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Introduzione al corso di diritto privato

Il diritto privato è una branca del diritto riferita al rapporto tra i privati. Si differenzia rispetto al diritto pubblico, il quale tratta dell'organizzazione dello stato, della pubblica amministrazione e quindi definisce l'architettura istituzionale dello stato, che a sua volta ha il dovere di creare norme, le quali interessano anche i rapporti tra privati.

Il diritto e le sue norme

Il diritto è l'insieme di norme previste dallo stato. Intuitivamente le norme sono viste come divieti, ovvero come norme prescrittive negative; tuttavia esistono anche norme prescrittive positive, le quali definiscono una regola. La norma può inoltre essere descrittiva, ovvero qualificare un qualcosa del mondo reale, come lo è, ad esempio, quella che definisce il "bene", il quale è oggetto di diritti, come quello di proprietà e credito. Una norma, infine, può essere definitoria, ovvero può ascrivere.

Il diritto è anche un linguaggio tecnico basato sull'astrazione che ricollega a concetti (ovvero a parole) delle conseguenze, dalle quali derivano delle discipline.

Chi produce norme? Fonti del diritto

Le fonti sono i luoghi di produzione delle norme, le quali sono prodotte dallo stato nell'esercizio della sua funzione legislativa. Nel Codice Civile, nato da Regio Decreto del 1942, al termine del preambolo sono presenti 16 disposizioni in merito ai rapporti tra privati. All'art. 1 sono indicate le fonti del diritto, ovvero leggi, regolamenti, norme corporative ed usi.

Le leggi ordinarie sono disciplinate dalle leggi costituzionali. Le leggi sono emanate sia dal parlamento (in seguito alla doppia lettura) sia dal governo (decreti legge e leggi delega). A livello inferiore sono presenti i regolamenti, i quali sono dettati da altre autorità come ad esempio la Consob.

Esistono inoltre gli usi, ovvero la prassi, intesa come un comportamento diffuso e ripetitivo, i quali sono diffusi laddove non ci sono leggi. Affinché ci sia un uso normativo sono necessarie due condizioni:

  • Ripetizione e reiterazione del comportamento
  • Opinio iuris, ovvero la convinzione che ciò sia in ossequio a qualche regola (usi secundum legem - non sono ammessi gli usi contra legem).

Rapporto tra leggi

Tra le leggi vale un principio gerarchico, espresso dall'art. 4 (leggi, regolamenti, norme corporative ed usi), secondo cui una norma di grado inferiore non può entrare in contrasto con quella di grado superiore. Oltre al principio gerarchico è valido anche quello cronologico, secondo il principio per cui lex posterio derogat priori. Inoltre è valido anche un criterio di specialità, per cui lex specialist derogat lex generalis.

È necessario sottolineare come il concetto di norma sia molto ampio, in quanto esistono delle norme che non sono leggi, come ad esempio quelle morali; tuttavia, nell'ambito del diritto, hanno importanza le norme giuridiche. Infine, le leggi occidentali sono leggi secolari, ovvero separate rispetto a quelle religiose.

La Costituzione

La Costituzione è, in seguito all'instaurazione della Repubblica, la legge (fonte) fondamentale, prima di tutte le leggi ordinarie. In essa non è soltanto descritta la struttura dello Stato, ma sono anche contenuti diritti dei privati cittadini. Sono descritti infatti i rapporti di famiglia, oppure i diritti di proprietà. In tale senso ai privati sono imposti i valori costituzionali. Così facendo si impone alle leggi ordinarie il rispetto della Costituzione, la quale è frutto di un contesto storico e di equilibrio tra diverse istanze.

All'art.10 si sostiene che l'Italia si conforma alle norme internazionali. All'art. 11 è sottolineato che, poiché l'Italia ripudia la guerra, acconsente limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Si allude così alla partecipazione dell'Italia alle Nazioni Unite. Per i trattati internazionali vale il principio di rispetto della parola data (facta sunt servanda). Tra i vari organismi internazionali con cui l'Italia firma trattati ricordiamo l'Onu, la Ceca, il Gatt e l'Ue.

