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CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria

Si parte dal presupposto che l'assemblea è storicamente l'organo principale della società per azioni. Questo è il risultato di un'impostazione classica, l'organo che sintetizza la volontà della società.

Sempre seguendo l'impostazione classica il CDA è il braccio operativo dell'assemblea, ovvero l'organo che attua le direttive dell'assemblea.

Ovviamente questa impostazione che è suffragata dall'importanza centrale dell'assemblea, che è l'unico luogo dove vengono decise le direttive e l'unico luogo dove i soci possono esprimere il proprio dissenso.

Nelle società per azioni con un azionariato diffuso può essere messo in crisi, perché la maggior parte dei detentori di azioni sono disinteressati all'esercizio dei diritti amministrativi e sono interessati al profitto determinato dai dividendi.

sintesi di quella che dovrebbe essere la volontà dei soci si scontra con le esigenze pratiche. Più che altro si delega e soprattutto si lascia al consiglio di amministrazione l'onere di attuare effettivamente, via operativa, l'indirizzo societario. Tra l'altro, specialmente con l'adozione del sistema dualistico, che è stato introdotto nel 2003 e previsto dall'articolo 2409, la tradizionalità dell'assemblea viene limitata, la funzione assembleare viene assegnata ad un altro organo, ovvero il consiglio di sorveglianza, che assolve a molte delle funzioni assembleari ed incide sulla tradizionale impostazione del giurista. Pertanto, l'assemblea la studiamo come organo deliberativo per eccellenza, l'unico luogo dove avviene la sintesi della volontà dei soci, ma per le società con azionariato diffuso e sistema dualistico, viene persa la tradizionale impostazione. L'articolo 2364 che parla di assemblea ordinaria.

Distingue le società per azioni con sistema tradizionale e sistema dualistico. Si distingue anche tra assemblea straordinaria e ordinaria che è lo stesso organo con le maggioranze cambiate. C'è un irrigidimento nell'assemblea straordinaria, la quale non è un organo diverso dall'assemblea con però un procedimento più rigido per l'approvazione delle deliberazioni, perché considerate essenziali per la vita della società per azioni modificative dell'atto costitutivo o quelle che aprono la fase di liquidazione. Si tratta di momenti fondamentali nella vita delle società per azioni.

Convocazione: L'assemblea ordinaria può essere convocata dagli amministratori ogniqualvolta lo ritengano opportuno, tuttavia in alcuni casi la convocazione è obbligatoria: devono convocare l'assemblea almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, devono convocare l'assemblea ogni

qualvolta sia richiesto da tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale (1/40 nelle quotate)

Nel caso di sistema dualistico è convocata dal consiglio di sorveglianza

L'assemblea, nel caso in cui gli amministratori non provvedano a convocarla nei casi di obbligatorietà o in mancanza degli amministratori, deve essere convocata dal collegio sindacale o dal tribunale su istanza

Funzioni Assemblea Ordinaria:

  • approva il bilancio
  • nomina e revoca gli amministratori i sindaci, e il presidente del collegio sindacale
  • determina il compenso di amministratori e sindaci
  • delibera sulla responsabilità di amministratori e sindaci
  • delibera su altri oggetti attribuiti per legge all'assemblea
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

In generale, sono di competenza dell'assemblea ordinaria, tutte le funzioni che non sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Articolo 2365 L'Assemblea

Straordinaria

Le caratteristiche sono legate alle deliberazioni su fasi rilevantissime della vita sociale e riguardano la stessa sopravvivenza e la stessa modalità di sopravvivenza: modificazioni dello statuto, nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge all'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria ha una struttura identica all'assemblea ordinaria, cambiano le maggioranze in ragione dell'importanza delle materie su cui è chiamata a rispondere.

In effetti, sulla convocazione l'art. 2366 non distingue sulle due tipologie di assemblee, ma dipende se la società fa riferimento o meno al capitale di rischio.

Per le società che fanno ricorso al capitale di rischio è previsto un procedimento aggravato con un preavviso di 15 giorni sulla gazzetta ufficiale, questa modalità è stata sostituita o quantomeno è un'alternativa con una pubblicazione sui

  1. Per le altre tipologie, sono sufficienti 8 giorni ed è sufficiente una mera comunicazione con mezzi idonei a dare conoscibilità giuridica (PEC, raccomandata A/R).
  2. Costituzione dell'Assemblea
    • Assemblea Totalitaria: anche se non convocata, l'assemblea è costituita validamente quando è rappresentato l'intero capitale sociale presente, ovvero siano presenti tutti i soci che detengono le azioni con diritto di voto ed occorre inoltre la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
    • Le deliberazioni sono valide, purché sia data una tempestiva informazione agli assenti.
    • È un'ipotesi di scuola, impossibile per le SPA aperte con azionariato diffuso.
    • Ovviamente non tutti i requisiti di pubblicità legale e notizia che sorgono successivamente, vengono fatte salve.
  3. L'articolo 2368 è un articolo che contiene in sé tutte le modalità di costituzione e i

quorum dell'assemblea ordinaria e straordinaria per le materie di reciproca competenza.

