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RAPPORTI UN CONSUMATORE E UN PROFESSIONISTA.

TRA DUE CONSUMATORI O TRA DUE PROFESSIONISTI SI APPLICA 1495 CODICE CIV.

Codice consumo tutela il consum da messaggi ingannevoli-->basta che sia non conforme a quello

che mi hanno fatto vedere-->tutela per ogni difformità

Codice civile tutela il consum da vizi che la rendano funzionante-->se me la danno funzionante ma

di colore diverso non ho tutele,me lo devo comunque tenere perche la sua funzione la fa-->tutela

civilistica molto meno ampia

es.signora acquista fornello,vizio difformità,denunciato entro i 2 anni,riparazione no possibile,

veine sostituito,ma la società chiede una somma per i vantaggi dato che lo ha usato per piu di un

anno-->MA EX ART 3 DIRETTIVA-IL VENDITORE RISPONDE DI QUALSIASI DIFETTO-->il

venditore non ha diritto di pretendere nulla dato che è lui ad non aver adempiuto alla sua

obbligazione,ad aver venduto un bene non conforme.

es.vendita piastrelle 1300e, istallate per uso conforme alla sua natura, richiesta sostituzione che pero

prevede un costo per il venditore di 5000-->può chiedere le spese per questi interventi al

consumatore? SI PERCHE LE SPESE PER IL VENDITORE SONO ECCESSIVAMENTE

ONEROSE -->LA CDG FA UN RIEQUILIBRIO

es.vendita lavastoviglie 360e,installate per uso conforme,richiesta sostituzione che prevede costo di

20 per venditore-->può chiedere le spese per questi interventi al consumatore? NO PERCHE LE

SPESE PER IL VENDITORE SONO SOSTENIBILI

LA REGOLA VUOLE NO SPESE PER IL CONSUMATORE, MA NEL CASO I FATTI

DIMOSTRINO CHE ECCESSIVO PER VENDITORE,LA DIRETTIVA NON OSTA A CHE IL

VENDITORE CHIEDA UNA SOMMA AL CONSUMATORE

Cosa è il CONCETTO DI DIFFORMITA' MINORE? Concetto vago

es.signora spagnola acquista macchina che quando piove fa infiltrazione

-non riparabile

-non sostituibile

-va dal giudice per chiedere la risoluzione del contratto-->negata perchè il difetto era considerato di

difetto di difformità minore, domanda improcedibile, giudizio si chiude li con sconfitta consumatore

perchè la legge spagnola non consente al giudice di fissare un ulteriore rimedio fuori dal petitum

es.una riduzione del prezzo--<allora si va dalla

CDG direttiva osta alla direttiva nazionale che impedisce al giudice nazionale a riconoscere una

riduzione del prezzo (il giudice nazionale è chiamato a interpretare la normativa interna in

conformità alla direttiva, anche superando eventuali incompatibilità nazionali-->interpret conform)

presunzione entro i 6 mesi-->non deve dimostrare nulla, altimenti onere della difformità

eccezione se il venditore che il motivo-l'origine del difetto proviene da una circostanza

imprevedbile sorta dopo il momento della consegna

Fino ad ora garanzia che deve fornire il VENDITORE.-->AMBITO COMMERCIALE E

CONTRATTUALE

LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DA PRODOTTI DIFETTOSI,che si va ad

affiancare agli altri obblighi

Ma se il prodotto poichè difettoso causa danni a me o a cose circostanti,non voglio sostituzione del

prodotto bensi risarcimento danni

direttiva 1985 ARMONIZZAZIONE MINIMA, obiettivo di porre rimedio alle disparità-squilibrio

mercato comune..VIENE DATA REGOLA COMUNE MA E' TALMENTE BLANDA DA

CONSENTIRE DIVERSE MISURE CHE LA ATTUANO AI MEMBRI (DIVERSA DA QUELLA

FORTE)-->compromesso art 13 LASCIA COESISTERE I MODELLI NAZIONALI CIRCA LA

POSSIBILITA' PER IL CONSUMATORE DI OTTENERE UN RISARCIMENTO

In Italia 2043 resp.extracontrattuale aquiliana

-consumatore doveva provare il danno,il difetto del prodotto,il nesso di causalità,la colpa del

produttore-dove è stato negligente (diabolica)..allora la giurisprudenza per aggirare questi eccessivi

oneri o considerava IMPLICITA NELLA POTENZIALE DANNOSITA' DEL BENE oppure

APPLICAVA RESPONSABILITA EXTRAC OGGETTIVA dagli art 2049 in poi oppure si usava

MODELLO DELLA RESPONSABILITA CONTRATTUALE se il produttore era anche il

venditore (perchè del resto altirmneit il rapporto del consumatore è con chi vende,non con chi

produce)

