Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 31
Diritto tributario - Appunti Pag. 1 Diritto tributario - Appunti Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 31.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto tributario - Appunti Pag. 31
1 su 31
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

(Il presente capitolo integra le parti del manuale dedicate alla dichiarazione tributaria il cui studio è richiesto dal programma presente nella guida dello studente)

Introduzione.

La dichiarazione è un atto con il quale il contribuente comunica all’Amministrazione Finanziaria di aver realizzato il presupposto di un certo tributo.

In certi casi il contribuente deve altresì comunicare qual è l’importo della base imponibile e a quanto ammonta l’imposta.

Si tratta quindi di un atto di collaborazione – cui il contribuente è obbligato per legge (non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una «prestazione imposta») – che assume una rilevanza fondamentale nel procedimento di assolvimento dell’obbligazione tributaria, specie nei tributi c.d. di massa, in cui la platea dei contribuenti è rappresentata da milioni di soggetti.

Vi sono comunque anche tributi senza dichiarazione (es. imposta di bollo).

Per comodità ci concentriamo sulla dichiarazione dei redditi, la cui disciplina si ritrova nel D.P.R. n. 600 del 1973 e nel D.P.R. n. 322 del 1998.

Soggetti obbligati alla presentazione (art. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973).

Di regola sono obbligati alla presentazione della dichiarazione tutti coloro che realizzano il presupposto delle imposte sui redditi.

L’obbligo sussiste anche se l’imposta dovuta è pari a zero e anche se il risultato complessivo è una perdita.

Sono esonerati dall’obbligo le persone fisiche che non hanno redditi (se non sono obbligate alla tenuta delle scritture contabili), ovvero che percepiscono redditi molto bassi, ovvero che percepiscono solo redditi esenti o tassati con ritenuta a titolo d’imposta o con imposta sostitutiva.

Modalità di presentazione (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 322 del 1998).

A pena di nullità la dichiarazione deve essere redatta su stampati conformi a quelli approvati con atto amministrativo: quindi esiste un modello predisposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia che deve obbligatoriamente essere rispettato.

Questo è oggi pressoché automatico e scontato, visto che le dichiarazioni vengono per lo più compilate su supporto informatico e inviate all’Agenzia per via telematica.

La necessità di seguire uno stesso modello si giustifica in considerazione dei controlli automatizzati cui vengono sottoposte le dichiarazioni.

La dichiarazione (o meglio la copia della dichiarazione che rimane al contribuente dopo l’invio telematico) deve essere sottoscritta a pena di nullità, ma si tratta di nullità che può essere sanata dal contribuente su invito dell’Amministrazione Finanziaria.

Bisogna fare attenzione perché la presentazione di una dichiarazione nulla equivale alla non-presentazione, da cui consegue l’irrogazione di sanzioni amministrative e anche penali.

Contenuto della dichiarazione (artt. 2 e s. del D.P.R. n. 600 del 1973).

Il contenuto della dichiarazione è standardizzato dal modello predisposto dall’Agenzia.

Concretamente, è richiesto l’inserimento dei dati identificativi del contribuente e dell’intermediario che invia la dichiarazione; dei dati relativi alle singole categorie di reddito conseguiti; del reddito complessivo e dell’imposta dovuta.

Tali dati vengono inseriti in sezioni della dichiarazione che prendono il nome di «quadri». Ogni «quadro» si divide in più «righe».

meno nella dichiarazione relativa all’anno 2005, che viene presentata nel 2006, egli può beneficiare del ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2006, termine che come detto scade nel corso del 2007).

Se il ravvedimento è più tempestivo – entro 30 giorni dalla data del versamento – e attiene al mancato pagamento del tributo, la riduzione della sanzione è maggiore: la sanzione viene abbattuta ad 1/8 del minimo. Lo stesso dicasi nel caso in cui, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, il contribuente presenti la dichiarazione in precedenza omessa.

La condizione per beneficiare del ravvedimento è che nel frattempo l’Amministrazione Finanziaria non abbia già scoperto la violazione ovvero non abbia iniziato attività di controllo con riferimento al tributo e all’annualità in cui è stata commessa la violazione (il legislatore è come se presumesse che in questi ultimi casi le attività di indagine condurrebbero comunque alla scoperta della violazione, sicché non ha interesse ad ottenere il ravvedimento del contribuente).

