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CEE.
Il giudice irlandese si chiede se si possa considerare l’aborto un servizio e se si, il
divieto è in contrasto con la circolazione dei servizi che è uno dei principi del diritto
comunitario?
Alla prima domanda la corte di giustizia riassume quando ci si trova avanti ad un
servizio
“occorre rilevare che l' interruzione della gravidanza, così come lecitamente praticata in diversi Stati
membri, è un' attività medica normalmente fornita dietro retribuzione e che può essere praticata nell'
ambito di una libera professione”
Nonostante la difesa della SPUC che non lo riteneva propriamente un servizio
“ 20 Indipendentemente dal valore di tali argomenti dal punto di vista morale, occorre ritenere che essi
non possono avere alcuna influenza sulla soluzione della prima questione posta. Infatti, non spetta alla
Corte sostituire la sua valutazione a quella del legislatore degli Stati membri in cui le attività di cui trattasi
sono lecitamente praticate”
Quindi la risposta è che si, l’aborto è un servizio; e quindi il fatto di impedire il volantinaggo su un servizio
è lecito? Qui il legislatore non sapeva come muoversi in quanto non voleva interferire troppo con lo stato
interno perchè è una scelta forte e una questione sensibile; allora la Corte risolve il caso dicendo che
l’Irlanda non sta impedendo la diffuzione di notizie perchè il signor Grogan non lo sta facendo per fare
pubblicità agli ospedali stranieri lo facevano per motiv ideali quindi il nesso tra Grogan e gli ospedali
stranieri non avevano rapporti e quindi non si può dire che stavano bloccando la circolazione di servizi
perchè è altro il motivo e quindi essendo così risolvetela voi perchè il diritto dell’unione europea non è
leso. (Abbiamo spiegato le norme e poi dato una soluzione)
NUOVO CASO: siamo avanti alla corte costituzionale italiano e siamo avanti ad un caso
che riguarda la produzione di pasta.
L’italia si fa fiera della produzione di molti prodotti tra cui pasta, è così importante che
una legge del 67 obbligano i produttori di pasta ad usare il grano duro che aumenta la
qualità anche se costa di più.
La questione era già andata su questo obbligo ma era rimasta sulla sua posizione
perchè questo obbligo perserva una tradizione.
La sentenza di riferimento riguarda un caso in cui questa legge violi gli articoli 3 e 41
della costituzione perchè nel 67 c’è la libera circolazione delle merci e negli scaffali ci
sono marchi italiani ma anche stranieri che può essere prodotta con grano tenero e
quindi di essere anche venduta a prezzi più bassi. Questo comporta la non uguale
competività sul mercato e comporta un prodotto più costoso e che forse si venderà di
meno. Questo fenomeno si chiama “disciminazione al rovescio”.
Questo caso è interessante (leggendo la sentenza) per cui la corte dichiarerà
incostituzionale la legge
Altro caso, CASO KREIL
“ Nel 1996 la signora Kreil, che è diplomata in elettrotecnica, ha presentato domanda
di arruolamento volontario nella Bundeswehr esprimendo l'aspirazione di essere
impiegata nei servizi di manutenzione (elettronica di sistemi d'arma). La domanda è
stata respinta prima dal centro di reclutamento e poi dall'amministrazione centrale del
personale della Bundeswehr in quanto in base alla legge le donne sono escluse da tutti
gli incarichi che comportano l'impiego delle armi “
La sua domanda viene rigettata in quanto donna e da li nasce il ricorso perchè lei
aveva tutti i requisiti.
La costituzione tedesca affermava che le donne potessero prendere parte solo senza
costrizione e senza uso di armi in quanto si volesse evitare che finissero in prima linea
e quindi “si si possono assumere, solo su base volontaria e senza usso di armi”, quindi
poptevano fare servizi medici o bande musicali.
L'interessata ha allora proposto un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo di Hannover,
“
sostenendo in particolare che il rigetto della sua domanda per motivi basati unicamente sul sesso era
in contrasto col diritto comunitario.
Ritenendo che la soluzione della controversia richiedesse l'interpretazione della direttiva, il
Verwaltungsgericht di Hannover ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la
suddetta questione pregiudiziale”
La risposta è che in ogni caso l’articolo prevede espressamente quello che la corte
sostiene.
Il governo tedesco ritiene, al contrario, che il diritto comunitario non osti alle controverse norme,
“
che sono conformi al principio costituzionale che vieta alle donne di svolgere un servizio armato. A
suo avviso, in primo luogo il diritto comunitario non disciplina, in linea di principio, le questioni di
difesa, le quali fanno parte del settore della politica estera e di sicurezza comune che restano nella
sfera di sovranità degli Stati membri. In secondo luogo, anche ammettendo che la direttiva possa
applicarsi alle Forze armate, le norme nazionali in questione, che limitano l'accesso delle donne a
taluni impieghi nella Bundeswehr si possono giustificare in forza dell'art. 2, nn. 2 e 3, della
medesima direttiva.
