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RAPPORTI UN CONSUMATORE E UN PROFESSIONISTA.
TRA DUE CONSUMATORI O TRA DUE PROFESSIONISTI SI APPLICA 1495 CODICE CIV.
Codice consumo tutela il consum da messaggi ingannevoli-->basta che sia non conforme a quello
che mi hanno fatto vedere-->tutela per ogni difformità
Codice civile tutela il consum da vizi che la rendano funzionante-->se me la danno funzionante ma
di colore diverso non ho tutele,me lo devo comunque tenere perche la sua funzione la fa-->tutela
civilistica molto meno ampia
es.signora acquista fornello,vizio difformità,denunciato entro i 2 anni,riparazione no possibile,
veine sostituito,ma la società chiede una somma per i vantaggi dato che lo ha usato per piu di un
anno-->MA EX ART 3 DIRETTIVA-IL VENDITORE RISPONDE DI QUALSIASI DIFETTO-->il
venditore non ha diritto di pretendere nulla dato che è lui ad non aver adempiuto alla sua
obbligazione,ad aver venduto un bene non conforme.
es.vendita piastrelle 1300e, istallate per uso conforme alla sua natura, richiesta sostituzione che pero
prevede un costo per il venditore di 5000-->può chiedere le spese per questi interventi al
consumatore? SI PERCHE LE SPESE PER IL VENDITORE SONO ECCESSIVAMENTE
ONEROSE -->LA CDG FA UN RIEQUILIBRIO
es.vendita lavastoviglie 360e,installate per uso conforme,richiesta sostituzione che prevede costo di
20 per venditore-->può chiedere le spese per questi interventi al consumatore? NO PERCHE LE
SPESE PER IL VENDITORE SONO SOSTENIBILI
LA REGOLA VUOLE NO SPESE PER IL CONSUMATORE, MA NEL CASO I FATTI
DIMOSTRINO CHE ECCESSIVO PER VENDITORE,LA DIRETTIVA NON OSTA A CHE IL
VENDITORE CHIEDA UNA SOMMA AL CONSUMATORE
Cosa è il CONCETTO DI DIFFORMITA' MINORE? Concetto vago
es.signora spagnola acquista macchina che quando piove fa infiltrazione
-non riparabile
-non sostituibile
-va dal giudice per chiedere la risoluzione del contratto-->negata perchè il difetto era considerato di
difetto di difformità minore, domanda improcedibile, giudizio si chiude li con sconfitta consumatore
perchè la legge spagnola non consente al giudice di fissare un ulteriore rimedio fuori dal petitum
es.una riduzione del prezzo--<allora si va dalla
CDG direttiva osta alla direttiva nazionale che impedisce al giudice nazionale a riconoscere una
riduzione del prezzo (il giudice nazionale è chiamato a interpretare la normativa interna in
conformità alla direttiva, anche superando eventuali incompatibilità nazionali-->interpret conform)
presunzione entro i 6 mesi-->non deve dimostrare nulla, altimenti onere della difformità
eccezione se il venditore che il motivo-l'origine del difetto proviene da una circostanza
imprevedbile sorta dopo il momento della consegna
Fino ad ora garanzia che deve fornire il VENDITORE.-->AMBITO COMMERCIALE E
CONTRATTUALE
LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DA PRODOTTI DIFETTOSI,che si va ad
affiancare agli altri obblighi
Ma se il prodotto poichè difettoso causa danni a me o a cose circostanti,non voglio sostituzione del
prodotto bensi risarcimento danni
direttiva 1985 ARMONIZZAZIONE MINIMA, obiettivo di porre rimedio alle disparità-squilibrio
mercato comune..VIENE DATA REGOLA COMUNE MA E' TALMENTE BLANDA DA
CONSENTIRE DIVERSE MISURE CHE LA ATTUANO AI MEMBRI (DIVERSA DA QUELLA
FORTE)-->compromesso art 13 LASCIA COESISTERE I MODELLI NAZIONALI CIRCA LA
POSSIBILITA' PER IL CONSUMATORE DI OTTENERE UN RISARCIMENTO
In Italia 2043 resp.extracontrattuale aquiliana
-consumatore doveva provare il danno,il difetto del prodotto,il nesso di causalità,la colpa del
produttore-dove è stato negligente (diabolica)..allora la giurisprudenza per aggirare questi eccessivi
oneri o considerava IMPLICITA NELLA POTENZIALE DANNOSITA' DEL BENE oppure
APPLICAVA RESPONSABILITA EXTRAC OGGETTIVA dagli art 2049 in poi oppure si usava
MODELLO DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE se il produttore era anche il
venditore (perchè del resto altirmneit il rapporto del consumatore è con chi vende,non con chi
produce)
Fra,Ingh,Germ..ogni modello nazionale diverse sfumature ma sempre a vantaggio consumatore..ma
c'erano disparita'
DIRETTIVA 374/1985,POI MODIFICATA 1999
PRODOTTO-->ogni bene mobile o immobili esclusi prodotti agricoli naturali,compresa elettricità
PRODOTTO-->ogni bene mobile o immobile,compresa elettricità (per mucca pazza)
PRODUTTORE-->chi è?
