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AUMENTO GRATUITO
- Ha carattere nominale: si destina a capitale valori già esistenti
- Avviene tramite assegnazione ai soci di nuove azioni di uguale valore in proporzione alla loro
partecipazione (perfezionata con delibera e iscrizione in R.I.) o tramite aumento del valore nominale
delle azioni
- Non è necessaria l’adesione dei soci
AUMENTO ONEROSO
- Ha carattere reale: spostamento della ricchezza dai soci alla società
- È necessaria una delibera con iscrizione nel R.I. e serve l’adesione da parte dei soci
- Non può avvenire se non sono stati versati tutti i conferimenti
- Può essere in denaro o in natura.
- Per l’aumento in denaro
25% versato subito e poi da richiamare
- Per l’aumento in natura
I beni devono essere conferiti contestualmente all’aumento ed è necessaria la perizia di stima del
valore (perito nominato dal tribunale per le spa, nominato dal socio conferente per e srl)
- Nelle spa non è possibile un conferimento di opere e servizi, si nelle srl
Nel caso in cui la società ha questa esigenza, si applica l’art 2345 emissione di azioni con
prestazioni accessorie (serve il consenso degli amministratori per valutare la qualità della
prestazione) o l’art 2346 emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni a fronte di apporti
diversi dal capitale. In questo caso il titolare può avere particolari diritti amministrativi, solitamente
viene escluso dalla partecipazione all’assemblea
- L’aumento avviene mediante assegnazione di azioni emesse ai soci anche in modo non
proporzionale.
- Normalmente ha, salvo deroga, carattere inscindibile. Aumento è inscindibile se l’aumento di
capitale previsto non viene completamente sottoscritto. La deroga rende l’aumento scindibile:
fissato un termine, se entro questa data non tutto l’aumento viene sottoscritto, l’aumento avviene
solo per quanto effettivamente raccolto
- Al termine della raccolta R.I. ed emissione delle nuove azioni
- Gli aumenti onerosi possono portare ad abusi della maggioranza nei confronti della minoranza per
due motivi: possono portare in società soci non graditi alla minoranza o possono aumentare la % di
partecipazione dei soci di maggioranza dato che quelli di minoranza, essendo oneroso, potrebbero
non voler sottoscriverle
- L’art 2441 cc diritto opzione: riconosce ai vecchi soci una preferenza sulla sottoscrizione delle
nuove azioni. Viene esercitato in proporzione alla partecipazione; è un modo per mantenere
invariata la partecipazione dopo l’aumento.
Viene inoltre riconosciuto il diritto di prelazione: se gli altri soci non esercitano il diritto di opzione, il
socio che ha aderito all’aumento può sottoscrivere le azioni inoptate (in proporzione alla precedente
proporzione)
Entrambi i diritti possono essere limitati o esclusi solo nei casi previsti dall’art 2441:
Quando la maggioranza dei soci vuole riservare nuovo capitale, interamente o parzialmente, ai
dipendenti
Quando l’aumento ha ad oggetto un bene in natura: l’unico che può conferire è il proprietario di quel
bene; deve esserci rilevanza che serva proprio quel bene
Quando lo esige l’interesse della società (2 visioni di interesse della società: visione istituzionalista,
società come ente a parte; visione contrattualistica, interesse degli azionisti). Il 2441 sembra basato
su visione istituzionalista
- Una tutela dei soci “originari” è data dal sovrapprezzo che le azioni possono incorporare
CAUSE DI SCIOGLIMENTO (art 2484)
- Per il decorso del termine
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo
che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie
- Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (non
raggiungimento del quorum per l’assemblea)
- Per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale
- Per deliberazione dell'assemblea
- Per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto
Le cause operano non già dopo l’accertamento, ma dopo l’iscrizione nel R.I. della delibera di accertamento
(il ritardo depone la responsabilità degli amministratori/sindaci in caso di danno verso terzi). L’iscrizione nel
R.I. impone la liquidazione della società. Al termine della procedura viene ripartito tra i soci il residuo. Solo
con la cancellazione della società richiesta dai liquidatori, la società si considera estinta. La cancellazione ha
efficacia costitutiva.
Il procedimento è il seguente:
Individuata la causa di scioglimento, gli amministratori o i sindaci devono convocare l’assemblea straordinaria
la quale nomina i liquidatori e determina le modalità di svolgimento della liquidazione. Nel frattempo che si
procede all’iscrizione nel R.I., viene modificato il vincolo di destinazione della ricchezza: da impiego
produttivo a strumento di pagamento dei creditori sociali e riparto ai soci. In questa fase i liquidatori
dovranno completare le operazioni in corso e proseguire l’attività in una logica di conservazione dei valori
aziendali; terminare le attività e non intraprendenderne di nuove.
Durante la liquidazione, la quale può essere revocata a maggioranza dai soci, permane l’organizzazione
corporativa (organo di controllo, revisore, assemblea e collegio sindacale) cambiando però i criteri di
valutazione delle poste e di redazione.
