LE SOCIETA’ IN GENERALE
La società è la forma più diffusa di impresa collettiva e si era già fatta presente la
distinzione tra imprenditore individuale e imprenditore collettivo. La forma di
organizzazione dell’impresa collettiva propria prevista dal legislatore è la società, anche se
possono essere utilizzate altre forme di organizzazione collettiva per esercitare attività di
impresa, per esempio l’associazione.
Le società sono proprio gli strumenti giuridici che il legislatore ha concepito per consentire
a due o più persone di riunire idee, capitali, conoscenze per esercitare un’attività di
impresa.
L’art 2247 reca la definizione di contratto di società, che nasce come organizzazione tre
due o più soggetti, anche se a partire dal 1993 per alcuni tipi di società il nostro sistema
giuridico ha accettato anche che una società possa essere costituita e proseguire la
propria attività con un unico socio. Quindi fino al 1993 le società potevano solamente
essere pluripersonali, quindi dovevano essere composte dal almeno 2 o più soggetti, e
quindi la definizione che si trova all’articolo 2247, è la definizione originaria di società,
quella che si trovava nel codice del 1942 e ripresa dal codice di commercio. Ciò che è
cambiato da dopo il 1993, quando si è previsto che alcuni tipi di società potessero essere
unipersonali, è il nome dell’articolo, per cui la definizione generale di “società” è diventata
in realtà la definizione del “contratto di società”.
Art. 2247 c.c.: “Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”
Quindi sono richieste due o più persone e l’idea infatti è che unendo le forze dal punto di
vista dei capitali, degli investimenti e delle idee e conoscenze, si può sviluppare un’attività
imprenditoriale molto meglio rispetto a quella che può essere esercitata da un
imprenditore individuale.
Tipi di società sulla slide 4.
L’importante è sapere che NON è possibile esercitare l’autonomia privata ideando nuovi
tipi di società, cioè tipi di società che non sono previsti dal legislatore. Cioè non è
ammessa la società atipica, perché questa è una realtà talmente importante, che il
legislatore ha fissato dei paletti ben precisi per ciascun tipo di società, per le caratteristiche
organizzative, per le responsabilità dei soci, rapporti coi terzi e non tollera che vengano
create delle società diverse rispetto a queste perché è ritenuto pericoloso per il sistema
economico e giuridico.
Caratteri del contratto associativo, cui appartiene il contratto di società:
• Nel contratto associativo ciascuna parte effettua una prestazione che può essere di
natura diversa e di ammontare diverso rispetto alle prestazioni che effettuano le
altre parti. Nel contratto di società infatti due o più persone
conferiscono beni e / o servizi e queste prestazioni sono i conferimenti che
effettuano i soci e che possono essere di valore diverso e anche di natura diversa,
quindi non è richiesta l’identità di valore tra le prestazioni effettuate dalle parti del
contratto, che sono i soci. 1
• Il contratto di società è plurilaterale ed aperto, nel senso che, in via di principio si
costituisce una società con determinati, ma il contratto è tale per cui possono
essere ammessi ulteriori soci oltre a quelli originari.
È un contratto di organizzazione di un’attività futura. Il contratto associativo infatti richiede
l’effettuazione di prestazioni, ma non si esaurisce con l’effettuazione delle prestazioni, 2
• perché ha la funzione di creare un’organizzazione che poi deve operare nel tempo
e avrà rapporti con le parti del contratto associativo ma anche con soggetti terzi.
• Il contratto associativo richiede alcune deroghe alla disciplina generale dei contratti
e si riferiscono alla deroga delle norme 1420, 1446, 1459 e 1466 che si riferiscono
rispettivamente a causa di nullità, annullabilità di contratti, risoluzione di contratti,
impossibilità della prestazione di contratti.
