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AUTONOMIA PRIVATA A DECIDERE SE FARE UNA DONAZIONE REVOCABILE O

IRREVOCABILE, MENTRE LUI ELIMINA LE DONAZIONI IRREVOCABILI E DUNQUE TUTTO E’

IMPOSTO PER VIA AUTORITATIVA SENZA LASCIARE LA SCELTA ALLE PARTI! Anche se non

prevedono espressamente loro un patto risolutivo ex lege si applica questa disciplina. ---

-------- > qual è la ratio della scelta di Costantino? Nell’ideologia costantiniana il

matrimonio ha un ruolo centrale sul piano della religione cristiana quindi

presumibilmente il motivo di questa disciplina che rende revocabile tutte le donazioni

tra fidanzati è di spingere al matrimonio.

Ora facciamo alcune rapide riflessioni sull’età giustinianea. A pagina 165-166 vediamo

che Giustinianeo riprende nel suo codice l’impostazione di Costantino. Siamo circa un

secolo più avanti. La costituzione è la stessa che però viene in parte modificata.

Giustiniano ne accoglie una versione un po’ più breve. La costituzione è di Costantino

ma se la leggiamo dal codex di Giustiniano è come se stessimo leggendo parole di

Giustiniano. “Non essendo a noi gradita la massima degli antichi giuristi, secondo la

quale le donazioni alla fidanzata conservano validità anche se le nozze non fossero

seguite, ordiniamo che le donazioni, che per liberalità d’animo sono praticate di diritto

tra fidanzati e fidanzate, siano disciplinate secondo siffatte condizioni, cosicché – sia

(che i fidanzati) sembrino vivere sotto la potestà del padre sia essere in qualche modo di

proprio diritto e si facciano dono di qualche cosa come a causa di matrimonio futuro, di

propria iniziativa o con il reciproco consenso dei genitori – se l’uomo non avrà voluto

volontariamente sposarla, ciò che da lui è stato donato non si ripeta una volta trasmesso

e, se qualche cosa sia rimasta presso il donante, sia trasferita senza indugi alla

fidanzata. Che se la causa per cui il matrimonio non viene concluso si rivela provenire

dalla fidanzata o da colui che l’ha in potestà, allora i doni siano restituiti integralmente

al fidanzato e ai suoi eredi, i quali agiranno con una condictio o con una azione utile in

rem. Questa disciplina deve essere analogamente osservata anche se la donazione sia

stata fatta al fidanzato da parte della fidanzata”. La condictio richiama la figura

dell’arricchimento ingiustificato. Il fatto che la donataria rifiuti poi di celebrare le nozze

impedisce che lei possa tenere i doni perché altrimenti saremmo in presenza di un

arricchimento ingiustificato. Nella Costituzione di Giustiniano ci sono gli stessi casi di

Costantino ma manca la parte relativa alla morte dei fidanzati. Il regime che emerge è lo

stesso che emerge dalla versione di Costantino. ---- > C’è un problema però! Questa

costituzione di Costantino viene accolta nel codice di Giustiniano, però Giustiniano nel

Digesto aveva accolto quel passo di Giuliano in cui le donazioni tra fidanzati erano di

due tipi (revocabili e irrevocabili)!!! Come armonizziamo il passo di Giuliano che prevede

due tipi di donazioni tra fidanzati con questa costituzione che riduce le donazioni a

questa unica tipologia? Sono state date nel corso del tempo risposte diversissime. È

probabile che poi nella pratica le cose funzionassero in questo modo: in ottica

giustinianea il passo di Giuliano manteneva un valore storico e se poi qualcuno nella

prassi va a concludere una donazione irrevocabile anche a questa figura si applica la

costituzione di Costantino. La donazione irrevocabile resta un dettaglio storico.

Oltre a queste donazioni in età giustinianea esiste un’altra tipologia di donazioni che ha

a che fare con il matrimonio. A pagina 167 vediamo una disciplina che viene dalle

istituzioni giustinianee. Struttura diversa dalla donazione revocabile. DONAZIONI ANTE

NUTIAM oppure DONAZIONI PROCTER NUTIAS, potremo chiamarle DONAZIONI

NUZIALI. Nella traduzione di Nardi (professore di diritto romano dell’università di

Bologna) di questo passo leggiamo “C’è anche un altro genere di donazioni fra vivi, che

era del tutto sconosciuto ai giuristi antichi, ma è stato poi introdotto da recenti divini

imperatori: quello che si chiamava ‘prima delle nozze’, e aveva implicita la condizione di

validità che avesse fatto seguito il matrimonio. Si chiamava ‘prima delle nozze’ in quanto

si faceva prima del matrimonio: tale donazione non aveva mai luogo una volta celebrate

le nozze. Ma per primo il divino Giustino (imperatore d’oriente che regna subito prima di

