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Effetti della domanda giudiziale

La proposizione della domanda giudiziale produce vari effetti:

Strettamente processuali:

  1. Litispendenza: con la proposizione della domanda giudiziale si ha la pendenza della lite in senso ampio, ovvero la domanda si propone con la citazione o con il ricorso.
  2. Citazione: la citazione va notificata e con la notificazione si determina la litispendenza. Vi sono alcuni effetti che si producono già all'inizio del procedimento notificatorio a favore del notificante, effetti per i quali non si attende il perfezionarsi del procedimento di notifica (es: se la citazione avviene per posta, questa può richiedere parecchi giorni).
  3. Nei processi che iniziano con ricorso, la litispendenza si ha con il deposito del ricorso nella cancelleria dell'ufficio giudiziario, chiedendo al giudice di poter svolgere il processo.
  4. La lite è pendente dal momento in cui la domanda viene proposta fino alla sentenza passata in giudicato.

Possono essere dei momenti di quiescenza del processo, ciò significa che il processo non è attivo, non si sta svolgendo ma in ogni caso la pendenza permane. Tra un grado e l'altro di impugnazione, ad esempio, c'è un momento di quiescenza. Potrà concludersi se non viene proposto appello, ma se viene proposto appello il processo continua. Il momento che vi è tra il primo grado e l'appello è un momento di quiescenza.

Quando il processo è sospeso o interrotto, ad esempio, il processo entra in una fase di stasi perché ha colpito la capacità della parte di stare in giudizio, ecc.

L'atto di citazione, ad esempio, la domanda giudiziale, si effettua con che deve essere notificato. La citazione deve essere depositata nella cancelleria del tribunale (oggi anche telematicamente). Se non viene depositata in cancelleria, ciò non significa che non vi sia pendenza del processo in quanto c'è ancora.

La possibilità di riattivare il processo quiescente entro un termine di 3 mesi. Quindi mancando l'atto di impulso di depositare l'atto di citazione in cancelleria del tribunale, quel processo non cessa di essere pendente perché è ancora possibile entro 3 mesi riattivarlo tramite un atto di citazione in riassunzione, o meglio, una comparsa di riassunzione.

Alla litispendenza possono essere ricondotte:

  1. LA LITISPENDENZA IN SENSO PROPRIO - ART. 39 cpc

Se una stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, dichiara con ordinanza la litispendenza e dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo.

Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le

partidebbono riassumere la causa davanti al primo giudice. Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate. La litispendenza è disciplinata in base al principio di prevenzione: quando ci sono due cause identiche proposte due volte, prevale quella proposta per prima. Spesso nelle liti internazionali, le parti si affrettano nel promuovere la causa, per poter avere un vantaggio costringendo la controparte ad andare all'estero per affrontare il giudizio. 2) PERPETUATIO IURISDICTIONIS – ART 5 cpc La giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo. giurisdizione competenza Il criterio determinante per verificare la giurisdizione e la competenza è quello della legge vigente alla data diprocedimento. In questo caso, il giudice deve valutare se sussistono i requisiti di competenza e giurisdizione al momento in cui è stato adito, indipendentemente dai successivi mutamenti di situazione.

processo.Quindi questa regola vale solo al fine di evitare che venga sottratta al giudice la giurisdizione o la competenza con il variare delle norme o delle situazioni di fatto.

3) LA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA FA DIVENTARE L'ASPETTO SOSTANZIALE PROCESSUALE: LA RES DIVENTA LITIGIOSA EFFETTI SOSTANZIALI

Gli effetti sostanziali si distinguono in:

Effetti che si producono per il solo fatto che la domanda è proposta riguardano sostanzialmente l'IMPEDIMENTO DELLA DECADENZA e l'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE.

ART. 2943 cc La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [c.p.c. 163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [670 c.p.c.] o esecutivo [474, 491 c.p.c.]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che

valga a costituire in mora ildebitore [1219] e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenzadi compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione dipromuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto lespetta, alla nomina degli arbitri

Con la notificazione della domanda al convenuto, la prescrizione èinterrotta.

ART. 2945 cc Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione .(1)Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commidell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa ingiudicato la sentenza che definisce il giudizio [1310; 324 c.p.c.] .(2)Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovoperiodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo .(3)Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazionedell'atto contenente

La domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo chedefinisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione. Questo riguarda il secondo effetto sostanziale riguardante la prescrizione.

Il secondo comma riguarda l'effetto SOSPENSIVO della prescrizione. Quindi l'effetto interruttivo sospensivo determinato dalla proposizione della domanda permane fino a che non passa in giudicato la sentenza che chiude il processo anche in mero rito (non è necessaria una pronuncia sul merito).

ESEMPIO: se il giudizio dura 20 anni e si chiude in rito, la parte può proporre una nuova domanda come se quei 20 anni non fossero trascorsi. La domanda è liberamente riproponibile dal momento in cui passa in giudicato la sentenza in puro rito che definisce il giudizio.

Quando però il processo si estingue, resta fermo solo l'effetto interruttivo istantaneo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data

dell'atto interruttivo:

Effetti che presuppongono l'accoglimento della domanda:

  • i frutti naturali o civili della cosa controversa: quando si fa causa al possessore di buona fede di un bene che riteniamo essere nostro, il possessore di buona fede è tenuto dalla data di proposizione della domanda a conservare i frutti nell'interesse della controparte e se la domanda viene accolta dovrà consegnarli all'effettivo proprietario.

ART. 1148 cc Il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia.

16/10/2020

Uno dei più importanti effetti sostanziali riguarda la TRASCRIZIONE: l'opponibilità ai terzi della domanda

giudiziale tramite il registro della stessa nei registri immobiliari o nei registri di beni mobili registrati. Se la domanda è trascritta da sentenza che la accoglie prevale sulle trascrizioni successive. Questa è la regola generale ma vi è un'eccezione al comma 6 dell'art. 2652. – vanno trascritte le

ART. 2652, comma 6 Disciplina riguardante la nullità sanante

domande dirette a far dichiarare la nullità o a far pronunciare l'annullamento di atti soggetti a trascrizione e le domande dirette a impugnare la validità della stessa trascrizione. Se la domanda è trascritta dopo 5 anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che la accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda anche se questa è stata trascritta, prima che siano decorsi 5 anni dalla data della

Trascrizione dell'atto impugnato, purché i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso. Quindi la nullità dichiarata travolge l'atto dell'avente causa. A vende a B, viene coinvolto anche un terzo in buona fede C. Normalmente la nullità travolge anche C ma non può più travolgerlo se la domanda è stata trascritta dopo 5 anni dalla data della trascrizione dell'atto impugnato.

Trascrizione dei contratti preliminari - art. 2645 bis

I contratti preliminari possono essere stipulati con scrittura privata autenticata e quindi in questo caso non possono essere trascritti, oppure possono essere redatti davanti al notaio e poi essere soggetti a trascrizione.

Art. 2645 bis I contratti preliminari aventi ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell'articolo

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Publisher
A.A. 2020-2021
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiaa.c di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tedoldi Alberto Maria.