DIRITTO DEL LAVORO (PRIMA PARTE)-DIRITTO SINDACALE
PROGRAMMA
-diritto del lavoro (prima parte) equiparato al diritto sindacale
-diritto del lavoro (seconda parte)- secondo semestre
rapporto lavoro subordinato
-diritto del lavoro (terza parte )- primo semestre/ quarto anno
un particolare istituto (licenziamento)
ESAMI
diritto del lavoro (prima parte) equiparato al diritto sindacale
TESTI
Carinci- Diritto del lavoro
PREMESSA
Il diritto sindacale presenta alcune materie normate, altre meno, altre per nulla
normate. Questo rispecchia l'obiettivo del legislatore di concedere la possibilità
al diritto sindacale di disciplinare determinati istituti funzionanti per
autoregolamentazione. Quindi ciò che rileva sono i principi di carattere
generalizzante nonché il frutto di interpretazione dei giudici
APPUNTI 7/10/14
Il diritto sindacale è una parte del diritto del lavoro ed è quella parte che tratta
-dei rapporti che intervengono tra imprenditore e lavoratori, e qunidi con tutto
quello che ne consegue, la nascita e lo sviluppo delle organizzazioni sindacali,
dei lavoratori, delle organizzazioni territoriali, la nascita e lo sviluppo del
fenomeno della contrattazione collettiva, lo sciopero.
Quando nasce e perchè nasce il diritto sindacale, del lavoro?
Il problema che ha rappresentato la fonte della nascita del dirtto del lavoro e del
diritto sindacale è il fatto che ad un certo punto i lavoratori acquisiscono la
consapevolezza di ricevere un trattamento nettamente inferiore rispetto al quale
avrebbero diritto.
La nascita del diritto sindacale va collocata nel periodo della rivoluzione
industriale, momento che determina la nascita del diritto del lavoro.
Con la nascita della rivoluzione industriale si ha un boom nella produzione
dovuta all'ingerenza delle industrie. Prima che si sviluppassero le industrie
l'economia si basava su artigianato e agricoltura.
Quindi cambia in maniera significativa non solo il sistema di produzione ma
anche più propriamente la struttura lavoro.
Prima il lavoratore era l'agricoltore, l'artigiano, che con la nascita dell'industria
viene attratto dalle imprese. Per cui la gente si riversa dalle campagne nelle città
dove ci sono poli produttivi significativi dove cercare lavoro.
Questo pone problemi legati al fatto di trovare una casa, di garantire assistenza
alle persone, che a migliaia vanno a vivere su un determinato territorio.
Cambia che diversamente da prima, con la rivoluzione industriale, con la
nascita dell'industria i lavoratori che prima lavoravano in via autonoma o con
un sistema diverso, si trovano concentrati con un numero significativo nello
stesso contesto produttivo, e inoltre lavorano tutti alle dipendenze di un
imprenditore.
L'imprenditore è colui che il denaro per aprire un'azienda, per portare avanti la
produzione, e anche per dare lavoro ai suoi dipendenti, persone che cercano
nella fabbrica una prospettiva differente.
Ciò che rileva diversamente da prima è che la rivoluzione industriale
presuppone che molti lavoratori siano concentrati in uno stesso luogo e lavorino
alle dipendenze di un soggetto, l'imprenditore.
Questo tipo di rapporto è assolutamente squilibrato.
Il diritto del lavoro nasce per riequilibrare i rapporti tra imprenditore, colui che
è in grado di offrire lavoro, e chi dipende economicamente dall'imprenditore.
Inizialmente questo rapporto è squilibrato perchè non c'erano norme ad hoc che
potessero riequilibrare la situazione.
Invece tutti i rapporti si giocavano- come avviene per quanto riguarda i
contratti- sulla base di un rapporto paritario.
Nel diritto privato in tema di contratti vige l'autonomia contrattuale, il rapporto
di parità tra i contraenti, secondo un'idea per cui c'è una posizione paritaria tra
le parti che stipulano un contratto.
Nel rapporto di lavoro, che si instaura tra un imprenditore e i dipendenti, è
invece un rapporto squilibrato perchè c'è un soggetto molto più forte
economicamente e un soggetto più debole la cui sopravvivenza dipende quasi in
tutto e per tutto dal lavoro che gli viene dato dall'imprenditore.
