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-DELEGATI e CONSIGLI DI FABBRICA-
Si sviluppano a partire dell’autunno caldo soprattutto nel settore industriale.
I primi delegati furono i delegati di COTTIMO: negli anni ‘60 rivestivano la funzione di controllo
sull’organizzazione del lavoro, in aiuto all’attività delle CI.
Con l’autunno caldo si a ermano come rappresentanti dei lavoratori in sostituzione delle CI ->con
il CCNL dei metalmeccanici del 1969, i datori li riconoscono come rappresentanti dei gruppi di
lavoro che li avevano nominati e del sindacato.
ff ff fi ff ff fi fi fi
Tra il 1970 e ‘72 si costituiscono i CONSIGLI DI FABBRICA ->nel 1972 il Patto Federativo CIGL-
CISL-UIL riconosce i CdF come istanza sindacale di base della federazione, con poteri di
contrattazione nei luoghi di lavoro.
Elezione dei delegati sindacali direttamente da parte dei lavoratori sindacalizzati + successiva
riunione dei delegati sindacali nei CdF.
Funzioni: -potere di contrattazione collettiva a liv aziendale
-esercizio dei diritti di informazione e consultazione di fonte contrattuale collettiva o
legale
NB: stesse funzioni delle RSA
Metà anni ‘80: crisi dei CdF, a seguito della rottura del Patto Federativo (per il mancato accordo di
S Valentino sulla scala mobile).
-RSA-
I CdF rimangono concentrati nel settore industriale.
Nei servizi e nel terziario di radicarono le RSA -> disciplina legale art 19 St, possibilità di costituire
RSA: -se il sindacato appartiene ad una confederazione sindacale maggiormente rappresentativa
sul piano nazionale
-se il sindacato ha sottoscritto contratti collettivi di livello nazionale o provinciale applicati
nell’unità produttiva
-RSU nel settore privato-
Nei luoghi di lavoro, le RSA coesistono con una forma di rappresentanza di lavoratori di fonte
contrattuale collettiva, le RSU.
Le RSU si sono a ermate sopratutto nel settore industriale e nel commercio (oggi anche nel
pubblico impiego), nel terziario e nei servizi predominano le RSA.
Caratteristiche: -ambito: possono essere istituite solo nelle unità produttive con +15 dipendenti
-composizione: in origine mista associativa+elettiva (AI 1993) ->2/3 rappresentanti
eletti, 1/3 membri designati dai sindacati (riserva) ->AI 2012, 2014: SUPERAMENTO DEL GERZO
RISERVATO, oggi RSU interamente elettiva
->superamento del 3^ riservato per 2 fattori: impopolarità (non democratico) +
funzione di raccordo tra i livelli di contrattazione non più necessaria
-presentazione liste: -sindacati rmatari degli accordi o che hanno stipulato il
CCNL applicato nell’unità produttiva -altre organizzazioni sindacali, che abbiamo raccolto le rme
di almeno il 5% degli aventi diritto al voto
-elettorato passivo: tutti i lavoratori dell’unità produttiva, iscritti e non; subentro
del primo dei non eletti in lista
-seggi: attribuiti con criterio proporzionale, numero min di membri è 3 e le
dimensioni dell’organo crescono con quelle dell’unità produttiva
-durata in carica: 3 anni, alla scadenza decadono automaticamente ->iniziativa di
rinnovo deve essere presa dalla RSU uscente o dai soggetti autorizzati a presentare le liste
-clausola di salvaguardia (TU 2014): le organizzazioni sindacali che aderiscono
agli accordi delle RSU, rinculi ano formalmente ed espressamente a costituire RSA dove già siano
presenti o vengano costituite RSU ->il passaggio da RSA a RSU deve avvenire consensualmente
tra i soggetti rmatari degli accordi
->è possibile la coesistenza di RSA e RSU nella stessa unità produttiva
-voto nelle RSU: maggioranza semplice
-diritti sindacali delle organizzazioni sindacali rmatarie del CCNL: 3 ore di
assemblea; diritto a permessi non retribuiti; diritto di a ssione
fi ff fi ffi fi fi
Problema della spettanza di diritti e prerogative dello St Lav:
-diritti individuali, come permessi: solettano ai singoli componenti delle RSU
-diritti spettanti alle RSU, come indizione assemblea: -Cassazione 2005: serve decisione a
maggioranza, perché la RSU è un organo collegiale -Cassazione 2914: potere che spetta a
ciascun componente della RSU, perché è una fusione di RSA
-SU 2017, ora: ciascun componente
Funzioni: -negoziazione e stipulazione di contratti collettivi aziendali
-diritti di informazione e consultazione
-RSU nel settore pubblico-
Oggi nel pubblico impiego di sono solo RSU.