Al termine, dopo aver pagato i creditori, viene redatto il bilancio finale di liquidazione; tendenzialmente
rimangono liquidità e patrimonio netto. A fianco viene redatto anche il piano di riparto.
L’approvazione della liquidazione è tacita, depositato nel R.I. ci sono 90 giorni per impugnarlo. Tacita perché
in fase di liquidazione i soci hanno meno interesse nei confronti della società e può essere difficile riunire con
le varie maggioranze.
Spetta al liquidatore ripartire le eccedenze ai soci:
- Se socio non si presenta, la sua parte viene depositata presso un istituto di credito
Art 2495 SOPRAVVENIENZE PASSIVE
Riguarda i creditori sociali insoddisfatti:
- Possono chiedere ai soci, limitatamente a quanto ricevuto in sede di riparto
- Possono agire invocando la responsabilità dei liquidatori
Non sono previste le sopravvenienze attive, se ad esempio emergono crediti si devono ritenere di
proprietà di tutti i soci in proporzione alla partecipazione 14/11/2017
AZIONE
Vista in duplice modo:
- Partecipazione sociale a fronte del conferimento
- Titolo di credito che incorpora la partecipazione e ne facilita la circolazione
AZIONE COME PARTECIP SOCIALE
- Spersonalizzata
- Standardizzata rispetto a tutte le altre partecipazioni
Principio dell’autonomia delle azioni azionista è titolare di una o tante azioni che rispecchiano la
partecipazione e danno diritti
Le due caratteristiche permettono di incorporare i diritti in un titolo di credito ed essere poi ceduto.
Le azioni permettono il recesso parziale chi recede non è azionista ma le azioni e quindi se ho 10 azioni
posso recedere solo per 4 ad esempio.
Permettono inoltre il fenomeno del voto divergente società fiduciarie
- Azione è indivisibile muore proprietario di azione finisce in comunione l’azione essendo
indivisibile i diritti dovranno essere esercitati da rappresentante comune. L’indivisibilità dal pdv del
titolo di credito unico titolo di credito/certificato azionario che esprime le 10 azioni. Si possono
tranquillamente frazionare
Principio di uguaglianza inderogabile riguardo al valore nominale delle azioni. Tutte hanno lo stesso valore.
Normalmente l’uguaglianza si estende anche ai diritti sociali incorporati se non diversamente stabilito (azioni
speciali)
Di norma le azioni sono liberamente trasferibili. Nascita della trasferibilità con società delle Indie:
- C’era necessità di grandi soldi per commercio e dato il rischio veniva riconosciuta la limitata
responsabilità
- Era una cosa stabile, al di la della vita dell’investitore. Quindi se voglio disinvestire come faccio? La
partecipazione è spersonalizzata e standard, come il grano, the, diamanti…. Facciamo la borsa
finanziaria della borsa
La trasferibilità può essere limitata (temporalmente) ma mai esclusa in maniera assoluta.
Art 2352 viene regolata la possibilità di dissociazione di questi diritti in caso di costituzione di diritti reali
parziali pegno, sequestro e usufrutto 2 soggetti: per stabilire come si esercitano i diritti incorporati in
quella partecipazione, l’articolo mostra come agire
Valore delle azioni:
- Valore nominale: capitale sociale/numero azioni emesse
- Valore contabile: patrimonio netto/numero di azioni
- Valore di emissione: valore al momento dell’emissione (mai inferiore al valore nominale, ma può
essere maggiore)
- Valore reale: valore contabile, il quale però non esprime tutto il valore dell’azione (avviamento),
aggiustato tenendo conto di valori extracontabili, non presenti in bilancio. Possono esserci degli
elementi soggettivi: 3 soci (due hanno il 49% ma uno vuole andare a destra e uno a sinistra, e uno ha
il 2% che di fatto detiene il 51% dato che dipende da lui la gestione. Il valore di quella partecipazione
può essere molto superiore data l’importanza (si parla di premio di maggioranza). Se viene richiesta
perizia in caso di controversia si guarda al valore reale.
I diritti sociali sono esercitati in proporzione alle partecipazioni (amministrativi e patrimoniali, in mezzo ci
sta il diritto di opzione). Socio ha anche diritto di visionare i libri sociali (andare a vedere quali sono), a
prescindere dal numero di azioni possedute è individuale e prescinde dal numero di partecipazioni. In altri
casi è previsto che sia richiesto un quorum per poter esercitare un diritto (es. diritto di convocazione
dell’assemblea)
Il principio di uguaglianza comporta di norma l’uguaglianza dei diritti, ma per scelta statutaria speciali
categorie di azioni (art. 2348 2° comma)
Il contenuto dei diritti incorporati è rimesso all’autonomia delle parti il contenuto esatto determina il
principio di atipicità delle azioni. Vuol dire che oltre alle ordinarie e quelle disciplinate dal cc c’è la possibilità
di prevederne di atipiche. Autonomia ha però 3 limiti:
- Deve essere conferimento (no finanziamento) (?? Meglio non considerarlo)
- Quantitativo (riguardo diritti amministrativi): art 2351 metà del capitale sociale. Almeno per metà
devo