Non a caso a proposito del rapporto di lavoro si parla di dittatura contrattuale,
nel senso che pur nel contesto di un contratto, di un accordo tra lavoratore e
datore di lavoro, esisteva una parte decisamente più forte che può essere
rappresentata come un dittatore, in quanto impone in tutto e per tutto la sua
volontà.
Prima non c'era regolamentazione per quanto riguarda l'orario di lavoro, non
c'era una disciplina per quanto riguarda i licenziamenti, non c'era una tutela per
quanto riguarda la sanità, la maternità.
C'era uno sfruttamento generalizzato della manodopera delle donne e di
bambini, che lavoravano tante ore ma pagati meno perchè soggetti considerati
deboli.
Dietro questo rapporto paritario c'era sostanzialmente una netta prevalenza della
discrezionalità dell' imprenditore rispetto ai lavoratori.
Questa situazione a mano amano si è affievolita, in particolare con l'emergere
della corrente marxista/socialista/cattolica, che hanno determinato l'emergere di
un problema della tutela dei lavoratori, e più in generale della dignità dei
lavoratori.
Quindi hanno portato gradualmente i lavoratori ad acquisire una certa
consapevolezza circa la necessità di affermare questi diritti e circa l'opportunità
di arrivare all'affermazione di loro diritti attraverso la formazione di
aggregazioni.
es. su 50 dipendenti 1 protesta dall'imprenditore, questi rischia di essere
licenziato.
se su 50 dipendenti, 20 -30-15 protestano, allora l'imprenditore non può
licenziarli tutti, e potrebbero creare problemi all'azienda stessa
Da ciò ci si rende conto come sia nato il sindacato, e lo sciopero.
Lo sciopero è la forma di reazione nell'ambito del lecito più immediata e diretta,
per portare avanti rivendicazioni. Strumento utilizzato dai lavoratori per portare
avanti determinate rivendicazioni, con tutto un discorso di strategie.
Lo sciopero generale è uno sciopero che viene indetto non nei confronti del
datore di lavoro, ma nei confronti del governo, quindi è una forma particolare di
sciopero.
Lo sciopero è una forma di pressione che viene messa in atto dai lavoratori per
rivendicare i propri diritti.
Questo va di pari passo con la nascita delle organizzazioni, perchè un gruppo
consistente di lavoratori chiede di migliorare determinate condizioni.
Nel momento in cui si porta avanti questa rivendicazione, si acquisice anche la
consapevolezza della forza del gruppo, ovvero del fatto che stando insieme si
possa avere una forza maggiore rispetto a quellla che si ha portando avanti certe
rivendicazioni individualmente.
Il passaggio ulteriore consiste nel consolidare queste organizzazioni attraverso
la nascita del sindacato. Il sindacato nasce all'inizio del 1900 gradualmente
come consolidamento di queste organizzazioni spontanee.
Quindi un gruppo di persone che decidono di portare avanti un certo tipo di
esperienza, a livello strutturale.
Quindi sostanzialmente sciopero-sindacato- e poi un altro aspetto importante
riguarda i contratti collettivi.
Lo sciopero si verifica quando ci si astiene dal lavoro per portare avanti un
certo tipo di rivendicazione- rinunciando allo stipendio.
Per contratti collettivi si intende una struttura atipica di contratti che vengono
stipulati dai sindacati, quindi dai rappresentanti dei lavoratori e dai
rappresentanti dei datori di lavoro/ imprenditori, e che forniscono una
regolamentazione rispetto ad una determinata categoria su una quantità
considerevole di aspetti (posti di lavoro-orari di lavoro-salari) oppure a livello
aziendale.
Sono importanti i contratti collettivi perchè proprio in questo periodo con la
nascita deldiritto del lavoro, nascono i contratti collettivi e sono il terminale di
questo tipo di processo che prevede nascita organizzazioni nei posti di lavoro,
scioperi, sindacati)
Grazie alla capacità dei lavoratori che iniziano ad affermarsi e rivendicare
diritti, si formano i contratti collettivi.
es. un gruppo di lavoratori porta avanti una rivendicazione, scioperano per varie
ragioni (freddo, caldo, salario). l'imprenditore non può dare loro ragione su tutti
i fronti, non può cambiare totalmente la sua strategia imprenditoriale per cui
ragionano sul salario.
