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-DELEGATI e CONSIGLI DI FABBRICA-

Si sviluppano a partire dell’autunno caldo soprattutto nel settore industriale.

I primi delegati furono i delegati di COTTIMO: negli anni ‘60 rivestivano la funzione di controllo

sull’organizzazione del lavoro, in aiuto all’attività delle CI.

Con l’autunno caldo si a ermano come rappresentanti dei lavoratori in sostituzione delle CI ->con

il CCNL dei metalmeccanici del 1969, i datori li riconoscono come rappresentanti dei gruppi di

lavoro che li avevano nominati e del sindacato.

ff ff fi ff ff fi fi fi

Tra il 1970 e ‘72 si costituiscono i CONSIGLI DI FABBRICA ->nel 1972 il Patto Federativo CIGL-

CISL-UIL riconosce i CdF come istanza sindacale di base della federazione, con poteri di

contrattazione nei luoghi di lavoro.

Elezione dei delegati sindacali direttamente da parte dei lavoratori sindacalizzati + successiva

riunione dei delegati sindacali nei CdF.

Funzioni: -potere di contrattazione collettiva a liv aziendale

-esercizio dei diritti di informazione e consultazione di fonte contrattuale collettiva o

legale

NB: stesse funzioni delle RSA

Metà anni ‘80: crisi dei CdF, a seguito della rottura del Patto Federativo (per il mancato accordo di

S Valentino sulla scala mobile).

-RSA-

I CdF rimangono concentrati nel settore industriale.

Nei servizi e nel terziario di radicarono le RSA -> disciplina legale art 19 St, possibilità di costituire

RSA: -se il sindacato appartiene ad una confederazione sindacale maggiormente rappresentativa

sul piano nazionale

-se il sindacato ha sottoscritto contratti collettivi di livello nazionale o provinciale applicati

nell’unità produttiva

-RSU nel settore privato-

Nei luoghi di lavoro, le RSA coesistono con una forma di rappresentanza di lavoratori di fonte

contrattuale collettiva, le RSU.

Le RSU si sono a ermate sopratutto nel settore industriale e nel commercio (oggi anche nel

pubblico impiego), nel terziario e nei servizi predominano le RSA.

Caratteristiche: -ambito: possono essere istituite solo nelle unità produttive con +15 dipendenti

-composizione: in origine mista associativa+elettiva (AI 1993) ->2/3 rappresentanti

eletti, 1/3 membri designati dai sindacati (riserva) ->AI 2012, 2014: SUPERAMENTO DEL GERZO

RISERVATO, oggi RSU interamente elettiva

->superamento del 3^ riservato per 2 fattori: impopolarità (non democratico) +

funzione di raccordo tra i livelli di contrattazione non più necessaria

-presentazione liste: -sindacati rmatari degli accordi o che hanno stipulato il

CCNL applicato nell’unità produttiva -altre organizzazioni sindacali, che abbiamo raccolto le rme

di almeno il 5% degli aventi diritto al voto

-elettorato passivo: tutti i lavoratori dell’unità produttiva, iscritti e non; subentro

del primo dei non eletti in lista

-seggi: attribuiti con criterio proporzionale, numero min di membri è 3 e le

dimensioni dell’organo crescono con quelle dell’unità produttiva

-durata in carica: 3 anni, alla scadenza decadono automaticamente ->iniziativa di

rinnovo deve essere presa dalla RSU uscente o dai soggetti autorizzati a presentare le liste

-clausola di salvaguardia (TU 2014): le organizzazioni sindacali che aderiscono

agli accordi delle RSU, rinculi ano formalmente ed espressamente a costituire RSA dove già siano

presenti o vengano costituite RSU ->il passaggio da RSA a RSU deve avvenire consensualmente

tra i soggetti rmatari degli accordi

->è possibile la coesistenza di RSA e RSU nella stessa unità produttiva

-voto nelle RSU: maggioranza semplice

-diritti sindacali delle organizzazioni sindacali rmatarie del CCNL: 3 ore di

assemblea; diritto a permessi non retribuiti; diritto di a ssione

fi ff fi ffi fi fi

Problema della spettanza di diritti e prerogative dello St Lav:

-diritti individuali, come permessi: solettano ai singoli componenti delle RSU

-diritti spettanti alle RSU, come indizione assemblea: -Cassazione 2005: serve decisione a

maggioranza, perché la RSU è un organo collegiale -Cassazione 2914: potere che spetta a

ciascun componente della RSU, perché è una fusione di RSA

-SU 2017, ora: ciascun componente

Funzioni: -negoziazione e stipulazione di contratti collettivi aziendali

-diritti di informazione e consultazione

-RSU nel settore pubblico-

Oggi nel pubblico impiego di sono solo RSU.

Caratteristiche: -elezioni: elettorato passivo

-composizione: metodo interamente proporzionale

-modalità di voto nelle RSU: a maggioranza

Funzioni: -poteri di negoziazione e stipulazione di contratti collettivi a livello decentrato

-diritti di informazione e consultazione

ART 19 STATUTO DEI LAVORATORI e le RSA

L’ART 19 St nasce dall’autunno caldo e presenta un compromesso: accoglie istanze provenienti

dalla base + lo incanala collegandolo ai sindacati esterni aderenti alle Confederazioni tradizionali

(CGIL, CISL, UIL).

