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FONTI DEL DIRITTO

È un sistema costruito su “una piramide” – hanno un criterio di ordine; vengono ordinate come se fosse una

scala. Ogni tipologia di fonte occupa un determinato gradino; il principio che ordina le fonti del diritto si

chiama principio gerarchico.

La fonte che sta sul gradino più alto ha un’incidenza maggiore su quella che sta sul gradino inferiore, e la

influisce.

1) Le fonti di rango costituzionale: sono le prime in ordine gerarchico. Queste sono:

I. Costituzione: punto di riferimento dell’ordinamento costituzionale del nostro paese, dal quale poi

discende tutta la disciplina e tutte le fonti di rango successivo. Viene chiamata la “legge delle leggi”.

È entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, fu approvata dall’Assemblea Costituente che lavorò per un

anno per elaborare il testo della Costituzione. È una costituzione lunga con diverse caratteristiche;

ha al suo interno tutto quello che poteva essere toccato dalle varie parti componenti l’Assemblea

Costituente.

È una Costituzione aperta: non ha preteso di individuare un punto di equilibrio tra i diversi interessi

che sono rappresentati, ma si limita ad elencarli, lasciando spesso alla legislazione di attuazione la

possibilità di trovare un punto di bilanciamento.

È una Costituzione rigida: può essere modificata solo con un procedimento aggravato, seguendo

l’articolo 138 della Costituzione stessa.

Si compone di diverse parti:

 Principi fondamentali. Sono 12 articoli, tutte norme di principio che non necessariamente

sono collegate tra loro, sono semplicemente poste una di fianco all’altra.

Articolo 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di

solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano

effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o

una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che

dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della

sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.

Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale.

Articolo 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in

quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente

riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati

internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche

garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le

condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di

risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni;

promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali

dimensioni .

 Parte prima: comprende i diritti e i doveri dei cittadini; vengono poste tutte le garanzie delle

libertà individuali;

o Titolo primo: riguarda i rapporti civili, che riguardano sostanzialmente i diritti sociali

(diritto al lavoro, istruzione, studio, tutela della salute, ecc.).

o Titolo secondo: riguarda i rapporti etico-sociali.

o Titolo terzo: riguarda i rapporti economici; i rapporti economici all’interno della

costituzione rappresentano la “Costituzione economica” - riguardano l’iniziativa

economica, la tutela del risparmio, tutte quelle forme e quegli strumenti attraverso i

quali lo stato interviene all’interno dell’economia.

Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla

libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e

privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Articolo 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di

godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per

motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello

Stato sulle eredità.

Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della

produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti

stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Articolo 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla

l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta

coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del

Paese.

o Titolo quarto: riguarda i “rapporti politici”; sono contenuti tutti i modi e gli strumenti

attraverso cui il popolo esercita la sua sovranità.

 Parte seconda:

o Titolo primo e secondo: riguardano l’ordinamento della Repubblica e tutti gli organi

dello Stato;

o Titolo terzo: riguarda la disciplina della pubblica amministrazione;

o Titolo quarto: riguarda la magistratura;

o Titolo quinto: riguarda regioni e autonomie locali;

o Titolo sesto: riguarda le garanzie costituzionali (viene esaminato tutto il sistema di

giustizia costituzionale operato dalla Corte Costituzionale).

II. Le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale: la legge costituzionale è una legge che

integra la Costituzione (cioè una legge che aggiunge delle parti nuove) mentre la legge di revisione

costituzionale modifica un certo articolo. Il procedimento aggravato necessita di 2 deliberazioni; tra

una deliberazione e un’altra devono passare minimo 3 mesi di tempo. Alla fine verrà votato almeno

4 volte (due volte alla Camera dei Deputati, due volte al Senato), dunque il procedimento aggravato

può durare vari anni.

III. Il trattato dell’Unione Europea

IV. Gli statuti delle regioni speciali: questi sono adottati con legge costituzionale. Hanno un

ordinamento giuridico diverso dalle regioni ordinarie.

2) Fonti primarie:

I. Legge formale: atto normativo che viene prodotto dalla deliberazione delle camere e promulgato dal

Presidente della Repubblica; è sempre stata considerata la fonte del diritto per eccellenza. La forma

della legge è data dal procedimento che viene prescritto dalla Costituzione per la sua formazione.

Attraverso questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie sia le leggi costituzionali.

Legge formale ordinaria: atto normativo che scaturisce dal procedimento legislativo ordinario.

II. Atti con forza di legge: sullo stesso gradino della legge formale ordinaria. Sono atti normativi che

non hanno la forma della legge perché non sono prodotti dal procedimento legislativo ordinario delle

due camere ma sono equiparati alla legge formale ordinaria, perché:

 Occupano la stessa posizione all’interno della scala gerarchica;

 Hanno la stessa forza:

o Attiva: possono abrogare una legge.

o Passiva: solo dalla legge possono essere abrogati.

Rappresentano un’eccezione rispetto all’esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento;

tant’è vero che gli atti con forza di legge sono atti normativi emanati dal Governo. Le leggi formali

ordinarie e gli atti con forza di legge costituiscono le “fonti primarie” (o fonti “ordinarie”).

Sono atti con forza di legge:

 Decreto legislativo delegato (articolo 76 della C.). Si chiama “delegato” perché il Parlamento,

attraverso la legge di delega, delega il Governo ad esercitare potere normativo. Le legge di

delega è la legge con cui le camere possono attribuire al Governo l’esercizio del proprio potere

legislativo.

Il “decreto legislativo” è quindi quell’atto emanato dal Governo in esercizio della delega che viene

conferita dal Parlamento. Si ricorre a questo strumento quando devono essere affrontati degli

argomenti piuttosto complessi e tecnici.

Un

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
81 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher karimtoncelli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Stefanelli Maria Alessandra.