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LE SOCIETA’ IN GENERALE

La società è la forma più diffusa di impresa collettiva e si era già fatta presente la

distinzione tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo. La forma di

organizzazione dell’impresa collettiva propria prevista dal legislatore è la società, anche se

possono essere utilizzate altre forme di organizzazione collettiva per esercitare attività di

impresa, per esempio l’associazione.

Le società sono proprio gli strumenti giuridici che il legislatore ha concepito per consentire

a due o più persone di riunire idee, capitali, conoscenze per esercitare un’attività di

impresa.

L’art 2247 reca la definizione di contratto di società, che nasce come organizzazione tre

due o più soggetti, anche se a partire dal 1993 per alcuni tipi di società il nostro sistema

giuridico ha accettato anche che una società possa essere costituita e proseguire la

propria attività con un unico socio. Quindi fino al 1993 le società potevano solamente

essere pluripersonali, quindi dovevano essere composte dal almeno 2 o più soggetti, e

quindi la definizione che si trova all’articolo 2247, è la definizione originaria di società,

quella che si trovava nel codice del 1942 e ripresa dal codice di commercio. Ciò che è

cambiato da dopo il 1993, quando si è previsto che alcuni tipi di società potessero essere

unipersonali, è il nome dell’articolo, per cui la definizione generale di “società” è diventata

in realtà la definizione del “contratto di società”.

Art. 2247 c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Quindi sono richieste due o più persone e l’idea infatti è che unendo le forze dal punto di

vista dei capitali, degli investimenti e delle idee e conoscenze, si può sviluppare un’attività

imprenditoriale molto meglio rispetto a quella che può essere esercitata da un

imprenditore individuale.

Tipi di società sulla slide 4.

L’importante è sapere che NON è possibile esercitare l’autonomia privata ideando nuovi

tipi di società, cioè tipi di società che non sono previsti dal legislatore. Cioè non è

ammessa la società atipica, perché questa è una realtà talmente importante, che il

legislatore ha fissato dei paletti ben precisi per ciascun tipo di società, per le caratteristiche

organizzative, per le responsabilità dei soci, rapporti coi terzi e non tollera che vengano

create delle società diverse rispetto a queste perché è ritenuto pericoloso per il sistema

economico e giuridico.

Caratteri del contratto associativo, cui appartiene il contratto di società:

• Nel contratto associativo ciascuna parte effettua una prestazione che può essere di

natura diversa e di ammontare diverso rispetto alle prestazioni che effettuano le

altre parti. Nel contratto di società infatti due o più persone

conferiscono beni e / o servizi e queste prestazioni sono i conferimenti che

effettuano i soci e che possono essere di valore diverso e anche di natura diversa,

quindi non è richiesta l’identità di valore tra le prestazioni effettuate dalle parti del

contratto, che sono i soci. 1

• Il contratto di società è plurilaterale ed aperto, nel senso che, in via di principio si

costituisce una società con determinati, ma il contratto è tale per cui possono

essere ammessi ulteriori soci oltre a quelli originari.

È un contratto di organizzazione di un’attività futura. Il contratto associativo infatti richiede

l’effettuazione di prestazioni, ma non si esaurisce con l’effettuazione delle prestazioni, 2

• perché ha la funzione di creare un’organizzazione che poi deve operare nel tempo

e avrà rapporti con le parti del contratto associativo ma anche con soggetti terzi.

• Il contratto associativo richiede alcune deroghe alla disciplina generale dei contratti

e si riferiscono alla deroga delle norme 1420, 1446, 1459 e 1466 che si riferiscono

rispettivamente a causa di nullità, annullabilità di contratti, risoluzione di contratti,

impossibilità della prestazione di contratti.

Ad esempio la 1420, si riferisce alla nullità di contratti plurilaterali e prevede che il

contratto plurilaterale non è nullo se è nulla la partecipazione al contratto di una

delle parti, a meno che la partecipazione di quella parte fosse essenziale per la

stipulazione e l’esistenza del contratto, se così fosse, allora l’intero contratto

sarebbe nullo.

Questo principio non si applica nell’ipotesi di contratto associativo.

Nel senso che nel contratto associativo, il contratto stipulato tra più di due parti, nel

caso in cui la partecipazione di una delle parti sia nulla, questo NON comporta mai

la nullità del contratto e ciò vuol dire che si tende a conservare la validità del

contratto e quindi a conservare la organizzazione che è stata creata.

Se ad esempio c’è una società che è costituita da 4 soci e in realtà era necessaria

la firma autenticata da parte di uno dei soci che effettuava un conferimento per il

quale era necessario l’atto pubblico, il conferimento non è stato effettuato con atto

pubblico e quindi la sua partecipazione è nulla per mancanza di forma, comunque

la società esiste e sopravvive con i tre soci e non importa se era essenziale il 4

socio, comunque la società oramai esiste.

Quindi non si applicano al contratto di società una serie di norme che riguardano i

contratti plurilaterali che normalmente sono state concepite per contratti di tipo

commutativo e non contratti associativi.

