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Diritto del lavoro

Premessa

Il diritto sindacale presenta alcune materie normate, altre meno, altre per nulla normate. Questo rispecchia l'obiettivo del legislatore di concedere la possibilità al diritto sindacale di disciplinare determinati istituti funzionanti per autoregolamentazione. Quindi ciò che rileva sono i principi di carattere generalizzante nonché il frutto di interpretazione dei giudici.

Appunti 7/10/14

Il diritto sindacale è una parte del diritto del lavoro ed è quella parte che tratta dei rapporti che intervengono tra imprenditore e lavoratori, e quindi con tutto quello che ne consegue: la nascita e lo sviluppo delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, delle organizzazioni territoriali, la nascita e lo sviluppo del fenomeno della contrattazione collettiva, lo sciopero.

Origini del diritto sindacale

Quando nasce e perché nasce il diritto sindacale, del lavoro? Il problema che ha rappresentato la fonte della nascita del diritto del lavoro e del diritto sindacale è il fatto che ad un certo punto i lavoratori acquisiscono la consapevolezza di ricevere un trattamento nettamente inferiore rispetto al quale avrebbero diritto.

La nascita del diritto sindacale va collocata nel periodo della rivoluzione industriale, momento che determina la nascita del diritto del lavoro. Con la nascita della rivoluzione industriale si ha un boom nella produzione dovuta all'ingerenza delle industrie. Prima che si sviluppassero le industrie, l'economia si basava su artigianato e agricoltura.

Rivoluzione industriale

Quindi cambia in maniera significativa non solo il sistema di produzione ma anche più propriamente la struttura lavoro. Prima il lavoratore era l'agricoltore, l'artigiano, che con la nascita dell'industria viene attratto dalle imprese. Per cui la gente si riversa dalle campagne nelle città dove ci sono poli produttivi significativi dove cercare lavoro.

Questo pone problemi legati al fatto di trovare una casa, di garantire assistenza alle persone, che a migliaia vanno a vivere su un determinato territorio. Cambia che diversamente da prima, con la rivoluzione industriale, con la nascita dell'industria i lavoratori che prima lavoravano in via autonoma o con un sistema diverso, si trovano concentrati con un numero significativo nello stesso contesto produttivo, e inoltre lavorano tutti alle dipendenze di un imprenditore.

Rapporto tra imprenditore e lavoratore

L'imprenditore è colui che ha il denaro per aprire un'azienda, per portare avanti la produzione, e anche per dare lavoro ai suoi dipendenti, persone che cercano nella fabbrica una prospettiva differente. Ciò che rileva diversamente da prima è che la rivoluzione industriale presuppone che molti lavoratori siano concentrati in uno stesso luogo e lavorino alle dipendenze di un soggetto, l'imprenditore.

Questo tipo di rapporto è assolutamente squilibrato. Il diritto del lavoro nasce per riequilibrare i rapporti tra imprenditore, colui che è in grado di offrire lavoro, e chi dipende economicamente dall'imprenditore. Inizialmente questo rapporto è squilibrato perché non c'erano norme ad hoc che potessero riequilibrare la situazione.

Contratti e autonomia contrattuale

Nel diritto privato in tema di contratti vige l'autonomia contrattuale, il rapporto di parità tra i contraenti, secondo un'idea per cui c'è una posizione paritaria tra le parti che stipulano un contratto. Nel rapporto di lavoro, che si instaura tra un imprenditore e i dipendenti, è invece un rapporto squilibrato perché c'è un soggetto molto più forte economicamente e un soggetto più debole la cui sopravvivenza dipende quasi in tutto e per tutto dal lavoro che gli viene dato dall'imprenditore.

Non a caso a proposito del rapporto di lavoro si parla di dittatura contrattuale, nel senso che pur nel contesto di un contratto, di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro, esisteva una parte decisamente più forte che può essere rappresentata come un dittatore, in quanto impone in tutto e per tutto la sua volontà.