-fabbricante,importatore UE,produttore di un componente, fornitore del prodotto se il fabbricante
non facilmente individuabile..concetto molto ampio,in modo da dare massima tutela possibile.
Sentenza 2009
vendita vaccino,il danneggiato cita in giudizio società che riteneva produttore ma che negli anni
trasformata-->quindi nemmeno tra le varie nozioni era compreso il vero produttore..allora la corte
dice che non è possibile cambiare il convenuto nella causa,errata identificazione,ma la società era la
fornitrice del vaccino quindi dato che non aveva fornito all'acquirente i recapiti del produttore, sarà
CONSIDERATO IN QUANTO FORNITORE COME PRODUTTORE-->nozione estremamente
ampia di produttore in modo da dare maggior tutela possibile.
Nozione di PRODOTTO DIFETTOSO
Quando il bene non offre la sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere dalla
presentazione del prodotto
messa in circolazione
NOZIONE DI DANNO RISARCIBILE
-DANNO ALLE PERSONE
-DANNO ALLE COSE
A condizione che il bene per uso famigliare-proprio e NON professionale
INFATTI DIRETTTIVA SOLO CONSUMATORE DANNEGGIATO E PROFESSIONISTA
DANNEGGIANTE..altimenri si usa codice 2043 cc
RISOLUZIONE CONTRATTO=DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'INTERO PREZZO,
quindi il venditore non può chiedere eventuali indennizzi anche se consumatore ha usato il bene
EQUO INDENNIZZO
Laddove l'importo per effettuare la sostituzione è eccessivamente oneroso,la CDG ha detto che si
può chiedere
GARANZIA-->il venditore deve offrire bene conforme-->difetto di conformità
eu->conformità-->2 anni/2 mesi x denuncia/26 mesi azione + presunzione se nei primi 6 mesi
civile-->vizi-->1 anno durata/8 giorni x denuncia/1 anno azione
presunzione 6 mesi-->se la non conformità entro questo termine,molto vantaggio per consumatore
perchè non a bisogno di dare ulteriori motivazioni-no di dimostrare...dopo si e quindi cambia poco
rispetto al civile
RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE
DIRETTIVA MEDIANA SULLA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE
prima della direttiva negli stati soluzioni simili o 2043 o 2049....alcuni tutelavano di piu,altri di
meno rispetto alla decisione presa da EU,che infatti è soluzione di COMPROMESSO-quindi molto
morbida es.art 13 direttiva arm minima perche introduce elementi ma non sono nulla di
speciale,solo bilanciamento fra stati.