I primi contratti collettivi sono chiamati contratti di tariffa. La tariffa era il
progenitore della retribuzione. La prospettiva in passato era molto diversa, al
lavoratore non veniva pagato il salario ma la tariffa.
I primi accordi che si fanno tra imprenditori e lavoratori sono sul salario, sulla
tariffa, perchè questa è la priorità assoluta. Il primo problema che si pone è
portare a casa denaro sufficiente per sopravvivere.
In una situazione arretrata il primo avanzamento, il primo progresso si ha
proprio per quanto riguarda il salario.
I primi sindacati dei lavoratori riescono ad affermarsi come interlocutori del
datore di lavoro proprio grazie al processo che porta alla formazione dei prii
contratti collettivi.
Una normativa organica nell'ambito del diritto del lavoro si ha a partire dal
1926, quando durante il regime fascista era stato introdotto l'ordinamento
corporativo.
Ciò non significa che dalla rivoluzione industriale fino al 1926 nell'ambito del
diritto del lavoro non sia successo niente, sono stati fatti dei passi avanti con
una serie di riforme.
Però si giunge alla prima vera riforma in ambito lavorativo nel 1926, che
introduce la prima legislazione nel lavoro e la prima legislazione che costituisce
il primo nucleo portante della legislazione nel lavoro, che poi verrà percepita
anche nel nostro codice civile, sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto
di lavoro i cui principi fondanti sonno ancora quelli o almeno in gran parte
contenuti nel codice civile del 1942, sia per
quanto riguarda le norme di mercato.
Da questo punto di vista l'ordinamento aveva un'impostazione in linea con
quella del regime fascista e quindi un'impostazione che richiama un forte
controllo da parte dello stato rispetto ai fenomeni sociali, quindi anche rispetto
al mercato.
In base all'ordinamento corporativo veniva di fatto, anche se formalmente
riconosciuta, veniva negata l'attività sindacale e i settori produttivi che erano
divisi in categorie produttive, quindi lo stato individuava a tavolino quelli che
erano i diversi settori attraverso i quali venivano divise le attività produttive
(metalmeccanico, fisico, tessile).
All'interno di ciascun settore produttivo era prevista la possibilità che ci fosse
un solo sindacato dei lavoratori e una sola organizzazione imprenditoriale che
rappresentavano
in qualche modo una mansione nello stato.
Sostanzialmente esisteva un sindacato di derivazione fascista, e
un'organizzazione imprenditoriale di derivazione fascista.
Questo dispose che anche in questo modo lo stato potesse esercitare il suo
controllo nella totalità nell'ambito sindacale.
I sindacati erano posti preventivamente ad un controllo circa le proprie
organizzazioni interne, circa il proprio operato in modo tale che fosse
comprovato il loro ordinamento a quelli che erano i principi allora fondanti lo
stato.
All'interno di queste categorie venivano stipulati i contratti collettivi nazionali,
che erano fonte del diritto (tanto è vero che ancora oggi tra le fonti del diritto si
trovano contemplate le norme corporative all'interno delle quali erano costruiti
anche i contratti collettivi corporativi).
I contratti collettivi corporativi avevano efficacia erga omnes, ovvero validi per
tutti i lavoratori facenti parte della categoria.
Quindi nell'ambito di una categoria veniva stipulato un contratto collettivo da
parte dei mercati riconosciuti e da parte delle organizzazioni imprenditoriali
riconosciute, che a loro volta avevano una rappresentanza legale per tutti i
lavoratori e quindi non era una rappresentanza negoziale. E in forza di questa
rappresentanza legale i contratti collettivi che venivano stipulati avevano
efficacia tra tutti i lavoratori, che fossero iscritti o meno alla stessa categoria. Il
dato era quello di un'efficacia generalizzata.
Nel 1944 viene con un regio decreto abrogato l'ordinamento corporativo e
quindi questo sistema molto articolato viene meno e rimangonoin piedi i
contratti collettivi corporativi. Però questo sistemma viene completamente
smantellato.
Quindi sostanzialmente si è alla fine della seconda guerra, con la caduta del
regime fascista che si completerà nel 1945.