Tosi, Viotto – Dispensa di Diritto Tributario – a.a. 2009/2010Materiale non riproducibile.Ad uso dei soli studenti della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

materialmente ha commesso la violazione (per esempio il dipendente o l’amministratore della società di capitali).

Da ultimo, va segnalato che l’art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997 prevede che quando più persone concorrono in una violazione (cioè quando la stessa violazione è commessa da più persone in «collaborazione» tra loro), ciascuna di esse deve soggiacere alla sanzione per questa disposta.

Procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative.

Come già evidenziato, le sanzioni amministrative in materia tributaria vengono irrogate dall’Amministrazione finanziaria (o dall’Ente locale impositore, per quel che riguarda i tributi locali).

In particolare, le sanzioni sono irrogate dall’Ufficio competente all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

Vi sono però due procedimenti che possono essere seguiti.

Il primo riguarda le sanzioni riferite e collegate ad un tributo accertato in capo al soggetto destinatario della sanzione. In questo caso, a norma dell’art. 17 del D.Lgs. n. 472 del 1997, la sanzione viene irrogata contestualmente all’elevazione del provvedimento con cui si recuperano le maggiori imposte non versate, cioè l’avviso di accertamento (o, nei casi dei c.d. accertamenti automatizzati, la cartella di pagamento).

Pertanto, unitamente all’avviso di accertamento – ossia nello stesso atto – sarà notificato al trasgressore anche l’atto di irrogazione delle sanzioni. La contestazione da parte del contribuente del contenuto dell’atto di irrogazione, dunque, dovrà avvenire nell’ambito del ricorso avverso l’avviso di accertamento.

Negli altri casi si rende necessario seguire un secondo procedimento, dettato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Tale disposizione prevede che l’Ufficio notifichi un apposito atto, chiamato «atto di contestazione», contenente l’indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate e le sanzioni che intende applicare.

Il contribuente, una volta ricevuto l’atto di contestazione, ha tre possibilità:

  1. definire la vertenza versando le sanzioni contestate, ridotte ad un quarto;

Nel primo caso, la ritenuta operata non esaurisce il rapporto tributario, poiché il contribuente dovrà dichiarare il compenso percepito, liquidare le relative imposte e versarle al netto della ritenuta subita.

Nel secondo caso, invece, il prelievo operato – mediante il pagamento del contribuente da parte dell’Amministrazione al netto dell’intera imposta dovuta in relazione alla somma percepita – è definitivo.

A titolo esemplificativo, vengono riscosse con ritenuta diretta le imposte sui redditi di lavoro dipendente del personale delle Pubbliche Amministrazioni e le imposte sulle vincite e sui premi del lotto e delle lotterie nazionali.

La ritenuta diretta va tenuta distinta dalla «ordinaria» ritenuta alla fonte che si ricollega al fenomeno della «sostituzione» di cui all’art. 64 del D.P.R. n. 600 del 1973: nel primo caso, infatti, il sostituto d’imposta coincide con il soggetto creditore dell’imposta (lo Stato); mentre, nel secondo caso, il sostituto d’imposta non coincide con il soggetto creditore dell’imposta (lo Stato) sicché, una volta effettuata la ritenuta sulla somma versata al sostituito, egli è tenuto a versare la ritenuta stessa all’Erario.

Il versamento diretto.

Il versamento diretto è il metodo di riscossione volontario più diffuso e consiste nello spontaneo versamento da parte del contribuente all’Erario.

In gran parte dei casi esso si concretizza nel versamento alla Tesoreria dello Stato attraverso una delega irrevocabile ad una Banca o alle Poste Italiane.

Tale delega per le imposte dirette, l’IRAP, l’IVA e molti altri tributi, è concretamente costituita dal modello F24.

Il versamento diretto è divenuto nel tempo il sistema principale attraverso il quale i contribuenti versano tributi (ma anche contributi previdenziali ed altre tipologie di somme) all’Erario.

Il metodo del versamento diretto trova applicazione, tra l’altro, per i versamenti degli acconti e dei saldi delle imposte sui redditi indicate nella dichiarazione, delle relative addizionali e dell’IRAP, per i versamenti periodici e a saldo dell’IVA e per il versamenti delle ritenute operate dai sostituti d’imposta.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vale315 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Tosi Loris.