Gerarchia delle fonti

In particolare tra le fonti del diritto vi sono anche i regolamenti e le direttive dell'Ue. I regolamenti sono subito efficaci ed entrano a far parte dell'ordinamento nazionale, mentre al contrario le direttive devono essere recepite ed attuate con la 'Legge comunitaria'. In ogni caso, regolamenti e direttive UE sono inferiori come valore rispetto alla Costituzione, la quale è nucleo fondamentale dello Stato. Al contrario, le leggi ordinarie non possono entrare in contrasto con quelle comunitarie.

Riassumendo, abbiamo la seguente gerarchia:

  • Costituzione
  • Norme comunitarie
  • Leggi
  • Regolamenti
  • (Norme corporative) ~ refuso anacronistico
  • Usi

Gli usi sono raccolti e censiti dalle camere di commercio. L'Italia è un paese di Civil Law, ovvero basato su una matrice di tipo romano. Al contrario nel mondo anglosassone vi è il Common Law, per cui la norma è storicamente prodotta dal Giudice. Sorge spontaneo chiedersi se nel nostro ordinamento la decisione del giudice sia o meno fonte di diritto. Tradizionalmente la magistratura si limita ad applicare la legge e non è fonte, in quanto esistono delle leggi di interpretazione che chiariscono gli aspetti più complicati. Le sentenze creano dei precedenti giudiziari da tenere in considerazione. A maggior ragione se una corte di alto livello come la Cassazione impone una decisione, quest'ultima assume rilevanza. Ad ogni modo ciò non ha alcuna valenza creativa ma applicativa e concorre a formare la legge come applicata.

Applicazione delle norme giuridiche

Le regole sono prodotte dalle fonti e devono essere applicate. Questo problema si pone quando bisogna ricondurre fenomeni della realtà a regole giuridiche. Il problema di interpretazione riguarda innanzitutto colui che deve applicare la legge, ovvero lo stato nella funzione giudiziale, ma anche a livello di legalità nell'amministrazione, interpretando ed applicando regole. Infine c'è una terza interpretazione per cui talvolta interviene lo stesso legislatore con una interpretazione autentica.

Nelle preleggi l'art.12 spiega come interpretare la legge. Questa norma è riferita al Giudice oppure all'Amministrazione, ovvero soggetti che la devono applicare. Interpretare la legge significa chiarire la funzione della norma, la quale è un precetto generale ed astratto, applicando un processo di tipo sillogistico. Dall'indicazione generica di fatti e conseguenze, premessa maggiore della norma, per cui se Tizio si riscontra in questa situazione, allora la norma si applica a Tizio.

Interpretazione

La spiegazione di una norma giuridica prende il nome di interpretazione, per cui nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che non sia quello palese dato dal significato delle parole, dall'interconnessione delle stesse e dall'intenzione del legislatore. Nell'applicare la legge bisogna quindi innanzitutto avere riguardo al senso letterale (interpretazione letterale). Le parole vanno poi, secondo un criterio logico, interpretate nella loro interconnessione. È presente infine un momento teleologico, ovvero con un metodo che ricerca la finalità che la norma si è posta. La finalità prende il nome di intenzione del legislatore.

Se, ad esempio, il regolamento di ateneo vieta introdurre i cani, secondo una interpretazione letterale sarebbe possibile introdurre gatti. È presente quindi un caso non coperto nella norma in quanto non c'è una regola che vieti di portare gatti.

Premessa del principio di autosufficienza dell'ordinamento giuridico è che questo ricopra tutte le casistiche della vita concreta e reale. Il secondo comma dell'art.12 delle preleggi sottolinea che se una controversia non può essere risolta con una precisa disposizione si utilizza un criterio di analogia con casi simili. Tornando all'esempio la controversia si risolve applicando un caso analogo, ovvero quello del cane, per cui il criterio analogico lo estende mediante una analogia legis, il divieto anche ai gatti. Per capire ciò è necessario analizzare la ratio legis del legislatore, per cui bisogna ricostruire il fine della norma di Ateneo. È necessario analizzare i materiali preliminari alla norma per capire l'intenzione del legislatore. Se la ratio è di salvaguardare la sanità dei luoghi, allora la stessa ratio si applica anche con animali differenti dal cane.

Laddove il regolamento avesse vietato l'introduzione di animali domestici, in questo caso sarebbe stato sufficiente ricorrere al significato letterale della norma. In tal senso il boa non sarebbe un animale domestico, tuttavia con una interpretazione estensiva, nell'ottica della ratio legis del legislatore, il divieto si estende a tutti gli animali.