Fra,Ingh,Germ..ogni modello nazionale diverse sfumature ma sempre a vantaggio consumatore..ma

c'erano disparita'

DIRETTIVA 374/1985,POI MODIFICATA 1999

PRODOTTO-->ogni bene mobile o immobili esclusi prodotti agricoli naturali,compresa elettricità

PRODOTTO-->ogni bene mobile o immobile,compresa elettricità (per mucca pazza)

PRODUTTORE-->chi è?

-fabbricante,importatore UE,produttore di un componente, fornitore del prodotto se il fabbricante

non facilmente individuabile..concetto molto ampio,in modo da dare massima tutela possibile.

Sentenza 2009

vendita vaccino,il danneggiato cita in giudizio società che riteneva produttore ma che negli anni

trasformata-->quindi nemmeno tra le varie nozioni era compreso il vero produttore..allora la corte

dice che non è possibile cambiare il convenuto nella causa,errata identificazione,ma la società era la

fornitrice del vaccino quindi dato che non aveva fornito all'acquirente i recapiti del produttore, sarà

CONSIDERATO IN QUANTO FORNITORE COME PRODUTTORE-->nozione estremamente

ampia di produttore in modo da dare maggior tutela possibile.

Nozione di PRODOTTO DIFETTOSO

Quando il bene non offre la sicurezza che ci si può ragionevolmente attendere dalla

presentazione del prodotto

messa in circolazione

NOZIONE DI DANNO RISARCIBILE

-DANNO ALLE PERSONE

-DANNO ALLE COSE

A condizione che il bene per uso famigliare-proprio e NON professionale

INFATTI DIRETTTIVA SOLO CONSUMATORE DANNEGGIATO E PROFESSIONISTA

DANNEGGIANTE..altimenri si usa codice 2043 cc

RISOLUZIONE CONTRATTO=DIRITTO ALLA RESTITUZIONE DELL'INTERO PREZZO,

quindi il venditore non può chiedere eventuali indennizzi anche se consumatore ha usato il bene

EQUO INDENNIZZO

Laddove l'importo per effettuare la sostituzione è eccessivamente oneroso,la CDG ha detto che si

può chiedere

GARANZIA-->il venditore deve offrire bene conforme-->difetto di conformità

eu->conformità-->2 anni/2 mesi x denuncia/26 mesi azione + presunzione se nei primi 6 mesi

civile-->vizi-->1 anno durata/8 giorni x denuncia/1 anno azione

presunzione 6 mesi-->se la non conformità entro questo termine,molto vantaggio per consumatore

perchè non a bisogno di dare ulteriori motivazioni-no di dimostrare...dopo si e quindi cambia poco

rispetto al civile

RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

DIRETTIVA MEDIANA SULLA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE

prima della direttiva negli stati soluzioni simili o 2043 o 2049....alcuni tutelavano di piu,altri di

meno rispetto alla decisione presa da EU,che infatti è soluzione di COMPROMESSO-quindi molto

morbida es.art 13 direttiva arm minima perche introduce elementi ma non sono nulla di

speciale,solo bilanciamento fra stati.