Giustiniano, era zio di Giustiniano) nostro padre, essendo stato permesso di aumentar le

doti anche dopo le nozze, consentì, se ciò avviene, con una sua costituzione, di

aumentare anche la donazione ‘prima delle nozze’ pure in costanza di matrimonio

(dovevano farsi prima delle nozze ma potevano essere accresciute dopo che le nozze

erano state celebrate). Ma noi, desiderosi di portar le norme al loro massimo sviluppo e

cercando che le cose abbiano nomi adeguati, abbiamo disposto che tali donazioni non

vengano solo aumentate, ma abbiano anche inizio in costanza di matrimonio (è stato

permesso che queste donazioni non solo dovessero essere fatte prima delle nozze e poi

eventualmente incrementate dopo, ma addirittura che potessero essere fatte dopo le

nozze, dunque il nome prime della nozze non ha più senso), e si chiamino non ‘prima

delle nozze’ bensì ‘per le nozze’, e siano equiparate alle doti in ciò che, come le doti

anche in costanza di matrimonio non solo si aumentano ma anche si fanno, così pure

queste donazioni, introdotte per le nozze, non solo precedano il matrimonio, ma anche

dopo che è stato contratto e si aumentano e si costituiscano”. Donazioni sottoposte a

condizione sospensiva che producono i loro effetti solo se e dopo che il matrimonio si è

concluso. Donazioni che vengono concluse ma non sono immediatamente efficaci. Il

confronto che viene fatto con l’istituto della dote è molto importante e spiega alcuni lati

che potrebbero sembrare oscuri di questa disciplina. Queste donazioni fatte prima del

matrimonio e sottoposte a condizione sospensiva che problema potrebbero crearci?

Divieto di donazione fra coniugi. Giuliano quando tratta delle donazioni fra fidanzati

ricorda l’esistenza di donazioni irrevocabili di donazioni accompagnate dal patto

risolutivo, ma non parla assolutamente di donazioni sottoposte a condizione sospensiva.

Donazioni fra fidanzati che esplichino la loro efficacia dopo il matrimonio, e dunque

sottoposte a condizione sospensiva, andavano contro il divieto di donazione fra coniugi.

Questo divieto è esistente peraltro anche in età giustinianea. Dunque in prospettiva

giustinianea c’è il divieto di donazione fra coniugi. Come si spiega che ci siano queste

donazioni fatte prima delle nozze che sono efficaci però solo dopo che si è concluso il

matrimonio? È proprio questo richiamo all’istituto della dote che ci fa capire la ragione

per cui sono in realtà possibili, perché queste donazioni non sono donazioni che per

esempio il fidanzato fa alla fidanzata per portarle un vantaggio personale, ma sono delle

donazioni che hanno la stessa funzione che assume la dote. Non sono finalizzate ad un

arricchimento esclusivo della fidanzata ma sono finalizzate al sostenere gli oneri del

matrimonio, per dare un contributo a quelli che saranno gli oneri matrimoniali,

esattamente come la dote. Queste donazioni che si chiamavano prima ‘prima delle

nozze’ e poi ‘per le nozze’ sono proprio viste in quest’ottica. Donazioni paragonabili alla

dote. è presumibilmente questo il motivo per cui in questo caso non si vede uno scontro

del divieto di donazione tra coniugi. Sono quelle donazioni che alla fine rientrano anche

in alcuni ordinamenti moderni, per esempio il nostro 785 del codice civile prende in

considerazione delle donazioni che hanno un struttura del tutto simile a questa.

Vediamo ora lo sviluppo successivo. Dei medievali vediamo solo due passi. In nota 106 a

pagina 170 vediamo un brano che viene da un’opera che si chiama Summa

(summa=riassunto) Trecensis. Momento dei glossatori. Giurista anonimo. “A queste

donazioni sembra tacitamente inerire il fatto che conservano validità allorché il

matrimonio venga concluso. In caso contrario, infatti, la donazione è revocata da

entrambi i fidanzati donanti come ciò che viene dato per una causa e questa causa non

segue , tranne il caso in cui ci sia una parte cui sia imputabile la mancata celebrazione

del matrimonio; in questo caso, infatti, (tale parte) restituisce ciò che ha ricevuto e non

ripete ciò che ha dato”. Richiamo all’arricchimento ingiustificato: se il matrimonio non

segue, la donazione va revocata. Nella prospettiva dei medievali sparisce l’aspetto di

coercizione che queste donazioni racchiudono.

Se invece vediamo l’opera di Baldo degli Ubaldi, forse unico giurista di età medievale

che fa emergere in qualche modo la funzione che connotava queste donazioni. Lui le

chiama donationes spe futuri matrimonii: donazioni fatte per la speranza di un futuro

matrimonio. Chiamandole in questo modo il giurista ci mostra di essere consapevole del

fatto che la funzione di queste donazioni era proprio quella di spingere alla conclusione

del matrimonio.

Nei codici (dobbiamo arrivare a capire la motivazione della formulazione del nostro

articolo 80) il primo codice che prendiamo in considerazione è quello napoleonico.

Nel codice francese queste donazioni fatte a causa della promessa di matrimonio,

revocabili se poi il matrimonio non si conclude, NON esistono. Il codice francese non le

accoglie. Ci sono altre donazioni, delineate negli articolo 1091 e 1088. Articolo 1091

codice francese: “Gli sposi potranno, per contratto di matrimonio, farsi reciprocamente,

oppure l’uno all’altro, quelle donazioni che riterranno sotto le modificazioni che

verranno successivamente (sulla base delle disposizioni che verranno)”. Esistono

donazioni che gli sposi possono farsi entrambi o uno solo all’altro, riconnesse al

contratto di matrimonio. Queste donazioni vanno fatte prima del matrimonio nel

contesto del contratto matrimoniale. Il 1088, che si collega al 1091 afferma che “tutte le

donazioni fatte in favore del matrimonio saranno caduche, se il matrimonio non ci sarà”.

Donazioni a condizione sospensiva. Non c’è corrispondenza completa ma potremmo

avvicinare questo tipo di donazione alla figura del passo delle Istituzioni (donazione

conclusa prima del matrimonio che però esplica i suoi effetti solo dopo al matrimonio)

prevista da Giustiniano. Queste donazioni hanno proprio lo scopo di sostenere la vita

matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza sot

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valentina_longato di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Schiavo Silvia.