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DIRITTO DEL LAVORO (PRIMA PARTE)-DIRITTO SINDACALE

PROGRAMMA

-diritto del lavoro (prima parte) equiparato al diritto sindacale

-diritto del lavoro (seconda parte)- secondo semestre

rapporto lavoro subordinato

-diritto del lavoro (terza parte )- primo semestre/ quarto anno

un particolare istituto (licenziamento)

ESAMI

diritto del lavoro (prima parte) equiparato al diritto sindacale

TESTI

Carinci- Diritto del lavoro

PREMESSA

Il diritto sindacale presenta alcune materie normate, altre meno, altre per nulla

normate. Questo rispecchia l'obiettivo del legislatore di concedere la possibilità

al diritto sindacale di disciplinare determinati istituti funzionanti per

autoregolamentazione. Quindi ciò che rileva sono i principi di carattere

generalizzante nonché il frutto di interpretazione dei giudici

APPUNTI 7/10/14

Il diritto sindacale è una parte del diritto del lavoro ed è quella parte che tratta

-dei rapporti che intervengono tra imprenditore e lavoratori, e qunidi con tutto

quello che ne consegue, la nascita e lo sviluppo delle organizzazioni sindacali,

dei lavoratori, delle organizzazioni territoriali, la nascita e lo sviluppo del

fenomeno della contrattazione collettiva, lo sciopero.

Quando nasce e perchè nasce il diritto sindacale, del lavoro?

Il problema che ha rappresentato la fonte della nascita del dirtto del lavoro e del

diritto sindacale è il fatto che ad un certo punto i lavoratori acquisiscono la

consapevolezza di ricevere un trattamento nettamente inferiore rispetto al quale

avrebbero diritto.

La nascita del diritto sindacale va collocata nel periodo della rivoluzione

industriale, momento che determina la nascita del diritto del lavoro.

Con la nascita della rivoluzione industriale si ha un boom nella produzione

dovuta all'ingerenza delle industrie. Prima che si sviluppassero le industrie

l'economia si basava su artigianato e agricoltura.

Quindi cambia in maniera significativa non solo il sistema di produzione ma

anche più propriamente la struttura lavoro.

Prima il lavoratore era l'agricoltore, l'artigiano, che con la nascita dell'industria

viene attratto dalle imprese. Per cui la gente si riversa dalle campagne nelle città

dove ci sono poli produttivi significativi dove cercare lavoro.

Questo pone problemi legati al fatto di trovare una casa, di garantire assistenza

alle persone, che a migliaia vanno a vivere su un determinato territorio.

Cambia che diversamente da prima, con la rivoluzione industriale, con la

nascita dell'industria i lavoratori che prima lavoravano in via autonoma o con

un sistema diverso, si trovano concentrati con un numero significativo nello

stesso contesto produttivo, e inoltre lavorano tutti alle dipendenze di un

imprenditore.

L'imprenditore è colui che il denaro per aprire un'azienda, per portare avanti la

produzione, e anche per dare lavoro ai suoi dipendenti, persone che cercano

nella fabbrica una prospettiva differente.

Ciò che rileva diversamente da prima è che la rivoluzione industriale

presuppone che molti lavoratori siano concentrati in uno stesso luogo e lavorino

alle dipendenze di un soggetto, l'imprenditore.

Questo tipo di rapporto è assolutamente squilibrato.

Il diritto del lavoro nasce per riequilibrare i rapporti tra imprenditore, colui che

è in grado di offrire lavoro, e chi dipende economicamente dall'imprenditore.

Inizialmente questo rapporto è squilibrato perchè non c'erano norme ad hoc che

potessero riequilibrare la situazione.

Invece tutti i rapporti si giocavano- come avviene per quanto riguarda i

contratti- sulla base di un rapporto paritario.

Nel diritto privato in tema di contratti vige l'autonomia contrattuale, il rapporto

di parità tra i contraenti, secondo un'idea per cui c'è una posizione paritaria tra

le parti che stipulano un contratto.

Nel rapporto di lavoro, che si instaura tra un imprenditore e i dipendenti, è

invece un rapporto squilibrato perchè c'è un soggetto molto più forte

economicamente e un soggetto più debole la cui sopravvivenza dipende quasi in

tutto e per tutto dal lavoro che gli viene dato dall'imprenditore.

