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D. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO E DEGLI OBBLIGHI DI FARE E NON FARE. Nella prima figura
di esecuzione forzata, il creditore dovrà redigere il precetto e consegnare il titolo esecutivo al debi-
tore scandendo un termine entro il quale deve adempiere. Scaduto questo, il creditore potrà rivol-
gersi all’ufficiale giudiziario che dovrà recarsi sul luogo dove si trova il bene mobile, prendendolo e
consegnandolo all’istante. Nel caso si tratti di bene immobile, il debitore sarà intimato a lasciarlo.
Nella seconda figura di esecuzione forzata, dopo aver proceduto alla notifica di precetto e titolo ese-
cutivo, questi non coinvolgerà subito l’ufficiale giudiziario ma adirà il giudice dell’esecuzione me-
diante ricorso per far sì che egli scelga la migliore misura di esecuzione.
E. VICENDE ANOMALE DEL PROCESSO ESECUTIVO. Al pari del processo di cognizione, anche il PE co-
nosce delle vicende anomale di svolgimento e conclusione.
La sospensione
1. La sospensione legale si configura quando (art. 601) nell’espropriazione per beni indivisi
debba farsi luogo alla divisione del bene.
2. La sospensione decisa dal giudice dell’impugnazione del titolo esecutivo si configura
quando, ad es., nell’opposizione a DI già esecutivo (cfr. sopra), il giudice dell’opposizione.
Si distinguono due ipotesi:
a. Il giudice dell’impugnazione sospende l’efficacia esecutiva del titolo prima dell’ini-
zio dell’esecuzione ma il creditore nonostante ciò inizia l’esecuzione. In questo
caso il debitore sarà onerato dal proporre opposizione a precetto od esecuzione.
b. Il giudice dell’impugnazione sospende il processo esecutivo già pendente. In que-
sto caso il giudice dell’esecuzione prenderà atto della sospensione del processo
ma tutti gli atti compiuti precedentemente rimarranno in vita in attesa del giudizio.
3. La sospensione decisa dal giudice dell’opposizione a precetto (competente anche lui a
sospendere l’efficacia del TE). Due sono i casi:
a. Se, una volta disposta la sospensione del precetto, il creditore procede ugual-
mente al pignoramento, il debitore dovrà proporre opposizione all’esecuzione.
b. Se, il creditore procede ugualmente al pignoramento prima che il giudice dell’op-
posizione a precetto si sia pronunciato, nel caso poi questi sospenda l’efficacia
esecutiva del titolo, il giudice dell’esecuzione ne prenderà atto e a sua volta so-
spenderà il processo.
4. La sospensione concordata si configura con accordo di tutti i creditori con TE. L’istanza
viene presentata al giudice che con ordinanza fissa l’udienza per contraddittorio per deci-
dere.
5. La sospensione decisa dal giudice dell’esecuzione (art. 624) ha una serie di ipotesi:
a. Sospensione in pendenza di opposizione all’esecuzione o di terzo.
b. Sospensione in pendenza di opposizione agli atti esecutivi.
c. Sospensione della distribuzione della somma ricavata.
I requisiti sono tre: (I) la pendenza del giudizio di opposizione, (II) l’istanza di parte e (III)
la sussistenza di gravi motivi.
L’estinzione
Se ne occupano gli articoli 629-632. Potrà avvenire per:
1. Rinuncia agli atti – se dopo vendita o assegnazione, devono essere d’accordo tutti i credi-
tori intervenuti e non solo il creditore procedente.
2. Inattività delle parti – quando devono porre in essere atti in termini perentori ma non lo
fanno. Pagina 14 | di 65
Mattia Cutolo Schemi di diritto processuale civile
Gli effetti più importanti sono la cancellazione del pignoramento oppure, dipendente dalla fase del
processo esecutivo, anche la restituzione al debitore dei beni pignorati liberi da vincoli, nel caso non
si fosse ancora proceduto ad assegnazione o vendita.
F. OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE FORZATA. È possibile che, una volta cominciato il processo di ese-
cuzione forzata, il debitore contesti:
a. Il diritto stesso di precedere ad esecuzione forzata (art. 615) si contesta il diritto processuale
della parte a procedere in via esecutiva. Si chiede quindi al giudice di emanare un provvedi-
mento che accerti l’inesistenza di questo diritto processuale a procedere in via esecutiva. È
rimedio giudiziale di natura cognitiva. Ci sono due species: (I) opposizione a precetto (con atto
di citazione) od (II) opposizione ad esecuzione, o a pignoramento (con ricorso al giudice
dell’esecuzione). La causa petendi si sostanza nell’aggredire il TE che può essere eccepito
come non esistente oppure venuto meno. Si distingue:
1. Inefficacia originaria la sentenza può essere di mero accertamento od esecutiva.
2. Inefficacia sopravvenuta la sentenza di condanna, ottenuta in primo grado, che sia
stata riformata in appello.
Ci si chiede se possa essere eccepita la mancanza di credito ( cd (III) opposizione di merito).
o Nel caso di TE = T stragiudiziale, si possono eccepire tutte le difese ed eccezioni pro-
ponibili in un rito ordinario.
o Nel caso di TE = T giudiziale si distingue:
se il T contiene accertamento non è possibile tramite opposizione contestare
la sussistenza del credito considerato che l’ordinamento fornisce la possibilità
di impugnare (ad esempio) la sentenza che accerti l’esistenza di un credito.
