella guida dello studente)
Introduzione.
La dichiarazione è un atto con il quale il contribuente comunica all’Amministrazione Finanziaria di aver realizzato il presupposto di un certo tributo.
In certi casi il contribuente deve altresì comunicare qual è l’importo della base imponibile e a quanto ammonta l’imposta.
Si tratta quindi di un atto di collaborazione – cui il contribuente è obbligato per legge (non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una «prestazione imposta») – che assume una rilevanza fondamentale nel procedimento di assolvimento dell’obbligazione tributaria, specie nei tributi c.d. di massa, in cui la platea dei contribuenti è rappresentata da milioni di soggetti.
Vi sono comunque anche tributi senza dichiarazione (es. imposta di bollo).
Per comodità ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi, la cui disciplina si ritrova nel D.P.R. n. 600 del 1973 e nel D.P.R. n. 322 del 1998.
Soggetti obbligati alla presentazione (art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973).
Di regola sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che realizzano il presupposto delle imposte sui redditi.
L’obbligo sussiste anche se l’imposta dovuta è pari a zero e anche se il risultato complessivo è una perdita.
Sono esonerati dall’obbligo le persone fisiche che non hanno redditi (se non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili), ovvero che percepiscono redditi molto bassi, ovvero che percepiscono solo redditi esenti o tassati con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva.
_______________________________________________________________________________________Tosi, Viotto – Dispensa di Diritto Tributario – a.a. 2009/2010Materiale non riproducibile.Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia2
Modalità di presentazione (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 322 del 1998).
A pena di nullità la dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi a quelli approvati con atto amministrativo: quindi esiste un modello predisposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia che deve obbligatoriamente essere rispettato.
Questo è oggi pressoché automatico e scontato, visto che le dichiarazioni vengono per lo più compilate su supporto informatico e inviate all’Agenzia per via telematica.
La necessità di seguire uno stesso modello si giustifica in considerazione dei controlli automatizzati cui vengono sottoposte le dichiarazioni.
La dichiarazione (o meglio la copia della dichiarazione che rimane al contribuente dopo l’invio telematico) deve essere sottoscritta a pena di nullità, ma si tratta di nullità che può essere sanata dal contribuente su invito dell’Amministrazione Finanziaria.
Bisogna fare attenzione perché la presentazione di una dichiarazione nulla equivale alla non-presentazione, da cui consegue l’irrogazione di sanzioni amministrative e anche penali.
Contenuto della dichiarazione (artt. 2 e s. del D.P.R. n. 600 del 1973).
Il contenuto della dichiarazione è standardizzato dal modello predisp
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.