Elementi essenziali del contratto di società

Il contratto di società è un tipo di contratto associativo, ma non è l’unico perché per

esempio rientrano in questi contratti anche quelli relativi alle associazioni.

Il contratto di società, in base alla definizione dell’articolo 2247, individua degli elementi

essenziali che sono:

I conferimenti dei soci

a) Esercizio in comune di un’attività economica, detto anche scopo - mezzo

b) Lo scopo di divisione degli utili, detto anche scopo – fine.

c) Ossia la finalità ultima della attività della società che potrebbe anche non essere

attuata, perché gli utili potrebbero anche non essere realizzati, oppure, anche se

fossero realizzati, potrebbero venire reinvestiti nell’attività di impresa o nella società

Da poco più di 20 anni è possibile costituire solo alcuni tipi di società (ed in particolare dal

1993 la Srl e dal 2003 le Spa) non tramite contratto, ma tramite atto unilaterale. In questo

caso ci sarà un solo socio che effettua un conferimento al patrimonio della società e

l’attività non sarà esercitata in comune tra i vari soci perché c’è un unico socio, però

comunque con la costituzione della società si crea un’organizzazione dell’attività di 3

impresa che è distinta dal punto di vista giuridico dal singolo socio; si crea un soggetto

giuridico diverso dall’unico socio e anche qui (oltre che ovviamente nelle società

pluripersonali) si crea una separazione tra il patrimonio personale dell’unico socio e il

patrimonio della società che è dedicato all’esercizio dell’attività di impresa.

I CONFERIMENTI DEI SOCI

I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto di società,

cioè sono i contributi che i vari soci effettuano, erogano a favore della società per la

formazione del suo patrimonio iniziale. La società deve esercitare un’attività di impresa,

diventa un’organizzazione separata rispetto ai singoli soci che la costituiscono, e per

esercitare un’attività di impresa il primo elemento necessario sono i capitali. Questi capitali

sono conferiti alla società dai soci e si chiamano conferimenti.

(Attenzione! alla terminologia tecnica: i soci conferiscono capitale alla società)

La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per

lo svolgimento dell’attività di impresa.

La differenza con l’imprenditore individuale è che questo utilizza i suoi soldi, il suo

patrimonio è mescolato e dedicato indifferentemente all’esercizio dell’attività di impresa e

anche al soddisfacimento delle sue esigenze personali. Creando invece una società i soci

distinguono separano il loro patrimonio personale rispetto al patrimonio che vogliono

destinare all’esercizio dell’attività di impresa. Questo è uno dei motivi principali per cui si

costituisce una società, e vedremo che in base al tipo di società che viene scelto e quindi

costituito, la distinzione tra il patrimonio personale dei singoli soci e il patrimonio che i soci

attribuiscono alla società tramite conferimenti e che diventa patrimonio della società è più

o meno accentuata. Quindi la distinzione tra

patrimonio della società e patrimonio dei singoli soci può essere più o meno netta,

accentuata a seconda del tipo sociale che viene adottato dai soci (a seconda della società

che i soci decidono di costituire).

Il socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale, parte del proprio

patrimonio personale, all’attività comune e si espone al rischio di impresa perché quei

conferimenti effettuati a favore della società sono soggetti a rischio di impresa e se la

società non ha successo commerciale, saranno persi.

Si crea quindi un effetto giuridico ed economico di separazione, per gradi diversi a

seconda del tipo societario che si sceglie, tra il patrimonio personale del socio ed il

patrimonio della società. Quindi il socio esercita attività di impresa non in proprio ma

tramite la società, e questo effetto di separazione, come già detto, si ottiene anche se si

costituisce una società unipersonale.

I beni conferibili

L’articolo 2247 menziona beni e servizi. Beni da intendersi nel senso molto ampio,

innanzitutto denaro, che è quanto di più comodo e pratico da conferire alla società, poi ci

pensa la società a trasformarlo in quanto necessita; ma anche possono essere conferiti

beni in natura, beni mobili e beni immobili, beni materiali, beni immateriali, ad esempio si

possono conferire computer, un ufficio, un marchio, un brevetto, tutto quanto sia

suscettibile di valutazione economica da un lato (quindi deve essere possibile attribuire un

valore a quei beni) e i soci devono ritenere che il conferimento effettuato sia utile per lo

svolgimento dell’attività di impresa, il conferimento deve essere utile per lo svolgimento di

quella specifica attività di impresa. 4

Quando vengono effettuati dei conferimenti di beni e servizi, si richiede che il conferimento

sia effettuato integralmente e immediatamente al momento in cui si sottoscrive l’atto

costitutivo, mentre vedremo che se i conferimenti consistono in denaro, i soci non sono

obbligati a versare le somme di denaro immediatamente, ma possono rinviare a data

successiva l’effettuazione di parte dei conferimenti.