Non a caso a proposito del rapporto di lavoro si parla di dittatura contrattuale,

nel senso che pur nel contesto di un contratto, di un accordo tra lavoratore e

datore di lavoro, esisteva una parte decisamente più forte che può essere

rappresentata come un dittatore, in quanto impone in tutto e per tutto la sua

volontà.

Prima non c'era regolamentazione per quanto riguarda l'orario di lavoro, non

c'era una disciplina per quanto riguarda i licenziamenti, non c'era una tutela per

quanto riguarda la sanità, la maternità.

C'era uno sfruttamento generalizzato della manodopera delle donne e di

bambini, che lavoravano tante ore ma pagati meno perchè soggetti considerati

deboli.

Dietro questo rapporto paritario c'era sostanzialmente una netta prevalenza della

discrezionalità dell' imprenditore rispetto ai lavoratori.

Questa situazione a mano amano si è affievolita, in particolare con l'emergere

della corrente marxista/socialista/cattolica, che hanno determinato l'emergere di

un problema della tutela dei lavoratori, e più in generale della dignità dei

lavoratori.

Quindi hanno portato gradualmente i lavoratori ad acquisire una certa

consapevolezza circa la necessità di affermare questi diritti e circa l'opportunità

di arrivare all'affermazione di loro diritti attraverso la formazione di

aggregazioni.

es. su 50 dipendenti 1 protesta dall'imprenditore, questi rischia di essere

licenziato.

se su 50 dipendenti, 20 -30-15 protestano, allora l'imprenditore non può

licenziarli tutti, e potrebbero creare problemi all'azienda stessa

Da ciò ci si rende conto come sia nato il sindacato, e lo sciopero.

Lo sciopero è la forma di reazione nell'ambito del lecito più immediata e diretta,

per portare avanti rivendicazioni. Strumento utilizzato dai lavoratori per portare

avanti determinate rivendicazioni, con tutto un discorso di strategie.

Lo sciopero generale è uno sciopero che viene indetto non nei confronti del

datore di lavoro, ma nei confronti del governo, quindi è una forma particolare di

sciopero.

Lo sciopero è una forma di pressione che viene messa in atto dai lavoratori per

rivendicare i propri diritti.

Questo va di pari passo con la nascita delle organizzazioni, perchè un gruppo

consistente di lavoratori chiede di migliorare determinate condizioni.

Nel momento in cui si porta avanti questa rivendicazione, si acquisice anche la

consapevolezza della forza del gruppo, ovvero del fatto che stando insieme si

possa avere una forza maggiore rispetto a quellla che si ha portando avanti certe

rivendicazioni individualmente.

Il passaggio ulteriore consiste nel consolidare queste organizzazioni attraverso

la nascita del sindacato. Il sindacato nasce all'inizio del 1900 gradualmente

come consolidamento di queste organizzazioni spontanee.

Quindi un gruppo di persone che decidono di portare avanti un certo tipo di

esperienza, a livello strutturale.

Quindi sostanzialmente sciopero-sindacato- e poi un altro aspetto importante

riguarda i contratti collettivi.

Lo sciopero si verifica quando ci si astiene dal lavoro per portare avanti un

certo tipo di rivendicazione- rinunciando allo stipendio.

Per contratti collettivi si intende una struttura atipica di contratti che vengono

stipulati dai sindacati, quindi dai rappresentanti dei lavoratori e dai

rappresentanti dei datori di lavoro/ imprenditori, e che forniscono una

regolamentazione rispetto ad una determinata categoria su una quantità

considerevole di aspetti (posti di lavoro-orari di lavoro-salari) oppure a livello

aziendale.

Sono importanti i contratti collettivi perchè proprio in questo periodo con la

nascita deldiritto del lavoro, nascono i contratti collettivi e sono il terminale di

questo tipo di processo che prevede nascita organizzazioni nei posti di lavoro,

scioperi, sindacati)

Grazie alla capacità dei lavoratori che iniziano ad affermarsi e rivendicare

diritti, si formano i contratti collettivi.

es. un gruppo di lavoratori porta avanti una rivendicazione, scioperano per varie

ragioni (freddo, caldo, salario). l'imprenditore non può dare loro ragione su tutti

i fronti, non può cambiare totalmente la sua strategia imprenditoriale per cui

ragionano sul salario.

