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Standardizzazione e categorie di quote
All’art. 25 d.L. 179/2012 si ha la definizione di startup innovativa, ossia “la società di capitali le cui azioni o
quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o MTF, che
possiede i seguenti requisiti: è costituita da max 60 mesi, è residente in IT, dal 2° anno di attività il totale del
valore della produzione annua è <€5mln, non distribuisce utili, ha come oggetto lo sviluppo o produzione di
prodotti o servizi innovativi”. È richiesta, quindi, la forma giuridica di società di capitali e per queste imprese
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 sono stabilite regole derogatorie rispetto al diritto comune: lo status di startup si acquisisce con l'iscrizione in
una sezione del registro delle imprese e dura fino ad un massimo di 5 anni dalla costituzione. Queste norme
erano originariamente riferite alle sole startup innovative, ma oggi sono state estese alle PMI innovative, ossia
imprese qualificabili come PMI che hanno un processo produttivo innovativo e, mentre la qualifica di startup
è temporanea (max 5 anni), la PMI è stabile. In seguito si è allargato il campo di applicazione di queste norme
a tutte le PMI. I parametri per qualificare un’impresa come PMI sono nella Racc. EU 361/2003, poi codificata
nel Reg. 1129/2017 art. 2, e sono: numero di dipendenti occupati <250 e 1 dei seguenti 2 parametri, ossia
ricavi da prodotti <50mln o attivo SP <43mln. È consentito alle Srl PMI di derogare sul piano della
partecipazione sociale (ossia deroga all'art 2468, che prevede che “le partecipazioni dei soci non possono
essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”), infatti è
consentito alle PMI Srl di strutturare la partecipazione sociale in categorie di quote: all’art. 26 2c “l'atto
costitutivo della Srl startup innovativa può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e può liberamente
determinare il contenuto delle categorie anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2468”, mentre al 3c
“l’atto costitutivo della Srl startup innovativa può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di
voto o che attribuiscono diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione del socio o diritti di
voto limitati a certi argomenti o subordinati al verificarsi di condizioni non meramente potestative”. Per poter
sfruttare quanto consentito da queste norme, ossia permettere la creazione di categorie di quote, è
necessario che le partecipazioni siano impersonali (quindi rappresentate da azioni), mentre nella Srl sono
personali, per cui si devono spersonalizzare le quote tramite clausola statutaria, rendendole così equivalenti
sul piano giuridico alle azioni: per fare ciò, ogni quota deve rappresentare la stessa frazione di capitale
sociale, si assegna un VN alla singola quota, che non sarà più legata al conferimento che ogni socio ha fatto,
ma rappresenta una frazione del capitale sociale, quindi si dovrà definire il numero di quote con VN uguale. Il
VN va indicato nell'atto costitutivo, con modifica dello stesso se la società è già costituita.
L’art. 26, invece, al 2c e 3c prevede disposizioni replicabili alle norme della SpA (2c simile all'art. 2348 e 3c
simile all'art. 2351): creare una categoria di quota significa modificare i diritti patrimoniali e amministrativi con
riferimento ad un gruppo di quote. Quando si crea una categoria di quote si creano:
• Quote ordinarie che contengono lo status di socio minimo
• Categorie di quote, diverse da quelle ordinarie sul piano dei diritti patrimoniali o amministrativi. Riguardo i
diritti amministrativi, l’art. 26 3c permette di derogare al diritto di voto (regola 1 quota, 1 voto), ma le
deroghe sono consentite espressamente solo al ribasso (categorie di quote senza voto, che attribuiscono
diritti di voto in modo non proporzionale alla partecipazione o con voto limitato al verificarsi di certe
condizioni). È discusso se la deroga possa avvenire anche al rialzo, creando cioè categorie di quote a voto
plurimo: quando è stato scritto il 3c non era ancora possibile creare categorie di azioni a voto plurimo nelle
SpA, ma oggi ciò cosa è possibile, quindi dovrebbe essere possibile anche nelle Srl.
Inoltre, la norma non prevede l'assemblea speciale, ma la Srl PMI, quando crea la categoria di quote, la può
prevedere nell’atto costitutivo.
La disciplina della scritturazione e circolazione ai sensi degli artt. 83 bis ss TUF
Fino a poco tempo fa il documento rappresentativo della quota era di tipo cartolare, ma la L. 21/2024 ha
introdotto all’art. 26 d.L. 179/2012 la variante della quota scritturale per le Srl PMI, con conseguenze sul
piano della circolazione. Al 2c bis “le quote della Srl PMI possono esistere in forma scritturale ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 83 bis ss TUF”. Le quote della Srl PMI possono quindi essere scritturate,
avvalendosi della società di gestione accentrata, infatti all’art. 26 d.L. 179/2012:
• 2c ter “alle quote emesse in forma scritturale si applica la disciplina” del TUF delle azioni scritturali.