L’art 19 St inaugura il titolo III, che sostiene e promuove l’attività sindacale nelle unità produttive

con più di 15 dipendenti.

-VERSIONE ORIGINARIA ART 19 ST-

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni

unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano

nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non a liate alle predette confederazioni, che siano rmatarie di

contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicatinell’unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire

organi di coordinamento.”

Questo art ssa i requisiti minimali per la costituzione della RSA: -iniziativa dei lavoratori (non delle

organizzazioni sindacali), che può manifestarsi in qualsiasi modo -collegamento tra RSA e

associazioni sindacali esterne espresso in maniera essibile

È una formula aperta, consente di ricomprendere varie forme organizzative.

I criteri selettivi presenti in origine sono 2, costituzione nell’ambito dei:

1)sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale

->criterio di RAPPRESENTATIVITÀ PRESUNTA o IRRADIATA: se la confederazione e

maggiormente rappresentativa, si presume lo sia anche il sindacato aderente ad essa.

2)sindacati rmatari di contratti collettivi nazionali o provinciali applicati nellunita produttiva

->criterio di RAPPRESENTATIVITÀ EFFETTIVA: il sindacato è rappresentativo in quanto è stato

capace di imporre la propria forza al datore, inducendolo a sottoscrivere un contratto collettivo.

-CORTE COSTITUZ 54/74-

fi fi ffi fl fi

Non viola l’art 39.1 Cost, perché i diritti del titolo III vengono ad aggiungersi a quelli del titolo II

conferendo ulteriori bene ci e privilegi.

Non viola l’art 3.1 Cost, perché i cortei selettivi sono razionali e corrispondono a in e ettiva

maggiore rappresentatività.

-CORTE COST 334/1988-

La vicenda nasce dal ri uto da un datore di concedere la costituzione di un RSA ad un sindacato

dei quadri, il giudice si chiede se possa esserci violazione dell’art 39.4 Cost.

La corte cost esclude l’illegittimità dell’art 19 sulla base di 2 considerazioni:

1)il comma 4 dell’art 39 Cost è inattuato, e richiama la categoria con riferimento ai contratti

collettivi

2)il criterio della confederalità è razionale e apprezzabile, alla luce dei principi costituzionali come

quello di solidarietà

-CORTE COST 30/90-

La questione riguarda se l’art 19 St sia norma de nitoria ( sserebbe requisiti inderogabili) o

permissiva (consentirebbe l’attribuzione dei bene ci previsti per via pattizia a chi è privo di

requisiti dell 19).

-REFERENDUM 1995-

Vengono proposti 2 referendum parzialmente abrogativi dell’art 19 St, con e etto manipolativo:

1)il primo mirava a cancellare ogni ltro per la costituzione di RSA

2)il secondo mirava a ricavare un nuovo ltro selettivo al posto dei precedenti

->viene approvato il secondo referendum

-ART 19 POST REFERENDUM-

“Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni

unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali, che siano rmatarie di contratti collettivi

di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire

organi di coordinamento”.

La norma ha eliminato il criterio della rappresentatività presunta.

È stato mantenuto il criterio della RAPPRESENTATIVITÀ EFFETTIVA, che allarga il raggio d’azione:

è la stipulazione di contratti collettivi di ogni livello che apre la strada ai bene ci e privilegi del

titolo III dello Statuto.

Problema: il datore avrebbe potuto, stipulando un contratto aziendale, attribuire bene ci e privilegi

del titolo III solo o anche ai sindacati a lui graditi ->prospettata la possibile violazione dell’art 39.1

Cost.

-CORTE COST 244/1996-

“Secondo l'art. 19, pur nella versione risultante dalla prova referendaria, la rappresentatività del

sindacato non deriva da un riconoscimento del datore di lavoro, espresso in forma pattizia, ma è

una qualità giuridica attribuita dalla legge alle associazioni sindacali che abbiano stipulato

contratti collettivi (nazionali, locali o aziendali) applicati nell'unità produttiva. L'esigenza di

oggettività del criterio legale di selezione comporta un'interpretazione rigorosa della fattispecie

dell'art. 19, tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di

lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. Non è

perciò su ciente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre

una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto; nemmeno è su ciente la

stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in

modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro

disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già

applicato nella stessa unità produttiva.”

->la norma non viola ne l’art 39 ne l’art 3 Cost.

ffi fi fi fi fi fi fi fi fi ff fi ffi ff fi

La corte insiste sul fatto che il contratto collettivo idoneo a consentire la costituzione di RSA deve:

essere frutto di un attiva partecipazione alle trattative e dell e ettiva capacità del sindacato di

imporsi al datore.

Deve essere un contratto di parte normativa.

-CORTE COST 231/2013-

Sostiene che l’art 19 viola l&rs

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Cory.Ange di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sartori Alessandra.