I primi contratti collettivi sono chiamati contratti di tariffa. La tariffa era il

progenitore della retribuzione. La prospettiva in passato era molto diversa, al

lavoratore non veniva pagato il salario ma la tariffa.

I primi accordi che si fanno tra imprenditori e lavoratori sono sul salario, sulla

tariffa, perchè questa è la priorità assoluta. Il primo problema che si pone è

portare a casa denaro sufficiente per sopravvivere.

In una situazione arretrata il primo avanzamento, il primo progresso si ha

proprio per quanto riguarda il salario.

I primi sindacati dei lavoratori riescono ad affermarsi come interlocutori del

datore di lavoro proprio grazie al processo che porta alla formazione dei prii

contratti collettivi.

Una normativa organica nell'ambito del diritto del lavoro si ha a partire dal

1926, quando durante il regime fascista era stato introdotto l'ordinamento

corporativo.

Ciò non significa che dalla rivoluzione industriale fino al 1926 nell'ambito del

diritto del lavoro non sia successo niente, sono stati fatti dei passi avanti con

una serie di riforme.

Però si giunge alla prima vera riforma in ambito lavorativo nel 1926, che

introduce la prima legislazione nel lavoro e la prima legislazione che costituisce

il primo nucleo portante della legislazione nel lavoro, che poi verrà percepita

anche nel nostro codice civile, sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto

di lavoro i cui principi fondanti sonno ancora quelli o almeno in gran parte

contenuti nel codice civile del 1942, sia per

quanto riguarda le norme di mercato.

Da questo punto di vista l'ordinamento aveva un'impostazione in linea con

quella del regime fascista e quindi un'impostazione che richiama un forte

controllo da parte dello stato rispetto ai fenomeni sociali, quindi anche rispetto

al mercato.

In base all'ordinamento corporativo veniva di fatto, anche se formalmente

riconosciuta, veniva negata l'attività sindacale e i settori produttivi che erano

divisi in categorie produttive, quindi lo stato individuava a tavolino quelli che

erano i diversi settori attraverso i quali venivano divise le attività produttive

(metalmeccanico, fisico, tessile).

All'interno di ciascun settore produttivo era prevista la possibilità che ci fosse

un solo sindacato dei lavoratori e una sola organizzazione imprenditoriale che

rappresentavano

in qualche modo una mansione nello stato.

Sostanzialmente esisteva un sindacato di derivazione fascista, e

un'organizzazione imprenditoriale di derivazione fascista.

Questo dispose che anche in questo modo lo stato potesse esercitare il suo

controllo nella totalità nell'ambito sindacale.

I sindacati erano posti preventivamente ad un controllo circa le proprie

organizzazioni interne, circa il proprio operato in modo tale che fosse

comprovato il loro ordinamento a quelli che erano i principi allora fondanti lo

stato.

All'interno di queste categorie venivano stipulati i contratti collettivi nazionali,

che erano fonte del diritto (tanto è vero che ancora oggi tra le fonti del diritto si

trovano contemplate le norme corporative all'interno delle quali erano costruiti

anche i contratti collettivi corporativi).

I contratti collettivi corporativi avevano efficacia erga omnes, ovvero validi per

tutti i lavoratori facenti parte della categoria.

Quindi nell'ambito di una categoria veniva stipulato un contratto collettivo da

parte dei mercati riconosciuti e da parte delle organizzazioni imprenditoriali

riconosciute, che a loro volta avevano una rappresentanza legale per tutti i

lavoratori e quindi non era una rappresentanza negoziale. E in forza di questa

rappresentanza legale i contratti collettivi che venivano stipulati avevano

efficacia tra tutti i lavoratori, che fossero iscritti o meno alla stessa categoria. Il

dato era quello di un'efficacia generalizzata.

Nel 1944 viene con un regio decreto abrogato l'ordinamento corporativo e

quindi questo sistema molto articolato viene meno e rimangonoin piedi i

contratti collettivi corporativi. Però questo sistemma viene completamente

smantellato.

Quindi sostanzialmente si è alla fine della seconda guerra, con la caduta del

regime fascista che si completerà nel 1945.

C'è un liberamento di quelle che erano le strutture sindacali che avevano

occupato la scena per circa venti anni e uno smantellamento di tutto il sistema

in cui queste strutture sindacali erano inserite.

