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Senato: La Russa
Vengono eletti dai componenti della loro camera a maggioranza
almeno assoluta con voto segreto. Rappresentano la camera
all’esterno e dirigono tutti i lavori, convocano e presiedono le
riunioni, fissano l’ordine del giorno…
La sola differenza tra i due: solo il presidente della camera può
presiedere le riunioni in seduta comune, mentre solo il
presidente del senato può sostituire il PdR in caso sia
necessario (infatti è la seconda carica più alta dello stato).
Ufficio di presidenza
Gruppetto che aiuta i presidenti. È composto da:
- Vicepresidenti che sostituiscono il presidente se necessario
- Questori che si occupano del bilancio della Camera
- Segretari che assistono durante i lavori della camera
Per quanto riguarda le sue funzioni, ha compiti amministrativi e
organizzativi (art. 63)
Le commissioni
Sono organi collegiali composte, dal punto di vista politico, in modo
proporzionale alla camera in cui si trovano. Possono essere di
diverso tipo:
- Monocamerali formate da componenti di una sola camera
- Bicamerali formati da componenti di entrambe le camere
in parti uguali e in genere hanno ruolo consultivo (es. quella
per i minori)
- Permanenti se rimangono in carica per tutta la durata del
parlamento
- Speciali vengono istituite per uno specifico compito e
vengono sciolte appena lo hanno raggiunto
Il loro compito principale è quello di lavorare ai progetti di legge
(funzione legislativa). Le commissioni che sono preposte a questo
sono quelle monocamerali permanenti che sono 14 in entrambe
le camere.
La seconda funzione è quella di esercitare il controllo sul governo
(funzione di indirizzo/vigilanza/controllo).
Infine, possono essere chiamate per fare luce su determinati eventi
(funzione di inchiesta). A questo provvedono le commissioni
speciali.
Le giunte
Sono organi collegiali composti, dal punto di vista politico, in modo
proporzionale alla camera in cui si trovano. Sono 3 nella camera
e 2 nel senato e i compiti sono gli stessi:
1. Prima giunta (per il regolamento) regolamento della
camera (testo scritto che dice come funziona quella camera),
approvato a maggioranza assoluta
2. Seconda giunta (per le elezioni) si occupa di verificare che
tutti i parlamentari eletti non abbiano delle cause ostative
3. Terza giunta (per le autorizzazioni) verificare i casi di
azioni giudiziarie dei parlamentari
La seconda e la terza sono unite in un’unica giunta
I gruppi
Non sono organi di lavoro, ma ai quali i deputati e i senatori
appartengono in ragione della loro simpatia (credo politico dei loro
componenti). Ogni parlamentare è obbligato a far parte di un
gruppo, chi non si riconosce in nessuno dei gruppi presenti entra a
far parte del “gruppo misto”. Ogni gruppo ha un capogruppo e
tutti i capigruppo insieme costituiscono la “conferenza dei
capigruppo”, che è un organo importante perché aiuta il
presidente della camera nell’organizzazione dei lavori.
Modalità di funzionamento del Parlamento
1. Il Parlamento dura in carica 5 anni e questo periodo è detto
legislatura (art 60 Cost.). In alcuni casi la durata può essere
più breve, quando il parlamento viene sciolto
anticipatamente dal PdR. Non può essere sciolto, però, se il pdr
è negli ultimi sei mesi del suo mandato (semestre bianco), a
meno che questo periodo non coincida con gli ultimi sei mesi
delle camere. Questo è perché magari il presidente aspira ad
un secondo mandato, ma ha paura che il Parlamento non
voglia rieleggerlo.
2. Le camere si riuniscono separatamente 2 volte l’anno
(ordinarie) a febbraio e ottobre (quando è stata istituita la
Costituzione la fonte di lavoro principale era l’agricoltura), ma
in alcuni casi, anche quando viene richiesto dal presidente
della camera in questione o dal pdr o dalla minoranza politica
(1/3 dei parlamentari di quella camera). Infatti, sono quasi
sempre in riunione (straordinarie). Le riunioni sono valide se
è presente la maggioranza dei componenti della camera in
questione (50%+1, quorum strutturale). Se la Costituzione non
prevede una maggioranza più elevata, le decisioni sono
assunte a maggioranza semplice (50%+1 dei presenti). Essa
può prevedere per le decisioni più importanti maggioranze più
elevate e, in particolare, assoluta (50%+1 dei componenti) o
qualificata (2/3 o 3/5 dei componenti)
3. Ogni camera approva a maggioranza assoluta il proprio
regolamento che ne disciplina il funzionamento. Le proposte
di modifica del regolamento sono raccolte dalla Giunta per il
regolamento.
Il Governo
La costituzione sul governo dice molto poco. Il “circuito della
decisione politica” è costituito da parlamento, governo e pdr. Esso è
l’organo titolare del potere esecutivo.
Procedimento di formazione
Si elegge un nuovo governo per diversi motivi:
- Termina la legislatura
- C’è una crisi del governo precedente che può avere matrice
parlamentare (dipende dal rapporto col governo: si rompe il
rapporto di fiducia tra parlamento e governo) o
extraparlamentare (indipendente dai rapporti col
Parlamento: il governo si dimette per sua scelta).