Ad esempio la 1420, si riferisce alla nullità di contratti plurilaterali e prevede che il
contratto plurilaterale non è nullo se è nulla la partecipazione al contratto di una
delle parti, a meno che la partecipazione di quella parte fosse essenziale per la
stipulazione e l’esistenza del contratto, se così fosse, allora l’intero contratto
sarebbe nullo.
Questo principio non si applica nell’ipotesi di contratto associativo.
Nel senso che nel contratto associativo, il contratto stipulato tra più di due parti, nel
caso in cui la partecipazione di una delle parti sia nulla, questo NON comporta mai
la nullità del contratto e ciò vuol dire che si tende a conservare la validità del
contratto e quindi a conservare la organizzazione che è stata creata.
Se ad esempio c’è una società che è costituita da 4 soci e in realtà era necessaria
la firma autenticata da parte di uno dei soci che effettuava un conferimento per il
quale era necessario l’atto pubblico, il conferimento non è stato effettuato con atto
pubblico e quindi la sua partecipazione è nulla per mancanza di forma, comunque
la società esiste e sopravvive con i tre soci e non importa se era essenziale il 4
socio, comunque la società oramai esiste.
Quindi non si applicano al contratto di società una serie di norme che riguardano i
contratti plurilaterali che normalmente sono state concepite per contratti di tipo
commutativo e non contratti associativi.
Elementi essenziali del contratto di società
Il contratto di società è un tipo di contratto associativo, ma non è l’unico perché per
esempio rientrano in questi contratti anche quelli relativi alle associazioni.
Il contratto di società, in base alla definizione dell’articolo 2247, individua degli elementi
essenziali che sono:
I conferimenti dei soci
a) Esercizio in comune di un’attività economica, detto anche scopo - mezzo
b) Lo scopo di divisione degli utili, detto anche scopo – fine.
c) Ossia la finalità ultima della attività della società che potrebbe anche non essere
attuata, perché gli utili potrebbero anche non essere realizzati, oppure, anche se
fossero realizzati, potrebbero venire reinvestiti nell’attività di impresa o nella società
Da poco più di 20 anni è possibile costituire solo alcuni tipi di società (ed in particolare dal
1993 la Srl e dal 2003 le Spa) non tramite contratto, ma tramite atto unilaterale. In questo
caso ci sarà un solo socio che effettua un conferimento al patrimonio della società e
l’attività non sarà esercitata in comune tra i vari soci perché c’è un unico socio, però
comunque con la costituzione della società si crea un’organizzazione dell’attività di 3
impresa che è distinta dal punto di vista giuridico dal singolo socio; si crea un soggetto
giuridico diverso dall’unico socio e anche qui (oltre che ovviamente nelle società
pluripersonali) si crea una separazione tra il patrimonio personale dell’unico socio e il
patrimonio della società che è dedicato all’esercizio dell’attività di impresa.
I CONFERIMENTI DEI SOCI
I conferimenti sono le prestazioni alle quali si obbligano le parti del contratto di società,
cioè sono i contributi che i vari soci effettuano, erogano a favore della società per la
formazione del suo patrimonio iniziale. La società deve esercitare un’attività di impresa,
diventa un’organizzazione separata rispetto ai singoli soci che la costituiscono, e per
esercitare un’attività di impresa il primo elemento necessario sono i capitali. Questi capitali
sono conferiti alla società dai soci e si chiamano conferimenti.
(Attenzione! alla terminologia tecnica: i soci conferiscono capitale alla società)
La funzione dei conferimenti è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per
lo svolgimento dell’attività di impresa.