Con il recupero dell'impostazione democratica riemergono i sindacati che

precedentemente erano stati soppressi e in perticolare emerge il sindacato più

forte, e che nel dopoguerra era il sindacato unico, e che già esisteva prima

dell'avvento dell'ordinamento fascista a partire dal 1900: il CGIL -cooperazione

generale italiana dei lavoratori- che subirà delle scissioni che porteranno alla

nascita della CISL e UIL, che sono ancora i principali sindacati italiani.

Con la Costituzione ci si imbatte in quelli che sono i principi fondanti

l'ordinamento sindacale ancora oggi.

La costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948 e ci si imbatte nell'art. 39 cost.

che stabilisce i seguenti principi:

-l'organizzazione sindacale è libera

-Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge

-E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un

ordinamento interno a base democratica.

-I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di

lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle

quali il contratto si riferisce.

La differenza sostanziale tra il primo comma e i commi successivi è che il

primo comma ha un'efficacia precettiva immediata, mentre i commi successivi

necessitano un'attuazzione da parte della legge ordinaria, cioè necessitano che il

legislatore provveda successivamente ad emanare delle disposizioni di legge

che ne diano attuazione.

Secondo-terzo-quarto delineano in maniera generale quali sono i criteri che

devono essere utilizzati dalla legislazione ordinaria per determinare un

particolare sistema e poi demandano alla legislazione ordinaria questo compito.

Mentre il primo è senza legge ordinaria, il 2-3-4 comma non sono

autosufficienti ma hanno bisogno del supporto della legge ordinaria.

Il 1 comma è autosufficiente e stabilisce questo principio della libertà

sindacale.

Il fatto che sia autosufficiente, che ha un efficacia definitiva significa che non

necessita di alcuna attuazione e i soggetti che sono interessati all'attuazione di

questa disposizione possono farlo valere come principio alla base delle loro

rivendicazioni e dei loro diritti.

Il 1 comma dell'art. 39 definisce la libertà sindacale che è un principio che non

è così scontato, basti pensare che durante il regime fascista questa libertà non

esisteva. Era formalmente riconosciuta ma sostanzialmente era negata poichè se

i lavoratori volevano svolgere attività sindacale, se volevano partecipare

all'assemblea sindacale, se volevano fare attività di proselitismo potevano farlo

esclusivamente nelll'ambito dei sindacati che avevano ottenuto il

riconoscimento da parte dello stato e che avevano derivazione fascista.

Il principio della libertà sindacale è un principio molto importante che va

declinato a seconda delle sue implicazioni.

Dire che l'organizzazione sindacale è libera significa innanzitutto che qualunque

lavoratore può svolgere attività sindacale, quindi il lavoratore sul luogo di

lavoro può decidere di costituire un sindacato, può decidere di aderire ad un

sindacato piuttosto che ad un altro sindacato, può svolgere attivvità di

proselitismo a favore di un sindacato, può partecipare in maniera diretta o

indiretta all'attività del sindacato senza che il datore di lavoro possa

impedirglielo e senza che possano essere emanate disposizioni volte ad ipedire

l'esercizio dell'attività sindacale.

Questo è un diritto che il lavoratore come singolo o l'organizzazione sindacale

può far valer sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dello stato.

Si discute se questa disposizione sia rivolta esclusivamente ai lavoratori e

quindi all'attività sindacale propria dei lavoratori o anche all'attività sindacale

dei datori di lavoro. (l'attività sindacale viene svolta sia dai lavoratori che dai

datori di lavoro).

Si è discusso se questo principio della libertà sindacale valga solo per i

lavoratori o anche per i datori di lavoro.

L'opinione prevalente è quella per cui la libertà sindacale valga sia per gli uni

che per gli altri, mentre secondo altri questa libertà dovrebbe valere solo per i

lavoratori.

Se l'affermazione della libertà sindacale pone dei problemi lo fa esclusivamente

sul versante dei lavoratori.

Le criticità per quanto riguarda la libertà sindacale in concreto si pongono

molto di più o quasi esclusivamente sul piano dei lavoratori che su quello dei

datori di lavoro. Questo perchè c'è un rapporto di forza differente.

é difficile individuare un contesto nel

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia931 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Morone Andrea.
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