Oltre alle tre precedenti esistono infine anche delle interpretazioni dottrinali, effettuate da studiosi.

Se anche con l'analogia, ovvero con l'applicazione di una norma al di fuori del suo ambito di applicazione letterale, non si riesce a dirimere la controversia, è necessario decidere secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello stato. Questo è dunque un secondo caso di analogia (successivo a quello di casi analoghi). I principi generali sono regole che si ricavano dell'ordinamento nel loro complesso. Un esempio di questi è il divieto dell'autotutela privata, ovvero il farsi giustizia da sé. In un'ottica filosofica questo è fatto per prevenire conflitti e tutelare la pace della comunità. Altro principio è che, se si promette qualcosa a qualcuno è necessario mantenere la parola data (facta sunt servanda).

Nel diritto privato vale il principio per cui è lecito tutto tranne ciò che è espressamente vietato. Il diritto privato è terreno di libertà ed autonomia per i privati che possono regolare come meglio credono i propri interessi (principio dell'autonomia privata), purché non vada in contrasto con la legge.

Esistenza norme

Applicare le norme quindi significa interpretarle e chiarirne la portata, tuttavia quando una norma esiste? L'articolo delle preleggi parla dell'inizio dell'obbligo di applicare leggi e regolamenti. Una legge esiste dal momento in cui è promulgata e pubblicata, affinché sia conoscibile, ovvero tutti i cittadini abbiano la possibilità di conoscerla. Vale dunque il principio per cui ignorantia legis non excusat. Le leggi sono obbligatorie con la loro entrata in vigore che avviene 15 giorni dopo la loro pubblicazione. La Gazzetta Ufficiale è lo strumento ufficiale di pubblicazione delle leggi, fatta salva la possibilità che il legislatore introduca un differente criterio.

Esempio di ciò si ha con la legge Salva Banche del 2017 che sarebbe entrata in vigore non appena il Consiglio dei Ministri avesse sottoposto almeno un istituto. In questo caso l'entrata in vigore è avvenuta due giorni dopo.

O ancora, ulteriore esempio si ha con la riforma della legge fallimentare che entrerà in vigore non appena il governo rilascerà dei regolamenti attuativi.

Le preleggi non trattano dell'efficacia spaziale delle leggi. In tal senso esiste un principio generale, ovvero quello di territorialità, per cui le leggi si applicano nel territorio dello stato. Ciò vale per le leggi statali, tuttavia esistono anche leggi regionali che hanno validità nel territorio di competenza dell'autorità che le ha emanate.

Esiste un terzo principio, previsto dall'art.11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che nell'avvenire, per cui non ha effetto retroattivo (principio di irretroattività della legge). Ciò è molto importante nel diritto penale per garantire libertà e protezione al cittadino dallo stato, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto con una legge non in vigore nel momento in cui lo ha commesso. Tuttavia, questo principio ha grande importanza anche nel diritto civile e in generale garantisce certezza al diritto. Corollario di ciò si trova all'art.14 per cui le leggi che fanno eccezione ad altre leggi non si applicano che nei casi e nei tempi da esse trattati. La legge penale tratta di reati, i quali sono tassativi e non vale analogia nella legge penale che impone una visione molto più restrittiva e tassativa. La medesima regola si applica anche a leggi che sono eccezione di leggi generali. Dunque l'eccezione ha carattere tassativo e non è estendibile e va interpretata come riferita soltanto al caso specifico. Le deroghe vanno dunque interpretate sempre in maniera restrittiva e tassativa e mai estese in quanto altrimenti annullerebbero il principio generale.

Diritto soggettivo

Il diritto allude a diritti, ovvero posizioni giuridiche soggettive individuali. Essere proprietario di un certo bene significa essere titolare di un diritto riconosciuto a sé stesso come soggetto che esercita su un determinato bene. È così introdotto il concetto di diritto soggettivo.

Che contenuto ha il diritto di proprietà? È il diritto a godere di un bene in modo pieno ed esclusivo. L'ordinamento giuridico attribuisce a soggetti diritti. (Posizione filosofica Prof. I diritti esistono poiché sono conosciuti e non esiste uno stato naturale in cui sono conosciuti).

