DIRITTO PROCESSUALE CIVILE – Alberto
Maria TEDOLDI
28/09/2020
Fine primo semestre: preappello 30 domande
Fine secondo semestre: preappello solo sul processo di cognizione
PRIMO MODULO: PRINCIPI GENERALI (libro I cpc)
SECONDO MODULO: PROCESSO DI COGNIZIONE IN PRIMO GRADO E NELLE
IMPUGNAZIONI
Il diritto processuale civile studia il processo civile, cioè il modo in cui il legislatore
provvede alla tutela dei diritti sostanziali tramite le forme del processo civile.I diritti
sostanziali appartenenti ai privati (possono appartenere anche alla PA, questa agisce
iure imperi).
PROCESSO: species del genus PROCEDIMENTO (=sequenza di atti collegati l’uno
all’atro che si conclude con un provvedimento). È una definizione meramente
procedurale e descrittiva del procedimento.
Cosa distingue il processo dal procedimento? Il processo si distingue dal procedimento
perché è connotato dall’esigenza di rispettare sempre il contradditorio tra le parti.
Ogni atto del processo deve essere caratterizzato dall’osservanza del contraddittorio.
Siccome gli atti sono proiettati verso l’emanazione di un provvedimento, nel
processo le parti hanno sempre la possibilità di parlare.
Quindi il contraddittorio è fondamentale.
Il processo civile riguarda il modo in cui viene esercitata L’ATTIVITÀ
GIURISDIZIONALE. Cosa significa attività giurisdizionale?
iurisdictio
Dobbiamo partire dal concetto di (=dire il diritto, affermare il diritto). Lo ius
dicere è quindi stabilire il diritto.
I diritti civili che sono oggetto dell’attività giurisdizionale civile sono I DIRITTI DEI
PRIVATI. Conosciamo ad esempio i diritti reali, i diritti personali, i diritti assoluti, i
diritti relativi (es: obbligazioni), diritti disponibili, diritti indisponibili, status (insieme di
prerogative che fanno il ns essere nella società, come ad esempio lo status della
capacità di intendere e di volere si acquisisce con la maggiore età).
Il processo civile si occupa anche di una vicenda come quella di Eluana Englaro: donna
in stato vegetativo rispetto al quale si chiedeva l’autorizzazione a sospendere
l’alimentazione tramite sondino nasogastrico. A questa domanda avanzata dal padre e
dal curatore speciale si è provveduto tramite domanda di volontaria giurisdizione. Da
qui capiamo che la giurisdizione civile, al di la del suo significato originario di dire il
diritto, ha assunto una valenza maggiore perché si estende anche ad altri casi. Casi
che appartengono sempre di più alla vita delle persone. Tutto ciò che attiene allo ius
privatorum, forma oggetto di attività giurisdizionale civile.
Gli organi appartenenti alla
OGGETTO ATTIVITA GIURISDIZIONALE CIVILE
giurisdizione esercitano il potere conferito loro dallo stato per decidere in
relazione a controversie tra privati o emettere provvedimenti in controversie
attinenti ai diritti e alle situazioni soggettive tra privati o agli status dei
privati .
Questi organi sono i magistrati, ai quali viene affidato lo svolgimento dell’attività
giurisdizionale civile. I magistrati possono occuparsi di diversi ambiti. Qualsiasi sia la
funzione svolta sono tenuti a rispettare i principi di TERZIETA’ e IMPARZIALITA’.
La giurisdizione civile si divide in giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria.
GIURISDIZIONE CONTENZIOSA
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE DICHIARATIVA o DI COGNIZIONE Vi è un
contenzioso tra le parti e quindi il giudice è chiamato a risolvere tale
controversia con un provvedimento decisorio che normalmente ha la forma
della SENTENZA. Se la sentenza passa in giudicato (diventa definitiva) la lite
tra le parti è definitivamente risolto e le parti saranno sottoposte al vincolo della
decisione del giudice).
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE ESECUTIVA o AZIONE ESECUTIVA traduzione
del diritto affermato con l’attività di cognizione. Cioè l’affermazione del diritto
che il giudice ha dichiarato. Consente di realizzare sul piano materiale
l’interesse del soggetto.
ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE CAUTELARE è strumentale alle prime due. In
questo caso c’è urgenza di provvedere subito in quanto vi è un pericolo nel
ritardo e quindi c’è la possibilità di chiedere al giudice un intervento rapido.
Si parla spesso di azione di cognizione, azione esecutiva e azione cautelare. È lo
stesso modo di esprimere il medesimo concetto ma da un diverso punto di vista. NB:
quando si parla di azione si intende un diritto di natura processuale. È una storia
antica che risale all’800 ma in realtà già il diritto romano parlava di actio. Quando poi
nell’800 la pandettistica tedesca riprende gli insegnamenti del Digesto, il diritto finisce
per coincidere con l’actio.