Caratteristiche: -elezioni: elettorato passivo
-composizione: metodo interamente proporzionale
-modalità di voto nelle RSU: a maggioranza
Funzioni: -poteri di negoziazione e stipulazione di contratti collettivi a livello decentrato
-diritti di informazione e consultazione
ART 19 STATUTO DEI LAVORATORI e le RSA
L’ART 19 St nasce dall’autunno caldo e presenta un compromesso: accoglie istanze provenienti
dalla base + lo incanala collegandolo ai sindacati esterni aderenti alle Confederazioni tradizionali
(CGIL, CISL, UIL).
L’art 19 St inaugura il titolo III, che sostiene e promuove l’attività sindacale nelle unità produttive
con più di 15 dipendenti.
-VERSIONE ORIGINARIA ART 19 ST-
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva, nell'ambito:
a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
b) delle associazioni sindacali, non a liate alle predette confederazioni, che siano rmatarie di
contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicatinell’unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire
organi di coordinamento.”
Questo art ssa i requisiti minimali per la costituzione della RSA: -iniziativa dei lavoratori (non delle
organizzazioni sindacali), che può manifestarsi in qualsiasi modo -collegamento tra RSA e
associazioni sindacali esterne espresso in maniera essibile
È una formula aperta, consente di ricomprendere varie forme organizzative.
I criteri selettivi presenti in origine sono 2, costituzione nell’ambito dei:
1)sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale
->criterio di RAPPRESENTATIVITÀ PRESUNTA o IRRADIATA: se la confederazione e
maggiormente rappresentativa, si presume lo sia anche il sindacato aderente ad essa.
2)sindacati rmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nellunita produttiva
->criterio di RAPPRESENTATIVITÀ EFFETTIVA: il sindacato è rappresentativo in quanto è stato
capace di imporre la propria forza al datore, inducendolo a sottoscrivere un contratto collettivo.
-CORTE COSTITUZ 54/74-
fi fi ffi fl fi
Non viola l’art 39.1 Cost, perché i diritti del titolo III vengono ad aggiungersi a quelli del titolo II
conferendo ulteriori bene ci e privilegi.
Non viola l’art 3.1 Cost, perché i cortei selettivi sono razionali e corrispondono a in e ettiva
maggiore rappresentatività.
-CORTE COST 334/1988-
La vicenda nasce dal ri uto da un datore di concedere la costituzione di un RSA ad un sindacato
dei quadri, il giudice si chiede se possa esserci violazione dell’art 39.4 Cost.
La corte cost esclude l’illegittimità dell’art 19 sulla base di 2 considerazioni:
1)il comma 4 dell’art 39 Cost è inattuato, e richiama la categoria con riferimento ai contratti
collettivi
2)il criterio della confederalità è razionale e apprezzabile, alla luce dei principi costituzionali come
quello di solidarietà
-CORTE COST 30/90-
La questione riguarda se l’art 19 St sia norma de nitoria ( sserebbe requisiti inderogabili) o
permissiva (consentirebbe l’attribuzione dei bene ci previsti per via pattizia a chi è privo di
requisiti dell 19).
-REFERENDUM 1995-
Vengono proposti 2 referendum parzialmente abrogativi dell’art 19 St, con e etto manipolativo:
1)il primo mirava a cancellare ogni ltro per la costituzione di RSA
2)il secondo mirava a ricavare un nuovo ltro selettivo al posto dei precedenti
->viene approvato il secondo referendum
-ART 19 POST REFERENDUM-
“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano rmatarie di contratti collettivi
di lavoro applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire
organi di coordinamento”.
La norma ha eliminato il criterio della rappresentatività presunta.
È stato mantenuto il criterio della RAPPRESENTATIVITÀ EFFETTIVA, che allarga il raggio d’azione:
è la stipulazione di contratti collettivi di ogni livello che apre la strada ai bene ci e privilegi del
titolo III dello Statuto.
Problema: il datore avrebbe potuto, stipulando un contratto aziendale, attribuire bene ci e privilegi
del titolo III solo o anche ai sindacati a lui graditi ->prospettata la possibile violazione dell’art 39.1
Cost.
-CORTE COST 244/1996-
“Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del
sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è
una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato
contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di
oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie
dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di
lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è
perciò su ciente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre
una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è su ciente la
stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in
modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro
disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già
applicato nella stessa unità produttiva.”
->la norma non viola ne l’art 39 ne l’art 3 Cost.
ffi fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi ffi ff fi
La corte insiste sul fatto che il contratto collettivo idoneo a consentire la costituzione di RSA deve:
essere frutto di un attiva partecipazione alle trattative e dell e ettiva capacità del sindacato di
imporsi al datore.
Deve essere un contratto di parte normativa.
-CORTE COST 231/2013-
Sostiene che l’art 19 viola l&rs