La differenza con l’imprenditore individuale è che questo utilizza i suoi soldi, il suo
patrimonio è mescolato e dedicato indifferentemente all’esercizio dell’attività di impresa e
anche al soddisfacimento delle sue esigenze personali. Creando invece una società i soci
distinguono separano il loro patrimonio personale rispetto al patrimonio che vogliono
destinare all’esercizio dell’attività di impresa. Questo è uno dei motivi principali per cui si
costituisce una società, e vedremo che in base al tipo di società che viene scelto e quindi
costituito, la distinzione tra il patrimonio personale dei singoli soci e il patrimonio che i soci
attribuiscono alla società tramite conferimenti e che diventa patrimonio della società è più
o meno accentuata. Quindi la distinzione tra
patrimonio della società e patrimonio dei singoli soci può essere più o meno netta,
accentuata a seconda del tipo sociale che viene adottato dai soci (a seconda della società
che i soci decidono di costituire).
Il socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale, parte del proprio
patrimonio personale, all’attività comune e si espone al rischio di impresa perché quei
conferimenti effettuati a favore della società sono soggetti a rischio di impresa e se la
società non ha successo commerciale, saranno persi.
Si crea quindi un effetto giuridico ed economico di separazione, per gradi diversi a
seconda del tipo societario che si sceglie, tra il patrimonio personale del socio ed il
patrimonio della società. Quindi il socio esercita attività di impresa non in proprio ma
tramite la società, e questo effetto di separazione, come già detto, si ottiene anche se si
costituisce una società unipersonale.
I beni conferibili
L’articolo 2247 menziona beni e servizi. Beni da intendersi nel senso molto ampio,
innanzitutto denaro, che è quanto di più comodo e pratico da conferire alla società, poi ci
pensa la società a trasformarlo in quanto necessita; ma anche possono essere conferiti
beni in natura, beni mobili e beni immobili, beni materiali, beni immateriali, ad esempio si
possono conferire computer, un ufficio, un marchio, un brevetto, tutto quanto sia
suscettibile di valutazione economica da un lato (quindi deve essere possibile attribuire un
valore a quei beni) e i soci devono ritenere che il conferimento effettuato sia utile per lo
svolgimento dell’attività di impresa, il conferimento deve essere utile per lo svolgimento di
quella specifica attività di impresa. 4
Quando vengono effettuati dei conferimenti di beni e servizi, si richiede che il conferimento
sia effettuato integralmente e immediatamente al momento in cui si sottoscrive l’atto
costitutivo, mentre vedremo che se i conferimenti consistono in denaro, i soci non sono
obbligati a versare le somme di denaro immediatamente, ma possono rinviare a data
successiva l’effettuazione di parte dei conferimenti.
D’altro canto il legislatore ha posto alcuni limiti per quanto riguarda altri tipi di conferimenti
e cioè per il conferimento di prestazione di opere e di servizi (per esempio la prestazione
di consulenze nell’ambito del marketing che effettuerà la società, oppure un socio
potrebbe offrirsi invece di conferire del denaro, o dei beni, potrebbe offrirsi di occuparsi lui
di tenere la contabilità della società, quindi invece di pagare il commercialista mi occupo io
di questa attività). Però il conferimento di prestazione di opere e di
servizi non è ammesso per tutti i tipi di società, l’applicazione di opera e di servizi è
ammessa per quei tipi di società che vengono raggruppati nella categoria denominata
società di persone (Società semplici, Società in nome collettivo, Società in accomandita
semplice), ma non sono ammessi per alcuni tipi di società molto importanti e come la Spa,
le Sapa; per le Srl sono ammessi ma con dei limiti, nel senso che soggiacciono a delle
regole speciali. Questo accade perché si tratta di conferimenti di difficile valutazione, ed è
difficile effettuare una stima del preciso valore economico di un conferimento di un opera
di servizi e inoltre sono molto aleatorie perché non è detto che il socio che si è impegnato
ad effettuare una certa prestazione poi possa farlo per tutta la vita della società.
Quindi vedremo che l’ammissibilità o meno di conferimenti di prestazioni d’opera e di
servizi dipende dal tipo di società e dalla posizione che i soci hanno rispetto alle
obbligazioni che la società assume nei confronti dei terzi.