Protezione e leggi sul lavoro

Prima non c'era regolamentazione per quanto riguarda l'orario di lavoro, non c'era una disciplina per quanto riguarda i licenziamenti, non c'era una tutela per quanto riguarda la sanità, la maternità. C'era uno sfruttamento generalizzato della manodopera delle donne e di bambini, che lavoravano tante ore ma pagati meno perché soggetti considerati deboli.

Dietro questo rapporto paritario c'era sostanzialmente una netta prevalenza della discrezionalità dell'imprenditore rispetto ai lavoratori. Questa situazione a mano a mano si è affievolita, in particolare con l'emergere della corrente marxista/socialista/cattolica, che hanno determinato l'emergere di un problema della tutela dei lavoratori, e più in generale della dignità dei lavoratori.

Nascita del sindacato

Quindi hanno portato gradualmente i lavoratori ad acquisire una certa consapevolezza circa la necessità di affermare questi diritti e circa l'opportunità di arrivare all'affermazione di loro diritti attraverso la formazione di aggregazioni. Per esempio, su 50 dipendenti 1 protesta dall'imprenditore, questi rischia di essere licenziato. Se su 50 dipendenti, 20-30-15 protestano, allora l'imprenditore non può licenziarli tutti, e potrebbero creare problemi all'azienda stessa.

Da ciò ci si rende conto come sia nato il sindacato, e lo sciopero. Lo sciopero è la forma di reazione nell'ambito del lecito più immediata e diretta, per portare avanti rivendicazioni. È uno strumento utilizzato dai lavoratori per portare avanti determinate rivendicazioni, con tutto un discorso di strategie.

Sciopero generale

Lo sciopero generale è uno sciopero che viene indetto non nei confronti del datore di lavoro, ma nei confronti del governo, quindi è una forma particolare di sciopero. Lo sciopero è una forma di pressione che viene messa in atto dai lavoratori per rivendicare i propri diritti.

Questo va di pari passo con la nascita delle organizzazioni, perché un gruppo consistente di lavoratori chiede di migliorare determinate condizioni. Nel momento in cui si porta avanti questa rivendicazione, si acquisisce anche la consapevolezza della forza del gruppo, ovvero del fatto che stando insieme si possa avere una forza maggiore rispetto a quella che si ha portando avanti certe rivendicazioni individualmente.

Contratti collettivi

Il passaggio ulteriore consiste nel consolidare queste organizzazioni attraverso la nascita del sindacato. Il sindacato nasce all'inizio del 1900 gradualmente come consolidamento di queste organizzazioni spontanee. Quindi un gruppo di persone che decidono di portare avanti un certo tipo di esperienza, a livello strutturale.

Quindi sostanzialmente sciopero-sindacato- e poi un altro aspetto importante riguarda i contratti collettivi. Lo sciopero si verifica quando ci si astiene dal lavoro per portare avanti un certo tipo di rivendicazione - rinunciando allo stipendio. Per contratti collettivi si intende una struttura atipica di contratti che vengono stipulati dai sindacati, quindi dai rappresentanti dei lavoratori e dai rappresentanti dei datori di lavoro/imprenditori, e che forniscono una regolamentazione rispetto ad una determinata categoria su una quantità considerevole di aspetti (posti di lavoro-orari di lavoro-salari) oppure a livello aziendale.

Importanza dei contratti collettivi

Sono importanti i contratti collettivi perché proprio in questo periodo con la nascita del diritto del lavoro, nascono i contratti collettivi e sono il terminale di questo tipo di processo che prevede nascita organizzazioni nei posti di lavoro, scioperi, sindacati. Grazie alla capacità dei lavoratori che iniziano ad affermarsi e rivendicare diritti, si formano i contratti collettivi.

Per esempio, un gruppo di lavoratori porta avanti una rivendicazione, scioperano per varie ragioni (freddo, caldo, salario). L'imprenditore non può dare loro ragione su tutti i fronti, non può cambiare totalmente la sua strategia imprenditoriale per cui ragionano sul salario. I primi contratti collettivi sono chiamati contratti di tariffa. La tariffa era il progenitore della retribuzione. La prospettiva in passato era molto diversa, al lavoratore non veniva pagato il salario ma la tariffa. I primi accordi che si fanno tra imprenditori e lavoratori sono sul salario, sulla tariffa, perché questa è la priorità assoluta. Il primo problema che si pone è portare a casa denaro sufficiente per sopravvivere.