D’altro canto il legislatore ha posto alcuni limiti per quanto riguarda altri tipi di conferimenti

e cioè per il conferimento di prestazione di opere e di servizi (per esempio la prestazione

di consulenze nell’ambito del marketing che effettuerà la società, oppure un socio

potrebbe offrirsi invece di conferire del denaro, o dei beni, potrebbe offrirsi di occuparsi lui

di tenere la contabilità della società, quindi invece di pagare il commercialista mi occupo io

di questa attività). Però il conferimento di prestazione di opere e di

servizi non è ammesso per tutti i tipi di società, l’applicazione di opera e di servizi è

ammessa per quei tipi di società che vengono raggruppati nella categoria denominata

società di persone (Società semplici, Società in nome collettivo, Società in accomandita

semplice), ma non sono ammessi per alcuni tipi di società molto importanti e come la Spa,

le Sapa; per le Srl sono ammessi ma con dei limiti, nel senso che soggiacciono a delle

regole speciali. Questo accade perché si tratta di conferimenti di difficile valutazione, ed è

difficile effettuare una stima del preciso valore economico di un conferimento di un opera

di servizi e inoltre sono molto aleatorie perché non è detto che il socio che si è impegnato

ad effettuare una certa prestazione poi possa farlo per tutta la vita della società.

Quindi vedremo che l’ammissibilità o meno di conferimenti di prestazioni d’opera e di

servizi dipende dal tipo di società e dalla posizione che i soci hanno rispetto alle

obbligazioni che la società assume nei confronti dei terzi.

PATRIMONIO SOCIALE

In sede di costituzione della società, tutto il patrimonio della società è costituito dai

conferimenti eseguiti dai singoli soci o dei crediti verso i soci per i conferimenti che ancora

devono e che hanno promesso. Quando la società inizia ad operare, se ha successo,

realizza degli utili, quindi incrementerà le proprie attività, se invece non ha successo

incomincerà a contrarre debiti, e quindi aumenterà le proprie passività. Durante la vita

della società il patrimonio incomincia gradualmente a distinguersi e differenziarsi rispetto

al capitale della società (che corrisponde al valore dei conferimenti dei soci), il patrimonio

è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.

Finché quindi la società non incomincia ad operare ha solo i conferimenti dei soci e quindi

patrimonio e capitale coincidono. Quando la società comincia ad operare patrimonio e

capitale inizieranno a differenziarsi.

La consistenza del patrimonio della società, proprio per consentire l’adeguata

programmazione dell’attività di impresa è accertata periodicamente attraverso la redazione

annuale del bilancio di esercizio, che viene chiamato rendiconto nella società semplice.

Ma questo è un principio che vale per tutti gli imprenditori commerciali, con la differenza

che se ci troviamo di fronte ad un imprenditore individuale commerciale, il patrimonio è

indistinto, non si distingue tra patrimonio utilizzato per soddisfare le proprie esigenze

personali ed il patrimonio utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa, con la creazione

di una società, il patrimonio della società è quello che i soci hanno destinato

esclusivamente all’esercizio dell’attività di impresa.

Un altro istituto da tenere presente è quello del patrimonio netto, distinto rispetto al

patrimonio della società, e il patrimonio netto è dato dalla differenza positiva tra le attività e

5

le passività della società, quindi il patrimonio netto è positivo, quando le attività superano

le passività. Il patrimonio netto inizialmente sarà costituito solo da

capitale (quindi dal valore dei conferimenti dei soci) e poi durante la vita della società sarà

costituito dal capitale + riserve (che sono gli utili non distribuiti, quelli accantonati) + o –

utili / perdite a seconda di cosa si ha, che in ogni esercizio vengono realizzate con l’attività

di impresa.

La funzione del patrimonio sociale

Ha un a funzione di garanzia generica per i creditori sociali, perché i creditori sociali sanno

che in primo luogo potranno contare sul patrimonio della società per vedere soddisfatte le

loro obbligazione.

Si distingue poi a seconda del tipo di società che viene costituita:

Garanzia principale: per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il proprio

patrimonio (società personali).

Per cui la funzione di garanzia può essere esercita sul patrimonio della società in via

principale, e questo accade quando il creditore della società, si può soddisfare sul

patrimonio della società, ma anche sul patrimonio dei singoli soci. Quindi non deve

contare esclusivamente sul patrimonio della società per ottenere il soddisfacimento delle

sue pretese; se il patrimonio della società non è sufficiente può chiedere il pagamento ed il

soddisfacimento anche ai soci della società, e questo accade nel gruppo di società di

persone. Per le società

personali infatti in linea di principio la separazione tra patrimonio dei singoli soci ed il

patrimonio della società non è completa, perché i creditori della società possono anche

chiedere il pagamento ai singoli soci.

Garanzia esclusiva: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio

patrimonio (società di capitali).

Il patrimonio della società invece garantisce garanzia esclusiva dei creditori con

riferimento a quelle società per le cui obbligazioni risponde solo la società con il proprio

patrimonio e quindi il cui creditore non può contare sul patrimonio dei soci per il

soddisfacimento delle loro pretese, ma possono contare solo sul patrimonio della società.

Questo accade nel rapporto tra creditori e società di capitali, nel gruppo di società definite

di capitali per cui le srl, le spa, le sapa. Per le società di

capitali la separazione e distinzione tra il patrimonio dei singoli soci e il patrimon

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher doc2016 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Vanoni Silvia.
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