Il nostro ordinamento riconosce molteplici diritti, quale il nome, la proprietà, l'uguaglianza di fronte alla legge e si traducono in libertà che sono riconosciute e non compresse. Al diritto soggettivo corrisponde un obbligo di altro soggetto, ovvero un dovere di rispondere ad un diritto altrui (una posizione passiva di soggezione).

La facoltà è la libertà di fare qualcosa oppure no. Il diritto di proprietà attribuisce alcune facoltà, ovvero quelle di godere e disporre di un bene. Non c'è alcun obbligo di utilizzare il bene e dunque la facoltà è la libertà individuale di svolgere i contenuti di un diritto.

Il concetto di dovere è spesso visto come simile ad un obbligo, secondo cui una situazione è doverosa quando è imposta da una norma. Il dovere si differenzia dall'obbligo in quanto non necessariamente è in funzione di un diritto altrui.

L'onere è un peso (dal latino honus) imposto dalla legge. L'onere non è né un diritto ne un obbligo, ma un peso imposto al soggetto per poter accedere ad un certo beneficio.

Diritti relativi ed assoluti

Un diritto è assoluto quando può essere esercitato nei confronti di qualsiasi soggetto. Diritto assoluto è, ad esempio, quello di proprietà, per cui il proprietario può escludere chiunque dal godimento del suo bene (anche nei confronti dello stato). Altro diritto assoluto è quello dell'integrità fisica, così come quello al nome.

Un diritto relativo attiene ad una relazione, ovvero ad un rapporto che si instaura tra un numero limitato di soggetti. Un esempio è il diritto di credito, esercitato solo nei confronti di alcuni soggetti passivi.

Parlare ad oggi di diritti assoluti è anacronistico poiché ognuno di questi soffre delle interferenze, ovvero il diritto alla proprietà può essere affiancato da quello all'interesse pubblico e il diritto al nome può essere limitato da quello di cronaca. È necessario dunque contemperare interessi contrapposti. Nel merito del diritto alla privacy, novità è il diritto all'oblio.

Fatti e atti

Il diritto ha a che fare con fatti ed atti. Un fatto è un elemento della realtà materiale, presupposto per l'applicazione di una norma di legge. Gli atti sono fatti, ovvero accadimenti della realtà materiale, umani e coscienti, quindi posti in essere da un uomo con consapevolezza e coscienza. Alcuni atti sono volontari ed altri no. Atto è assumere un impegno, ma lo è anche investire qualcuno in auto.

Fatti ed atti si dividono in leciti ed illeciti. In particolare questa differenza si pone per gli atti. Gli atti negoziali sono posti in essere nell'esercizio dell'autonomia dei privati. Con gli atti negoziali un soggetto decide di disporre di un bene. Contrario degli atti negoziali sono quelli unilaterali.

Struttura del Codice Civile

Il Codice Civile si compone di sei libri, dedicato ciascuno ad argomenti specifici. Ogni libro si divide in titoli, ognuno dei quali è a sua volta suddiviso in capi, i quali a loro volta sono formati da più sezioni, le quali sono un raggruppamento di articoli.

Il primo libro è dedicato alle persone ed alla famiglia. I diritti sono riferiti a soggetti e gli obblighi esistono poiché sono riferiti a dei soggetti. I soggetti del diritto sono essenzialmente di due tipi. Li troviamo identificati al titolo 1 e 2 del primo libro del Codice Civile. Il titolo 1 è riferito alle persone fisiche, mentre il 2 a quelle giuridiche.

Persona fisica

Persona fisica è la definizione di individuo, ovvero essere umano. Per antitesi le persone giuridiche sono coloro che non sono persone fisiche, ma sono comunque riconosciute come persone dal nostro ordinamento. Le persone giuridiche esistono perché l'ordinamento le riconosce come tali. Un esempio sono gli enti.

L'ordinamento giuridico riconosce gli individui come persone attribuendogli due capacità, ovvero quella giuridica e quella di agire.

È fondamentale premettere che il Codice Civile non definisce la capacità giuridica, tuttavia sottolinea che si acquista dalla nascita. La capacità giuridica è la circostanza che un soggetto sia riconosciuto come capace di essere titolare di diritti ed obblighi da parte dell'ordinamento giuridico. In altre parole è l'idoneità ad essere titolare di diritti ed obblighi.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ale.bs di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Brescia o del prof Maffeis Daniele.
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