Assemblea Ordinaria

Prima Convocazione

Quorum Costitutivo: rappresentata almeno la metà del capitale sociale.

Quorum Deliberativo: maggioranza assoluta (50%+1 del capitale rappresentato).

Seconda Convocazione

Quorum Costitutivo: non previsto

Quorum Deliberativo: maggioranza delle azioni che partecipano

Assemblea Straordinaria

Prima Convocazione

Quorum Costitutivo: non previsto (indirettamente da deliberativo)

Quorum deliberativo: voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale

Seconda Convocazione

Quorum Costitutivo: partecipazione di oltre 1/3 del capitale sociale

Quorum Deliberativo: voto favorevole di almeno 2/3 del capitale rappresentato

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Assemblea Straordinaria

Prima Convocazione

Quorum Costitutivo: almeno 50% del capitale

Quorum Deliberativo: almeno 2/3 del capitale

rappresentato Seconda Convocazione Quorum Costitutivo: più di 1/3 del capitale sociale Quorum Deliberativo: almeno 2/3 del capitale rappresentato È consentito che vi siano altre convocazioni successive alla seconda, alle quali si applicano i quorum di quest'ultima. Nelle società aperte, se non è disposto diversamente, si usa un sistema a convocazione unica alla quale si applicano direttamente le maggioranze ribassate. L'assemblea è presieduta dal presidente elencato nello statuto o individuato dai presenti Art 2373 Conflitto d'interessi Versa in conflitto di interessi chi in una determinata delibera, ha per conto proprio o altrui, un interesse personale contrastante con l'interesse della società. Il socio in conflitto di interessi è libero di votare o di astenersi, ma la delibera presa con il suo voto a favore determinante, è impugnabile. Pertanto, la delibera in conflitto di interessi non

èsenz’altro impugnabile, ma solo se è approvata con voto determinante del socio e se arreca undanno alla società.

Deliberazioni Assembleari Invalide

Sono categorie che il diritto commerciale rielabora sulle basi di un bilanciamento che tende, daun lato a sanzionare tutte le delibere e tutte le manifestazioni di volontà che sono viziate,dall’altro tende alla conservazione degli atti sia per il principio di affidamento dei terzi e sia per laspeditezza dei traffici giuridici.

Art 2377 Delibere Annullabili:

Categoria residuale, ovvero l’articolo 2377 non prevede una casistica, ma semplicemente fariferimento all’annullabilità delle delibere come vizio delle delibere che può essere plurifattoriale.

Non vi è un elenco tassativo come vedremo per la nullità prevista dal 2379.

“le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello statuto”

Sono annullabili tutte

Specifica inoltre che possono

dar vita solo ad annullabilità:La partecipazione di soggetti non legittimati all’assemblea, ma solo se la loro partecipazione è stata determinante per lo svolgersi regolare dell’assemblea
L’invalidità dei singoli voti o il loro errato conteggio, ma solo se determinanti per il raggiungimento della maggioranza
L’incompletezza o l’inesattezza del verbale, ma solo se ne rende incomprensibile il contenuto
L’azione di annullamento ha un termine prescrizionale è di 90 giorni.
Ad impugnare richiedendone l’annullamento possono essere solo i soggetti previsti dalla legge (assenti, dissenzienti o astenuti) e non può trattarsi di un socio singolo, ma deve trattarsi di azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 5% del capitale sociale o l’1 permille nelle società aperte (partecipazione che va conservata durante il procedimento). È un’azione che postula la prova di un danno cheÈ difficile da produrre in molti casi. Tra l'altro, ai soci che non giungono ad avere le soglie qualificanti non rimane che un'azione residuale che è quella del risarcimento del danno, soggetta ad oneri probatori. È data la possibilità di impugnare le delibere al collegio sindacale purché a farlo siano 2/3 del consiglio stesso. Art 2379 Delibere Nulle La nullità delle deliberazioni è un concetto che evoca il diritto civile classico, ma se ne discosta molto. La nozione classica stabilisce che la nullità è imprescrittibile e può essere fatta valere da chiunque in qualunque tempo, la sanzione opera retroattivamente e travolge tutti gli effetti successivi a quell'atto. La nullità per le delibere della Spa è prevista solo nelle ipotesi di: - Mancata convocazione - Mancanza del verbale - Illiceità o impossibilità dell'oggetto Può essere fatta valere da chiunque ne abbia.

interesse o ri

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher e.lelli1 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto societario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Niccolini Giuseppe.