Prime normative

In una situazione arretrata il primo avanzamento, il primo progresso si ha proprio per quanto riguarda il salario. I primi sindacati dei lavoratori riescono ad affermarsi come interlocutori del datore di lavoro proprio grazie al processo che porta alla formazione dei primi contratti collettivi.

Una normativa organica nell'ambito del diritto del lavoro si ha a partire dal 1926, quando durante il regime fascista era stato introdotto l'ordinamento corporativo. Ciò non significa che dalla rivoluzione industriale fino al 1926 nell'ambito del diritto del lavoro non sia successo niente, sono stati fatti dei passi avanti con una serie di riforme. Però si giunge alla prima vera riforma in ambito lavorativo nel 1926, che introduce la prima legislazione nel lavoro e la prima legislazione che costituisce il primo nucleo portante della legislazione nel lavoro, che poi verrà percepita anche nel nostro codice civile, sia per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro i cui principi fondanti sono ancora quelli o almeno in gran parte contenuti nel codice civile del 1942, sia per quanto riguarda le norme di mercato.

Ordinamento corporativo

Da questo punto di vista l'ordinamento aveva un'impostazione in linea con quella del regime fascista e quindi un'impostazione che richiama un forte controllo da parte dello stato rispetto ai fenomeni sociali, quindi anche rispetto al mercato. In base all'ordinamento corporativo veniva di fatto, anche se formalmente riconosciuta, veniva negata l'attività sindacale e i settori produttivi che erano divisi in categorie produttive, quindi lo stato individuava a tavolino quelli che erano i diversi settori attraverso i quali venivano divise le attività produttive (metalmeccanico, fisico, tessile).

All'interno di ciascun settore produttivo era prevista la possibilità che ci fosse un solo sindacato dei lavoratori e una sola organizzazione imprenditoriale che rappresentavano in qualche modo una mansione nello stato. Sostanzialmente esisteva un sindacato di derivazione fascista, e un'organizzazione imprenditoriale di derivazione fascista. Questo dispose che anche in questo modo lo stato potesse esercitare il suo controllo nella totalità nell'ambito sindacale.

Contratti collettivi nazionali

I sindacati erano posti preventivamente ad un controllo circa le proprie organizzazioni interne, circa il proprio operato in modo tale che fosse comprovato il loro ordinamento a quelli che erano i principi allora fondanti lo stato. All'interno di queste categorie venivano stipulati i contratti collettivi nazionali, che erano fonte del diritto (tanto è vero che ancora oggi tra le fonti del diritto si trovano contemplate le norme corporative all'interno delle quali erano costruiti anche i contratti collettivi corporativi).

I contratti collettivi corporativi avevano efficacia erga omnes, ovvero validi per tutti i lavoratori facenti parte della categoria. Quindi nell'ambito di una categoria veniva stipulato un contratto collettivo da parte dei mercati riconosciuti e da parte delle organizzazioni imprenditoriali riconosciute, che a loro volta avevano una rappresentanza legale per tutti i lavoratori e quindi non era una rappresentanza negoziale. E in forza di questa rappresentanza legale i contratti collettivi che venivano stipulati avevano efficacia tra tutti i lavoratori, che fossero iscritti o meno alla stessa categoria. Il dato era quello di un'efficacia generalizzata.

Abrogazione dell'ordinamento corporativo

Nel 1944 viene con un regio decreto abrogato l'ordinamento corporativo e quindi questo sistema molto articolato viene meno e rimangono in piedi i contratti collettivi corporativi. Però questo sistema viene completamente smantellato. Quindi sostanzialmente si è alla fine della seconda guerra, con la caduta del regime fascista che si completerà nel 1945.

