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Diritto del lavoro

Prof. Lucio Imberti

Il diritto del lavoro, dal punto di vista storico-sociale, nacque con la rivoluzione industriale della fine del XVIII secolo,

quando l’abbandono del sistema feudale e l’avvento della tecnologia determinarono l’abbandono delle vita agricola ed

una migrazione di massa nelle città che richiedevano grande manodopera. I lavoratori in questa fase vivono in

condizioni disumane, in ambienti malsani e senza alcuna tutela dei loro diritti. Le nuove classi dirigenti non gradivano

altresì che le classi lavoratrici si organizzassero per difendere i propri interessi dal momento che, da una parte,

l’esistenza di organizzazioni sociali intermedie fra cittadino e Stato era considerata un modo di far rivivere le superate

istituzioni corporative, dall’altro, la sempre più dominante ideologia liberista del laissez faire vedeva nell’azione di

organizzazioni collettive rappresentative degli interessi dei lavoratori un mortale attentato alla liberà di commercio. In

conseguenza di ciò si è instaurato un regime di repressione penale del sindacalismo come la legge Le Chapelier del

1791 che, abolendo le corporazioni ed introducendo il delitto di coalizione, proibiva anche l’associazionismo dei

lavoratori e lo sciopero. Lo squilibrio di poteri insito nella relazione contrattuale di lavoro tra datori e lavoratori ha

rappresentato il dato sociale di partenza dal quale è scaturito un movimento rivolto al riscatto delle classi lavoratrici e

all’introduzione di correttivi sociale al mercato, nel cui ambito si è sviluppato il diritto del lavoro. Il sindacalismo ha

creato un contropotere collettivo al potere, prima illimitato, del datore di lavoro. I sindacati sono entrati in scena

dapprima in Gran Bretagna (Trade unions), avendo l’obiettivo di tutelare gli interessi dei lavoratori imponendo ai datori

di lavoro dei canoni da osservare; i sindacati però erano minacciati ancora dal regime di repressione penale e

dall’assenza di garanzie sul piano civilistico per poter operare efficacemente. Accettati nell’ordinamento inglese, i

sindacati si trovarono a fronteggiare le varie azioni civili di responsabilità, per presunto attentato alla libertà di

commercio protetta nel common law, promosse dalle imprese per i danni causati da fatti di sciopero; per la necessità di

incidere su un regime giuridico che rimaneva ostile, venne fondato nel 1900 il Labour Party, con cui il movimento

sindacale potesse rappresentare gli interessi dei lavoratori sul piano politico-legislativo. Un primo traguardo ottenuto da

tale partito fu l’immunità, concessa ai sindacati, dalla responsabilità civile per le azioni collettive ad essi promosse; da

allora il sindacalismo britannico ha conosciuto un grande sviluppo sulla base del sistema di closed shop, che obbligava i

lavoratori ad iscriversi al sindacato. Nell’Italia postunitaria la seconda metà dell’800 è stata, per il movimento operaio,

un periodo di inquietudine e di incubazione; sorsero le società di mutuo soccorso, talvolta sostenute anche dalle

imprese, che hanno dato vita ad importanti esperienze di solidarietà dei lavoratori in relazione alle situazioni più

classiche di bisogno, quali le malattie e gli infortuni. In una seconda fase, le società operaie si sono trasformate in leghe

di resistenza, aspiranti ad una qualche forma di regolazione negoziale delle condizioni di lavoro; una fase successiva è

stata poi caratterizzata dalla strutturazione ed organizzazione del sindacalismo, a livello sia di territorio che di settori

produttivi secondo il modello sempre più dominante del sindacalismo di industria, poi detto di categoria. L’esistenza di

tali coalizioni o associazioni era, di massima, tollerata, pur essendo repressi i fatti di sciopero; una svolta si ebbe con il

Codice penale Zanardelli del 1889 che ha segnato il passaggio ad un regime di tolleranza legale dello sciopero,

solamente sul piano penalistico, ferma restando la responsabilità civile. In Italia l’azione sindacale ha avuto una

connotazione anche politica; la CGIL, per esempio, è stata costituita nel 1906 dalla fusione delle associazioni sindacali

dello schieramento sinistrorso formatesi nel decennio precedente. A fianco del sindacalismo di impronta socialista, si

sviluppò altresì, un sindacalismo bianco di ispirazione cristiana, che si richiamava alla nascente dottrina sociale della

chiesa (si ricordi la distinzione tra socialisti rivoluzionari e riformisti). L’eliminazione degli ostacoli legali all’esistenza

