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ESEMPIO
Qual'è la causa del contratto di compravendita? La funzione economico sociale (ovvero la
causa in astratto) è di scambiare proprietà contro prezzo.
La causa è la funzione economico sociale ed è tale in quanto ha un oggetto economico ed è ciò
che normalmente accade. Con la causa in astratto, ovvero di scambiare cose per prezzo si ha
una visione troppo generica. La causa rileva solo quando è illecita, ovvero contraria a norme di
sicurezza o del buon costume.
In astratto un contratto di compravendita non è mai illecito, mentre entrando nel concreto può
diventarlo. Infatti un contratto di compravendita, astrattamente lecito, può essere utilizzato
con un fine illecito (un omicidio).
SINTETIZZANDO
La causa è la funzione economico sociale/individuale di un contratto. La nozione di causa in
astratto, che coincide con lo schema tipico del contratto in esempio (quello di compravendita)
è di scambiare la proprietà di un bene contro un prezzo (funzione economico sociale), tuttavia
è troppo generica. La nozione in concreto di causa, allude al singolo contratto formato tra un
contraente e l'altro. In questa seconda ottica si va a vedere la effettiva rilevanza del contratto,
ovvero la sua effettiva liceità o meno.
ESEMPIO
In un contratto di assicurazione, in astratto questo contratto è aleatorio. In concreto un
contratto è nullo se il rischio non sussiste in quanto non realizza alcuna funzione.
Dunque la funzione economico individuale va ad analizzare la funzione specifica data da dei
contraenti ad un contratto. Al contrario la funzione economico sociale analizza la funzione
generica di quel contratto.
Causa illecita
All'art. 1343 è sottolineato che la causa è illecita quando è contraria a norme imperative,
all'ordine pubblico o al buon costume.
Le norme imperative sono quelle alle quali non è possibile derogare per legge (ad esempio,
non è possibile vendere un organo e un contratto che lo avesse per oggetto risulterebbe
contrario ad una norma imperativa).
L'ordine pubblico ha a che fare con l'integrità dello stato e dei suoi organi. Un contrario di
associazione sovversiva per l'indipendenza, ad esempio, è sicuramente contrario al nostro
ordinamento. Oppure anche un cartello ha una causa illecita in quanto va contro l'ordine
pubblico economico.
Il contratto contrario al buon consumo è quello indecente o immorale. Ad esempio le case
chiuse sono vietate, così come la prostituzione e non si può esigere una prestazione.
Queste tre situazioni sono connesse con la meritevolezza della causa e permette di ricollegarsi
con la meritevolezza di tutela di un diritto che non deve andare contro questi tre aspetti.
L'art. 1345 sottolinea che un contratto è nullo se le parti lo hanno concluso esclusivamente per
un fine illecito comune ad entrambe le parti.
La causa di un contratto di compravendita di un immobile è l'acquisizione di un bene in cambio
di del denaro. Il motivo per cui ciò è concluso può essere il più diverso, tuttavia i motivi sono
di regola irrilevanti. Dunque solo il motivo illecito bilaterale è rilevante (ma non lo è
quello mono laterale).
All'art. 1344 emerge che si reputa illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per
eludere a norme imperative. Questa altro non è che una declinazione del principio di liceità
dei motivi. Ad esempio se si stipula un finto contratto di vendita con un parente per proteggere
i beni dalle richieste di un creditore. Ad esempio quando sono compravendute delle armi,
ciascun venditore vende un componente, che singolarmente è ammesso, ma nel complesso va
a costituire un'arma, la quale è vietata. (Si sottolinea che il contratto in frode alla legge è
diverso dalla simulazione di cui all'art. 1414)
SINTETIZZANDO
La causa deve dunque essere lecita, ovvero meritevole di tutela.
La causa si distingue in astratta e concreta.
La causa si distingue dai motivi, i quali sono irrilevanti tranne nel caso di illecito bilaterale.
19.04.19 - 14 lezione
Oggetto
Innanzitutto è necessaria una precisazione terminologica, infatti oggetto lo possiamo intendere
in due sensi. Il primo si sovrappone all'idea di oggetto della prestazione. Tuttavia oggetto
del contratto va osservato in una nozione più ampia per cui oggetto è anche il contenuto del
contratto. Il Codice utilizza l'espressione oggetto senza specificare a quale si riferisca e quindi
le due nozioni coincidono.
All'art 1346 emerge che l'oggetto del contratto deve essere (1)possibile, (2)lecito e
(3)determinato o determinabile.
(1) L'oggetto deve essere possibile (infatti ad impossibilia nemo tenetur) e di conseguenza
l'oggetto deve essere disponibile in natura, oppure realizzabile mediante tecnologie, o ancora,
nel caso di una attività che questa sia passibile di essere svolta. Nessuno può neanche
volendolo impegnarsi a fare qualcosa che non si può in senso oggettivo. Oltre ad una
impossibilità in senso naturalistico vi è anche che vi sia una impossibilità giuridica - legale
(ad esempio con un bene demaniale, il quale è indisponibile).