C'è un liberamento di quelle che erano le strutture sindacali che avevano occupato la scena per circa venti anni e uno smantellamento di tutto il sistema in cui queste strutture sindacali erano inserite. Con il recupero dell'impostazione democratica riemergono i sindacati che precedentemente erano stati soppressi e in particolare emerge il sindacato più forte, e che nel dopoguerra era il sindacato unico, e che già esisteva prima dell'avvento dell'ordinamento fascista a partire dal 1900: il CGIL - cooperazione generale italiana dei lavoratori - che subirà delle scissioni che porteranno alla nascita della CISL e UIL, che sono ancora i principali sindacati italiani.

Costituzione e principi sindacali

Con la Costituzione ci si imbatte in quelli che sono i principi fondanti l'ordinamento sindacale ancora oggi. La costituzione entra in vigore il 1 gennaio 1948 e ci si imbatte nell'art. 39 cost. che stabilisce i seguenti principi:

  • L'organizzazione sindacale è libera
  • Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge
  • È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica
  • I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce

Effetti dei principi costituzionali

La differenza sostanziale tra il primo comma e i commi successivi è che il primo comma ha un'efficacia precettiva immediata, mentre i commi successivi necessitano un'attuazione da parte della legge ordinaria, cioè necessitano che il legislatore provveda successivamente ad emanare delle disposizioni di legge che ne diano attuazione. Secondo-terzo-quarto delineano in maniera generale quali sono i criteri che devono essere utilizzati dalla legislazione ordinaria per determinare un particolare sistema e poi demandano alla legislazione ordinaria questo compito.

Mentre il primo è senza legge ordinaria, il 2-3-4 comma non sono autosufficienti ma hanno bisogno del supporto della legge ordinaria. Il 1 comma è autosufficiente e stabilisce questo principio della libertà sindacale. Il fatto che sia autosufficiente, che ha un'efficacia definitiva significa che non necessita di alcuna attuazione e i soggetti che sono interessati all'attuazione di questa disposizione possono farlo valere come principio alla base delle loro rivendicazioni e dei loro diritti.

La libertà sindacale

Il 1 comma dell'art. 39 definisce la libertà sindacale che è un principio che non è così scontato, basti pensare che durante il regime fascista questa libertà non esisteva. Era formalmente riconosciuta ma sostanzialmente era negata poiché se i lavoratori volevano svolgere attività sindacale, se volevano partecipare all'assemblea sindacale, se volevano fare attività di proselitismo potevano farlo esclusivamente nell'ambito dei sindacati che avevano ottenuto il riconoscimento da parte dello stato e che avevano derivazione fascista.

Il principio della libertà sindacale è un principio molto importante che va declinato a seconda delle sue implicazioni. Dire che l'organizzazione sindacale è libera significa innanzitutto che qualunque lavoratore può svolgere attività sindacale, quindi il lavoratore sul luogo di lavoro può decidere di costituire un sindacato, può decidere di aderire ad un sindacato piuttosto che ad un altro sindacato, può svolgere attività di proselitismo a favore di un sindacato, può partecipare in maniera diretta o indiretta all'attività del sindacato senza che il datore di lavoro possa impedirglielo e senza che possano essere emanate disposizioni volte ad impedire l'esercizio dell'attività sindacale.

Questo è un diritto che il lavoratore come singolo o l'organizzazione sindacale può far valer sia nei confronti del datore di lavoro sia nei confronti dello stato. Si discute se questa disposizione sia rivolta esclusivamente ai lavoratori e quindi all'attività sindacale propria dei lavoratori o anche all'attività sindacale dei datori di lavoro. (L'attività sindacale viene svolta sia dai lavoratori che dai datori di lavoro). Si è discusso se questo principio della libertà sindacale valga solo per i lavoratori o anche per i datori di lavoro.

L'opinione prevalente è quella per cui la libertà sindacale valga sia per gli uni che per gli altri, mentre secondo altri questa libertà dovrebbe valere solo per i lavoratori. Se l'affermazione della libertà sindacale pone dei problemi lo fa esclusivamente sul versante dei lavoratori. Le criticità per quanto riguarda la libertà sindacale in concreto si pongono molto di più o quasi esclusivamente sul piano dei lavoratori che su quello dei datori di lavoro. Questo perché c'è un rapporto di forza differente.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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