Per formare un nuovo governo il pdr fa le consultazioni (chiede
l’opinione di alcuni soggetti, i presidenti delle due camere e i
capigruppo parlamentari). Se ha ancora dei dubbi può chiedere ad
un’altra persona di fare un altro giro di consultazioni attivando il
pre-incarico (consulta la persona che ha già in mente di nominare
a capo del governo) o il mandato esplorativo (chiede ai presidenti
delle due camere); dopodiché il pdr affida l’incarico di presidente
del consiglio dei ministri (pcdm) alla persona che pensa possa
ricoprirlo. Questa persona accetta con riserva (deve verificare di
avere la maggioranza e fare le sue valutazioni), e poi scioglie la
riserva accettando in maniera definitiva. Il pdr procede alla
nomina con un atto scritto il pcdm e di tutti i ministri (proposti dal
pcdm). Il pcdm e i ministri, infine, giurano davanti al Presidente
della Repubblica e con il giuramento il nuovo governo entra in
carica. Entro 10 giorni il parlamento deve votare la fiducia al
governo (mozione di fiducia: camere separate, con voto palese
perché i parlamentari davanti agli elettori si prendono la
responsabilità di approvare il governo, il tutto con maggioranza
semplice). La fiducia può venire meno prima dei 5 anni per iniziativa
del parlamento (mozione di sfiducia atto richiesto da almeno
1/10 dei componenti della camera e non può essere votata prima di
3 giorni da quando è stata richiesta, per dare la possibilità a tutti di
essere presenti e votare e per avere il tempo di trovare un
compromesso e ritirare la mozione di sfiducia) o per sollecitazione
da parte del governo stesso (questione di fiducia il governo
propone una legge dicendo che se il parlamento non la approva si
dimetterà). Anche se solo una delle due camere toglie la fiducia al
governo il governo cade.
La composizione
Il governo si compone di
- organi necessari, previsti dalla Costituzione pcdm (dirige
la politica del governo e ne è responsabile, coordina l’attività
dei ministri), ministri (hanno ognuno la competenza su una
determinata materia e sono a capo del relativo ministero),
consiglio dei ministri ( organo collegiale composto dal pcdm
e dai ministri)
- organi non necessari: sono previsti dalla legge, ma non
dalla costituzione ministri senza portafoglio (non sono
preposti a un singolo ministero ma svolgono delle funzioni
specifiche presso la presidenza del consiglio) sottosegretari
(il ministro gli dà degli specifici compiti, alcuni di loro possono
essere nominati viceministri con un numero massimo di 10
persone), vicepresidente del consiglio (da 0 a 2, ha il
compito di sostituire il pcdm, di solito scelto tra il partito della
coalizione che governa ma di cui non fa parte il pcdm) e i
comitati interministeriali (gruppi di 2 o più ministri che
sono chiamati a risolvere problemi comuni ai loro ministeri)
Funzioni del governo
- potere esecutivo il governo è titolare del potere
esecutivo, che fa in modo di dare esecuzione alle leggi
svolgendo concretamente le varie funzioni di cui esso si
occupa. Per questo si avvale della pubblica amministrazione
(impiegati pubblici). Ogni ministro è a capo del ramo della
pubblica amministrazione di sua competenza.
- Indirizzo politico insieme di finalità, obiettivi, scopi che lo
stato vuole realizzare fintanto che c’è quel governo in carica.
Per svolgere questo compito si avvale di diversi strumenti, tra
cui la possibilità di proorre leggi al parlamento o di adottare
atti normativi suoi propri. I settori principali di questo
argomento sono l’economia, la politica estera e militare, i
rapporti con l’UE e la gestione delle situazioni di emergenza.
Il Presidente della Repubblica
È definito dalla Costituzione Capo dello Stato e garante
dell’unità nazionale. Ha, quindi, un doppio ruolo: è sia organo
politico (a volte deve contribuire alle decisioni, per esempio nella
scelta del presidente del Consiglio dei ministri), sia di garanzia. Si
trova al Quirinale a Roma.
Voto attivo
Viene eletto dal Parlamento in seduta comune insieme a 3
delegati (che devono rispettare anche le minoranze politiche e per
questo devono venire da partiti diversi) per ogni Regione (Val
d’Aosta 1) a maggioranza qualificata (2/3) per 3 scrutini o
assoluta dal 4° scrutinio. Il voto, in questo caso, è segreto. Tutto
questo viene fatto perché il Presidente deve garantire l’unità
nazionale.
Voto passivo
Servono cittadinanza italiana, diritti civili e politici e bisogna
avere almeno 50 anni di età. Non servono particolari qualifiche. Si
può essere rieletti (è successo in 2 casi: con Napolitano, che ha
accettato di essere rieletto solo per un anno e mezzo, e con
Mattarella).
La durata del mandato è di 7 anni, il mandato è rinnovabile. Il
presidente viene supplito in casi di emergenza dal presidente del
Senato.
Responsabilità
Per quanto riguarda le responsabilità delle sue azioni, delle sue
azioni non risponde lui, ma qualcun altro (ereditato dal monarca).
Bisogna dividere gli atti che compie come:
art 90 Privato cittadino PdR
Responsabilità Si no, salvo 2 reati alto
tradimento e attentato
giuridica civile alla Costituzione (reati
Responsabilità Sì, ma solamente s