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Q
questi sovrapprezzi diventano comunque mezzi propri della società, ma NON come
conferimenti di capitale, e quindi NON sono vincolati e quindi sarà anche più facile
successivamente, se la società può permetterselo o restituirli ai soci.
Il sovrapprezzo deve essere versato immediatamente. Mentre i conferimenti di capitale
possono essere versati solamente in parte, ma almeno il 25% subito, il che vuol dire che
per il 75% restante, la società vanta un credito nei confronti dei soci e saranno gli
amministratori a decidere quando riscuotere questo credito, cioè quando chiedere ai soci,
di effettuare i versamenti di capitale ancora dovuti.
Quando si costituisce una società con un unico socio invece, l’unico socio deve versare
immediatamente tutti i conferimenti.
[Questa regola del 25%, del sovrapprezzo, dell’obbligo di versare interamente i
conferimenti nell’ipotesi di società con un unico socio si applicano anche nella Spa]
Nella Srl è introdotta una regola, che nella realtà non è applicata, però c’è. Sempre per
agevolare l’impresa è infatti previsto che invece che effettuare un conferimento, un socio
può consegnare alla società un garanzia per il versamento del conferimento dovuto, che
deve essere emessa o da una banca o da una assicurazione.
Quindi il socio invece che versare 2500 euro, consegna alla società una garanzia emessa dalla
banca in cui si dice “garantisco il pagamento di questa somma” e la società potrà escutere la
garanzia e quindi chiedere il versamento alla banca quando ne avrà bisogno.
Ora, si pensi agli importi che sono in gioco, il fatto di poter sostituire il versamento del 25%
del capitale per esempio con una garanzia bancaria, una fideiussione è molto complicato,
infatti la fideiussione è previsto che debba avere un certo contenuto stabilito da un decreto
ministeriale che non è mai stato emesso, e comunque è una procedura talmente
complessa, che è molto più semplice per un socio effettuare il conferimento di capitale.
Quindi la previsione della possibilità di sostituire un conferimento in denaro con una
garanzia bancario – assicurativa esiste, non è ancora attuabile perché manca la normativa
di applicazione, ma è anche poco pratico e quindi anche in questo caso sarebbe molto
raro nella prassi proprio perché i valori dei conferimenti che devono essere eseguiti sono
comunque contenuti di solito.
Conferimenti d’opera o di servizi
Il conferimento d’opera e di servizi è ammesso solamente se l’atto costitutivo lo prevede,
quindi se l’atto costitutivo non prevede nulla i conferimenti potranno essere solo in denaro.
[C’è una differenza tra la disciplina delle Srl e la disciplina della Spa e Sapa, perché nella
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Spa e nella Sapa è tassativamente vietato il conferimento di opera e di servizi perché
manca la certezza della valutazione del conferimento e la certezza che i conferimenti e la
prestazione possano continuare ad essere eseguiti nel tempo].
Per la Srl invece si è voluto trovare una soluzione intermedia e quindi il conferimento
d’opera e di servizi è consentito, però deve essere assistito dalla prestazione alla Srl di
una garanzia, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa che coincide, che deve
avere lo stesso valore attribuito alla prestazione d’opera o di servizi e può essere escussa
dalla società nel momento in cui il socio d’opera non sia più in grado di effettuare la
prestazione, quindi garantisce il valore della prestazione d’opera e di servizi.
Conferimenti di beni in natura
[I principi qui sono analoghi a quelli che troviamo nella Spa e nella Sapa con una
semplificazione della procedura].
Il conferimento di beni in natura è ammesso solamente se l’atto costitutivo lo prevede,
quindi se l’atto costitutivo non prevede nulla i conferimenti potranno essere solo in denaro.
I conferimenti in natura devono essere interamente effettuati al momento della
sottoscrizione. La preoccupazione del legislatore è che il
valore del conferimento diverso dal denaro, non sia inferiore rispetto al valore che viene
attribuito nel momento in cui è apportato dal socio alla società, perché una delle
preoccupazioni principali del legislatore trovandosi di fronte a società con soci
limitatamente responsabili è quello della effettività del valore del capitale sociale.
Quindi si vuole evitare che i soci nell’atto costitutivo scrivano che il capitale sociale ha
valore determinato, quando poi in realtà i conferimenti diversi dal denaro hanno un valore
che è diverso (inferiore), questa è la preoccupazione del legislatore; se hanno un valore
superiore tanto meglio, se hanno un valore inferiore si pone un problema di tutela dei
creditori della società e dei terzi che avranno rapporti giuridici con la società e che per
soddisfare le loro pretese possono contare esclusivamente sul patrimonio della società il
cui nucleo primo ed essenziale è costituto dal capitale sociale.