PATRIMONIO SOCIALE
In sede di costituzione della società, tutto il patrimonio della società è costituito dai
conferimenti eseguiti dai singoli soci o dei crediti verso i soci per i conferimenti che ancora
devono e che hanno promesso. Quando la società inizia ad operare, se ha successo,
realizza degli utili, quindi incrementerà le proprie attività, se invece non ha successo
incomincerà a contrarre debiti, e quindi aumenterà le proprie passività. Durante la vita
della società il patrimonio incomincia gradualmente a distinguersi e differenziarsi rispetto
al capitale della società (che corrisponde al valore dei conferimenti dei soci), il patrimonio
è costituito dal complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.
Finché quindi la società non incomincia ad operare ha solo i conferimenti dei soci e quindi
patrimonio e capitale coincidono. Quando la società comincia ad operare patrimonio e
capitale inizieranno a differenziarsi.
La consistenza del patrimonio della società, proprio per consentire l’adeguata
programmazione dell’attività di impresa è accertata periodicamente attraverso la redazione
annuale del bilancio di esercizio, che viene chiamato rendiconto nella società semplice.
Ma questo è un principio che vale per tutti gli imprenditori commerciali, con la differenza
che se ci troviamo di fronte ad un imprenditore individuale commerciale, il patrimonio è
indistinto, non si distingue tra patrimonio utilizzato per soddisfare le proprie esigenze
personali ed il patrimonio utilizzato per l’esercizio dell’attività di impresa, con la creazione
di una società, il patrimonio della società è quello che i soci hanno destinato
esclusivamente all’esercizio dell’attività di impresa.
Un altro istituto da tenere presente è quello del patrimonio netto, distinto rispetto al
patrimonio della società, e il patrimonio netto è dato dalla differenza positiva tra le attività e
5
le passività della società, quindi il patrimonio netto è positivo, quando le attività superano
le passività. Il patrimonio netto inizialmente sarà costituito solo da
capitale (quindi dal valore dei conferimenti dei soci) e poi durante la vita della società sarà
costituito dal capitale + riserve (che sono gli utili non distribuiti, quelli accantonati) + o –
utili / perdite a seconda di cosa si ha, che in ogni esercizio vengono realizzate con l’attività
di impresa.
La funzione del patrimonio sociale
Ha un a funzione di garanzia generica per i creditori sociali, perché i creditori sociali sanno
che in primo luogo potranno contare sul patrimonio della società per vedere soddisfatte le
loro obbligazione.
Si distingue poi a seconda del tipo di società che viene costituita:
Garanzia principale: per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il proprio
patrimonio (società personali).
Per cui la funzione di garanzia può essere esercita sul patrimonio della società in via
principale, e questo accade quando il creditore della società, si può soddisfare sul
patrimonio della società, ma anche sul patrimonio dei singoli soci. Quindi non deve
contare esclusivamente sul patrimonio della società per ottenere il soddisfacimento delle
sue pretese; se il patrimonio della società non è sufficiente può chiedere il pagamento ed il
soddisfacimento anche ai soci della società, e questo accade nel gruppo di società di
persone. Per le società
personali infatti in linea di principio la separazione tra patrimonio dei singoli soci ed il
patrimonio della società non è completa, perché i creditori della società possono anche
chiedere il pagamento ai singoli soci.
Garanzia esclusiva: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio
patrimonio (società di capitali).
Il patrimonio della società invece garantisce garanzia esclusiva dei creditori con
riferimento a quelle società per le cui obbligazioni risponde solo la società con il proprio
patrimonio e quindi il cui creditore non può contare sul patrimonio dei soci per il
soddisfacimento delle loro pretese, ma possono contare solo sul patrimonio della società.
Questo accade nel rapporto tra creditori e società di capitali, nel gruppo di società definite
di capitali per cui le srl, le spa, le sapa. Per le società di
capitali la separazione e distinzione tra il patrimonio dei singoli soci e il patrimon
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