Quindi in presenza di un sistema di civil law che distingue il diritto sostanziale da
quello processuale, c’è uno scarto tra il diritto sostanziale affermato e quello da
tutelare in giudizio che si esprime tramite l’azione.
GIURISDIZIONE VOLONTARIA Non ce ne occuperemo in questo corso. Si ha
quando non vi è una lite ma la necessità di intervento di un organo terzo e imparziale
autorizzativo
come il giudice per integrare i poteri delle parti private a livello o
omologatorio (per conferire efficacia al potere). ES: un
minore vuole stipulare una transazione. Non lo può fare ma lo possono fare i genitori,
poiché dispongono di un diritto di un minore, i quali devono però essere autorizzati dal
giudice tutelare il quale verifica che siano rispettati i diritti e gli interessi dell’incapace.
In questo corso ci occuperemo solo dell’attività giurisdizionale dichiarativa o di
cognizione. È l’attività più ampia contenuta nel libro II del
codice di procedura civile. STAMPATO
01/10/2020
PRINCIPI COSTITUZIONALI IN TEMA DI
GIURISDIZIONE
ART. 24 Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi . La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
grado del procedimento. Sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad
ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari .
Si tratta di un diritto garantito a tutti, che deve garantire una tutela effettiva a chi
agisce in giudizio.
PROBLEMA: essendo questo principio formulato in modo assoluto, ci sia interroga sulla
GIURISDIZIONE CONDIZIONATA
legittimità della cioè un limite all’esercizio del
diritto di azione riconosciuto dall’art. 24, perché si ritiene opportuno percorrere (prima
di andare in causa) delle vie diverse e si obbliga la parte che ha bisogno di tutela a
percorrere anzitutto quelle vie.
Tale tema coinvolge gli ADR (es: mediazione, negoziazione assistita). Molti ritengono
questi strumenti più adeguati rispetto al processo in quanto mirano a trovare un
accordo tra le parti.
Ma in che misura si può limitare il diritto di azione in giudizio? La Corte costituzionale,
si può condizionare questo
la CEDU, la Corte di giustizia hanno affermato che
diritto in modo ragionevole :
purchè tali strumenti alternativi non impediscano per un tempo troppo lungo di
adire il giudice
purchè non siano eccessivamente costosi
purchè per il periodo in cui questi ADR al processo si svolgono le situazioni
giuridiche non subiscano pregiudizio (prescrizioni e decadenza rimangono
sospese).
CONCILIAZIONE modo di risoluzione delle controversie civili attraverso il quale le
controparti raggiungono un accordo mediante l'ausilio di un terzo.
giudiziale
Si dice , quando il terzo è un giudice, di solito lo stesso chiamato e risolvere
stragiudiziale
la controversia; quando è svolta al di fuori del giudizio, ed è riservata
ad un conciliatore, ovvero un soggetto anche professionale, che funge da mediatore.
In tutti i casi, la conciliazione presuppone una libera determinazione delle parti, anche
se raggiunta con l'aiuto di un terzo.
TRANSAZIONE Se le parti si mettono d’accordo direttamente, all’esito di una
negoziazione, si avrà una transazione ma che non gode l’efficacia di titolo esecutivo
della conciliazione
MEDIAZIONE legge quadro sulla mediazione
D.lgs 28/2010 – : attività che si
svolge davanti a un terzo imparziale (mediatore) nominato da un organismo il quale
ha il compito di facilitare l’accordo tra le parti oppure di formulare una proposta di
accordo.
Se le parti concordano si formalizza un verbale che vale come TITOLO ESECUTIVO
STRAGIUDIZIALE (se firmato anche dagli avvocati).
La mediazione è stata resa obbligatoria nel 2010 in alcune materie (es: locazione,
affitto, comodato, rapporti bancari, assicurativi, successioni, diritti reali ecc).
La mediazione non può durare più di 3 mesi. I termini di prescrizione sono sospesi.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA introdotta dal DL. 132/2014: non c’è un terzo ma le
parti negoziano con l’assistenza degli avvocati. È condizione di procedibilità per
tutti i crediti fino a 50 mila euro (controversie minori), a meno che non si tratta di
crediti che nascono da affitti, locazione (per cui bisogna esperire la mediazione anche
se il credito è minore di 50 mila).
Si occupa anche di danni provocati dalla circolazione stradale di veicoli o natanti.
In caso di sinistro occorre fare oltre all’invito alla negoziazione assistita, anche
una raccomandata all’assicurazione dando a questa il tempo per istruire la pratica
del sinistro (ad es, per formulare il quantum del risarcimento ecc.).
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
ART. 3 D.L 132/2014
controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di
negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal
periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di
negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la
negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2, comma 3. Allo stesso modo
provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente
comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti
da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
In materia di danni da circolazione stradale e provocati da natanti abbiamo anche
un’altra norma che si trova nel codice delle assicurazioni privati (d.l. 209/2005)
all’art. 145:
Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e' obbligo di
assicurazione, puo' essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il
danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a
mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per
conoscenza, avendo osservato le modalita' ed i contenuti previsti all'articolo 148.