(…) ne consegue che la direttiva si applica in una situazione come quella di cui alla causa
principale.
Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva, gli Stati membri hanno la facoltà
di escludere dal campo d'applicazione della medesima direttiva le attività professionali per le quali,
in considerazione della loro natura e delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una
condizione determinante.”
“Di conseguenza, anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispongono quanto alla
possibilità di tenere ferma l'esclusione in parola, le autorità nazionali non potevano, senza
trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate della
Bundeswehr dovessero essere composte esclusivamente da uomini.
La questione pregiudiziale va quindi risolta nel senso che la direttiva osta all'applicazione di norme
nazionali, come quelle del diritto tedesco, che escludono in generale le donne dagli impieghi
militari comportanti l'uso di armi e che ne autorizzano l'accesso soltanto ai servizi di sanità e alle
formazioni di musica militare. “
Per la corte di giustizia andava a ledere il diritto comunitario e nel giro di pochi mesi si
modificò questa nomativa e le donne entrarono a tutti gli effetti nell’esercito.
Caso OMEGA: caso particolare in quanto nasce dal fatto che a Bonn, una società vuole
costruire un locale “laserdromo” cioè dove si fa la battaglia laser. Ci sono simulazioni
di guerre e il gioco ha l’obiettivo di uccidere gli altri; esisteva in tanti stati e chiede a
Bonn di autorizzarli ad installarli. Tuttavia il sindaco vieta l’autorizzazione perchè dice
che l’art 1 della costituzione tedesca pone un principio fondamentale “tutela della
dignità umana” che viene degradata nel momento in cui si gioca ad un gioco del
generre in cui si simula un omicidio.
La Pulsar fa ricorso al divieto tirando fuori la libertà di impresa (in particolare art 30).
“l’Omega ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. A
sostegno del suo ricorso essa invoca, tra numerosi altri motivi, la minaccia costituita
dal provvedimento controverso per il diritto comunitario, in particolare per la libertà di
prestazione di servizi, dato che il suo «laserdromo» doveva utilizzare l’attrezzatura e
gli strumenti tecnici forniti dalla società britannica Pulsar”
“Esso si chiede, tuttavia, se tale soluzione sia compatibile con il diritto comunitario, in
particolare con gli artt. 49 CE - 55 CE sulla libera prestazione dei servizi e gli
artt. 28 CE - 30 CE sulla libera circolazione delle merci.”
Secondo il giudice del rinvio, l’Oberverwaltungsgericht ha giustamente concluso che lo
“
sfruttamento commerciale di un «gioco d’omicidio» nel «laserdromo» dell’Omega costituiva una
violazione della dignità umana, nozione stabilita all’art. 1, n. 1, prima frase, della Costituzione
tedesca.”
“Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se il divieto riguardante
un’attività economica per ragioni di tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione
nazionale, come, in questo caso, la dignità umana, sia compatibile con il diritto comunitario e,
dall’altro, se la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di limitare, per tali ragioni, determinate
libertà fondamentali garantite dal Trattato, ossia le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione
delle merci, sia subordinata alla condizione che tale restrizione si basi su una concezione del diritto
comune a tutti gli Stati membri”
“Alla luce delle considerazioni suesposte, si deve risolvere la questione posta
dichiarando che il diritto comunitario non osta a che un’attività economica consistente
nello sfruttamento commerciale di giochi di simulazione di omicidi sia vietata da un
provvedimento nazionale adottato per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico
perché tale attività viola la dignità umana” Lezione 6
Controlimiti al diritto UE e identità costituzionale
Si tratta di un tema molto ampio e complesso ma cercheremo di far luce su quelli che
sono i punti più rilevanti e complessi dell’argomento.
Nelle precedenti lezioni abbiamo visto come la tutela dei diritti fondamentali sia
progressivamente entrata a far parte del diritto comunitario, prima con la corte di
Giustizia e poi attraverso la codificazione nella carta di Nizza.
La tutela dei diritti è gradualmente migrata verso l’ordinamenti sovranazionale
comunitario e la relativa corte di Giustizia, una corte che si è sempre più affermata nel
corso del tempo anche come una corte dei diritti fondamentali in Europa.
Questa ha incontrato alcuni elementi e profili di resistenza, a questo riguardo la
riflessione si strutturerà lungo 3 binari, in primis i rapporti tra ordinamento
comunitario e interno; successivamente entreremo nel merito di un tema complesso
come quello della tutela dell’identità costituzionale e infine una riflessione su
un’ulteriore fronte che è la doppia pregiudizionalità.
Partendo dai rapporti tra ordinamenti, e di conseguenza tra corte di Giustizia e
corte costituzionale, possiamo sottolineare come la Corte di Giustizia ha
elaborato due principi fondamentali come: effett