Quindi per fare sì che il valore dei conferimenti sia certo ed effettivo è richiesto che il socio
conferente presenti una relazione giurata redatta da un professionista, cioè un revisore
legale o una società di revisione legali, che attesti che il valore del conferimento non è
inferiore rispetto appunto a quello che viene attribuito ed assegnato nell’atto costitutivo.
La relazione giurata dal professionista dovrà indicare la descrizione dei beni o crediti
conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati per la valutazione e dovrà
concludersi dichiarando che il valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo; questa relazione deve
essere allegata all'atto costitutivo che poi sarà iscritto presso il registro delle imprese.
Il notaio che redige l’atto costitutivo per atto pubblico non dovrà procedere alla redazione
dell’atto costitutivo prima di avere verificato, se sono previsti dei conferimenti diversi dal
denaro, che ci sia la garanzia bancaria o assicurativa se sono previsti conferimenti d’opera
o di servizi e che ci sia la relazione dell’esperto per i conferimenti di beni in natura o di
crediti.
La stessa disciplina si applica agli acquisti pericolosi. I beni pericolosi sono beni disciplinati
espressamente alla Spa, e in questo caso la Srl rinvia alla disciplina della Spa. I beni
pericolosi sono acquisti che vengono fatti dalle società nei primi due anni della loro
costituzione, acquisti di beni che la società effettua nei confronti di propri soci e di propri
amministratori. Si vuole evitare che la società per favorire
alcuni de i suoi soci e alcuni dei suoi amministratori effettui degli acquisti nei loro confronti
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a prezzi gonfiati. Si vuole vitare che il
socio, da due anni dalla costituzione, venda un’auto alla società che vale 500 euro e che questa
venga comprata dalla società per 3000 euro in modo da fittiziamente restituire al socio i
conferimenti eseguiti, oppure ancora peggio acquisto di un bene da un amministratore ad un
valore superiore rispetto a quelli di mercato.
Gli acquisti pericolosi sono disciplinati nel senso che anche in questo caso gli acquisti
devono essere decisi dai soci e approvati dai soci sulla base di una relazione di stima. È
una disciplina che si applica nei primi due anni di vita della società perché i primi due anni
di vita sono effettivamente i più delicati per la società.
[nella Spa è prevista una disciplina relativa ai conferimenti in natura, ma semplicemente è
più complessa e articolata, per esempio il soggetto che effettua la valutazione del ben
conferito non è scelto dal socio, ma è nominato da un soggetto terzo, ossia dal presidente
del tribunale presso cui ha sede la società e poi sono previste una serie di deroghe
relativamente alle categorie di beni che hanno un valore determinato, relativamente ad
acquisti che vengono fatti con riferimento a valore di bilancio recenti, però il principio è
uguale ossia i conferimenti i natura devono essere valutati]
Socio moroso
Il socio moroso è un socio che non esegue un conferimento nel termine prescritto.
Gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile
promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri
soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso.
In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta
all'incanto a terzi.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
escludono il socio salvo che la società avrà diritto di trattenere eventuali versamenti
parziali già effettuati dal socio a titolo di risarcimento danni forfettario. Il capitale deve
essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni
dei soci. È considerato socio moroso
anche quel socio che al posto del conferimento abbia consegnato alla società una di
quelle garanzie bancarie e assicurative (che ricordiamo per il momento non sono in
circolazione) e che per qualunque motivo diventassero inefficaci. Resta salva in tal caso la
possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di denaro.
Lezione 21
La nullità della Srl
La disciplina della nullità della Srl in realtà si trova nella normativa della Spa.
Abbiamo già visto, con riferimento alla società di persone, che se il contratto è nullo la
nullità opera retroattivamente solo nella ipotesi in cui la società non abbia ancora iniziato
la propria attività; ma se ha già iniziato la propria attività la nullità avrà effetto solamente
per il futuro e non trascina con se le operazioni e tutti i negozi giuridici posti in essere dalla
società e dai terzi nel periodo precedente all’accertamento della sua nullità con sentenza
del giudice.
Per le società di capitali (Spa, Srl e Sapa) la disciplina della nullità va combinata con un
adempimento essenziale che consiste nella iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle
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imprese.
L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese costituisce la formalità che
comporta l’assunzione da parte della società di personalità giuridica. Quindi la costituzione
di una