Si tratta in questo caso di una condizione di proponibilità non di procedibilità
(come nell’art. 3 sopra): se la domanda giudiziale è proposta prima dei 60 gg o 90gg
dalla ricezione della raccomandata da parte dell’assicurazione, il giudice è tenuto a
dichiarare improponibile l’azione e a chiudere il processo in rito.
DIRITTO DI DIFESA E CONTRADDITTORIO
La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato
ART. 24 COMMA 2 (=momento in cui il
giudice) e grado del procedimento
processo si trova davanti al (= es. Appello,
Cassazione) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
ART. 111 COMMA 2
condizione di parità davanti a giudice terzo e imparziale .
(in audita altera parte)
Provvedimento emanati senza contradditorio
DECRETO INGIUNTIVO: siccome c’è una prova scritta si consente al giudice di
emettere un provvedimento, il quale però una volta comunicato al destinatario
può essere opposto da quest’ultimo il quale può instaurare un’udienza a
contradditorio pieno
DECRETI CAUTELARI: per casi di assoluta urgenza dove viene emesso un
provvedimento senza contradditorio ma si impone al ricorrente di notificare
subito e di affrontare nel minor tempo possibile l’udienza a contradditorio pieno
Quando è violato il diritto di difesa determina la nullità degli atti e quindi nullità
della sentenza che conclude il processo.
Questa nullità può anche essere SANATA, se la sentenza non viene impugnata. Ma se
radicale:
la violazione del contradditorio è stata quando è stata emessa sentenza
senza che la parte neppure sapesse che il processo era stato promosso quella
sentenza è affetta da un vizio così grave da considerarsi inesistente perché la radicale
violazione del contradditorio fa si che il provvedimento sia scaturito da un NON
PROCESSO, che non può essere considerato valido.
Giudice e contradditorio
Il diritto di difesa e il contraddittorio non riguardano solo le parti ma riguarda anche il
GIUDICE: il giudice è parte integrante del processo. Ser il giudice rileva d’ufficio una
questione che non è stata dibattuta tra le parti ha l’obbligo di sottoporla alle parti
sennò se la sentenza di basa su tale questione, si avrà una sentenza nulla.
ART. 101 cpc
Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti , non può statuire sopra
(1)
alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente
citata e non è comparsa.
(2)
Se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il
giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non
inferiore a venti e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito
in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione
Come garantisce il contradditorio il giudice? Assegnando alle parti un termine per fare
degli atti scritti.
Nell’udienza il giudice chiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
ART. 183 cpc
chiarimenti necessari e indica le questione rilevabili d’ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.
Nessuno però obbliga il convenuto a costituirsi in giudizio: nell’antico diritto
romano il processo non poteva svolgersi senza il convenuto e quindi in quel caso vi era
la manus iniectio: il convenuto veniva preso fisicamente e portato davanti al giudice.
In alcuni ordinamenti (es: UK) se il convenuto non compare davanti al giudice perde
automaticamente la causa. In altri ordinamenti (es: Germania) i fatti posti dall’attore a
fondamento della domanda si considerano non contestati. E quindi il giudice decide
ritenendo quei fatti veri. Nel ns
ordinamento non vi è alcuna sanzione e si presume che il convenuto contesti tutti. È
una posizione curiosa infatti vi dovrebbe essere una sanzione, ad ogni modo il
contraddittorio è garantito anche nel momento in cui la parte non si presenta in
giudizio. Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva
ART. 291 cpc
un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione , fissa all'attore
(2)
un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni
(3)
decadenza.
Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del
comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo
comma.
ART. 24 COMMA 3 Si occupa del cd PATROCINIO GRATUITO – in base al quale si
assicura il gratuito patrocinio ai non abbienti.
Non in tutti gli ordinamenti è presente questo istituto. Negli USA vi è tradizionalmente
di pro – bono:
l’attività ciascun avvocato deve per dovere deontologico assistere senza
compenso alcuni soggetti e verrà eventualmente remunerato con una quota del
risultato utile che otterrà per questi soggetti (il cd patto di quota lite).
In Italia non è possibile questo sistema perché vige il divieto di patto di quota lite in
quanto si dice che l’avvocato deve mantenere la sua professionalità e non deve essere
coinvolto negli interessi del cliente.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
ART. 24 COMMA 4
errori giudiziari. Tale comma evoca la possibilità di ottenere un
RISARCIMENTO DEL DANNO e di AGIRE CONTRO LO STATO (non contro il magistrato, in
quanto il magistrato deve essere protetto da possibili interferenze esterno; il
magistrato deve essere protetto dal metus di subire un danno, deve agire nel solo
interesse della giustizia). STAMPATO
02/10/2020
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni
ART. 104
altro potere.
Articolo introdotto nel 1999. Ma erano principi già previsti, ad esempio dall’art. 6
CEDU:
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costruito
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritt
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