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B.
-Lo stesso fa quando A muore, il diritto controverso è oggetto di legato ma
prevede che il processo continui nei confronti dei successori universali; perchè W
e Y in quanto eredi di A subentrano in tutto il patrimonio attivo e passivo di A.
Quinid ancora una volta tutela B.
Cosa si vuole evitare?
Si vuole rendere insensibile il giudizio rispetto al trasferimento del diritto
controverso e si vuole evitare che mediante la cessione del diritto controverso
oggetto della lite si rechi un intralcio al normale diritto processuale che quel
giudizio avrebbe.
Si vuole evitare che venga sostituito al soggetto che non ha posto in essere alcun
trasferimento un altro soggetto che non offra eguali garanzie per le responsabilità
derivanti dall'esito della controversia.
Lo scopo è quello di tutelare
-da un lato la parte che non ha subito il trasferimento
-dall'altro lato lo stesso diritto trasferito
è chiaro che il mero fatto che una lite sia pendente non pregiudica la libera
trasferibilità dei diritti delle parti del giudizio.
Non si può ipotizzare che semplicemente perchè è un giudizio pendente è impedita
la cessione del diritto controverso, perchè questo sigificherebbe costruire il
giudizio come un ostacolo rispetto all'osservazione dei diritti.
In realtà ciò che però si deve fare e che vuole fare il legislatore è consentire la
libera circolazione dei diritti, ma nello stesso tempo individuare una regola che
non metta in crisi il diritto di difesa della controparte.
L'art 111 però dice anche che il successore a titolo particolare può intervenire o
essere chiamato nel processo e se le altre parti vi consentono l'alienante di
successione universale può essere estromesso.
L'art. 111 è insieme all'art. 108 e 109, cioè l'estromissione del garantito e
dell'obbligato, sono quelle ipotesi tipiche tassative di estromissione previste dal
legislatore.
Il legislatore dice che il terzo,cioè il successore particolare, può intervenire nel
giudizio.
In questo caso si ha un intervento volontario, adesivo autonomo perchè il terzo
titolare del diritto controverso fa valere un suo diritto, propone una sua domanda,
solo nei confronti di una delle parti.
Non si tratta di una posizione di contratto-subcontratto, di cui l'intervento adesivo
dipendente.
Questo intervento si qualifica come intervento litisconsortile perchè il terzo,
successore a titolo particolare del diritto controverso, fa valere un suo diritto che si
colloca in una condizione di pregiudizialità di pendenza rispetto al diritto del
cedente.
è chiaro che per la stessa ragione non solo C può intervenire in causa mediante
intervento volontario, ma può anche essere chiamato in causa da oguna della parti.
Questo per il concetto di comunanza di causa che c'è anche nell'art .106.
Art. 111 sìdice qualcos'altro
La sentenza pronunciata contro l'alienante o il successore universale, quindi contro
le parti nei confronti dei quali il giudizio prosegue spiega anche i suoi effetti
contro il successore a tipo particolare ed impugnabile anche nei confronti di lui
salvo le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e trascrizione.
L'ipotesi di cui l'art. 111 del trasferimento a titolo particolare del diritto
controverso è l'unica ipotesi in cui il legislatore prevede espressamente un ambito
soggettivo del giudicato che si estende al di là della parti in causa.
L'autorità del giudicato è opponibile al successore a titolo particolare del diritto
controverso solo nella msura in cui quel successore abbia acquisito quel diritto da
una delle parti in causa.
Perchè se invece ha acquisito quel diritto in modo autonomo per esempio per
usucapione, il giudicato è nei suoi confronti del tutto indifferente.
Cosa significa l'ultima clausola di salvezza dell'art 111??
L'art. 111 fa salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla
trascrizioni.
Ciò significa che fa salve quelle norme che concernono il trasferimento dei diritti
reali su beni mobili e dei diritti reali su beni immobili.
es. se la controversia ha ad oggetto un diritto reale immobiliare e il titolo
d'acquisto di C è stato trascritto prima della trascrizione della domanda giudiziale,
il giudicato non era ancora opponibile.
Come opera la trascrizione??
es. A instaura una controversia nei confronti di B avente ad oggetto un bene
immobile X; in particolare instaura un'azione di rivendica nei confronti di B
dicendo che gli deve restituire l'immobile perchè è scaduto il contratto di
comodato.
Il bene X è un bene immobile, quindi è un bene registrato nei registri immobiliari
(conservatoria immobiliare)
A va presso il registro dei beni immobiliari e chieda che venga trascritta la sua
domanda giudiziale.
La trascrizione ha effetto di rendere opponibile la domanda giudiziale ad un terzo
ove quel terzo sia interessato al bene X e intenda concludere un contratto nei
confronti del bene X.
Perchè se nel corso della ocntroversia B cerca di cedere la proprietà del bene X, C
andrà dal notaio che farà verifiche e andando a cercar eil bene X troverà che c'è la
trascrizione di una domanda giudiziale proposta da A.