• 2c quater “per le Srl PMI, che emettono quote in forma scritturale, è obbligatorio tenere il libro soci”. Di
solito, nelle Srl il libro dei soci non è previsto, perché sostituito dal deposito nel registro delle imprese, ma
se la società emette quote scritturali il libro soci è obbligatorio, perché le quote si muovono attraverso
scritture contabili degli intermediari su cui si appoggiano i soci, quindi non c'è il passaggio nel registro
delle imprese. Inoltre, “per le quote di partecipazioni emesse in forma diversa da quella scritturale, vanno
indicati nel libro soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di ciascuno, i
versamenti sulle partecipazioni e le variazioni delle persone dei soci”: riguardo le quote di partecipazioni
emesse in forma diversa da quella scritturale, non è da intendersi nel senso che la quota può essere
digitalizzata, perché le quote digitali non sono previste dal Reg. EU, ma resta un problema interpretativo.
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 • 5c “in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 1c, le quote di partecipazione in Srl PMI possono essere
oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali”.
Questa disposizione facilita il trasferimento delle quote, il quale può essere preceduto da un’offerta
pubblica di vendita (sollecitazione all’investimento tramite offerta al pubblico delle quote), realizzata anche
usando portali gestiti da intermediari autorizzati alle operazioni di crowdfunding. Quando la società realizza
un'operazione di questo tipo, è interessato l’art. 100 ter TUF, riferito alle offerte attraverso i portali per la
raccolta di capitali. Il 2c bis, infatti, introduce una disciplina di circolazione della quota alternativa sia a
quella basata sul deposito nel registro delle imprese sia a quella delle quote scritturali che ruota attorno alla
società di gestione accentrata: si tratta di un regime di trasferimento alternativo, che si applica solo alle
partecipazioni che sono state oggetto di offerta pubblica di vendita tramite portali e si lascia la scelta al
socio se usare questo regime o quello circolatorio ordinario. La norma, quindi, consente di realizzare la
sottoscrizione delle partecipazioni con offerta al pubblico: gli strumenti sono sottoscritti dagli intermediari
(SIM, banche, SGR, ecc.), i quali devono pubblicare nel registro delle imprese che il deposito è fatto per
conto di terzi (dell’investitore). L'investitore può decidere di acquisire le partecipazioni che sono state per
suo conto sottoscritte, chiederne l'intestazione e diventare socio (trasferimento con regole normali) o può
chiedere di usare il sistema di circolazione alternativo, ossia la partecipazione rimane intestata
all'intermediario e questo rilascia all'investitore un certificato che sostituisce la partecipazione, che serve
all'investitore per esercitare i diritti sociali nella società: di fatto le partecipazioni rimangono intestate
all'intermediario, ma i diritti sociali sono esercitati dall’investitore. La circolazione si realizza con
scritturazioni (scritture contabili), che sostituiscono l’iscrizione nel registro delle imprese e realizzano il
passaggio dalle partecipazioni tra investitori sostituendo la formalità del deposito, evitandone anche i costi.
Limiti alla circolazione di partecipazioni ??
Nella SpA e quotate vi è libera circolazione delle azioni, ma in caso di azioni nominative o mancata emissione
di titoli, possono esserci vincoli dall'autonomia statutaria, infatti “nel caso di azioni nominative o mancata
emissione di titoli azionari, lo statuto può sottoporre a certe condizioni il loro trasferimento e può, per max 5
anni dalla costituzione della società o dall’introduzione del divieto, vietarne il trasferimento” (art. 2355 bis):
nelle SpA si dà meno rilevanza al socio a vantaggio dell’interesse sociale, con la previsione di clausole che
limitano la trasferibilità della partecipazione azionaria e impediscono l'iscrizione nel libro soci del compratore
dell’azione (suo presupposto per esercitare i diritti sociali), ciò vale anche per le Srl, ma queste clausole
impattano, invece del libro soci, l'atto di trasferimento nel registro. Clausole comuni sono:
1. Clausola di prelazione, consente sia di evitare il decremento della partecipazione del singolo socio sia di
conservare la stabilità della compagine sociale. Con tale clausola:
a. Clausola di prelazione propria (scambio in denaro): il socio che vuole trasferire l'azione deve offrirla
prima agli altri soci, in proporzione alle loro partecipazioni, comunicando agli altri soci l'intenzione a
vendere e stabilendone le condizioni economiche e, se rimane inoptata, allora può venderla a terzi.
b. Clausole di prelazione impropria (scambio a fronte di corrispettivo infungibile), a tutela dell'interesse
del socio ad accrescere la sua partecipazione: per determinare il valore da corrispondere al socio si
guarda alla disciplina del recesso, ossia questa clausola è ammessa se il prezzo che i soci che
esercitano la prelazione devono riconoscere al socio è uguale o superiore al prezzo della quota da
corrispondere al socio in caso di recesso.
Il funzionamento della clausola di prelazione si basa sulla denunciatio, ovvero sull’atto con cui il titolare
delle azioni rende nota ai soci la sua intenzione di venderle: se il socio vende le azioni senza denunciatio,
il negozio è invalido e il terzo che ha acquistato in violazione della clausola non può essere i