C'è un liberamento di quelle che erano le strutture sindacali che avevano
occupato la scena per circa venti anni e uno smantellamento di tutto il sistema
in cui queste strutture sindacali erano inserite.
Con il recupero dell'impostazione democratica riemergono i sindacati che
precedentemente erano stati soppressi e in perticolare emerge il sindacato più
forte, e che nel dopoguerra era il sindacato unico, e che già esisteva prima
dell'avvento dell'ordinamento fascista a partire dal 1900: il CGIL -cooperazione
generale italiana dei lavoratori- che subirà delle scissioni che porteranno alla
nascita della CISL e UIL, che sono ancora i principali sindacati italiani.
Con la Costituzione ci si imbatte in quelli che sono i principi fondanti
l'ordinamento sindacale ancora oggi.
La costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948 e ci si imbatte nell'art. 39 cost.
che stabilisce i seguenti principi:
-l'organizzazione sindacale è libera
-Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione
presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge
-E` condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
-I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle
quali il contratto si riferisce.
La differenza sostanziale tra il primo comma e i commi successivi è che il
primo comma ha un'efficacia precettiva immediata, mentre i commi successivi
necessitano un'attuazzione da parte della legge ordinaria, cioè necessitano che il
legislatore provveda successivamente ad emanare delle disposizioni di legge
che ne diano attuazione.
Secondo-terzo-quarto delineano in maniera generale quali sono i criteri che
devono essere utilizzati dalla legislazione ordinaria per determinare un
particolare sistema e poi demandano alla legislazione ordinaria questo compito.
Mentre il primo è senza legge ordinaria, il 2-3-4 comma non sono
autosufficienti ma hanno bisogno del supporto della legge ordinaria.
Il 1 comma è autosufficiente e stabilisce questo principio della libertà
sindacale.
Il fatto che sia autosufficiente, che ha un efficacia definitiva significa che non
necessita di alcuna attuazione e i soggetti che sono interessati all'attuazione di
questa disposizione possono farlo valere come principio alla base delle loro
rivendicazioni e dei loro diritti.
Il 1 comma dell'art. 39 definisce la libertà sindacale che è un principio che non
è così scontato, basti pensare che durante il regime fascista questa libertà non
esisteva. Era formalmente riconosciuta ma sostanzialmente era negata poichè se
i lavoratori volevano svolgere attività sindacale, se volevano partecipare
all'assemblea sindacale, se volevano fare attività di proselitismo potevano farlo
esclusivamente nelll'ambito dei sindacati che avevano ottenuto il
riconoscimento da parte dello stato e che avevano derivazione fascista.
Il principio della libertà sindacale è un principio molto importante che va
declinato a seconda delle sue implicazioni.
Dire che l'organizzazione sindacale è libera significa innanzitutto che qualunque
lavoratore può svolgere attività sindacale, quindi il lavoratore sul luogo di
lavoro può decidere di costituire un sindacato, può decidere di aderire ad un
sindacato piuttosto che ad un altro sindacato, può svolgere attivvità di
proselitismo a favore di un sindacato, può partecipare in maniera diretta o
indiretta all'attività del sindacato senza che il datore di lavoro possa
impedirglielo e senza che possano essere emanate disposizioni volte ad ipedire
l'esercizio dell'attività sindacale.
Questo è un diritto che il lavoratore come singolo o l'organizzazione sindacale
può far valer sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dello stato.
Si discute se questa disposizione sia rivolta esclusivamente ai lavoratori e
quindi all'attività sindacale propria dei lavoratori o anche all'attività sindacale
dei datori di lavoro. (l'attività sindacale viene svolta sia dai lavoratori che dai
datori di lavoro).
Si è discusso se questo principio della libertà sindacale valga solo per i
lavoratori o anche per i datori di lavoro.
L'opinione prevalente è quella per cui la libertà sindacale valga sia per gli uni
che per gli altri, mentre secondo altri questa libertà dovrebbe valere solo per i
lavoratori.
Se l'affermazione della libertà sindacale pone dei problemi lo fa esclusivamente
sul versante dei lavoratori.
Le criticità per quanto riguarda la libertà sindacale in concreto si pongono
molto di più o quasi esclusivamente sul piano dei lavoratori che su quello dei
datori di lavoro. Questo perchè c'è un rapporto di forza differente.
é difficile individuare un contesto nel
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