è chiaro che se la trascrizione della domanda giudiziale avviene prima della
succsessione del diritto controverso non è opponibile.
es. A,B,bene X
prima viene trascritta la domanda giudiziale di A
B cede il bene a C
C trova la trascrizione
non è opponibile
se la trascrizione è antecedente il trasferimento non è opponibile.
Se invece la trascrizione o non c'è stata o è successiva al trasferimento, C non può
sapere della pendenza della lite fra A e B, quinid è opponibile
Se la controversia ha ad oggetto nìbeni mobili, il trasferimento dei beni mobili
avviene con trasferimento del possesso. Lo dice l'art. 1153 cc.
Se il terzo C ha acquistato il diritto controverso sul bene mobile in buona fede
perchè ignorava la controversia fra A e B, ai sensi delle norme di cui art 1153 e
seguenti cc il suo acquisto in buona fede è rilevabile, e quindi il giudicato fra A e
B non è opponibile.
Nel caso del bene mobile non si ha la trascrizione, quindi vale la regola del
possesso vale titolo.
Quando l'art. 111 dice che il successore a titolo particolare può intervenire in un
processo e ove non intervenga il successore universale o l'alienate può essere
estromesso, si dice che il successore a titolo particolare può spiegare il processo
litisconsortile adesivo autonomo e che si può verificare l'ipotesi di estromissione.
Nel caso di specie però non solo è un intervento litisconsortile, ma l'art 111 dice
anche che il successora a titolo particolare può impugnare la sentenza resa fra A e
B, fra le parti originarie.
es. C decide di non intervenire, e il processo prosegue fra A e B
la sentenza fra A e B tendenzialmente vincola anche C
Art. 111 dice che la sentenza fra A e B può essere impugnata da C con mezzi
ordinari
-appello
-ricorso in cassazione
In realtà quando la norma consente al successore a titolo particolare di impugnare
la sentenza fra A e B, esclude che C (successore a titolo particolare nel diritto
controverso) possa impugnare la sentenza come condizione di garanzia:
Sostanzialmente lo parifica ad una delle parti, perchè il giudicato è destinato a
operare nei suoi confronti.
Nel caso dell'estromissione, in tutti i casi in cui si verifica l'estromissione- per
consenso delle parti o perchè comunque può essere pronunciata dal giudice- il
giudicato continua a produrre effetti anche nei confronti dell'estromesso.
Tendenzialmente salvo le norme sulla trascrizione e sul possesso in buona fede dei
beni mobili, tutte le volte in cui c'è una successione del diritto controverso -inter
vivos o mortis causa- la sentenza avrà un ambito soggettivo di applicazione e di
efficacia rispetto all'ambito oggettivo normalmente identificato dall'art. 2190 cc.
L'art 111 identifica ex lege un'ipotesi di estensione dei limiti soggettivi del
giudicato.
Principio fondamantale: art 112 cpc
Art. 112. Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e
non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte
soltanto dalle parti.
Qual' è la ragione giustificatrice di questo principio, noto come principio della
corrispondenza e il pronunciato??
La proprosizione della domanda giudiziale costituisce esercizio del diritto d'azione
+ la proposizione della domanda giudiziale costituisce un'espressione di
autonomia connessa alla titolarità di un diritto sostanziale.
Ai sensi dell'art 99 cpc
< chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice
competente>
Ai sensi dell'art 101 cpc e 24 cost. e 111 cost
tutte le volte in cui venga proposta una domanda giudiziale in realtà è necessario
garantire il contraddittorio nei confronti del soggetto passivo della domanda
giudiziale.
La domanda giudiziale determina l'esistenza del processo civile, che in una certa
misura identifica l'ambito oggettivo della controversia.
Il convenuto può in parte modificare la controversia:
es. attraverso l'eccezione di compensazione si allarga l'oggetto del giudizio perchè
il giudice non dovrà solo valutare il credito ma dovrà anche valutare l'esistenza del
controcredito.
Tutte le volte in cui il convenuto faccia valere in giudizio qualcosa di più della
mera difesa, quindi tutte le volte in cui il convenuto proponga un'eccezione o una
domanda riconvenzionale si allarga l'ambito del giudizio.
Tendenzialmente però la domanda giudiziale è il primo elemento per determinare
l'ambito oggettivo del giudizio, quindi è sicuramente qualcosa che l'attore impone
al convenuto.
In realtà questa funzione di limite la domanda giudiziale non ce l'ha solo nei
confronti del convenuto, ma ancora di più nei confronti del giudice.
Perchè la domanda giudiziale costituisce un limite oggettivo anche nei confronti
del giudice.
Sotto questo profilo vieta al giudice di superare il limite oggettivo determinato
dalla domanda giudiziale.
In realtà il principio della corrsipondenza tra chiesto e pronunciato è la
conseguenza dal punto di vista del processo del principio della domanda e del
principio dell'auton