-SOLO BENI MOBILI DIFETTOSI NO IMMOBILI
-NOZIONE MOLTO AMPIA DI PRODUTTORE (anche fornitore)-->SE PIU PERSONE
POSSONO ESSERE IDENTIFICATE COME PRODUTTORE, POSSONO ESSERE
CONVOCATE IN GIUDIZIO TUTTE
-PRODOTTO DIFETTOSO-->non offre la sicurezza che ci si potrebbe attendere, tenuto conto di
tutte le circostanze-->se pero certi pericoli non conoscibili al momento produzione-vendita
produttore giustificato
DANNI:
-FISICI morte o personali
-CAUSATI A BENI DIVERSI DA QUELLO ACQUISTATO
Compro un bene e si rompe-->strumenti di garanzia
Compro un bene e si rompe danneggiando casa--->oltre garanzia,anche responsabilita produttore
a condizione che DANNO SUPERIORE A 500 EURO (FRANCHIGIA)..se il danno non è di
minimo 500 non posso agire contro il produttore + che il BENE NON UTILIZZATO PER USO
PROFESSIONALE (es.no per apparecchio che fa danni in studio dentistico)
Causa 200 CDG-->in grecia si poteva convenire anche per danni inferiori ai 500 no limite
franchigia...la direttiva lasciava un po' di margine..franchigia anche da 300 MA IN GRECIA SI EA
PROPRIO VENUTI MENO ALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE IN QUANTO NON C'ERA
NESSUNA SOGLIA! Era invece strumento per evitare troppe controversie
Oneri sul Danneggiato:
-dimostrare il danno
-dimostrare il difetto
-connessione causale difetto-danno
Per il produttore responsabilità oggettiva nel codice civile, no esimenti
DIRETTIVA -->6 esimenti per il produttore
-non ha messo lui il prodotto in commercio oppure lui ne aveva vietato la vendita..è stao il
commerciante a venderlo
-il difetto che ha causato il danno non esisteva al momento in cui messo in commercio o è sorto
successivamente-->il produttore non deve provare che il bene non è difettoso,puo anche esserlo
ora,MA LUI DEVE DIMOSTRARE CHE QUANDO LO HA MESSO IN COMMERCIO NON
ESISTEVA IL DANNO (è un sistema basato su responsabilità oggettiva
-il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative vigenti-->ha un difetto ma cio è
conseguenza del voler rispettare le regole
-lo stato di conoscenze sceintifiche dell'epoca in cui messo in commercio il prodotto non
permetteva di individuare il danno-->pero l'art 15 ci dice anche che gli stati potrebbero anche non
atture-contemplare questa esimente,uno stato potrebbe condannare il produttore anche se dimostra
che all'epoca non lo si poteva sapere..a scelta degli stati.
SENTENZA 1997 CC395 COMMISSIONE VS UK-->sull'esimente delle conoscenze sviluppo
i dubbi sulla cattiva trasposizione—ma è solo questione teorica,anche se è scritta male finche
nessuno si lamenta per lesioni lo stato non può essere condannato,serve fatto sostanziale come
presupposto
AZIONE:10 ANNI COMPLESSIVI CON 3 ANNI DAL MOMENTO IN CUI CONSUMATORE
VIENE A CONOSCENZA DEL DANNO E DEL DIFETTO
Direttiva introduce termine inderogabile di 10 anni, al cui interno
pero se la legislazione nazionale prevede sospensione
consumatore deve agire entro 10 anni...se si manifesta il danno
circolazione nel 2000 termine x agire manifestazione danno 2010
danno nel 2008 e agisco 2011 nulla da fare
se però la legislazione nazionale può dire che nel momento in cui agisco contro produttore es.2008
partono da li i tre anni e durano anche se sforano i 10 complessivi,QUINDI 2011 OK
IL DANNO DEVE MANIFESTARSI ENTRO 10 ANNI SE NO TE LO TIENI COSI
SE SI MANIFESTA, DA QUANDO SI MANIFESTA HAI 3 ANNI X AGIRE, MA DEVI
SEMPRE TENER CONTO DEI 10 TOTALI A MENO CHE IL TUO STATO AMPLI PERCHE
CONSIDERA LA DENUNCIA DIFETTO INTERRUZIONE PRESCRIZIONE
Caso inventato
-direttiva contratti a distanza..se dato comunicazione recesso,passati i 14 gg non posso fare nulla
-garanzia consumatore..posso chiedere riparazione o sostituzione..se troppo onerose e difetto no
lieve anche diminuzione prezzo o risoluzione contratto + sempre risarcimento danno..devo
dimostrare danno,difetto,nesso
-c'è clausola abusiva-->lista nera...poi posso segnal