-SOLO BENI MOBILI DIFETTOSI NO IMMOBILI

-NOZIONE MOLTO AMPIA DI PRODUTTORE (anche fornitore)-->SE PIU PERSONE

POSSONO ESSERE IDENTIFICATE COME PRODUTTORE, POSSONO ESSERE

CONVOCATE IN GIUDIZIO TUTTE

-PRODOTTO DIFETTOSO-->non offre la sicurezza che ci si potrebbe attendere, tenuto conto di

tutte le circostanze-->se pero certi pericoli non conoscibili al momento produzione-vendita

produttore giustificato

DANNI:

-FISICI morte o personali

-CAUSATI A BENI DIVERSI DA QUELLO ACQUISTATO

Compro un bene e si rompe-->strumenti di garanzia

Compro un bene e si rompe danneggiando casa--->oltre garanzia,anche responsabilita produttore

a condizione che DANNO SUPERIORE A 500 EURO (FRANCHIGIA)..se il danno non è di

minimo 500 non posso agire contro il produttore + che il BENE NON UTILIZZATO PER USO

PROFESSIONALE (es.no per apparecchio che fa danni in studio dentistico)

Causa 200 CDG-->in grecia si poteva convenire anche per danni inferiori ai 500 no limite

franchigia...la direttiva lasciava un po' di margine..franchigia anche da 300 MA IN GRECIA SI EA

PROPRIO VENUTI MENO ALL'OBBLIGO DI ATTUAZIONE IN QUANTO NON C'ERA

NESSUNA SOGLIA! Era invece strumento per evitare troppe controversie

Oneri sul Danneggiato:

-dimostrare il danno

-dimostrare il difetto

-connessione causale difetto-danno

Per il produttore responsabilità oggettiva nel codice civile, no esimenti

DIRETTIVA -->6 esimenti per il produttore

-non ha messo lui il prodotto in commercio oppure lui ne aveva vietato la vendita..è stao il

commerciante a venderlo

-il difetto che ha causato il danno non esisteva al momento in cui messo in commercio o è sorto

successivamente-->il produttore non deve provare che il bene non è difettoso,puo anche esserlo

ora,MA LUI DEVE DIMOSTRARE CHE QUANDO LO HA MESSO IN COMMERCIO NON

ESISTEVA IL DANNO (è un sistema basato su responsabilità oggettiva

-il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative vigenti-->ha un difetto ma cio è

conseguenza del voler rispettare le regole

-lo stato di conoscenze sceintifiche dell'epoca in cui messo in commercio il prodotto non

permetteva di individuare il danno-->pero l'art 15 ci dice anche che gli stati potrebbero anche non

atture-contemplare questa esimente,uno stato potrebbe condannare il produttore anche se dimostra

che all'epoca non lo si poteva sapere..a scelta degli stati.

SENTENZA 1997 CC395 COMMISSIONE VS UK-->sull'esimente delle conoscenze sviluppo

i dubbi sulla cattiva trasposizione—ma è solo questione teorica,anche se è scritta male finche

nessuno si lamenta per lesioni lo stato non può essere condannato,serve fatto sostanziale come

presupposto

AZIONE:10 ANNI COMPLESSIVI CON 3 ANNI DAL MOMENTO IN CUI CONSUMATORE

VIENE A CONOSCENZA DEL DANNO E DEL DIFETTO

Direttiva introduce termine inderogabile di 10 anni, al cui interno

pero se la legislazione nazionale prevede sospensione

consumatore deve agire entro 10 anni...se si manifesta il danno

circolazione nel 2000 termine x agire manifestazione danno 2010

danno nel 2008 e agisco 2011 nulla da fare

se però la legislazione nazionale può dire che nel momento in cui agisco contro produttore es.2008

partono da li i tre anni e durano anche se sforano i 10 complessivi,QUINDI 2011 OK

IL DANNO DEVE MANIFESTARSI ENTRO 10 ANNI SE NO TE LO TIENI COSI

SE SI MANIFESTA, DA QUANDO SI MANIFESTA HAI 3 ANNI X AGIRE, MA DEVI

SEMPRE TENER CONTO DEI 10 TOTALI A MENO CHE IL TUO STATO AMPLI PERCHE

CONSIDERA LA DENUNCIA DIFETTO INTERRUZIONE PRESCRIZIONE

Caso inventato

-direttiva contratti a distanza..se dato comunicazione recesso,passati i 14 gg non posso fare nulla

-garanzia consumatore..posso chiedere riparazione o sostituzione..se troppo onerose e difetto no

lieve anche diminuzione prezzo o risoluzione contratto + sempre risarcimento danno..devo

dimostrare danno,difetto,nesso

-c'è clausola abusiva-->lista nera...poi posso segnal

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A.A. 2016-2017
46 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.baisi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato europeo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.