(2) L'oggetto deve essere inoltre lecito, per cui non deve essere contrario a norme
imperative, motivi di ordine pubblico e buon costume. Quando vi è una contrarietà a ciò
un oggetto diventa illecito (ad esempio la sostanza stupefacente). Il concetto di liceità, preme
ricordarlo, nel nostro ordinamento, si ricava in negativo, per cui tutto è lecito tranne ciò che è
espressamente vietato.
(3) L'oggetto deve essere determinato o determinabile, per cui l'oggetto del contratto deve
essere definito o definibile nel contenuto.
Determinatezza significa che il contratto stesso identifica l'oggetto delle prestazioni.
Determinabilità significa che il contratto non identifica cosa le parti devono fare, ma
nonostante questo contiene i criteri in base al quale si può addivenire alla determinazione
dell'oggetto del contratto (ad esempio una vendita di tutte le merci del magazzino alla data X).
Tra questi criteri c'è ne uno in particolare disciplinato dall'art. 1349 che tratta delle circostanze
per cui la determinazione della prestazione è rimessa ad un terzo, il quale prende il nome di
arbitratore (da cui deriva l'arbitraggio) ovvero colui che nella volontà delle parti ha il compito
di individuare cosa una parte deve fare (al contrario arbitro, da cui deriva l'arbitrato è una
attività di risoluzione di controversia effettuata da un privato). La legge sottolinea che se le
parti non vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere mediante equo
apprezzamento. L'equità rinvia ad una valutazione in concreto di tutte le circostanze rilevanti
per addivenire alla valutazione dell'oggetto.
Le legge sottolinea dunque tre criteri per procedere alla determinazione:
- Il primo è che l'arbitratore deve attenersi ai parametri forniti dalle parti, ovvero alle loro
istruzioni.
- Il secondo è che in assenza di indicazioni, l'arbitratore deve procedere con equo
apprezzamento.
- Il terzo è che, su richiesta dalle parti, queste possono rimettersi al mero arbitrio
dell'arbitratore. La conseguenza è che la determinazione rimessa al mero arbitrio non si può
impugnare. Per rovescio, nei primi due casi, la decisione dell'arbitratore si può impugnare se
non ha rispettato i criteri, ovvero le indicazioni delle parti oppure se non ha utilizzato il criterio
del mero apprezzamento. Tuttavia in ogni caso il giudizio del l'arbitratore può essere
impugnato se questi ha agito per mala fede.
Il terzo arbitratore deve inoltre tener conto delle condizioni generali della produzione oggetto
di contratto. Infine il terzo, nella previsione codicistica, non deve avere requisiti specifici,
tuttavia nella prassi chiaramente sono richieste determinate conoscenze.
All'art. 1348 la legge sottolinea che la prestazione di cose future può essere dedotta in
contratto. Una cosa futura è una cosa che non esiste alla sottoscrizione del contratto. Gli
elementi fondamentali del contratto devono esser verificati avendo a mente il momento della
conclusione del contratto. È dunque valida la stipulazione del contratto in merito ad una
prestazione futura. Il tema della cosa futura rileva diversamente in base alle tipologie di
contratto. Cosa futura, ad esempio, può essere anche il frutto dell'attività che si realizza, come
una casa in costruzione.
Forma
La forma è un elemento essenziale eventuale, ovvero è essenziale solo quando richiesto
dalla legge ai fini della validità dell'atto. Il trasferimento di proprietà o diritti reali su beni
immobili richiede un requisito formale (atto pubblico o scrittura privata), previsto sotto pena di
nullità. È dunque richiesta una forma ad substantiam.
In linea generale nel nostro ordinamento vige un principio di libertà della forma. Tuttavia
per alcuni atti si parla di requisito della forma ad substantiam in quanto il requisito della forma
è necessario alla valida del contratto.
Tuttavia ciò non toglie che le parti utilizzano delle forme specifiche, come ad esempio la
scrittura, anche negli scambi più semplici e destrutturati ci sia una utilità nell'introdurre un
elemento formale. In questi casi la forma non è condizione di validità del contratto ma è ad
approvationem per dimostrare quale è effettivamente il contenuto del contratto (in sostanza
ha la funzione di prova).
Se, tuttavia, in assenza di un requisito legale di forma ci si impegna a trattare con una
controparte, esclusivamente per iscritto, ovvero, più in generale, se le parti hanno convenuto
ad una determinata forma per la conclusione del contratto, si presume che la forma sia voluta
per la validità del contratto. Dunque le parti possono da sole formarsi un requisito formale per
futuri contratti vincolandosi ad adottare una certa forma ai fini della validità.
Esistono anche alcuni elementi non essenziali, ovvero condizione, termine e modo, che
saranno analizzati in seguito.
Effetti del contratto
La legge riconosce alla promessa delle parti l'effetto principale di vincolare e far nascere
obbligazioni. Questo principio è ribadito all'art. 1372 che parla dell'efficacia del contratto. Il
contratto ha forza di legge per le parti e non può essere sciolto se non per mutuo dissenso o
per i casi previste dalla legge.
Emerge dunque il principio per cui il contratto, ovvero la parola data, è sacro: in caso di
disobbedienza la legge stessa prevede una s