ed all’azione dei sindacati non poteva bastare per migliorare, quantomeno negli aspetti socialmente più intollerabili, la

condizione dei lavoratori, occorrendo una disciplina specifica del contratto di lavoro, al tempo definito locatio

operarum; a partire dal XIX si iniziò a considerare il diritto privato come inadeguato per regolare il contratto di lavoro,

sostenendo il diritto privato-sociale, animato dall’intento di riequilibrare la condizione negoziale del lavoratore. Le

leggi protettive emanante in questo periodo storico, assunsero dunque la veste di una legislazione speciale parallela al

codice ed avente la forza normativa di ordine pubblico, cioè imperativa e non derogabile in senso peggiorativo per il

lavoratore, inoltre non aggirabile attraverso pattuizioni individuali (tra queste: il lavoro dei fanciulli, gli infortuni sul

lavoro, la condizione delle lavoratrici madri, il lavoro delle mondine e degli addetti ai forni); a questi provvedimenti si è

affiancato nel 1893, la giurisprudenza dei probiviri, arbitri cui i lavoratori potevano ricorrere per far decidere, secondo

equità, le controversie intentate verso i propri datori di lavoro, e ai quali si deve l’elaborazione di regole importanti

come quelle del preavviso nel licenziamento ad nutum e dell’efficacia sospensiva dello sciopero sul contratto di lavoro.

Al contempo cominciò a svilupparsi, in connessione con lo sviluppo del sindacalismo di categoria, il sistema della

contrattazione collettiva sia nazionale che aziendale. Nel ventennio fascista i sindacati rossi e bianchi vennero eliminati;

l’associazione delle imprese industriali (Confindustria), per addurre un esempio, ha riconosciuto alle associazioni

sindacali fasciste il monopolio della rappresentanza sindacale, ottenendo in contropartita l’eliminazione delle

commissioni interne; l’ideologia corporativa del fascismo intendeva porsi come alternativa tanto al liberalismo quanto

al socialismo, criticato per il collettivismo. Sul versante sindacale, ciò si è risolto in un drammatico ritorno al passato,

con la soppressione della libertà sindacale e di sciopero, ritenute incompatibili con un’ideologia che rigettava il

postulato liberale del libero conflitto fra le classi sociali (come affermato dalla legge sindacale del 1926 e da numerose

norme del codice penale Rocco del 1930). Pur ammettendosi in astratto la possibilità di costituire sindacati, il governo

si riservava la facoltà di conferire il riconoscimento giuridico di diritto pubblico, per ciascuna categoria produttiva, ad

un solo sindacato, purché espressivo di almeno il 10% dei lavoratori di quella categoria, e guidato da persone di sicura

fede nazionale; ne è conseguito il riconoscimento dei soli sindacati legati al Partito nazionale fascista, i quali hanno

assunto la rappresentanza generale dei lavoratori e degli imprenditori di ciascuna categoria. Il contratto collettivo

stipulato da tali sindacati era dotato di un’efficacia erga omnes, i.e. estesa a tutte le imprese e a tutti i lavoratori della

categoria; tale contratto era inderogabile a livello individuale. Attribuendo in questo modo ai sindacati ed al contratto

collettivo una valenza pubblicistica, superando le difficoltà teorica circa l’efficacia del contratto collettivo. Quanto allo

sciopero, esso venne incriminato, come la serrata degli imprenditori, nel codice penale Rocco, con disposizioni poi

dichiarate incostituzionali dalla Corte. Gli eventuali conflitti in materia lavorativa avrebbero dovuto essere risolti dalla

Magistratura del lavoro, cui si fece ricorso minimamente; il ventennio fascista, pur segnando una cesura netta con l’età

liberale, è stato caratterizzato da una notevole legislazione del lavoro e previdenziale che ha avuto un notevole sviluppo

(legge sull’orario di lavoro, sull’impiego privato, sulle lavoratrici madri e sul lavoro di donne e fanciullo, la legge del

diritto al riposo domenicale e settimanale, il perfezionamento sugli infortuni sul lavoro o l’istituzione della tutela

pensionistica obbligatoria e della tutela mutualistica contro le malattie dei lavoratori). La legislazione del periodo è

culminata nel codice civile del 1942 che, salvo alcuni aggiustamenti, rappresenta ancora oggi il nucleo della normativa

lavoristica per quanto concerne la struttura obbligatoria del contratto di lavoro subordinata. Il 2094 cc è uno degli

articoli emanati nel ventennio fascista ed ancora vigenti ad oggi “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga

mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e

sotto la direzione dell'imprenditore”. Dopo la caduta fascista, l’ordinanza n.28/1944 del governo militare alleato ha

disposto la soppressione delle strutture sindacali-corporative e la ricostruzione di un regime di libertà sindacale; vennero

mantenute provvisoriamente in vigore, le norme dei contratti collettivi dell’epoca corporativa. Il sindacalismo

antifascista trovò un’unità provvisoria nella CGIL, poi divisasi in CISL, di ispirazione cattolica, e UIL, di ispirazione

repubblicano-socialista. La Costituzione del 1948, creando lo Stato democratico liberale, ha conferito un nuovo

fondamento al diritto del lavoro, indicandone la direzione e lo sviluppo, essendo tuttavia inapplicato fino agli anni 60-

70, quando, sotto il governo della sinistra, vennero introdotte numerose leggi a tutela del lavoro subordinato (divieto di

interposizione nell’impiego della manodopera, limitazioni alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato,

legge n.604 del 1966 che ha limitato l’esercizio del potere imprenditoriale di licenziamento). Sul finire del decennio, e

poi degli anni 70, la tendenza verso una redistribuzione del potere e della ricchezza a favore delle classi lavoratrici si è

intrecciata con fenomeni di contestazione, talora violenta, dell’ordine politico e sociale esistente. In questi anni di

fermento venne emanata una legge attesa da tempo, lo Statuto dei diritti dei lavoratori, finalmente adottato con la legge

del 20 maggio 1970, n.300; tale Statuto aveva la finalità di stabilire norme a tutela della libertà e della dignità dei

lavoratori e di promuovere la presenza di organismi di rappresentanza dei lavoratori, collegati ai sindacati più

rappresentativi, nonché lo svolgimento dell’attività sindacale all’interno dei luoghi di lavoro. Lo Statuto ha modificato,

in senso rafforzativo della protezione del lavoratore illegittimamente licenziato, la legge 604/1996 con l’art.18 intitolato

Reintegrazione nel posto di lavoro. Gli anni 70 sono stati caratterizzati, all’insegna dell’unità di azione fra i sindacati

principali, da un’imponente crescita della contrattazione collettiva e aziendale e nazionale. Le retribuzioni dei lavoratori

vennero sottratte all’inflazione mediante un meccanismo che comportava un incremento delle stesse in correlazione

all’aumento del costo della vita; anche la giurisprudenza di questo periodo è caratterizzata dalla difesa in favore della

classi lavoratori. Il periodo di benessere e concessioni ai lavoratori iniziò ad essere minato da una crisi economica che

fece salire l’inflazione al 20%, accompagnata da fenomeni di stagnazione economica, i.e. disoccupazione; l’inflazione

induceva, nei lavoratori, la spinta ad ulteriori rivendicazioni retributive che generavano, non corrispondendo ad

incrementi di produttività, atre pressioni inflazionistiche. Nel periodo della c.d. solidarietà nazionale, sul finire degli

anni 70, sono state emanate le leggi di emergenza, miranti al contenimento dei costi di lavoro in funzioni

antinflazionistica. Il difficile andamento economico, che rendeva urgente rilanciare un sistema produttivo appesantito da

alti costi e bassa produttività, ha lasciato i primi segni sulle priorità legislative del tipo quella sulla modifica del sistema

di assunzione obbligatoria, quella sull’introduzione di nuovi tipi di contratto di lavoro subordinato o quella che ha

contribuito all’aumento dell’efficacia delle visite di controllo sui malati con la previsione di fasce orarie per la

reperibilità domiciliare. Il diritto del lavoro subì un nuovo processo di crisi con la globalizzazione, caratterizzata da un

incremento esponenziale dei rapporti di scambio commerciali fra le aree economiche e dall’accesso al mercato di paesi

nuovi correlati da costi di lavoro incomparabilmente inferiori a quelli delle economie occidentali, dall’importazione di

prodotti da parte del Primo mondo, dalla crisi drammatica dei settori industriali nazionali messi fuori mercato dei

prodotti esteri e dalla liberalizzazione totale dei movimenti di capitale. La riforma strutturale da adottare era ravvisata,

di conseguenza, in un incremento del tasso di flessibilità consentito nell’impiego del fattore lavoro, sulla premessa che

soltanto un’impresa flessibile è in grado di minimizzare i costi e reggere le sfide dei mercati internazionali; si ricordi

che con l’espressione flessibilità del lavoro si fa riferimento ad una modalità di gestione della forza di lavoro