Saranno però eccepibili tutti quei fatti modificativi-estintivi-impeditivi verifica-
tisi nella cd “zona grigia”: quella finestra di tempo che va dall’udienza di preci-
sazione delle conclusioni e la sentenza.
Se il T non contiene accertamento, dipende dall’istituto: ad esempio l’ordi-
nanza ex 186-bis non sarà contestabile tramite opposizione considerato che
non ha contestato i fatti costitutivi del diritto di credito (ossia, le somme). Sarà
contestabile nel caso questa ordinanza fosse stata poi revocata.
La sentenza che accoglie l’opposizione contiene la declaratoria dell’inesistenza del diritto pro-
cessuale a procedere in via esecutiva: ha efficacia extra esecutiva.
Si noti che l’opposizione all’esecuzione sarà inammissibile dopo l’ordinanza che sancisca la
vendita o assegnazione dei beni.
b. La legittimità di atti singoli (art. 617) si chiede di valutare la regolarità formale del titolo
esecutivo e del precetto e dei singoli atti esecutivi, compresi i provvedimenti del giudice
dell’esecuzione. I motivi:
1. Contestazione regolarità formale di TE e precetto.
2. Contestazione dei vizi di notificazione di TE e precetto.
3. Contestazione di regolarità formale di altri atti dell’esecuzione.
Il termine perentorio di decadenza per la proposizione è di 20 giorni.
c. Che il terzo intervenga nel PE, scoperto vero proprietario del bene (art. 619) con ricorso al
giudice dell’esecuzione, il terzo potrà far valere i propri diritti reali sul bene ritenuto erronea-
mente di proprietà del debitore e, quindi, aggredibile. È esclusa la prova per testimoni (ex art.
621).
d. La distribuzione del ricavato (art. 512) può accadere che in sede di distribuzione sorgano
contestazioni relative al piano di riparto tra creditori e concorrenti (con eventuali coinvolgi-
menti anche dei terzi). Questa opposizione non si valuta più nelle forme del rito ordinario ma
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sono conosciute dal giudice dell’esecuzione, nelle stesse forme dell’art. 617. Si richiede, in-
somma l’esercizio di un controllo circa la sussistenza e l’ammontare del credito vantato e si
mira, di solito, alla modificazione del piano di reparto.
In generale, per concludere, il processo esecutivo si potrà dire concluso, in veste patologica, quando
la sentenza che ha accolto l’opposizione all’esecuzione passa in giudicato. Oppure, in veste fisiologica,
con la vendita o assegnazione dei beni sottoposti a pignoramento oppure con il completamento
dell’esecuzione in forma specifica.
Sezione I; § 1
La tutela giurisdizionale dei diritti.
Art 2907 c.c. Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte
e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.
1. Principio della domanda: chi si afferma titolare di un diritto soggettivo sostanziale e lo ritiene
violato, puo, se vuole, con una sua precisa domanda rivolgersi all’autorita giurisdizionale, af-
fiche si compia la prestazione attraverso i giudici, di tutela giurisdizionale.
i. Divieto di autotutela
ii. Esclusivita dell’impulso di parte
a. Per la validita’ della domanda conta solo la prospettazione della titolarita del di-
ritto azionato.
iii. Principio di disponibilita’ delle prove
a. Poteri istruttori del giudice: in ogni caso garantire pricipio del contraddittorio ->
diritto alla proacva contraria.
2. La tutela giurisdizionale dei diritti: È l’accertamento dei termini del rapporto: Se esso esista,
tra chi esista, e quali modalita’ cronologiche e contenutistiche abbia.
Si distinguono tre tipi di tutela:
1) La tutela di cognizione: la piu importante; tramite essa il giudice compone la lite in ordine
ad una data situazione giuridica soggettiva, crea certezza in relazione ad una situazione
giuridica soggettiva e, mediatamente, ad un determianto bene della vita, controversi tra
le parti.
La tutela di cognizione si divide in 3 species:
a. Azione di accertamento: giudizio sull’esistenza del diritto vantato. Fulcro della
tutela giurisdizionale; origina da azione di mero accertamento.
i. Possibile anche accertamento negativo (action negatoria): attore punta
ad ottenerel’accertamento dell’inestistenza del diritto vantato dal con-
venuto. Risultato e’ giudicato sull’inesistenza del diritto di credito.
Onere della prova: attore deve dimostrare fatti estintivi, impeditivi o
modificativi del diritto vandato stagoudizialmente da convenuto; con-
venuto provare la sussistenza dei fatti costitutivi (teoria sostanziale).
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Mattia Cutolo Schemi di diritto processuale civile
b. Azione di condanna: accertamento del diritto + accertamento della lesione
c. Azione costitutiva: accertamento del diritto + provvedimento costitutivo, mo-
dificativo, estintivo della situazione giuridica.
2) Tutela Cautelare: consente, alla parte che ha chiesto/sta per chiedere una tutela di cogni-
zione, di ottenere un provvedimento provvisiorio, che tuteli temporaneamente il diritto
vantato.
3) Tutela Esecutiva: esecuzione coattiva dell’obbligazione che risulti da titolo esecutivo.
i. Diverso da giurisdizione volontaria: intervento del giudice in atti dei privati allorche sia
opportuno l’intervento di un terzo imparziale.
a. Procedimento semplificato in camera di consiglio
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