caratterizzata da un’elevata adattabilità alle variazioni dell’ambiente produttivo, in relazione alle esigenze dell’azienda

come valutate dall’imprenditore. La flessibilità può essere numerica, quando l’organico dell’impresa è adattabile in

relazione al mutevole fabbisogno produttivo, funzionale, che misura la facilità con cui l’imprenditore può mutare le

mansioni dei lavoratori o modificarne il luogo di lavoro, temporale, che attiene alla possibilità di modulare l’orario di

lavoro in relazione ai ritmi della produzione e del mercato e, infine, retributiva, che consente oscillazioni dei livelli

retributivi standard in relazione all’andamento dell’impresa o ad altre variabili. La domanda di più flessibilità si

traduceva in una richiesta di liberalizzazione del mercato del lavoro, ovvero di superamento di certe garanzie o di

restituzione all’autonomia individuale di una facoltà di deroga rispetto ad esse. Alcuni giuristi inoltre accusarono il

diritto del lavoro di essere un fattore causativo della disoccupazione, avendo ad interesse la protezione dei lavoratori

occupati e garantiti, gli insider, ma non dei disoccupati o non occupati, gli outsider; il diritto del lavoro venne messo in

discussione nelle sue basi fondative. Tutto questo si tradusse, negli anni 90, in un andamento legislativo la cui cifra

principale è stata quella della ricerca di una stabilizzazione macroeconomica da un lato, e di una prima apertura

all’istanza di flessibilità dall’altro. Sono da ricordare la legge del 1991 sui licenziamenti collettivi, la legge del 1997 che

ha legalizzato il lavoro interinale (fornitura di lavoro temporaneo), e la legge del 1997 che ha superato il collocamento

pubblico, prima con l’abolizione della richiesta di assunzione, poi con il decentramento a Regioni e Province, e con

l’apertura ai privati, del mercato dell’intermediazione della manodopera, che hanno contribuito ad accrescere il tasso di

flessibilità, seguito da un declino della disoccupazione. La maggiore realizzazione normativa del decennio è stata la

privatizzazione del lavoro pubblico, con il decreto legislativo 165 del 1993, rivolta all’ambizioso obiettivo di conciliare

la tutela dei diritti dei lavoratori pubblici con un recupero di efficienza dell’apparato amministrativo. I temi del lavoro

sono stati fra i caldi dell’azione del secondo Governo Berlusconi, che ha operato in un’atmosfera caratterizzata da una

forte politicizzazione del dibattito sulla riforma del mercato del lavoro, all’interno anche di un’ottica transnazionale; il

manifesto programmatico del governo Berlusconi per i temi del lavoro è stato il Libro bianco sul mercato del lavoro,

presentato nel 2001, la cui dichiarata priorità era l’incremento dell’insoddisfacente tasso di occupazione italiano,

mediante politiche volte a rendere più dinamico e flessibile un mercato del lavoro ancora molto distante dagli obiettivi

di Lisbona. Al fondo di tale strategia era rimarcata la necessità di spostare il baricentro della tutela del lavoratore dal

rapporto di lavoro al mercato del lavoro, cioè una minore protezione dei già occupati e di un sostegno maggiore ai

lavoratori, rimasti privi di lavoro, di ritrovarne in tempi brevi un altro, se del caso previa riqualificazione professionale e

con una rete di sicurezza economica negli intervalli tra un impiego e l’altro; una parte del programma del Libro bianco è

stata tradotta in provvedimenti legislativi: n.368 del 2001 (nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo

determinato), n.66 del 2003 (riforma dell’orario di lavoro e dei riposi) e, in ultimo, n.276 del 2003 (riforma del mercato

del lavoro, stipulato dal governo con CISL e UIL, chiamata decreto Biagi, caratterizzata da un’ulteriore apertura ai

privati nei servizi per il lavoro, da un insieme di norme rivolte a favorire le esternalizzazioni, dalla modificazione in

senso più flessibile di alcuni contratti atipici o l’introduzione del contratto di collaborazione a progetto). Per quanto

concerne la flessibilizzazione delle tutele del rapporto di lavoro, il governo non ha avuto la volontà o la forza politica di

intaccare il nucleo della disciplina del rapporto di lavoro standard, ed ha dunque puntato sull’incremento di flessibilità

al margine, cioè sulla liberalizzazione dell’accesso a forme contrattuali non-standard, quali il contratto a termine ed il

contratto di somministrazione del lavoro;

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher robertocav di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Imberti Lucio.
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