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Tutela giurisdizionale dei diritti

La funzione principale della norma giuridica privatistica è la regolamentazione delle relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti rispetto all’altro.

L’ordinamento disciplina tali relazioni affermando:

  • Quale deve considerarsi prevalente.
  • In quali casi e a che condizioni ciò accada.
  • Come debbano essere bilanciati tali interessi contrapposti.

Il soggetto portatore dell’interesse meritevole di tutela risulta titolare di un diritto, al quale corrisponde un dovere o un obbligo in capo all’altra parte del rapporto.

Cosa accade quando tale relazione genera una controversia?

Es. il debitore che si rifiuta di adempiere affermando che l’obbligazione non è mai sorta o che si è estinta.

Spetta allo Stato il compito di dirimere siffatta controversia, affermando chi ha ragione e chi no.

Funzione giurisdizionale

Funzione giurisdizionale: individuare la norma giuridica applicabile ad un determinato caso concreto.

Giurisdizione: offrire in base all’ordinamento giuridico la soluzione nel caso concreto.

La funzione giurisdizionale trova attuazione attraverso il processo.

Processo: insieme delle attività che i giudici e litiganti devono svolgere affinché si giunga alla decisione della lite.

Norme sostanziali e norme processuali

Norme sostanziali: attribuiscono diritti, doveri ed obblighi.

È attraverso le norme sostanziali che la controversia viene risolta.

Norme processuali: regolano lo svolgimento delle attività necessarie a stabilire chi tra i litiganti ha ragione e chi ha torto.

Concetto di azione

Il processo civile ha solo inizio solo se l’interessato prende iniziativa, proponendo un’azione.

L’azione può essere definita come il diritto di aprire un processo, al fine di ottenere una tutela giurisdizionale per un diritto di cui chi agisce si afferma titolare.

Esperire: mettere in atto.

L’azione si esperisce attraverso la proposizione di una domanda giudiziale.

Colui che agisce in giudizio si definisce attore; colui verso il quale è avanzata la pretesa oggetto della domanda viene definito convenuto.

Ci sono vari tipi di azioni:

  • Processo di cognizione.
  • Processo esecutivo.
  • Processo cautelare.

Processo di cognizione

Se tra Tizio e Caio sorge una controversia in ordine alla sussistenza, il modo di essere, di un determinato diritto soggettivo.

Es. se la proprietà di un certo fondo spetta a Tizio o a Caio, se il corrispettivo che Tizio deve a Caio è di 100 o di 200.

L’azione di cognizione può tendere a una di queste tre finalità:

  • Al mero accertamento.
  • All’emanazione di un comando.
  • Alla costituzione, modificazione o estinzione dei rapporti giuridici.

Accertamento

1. Al mero accertamento dell’esistenza o inesistenza e del modo di essere di un rapporto giuridico controverso.

Es. qual è il corrispettivo che Tizio deve a Caio.

Emanazione di un comando

2. All’emanazione di un comando che il giudice rivolgerà alla parte soccombente di tenere la condotta che lo stesso giudice riconosce come dovuta.

Es. il giudice condanna Caio al rilascio del fondo che ha accertato essere di Tizio.

Costituzione, modificazione o estinzione

3. Alla costituzione, modificazione o estinzione dei rapporti giuridici.

La sentenza modifica la situazione fino a quel momento.

Es. separazione tra coniugi.

Questi prima erano reciprocamente tenuti alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale; ora, per effetto della sentenza, questi obblighi si eliminano o modificano.

Processo esecutivo

Se a fronte di una sentenza che lo condanna a tenere una certa condotta, un soggetto, ciononostante, non esegue nemmeno ciò che è stato disposto dal giudice, la controparte potrà instaurare contro di lui un processo di esecuzione.

La cui finalità consiste nel realizzare coattivamente il comando contenuto nella sentenza.

Es. Tizio potrà ottenere, se necessario anche con l’intervento della forza pubblica, il rilascio dell’immobile illegittimamente occupato da Caio.

Solo nel caso in cui il comando della sentenza sia rimasto ineseguito il procedimento riesce ad assicurare coattivamente proprio quel risultato voluto.

Quindi nei casi di:

  • Un obbligo avente ad oggetto la consegna di una cosa determinata. L’avente diritto otterrà la consegna o il rilascio forzato del bene.
  • Un obbligo avente ad oggetto un fare fungibile. L’avente diritto potrà ottenere che sia eseguito da altri a spese dell’obbligato.
  • Un obbligo avente un fare specifico, che è la conclusione di un contratto. L’avente causa può ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso.
  • Un obbligo di non fare. L’avente diritto può ottenere a spese dell’obbligato la distruzione della cosa.

Processo cautelare

Per impedire che nel corso del processo di cognizione la controparte possa porre in essere comportamenti che frustino gli effetti di un’eventuale sentenza sfavorevole, l’altra parte potrà avvalersi del processo cautelare.

Es. per evitare che, durante un procedimento di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro, Caio possa sottrarre i beni su cui Tizio dovrebbe soddisfare.

Tizio può richiedere immediatamente il sequestro conservativo dei beni di Caio.

La finalità del processo cautelare è quella di conservare lo stato di fatto esistente, per rendere possibile l’esecuzione della sentenza.

La cosa giudicata

Per meglio assicurare la conformità della sentenza a giustizia è concesso alle parti di promuovere il riesame della lite.

Ma non può andare all’infinito.

Verificatesi delle condizioni, il comando non può più essere modificato da alcun altro giudice, costituendo res iudicata.

Cosa giudicata.

L’efficacia del giudicato concerne il processo: esso preclude ogni ulteriore riesame e di impugnazione della sentenza.

Ma ha anche un valore sostanziale.

Infatti la res giudicata fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi ed aventi causa.

Rende la situazione definitiva anche al di fuori del processo nel quale è stata pronunciata.

La prova dei fatti giuridici

Tutte le volte che le parti forniscono ricostruzioni contrastanti, il giudice è tenuto a definire la lite e a scegliere tra le contrapposte versioni che gli vengono prospettate.

Sono le parti che devono procurarsi i mezzi di prova.

Al giudice spetta decidere se i mezzi di prova che le parti offrono sono:

  • Ammissibili, ossia conformi alla legge.
  • Rilevanti, ossia abbiano ad oggetto fatti che possono influenzare la decisione della lite.

Dopo aver ammesso e assunto le prove, il giudice valuterà la loro concludenza, ovvero la loro idoneità o meno a dimostrare i fatti sui quali vertevano.

Al giudice è consentito fare autonomamente ricorso alle nozioni di comune esperienza: fatti notori.

Azioni acquisite alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili e incontestabili.

Principio del contraddittorio

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Azione ed eccezione

Azione: è strumento mediante cui l’attore fa valere in giudizio la vantata pretesa nei confronti del convenuto.

Eccezione: è la difesa che il convenuto propone nel processo per neutralizzare la pretesa dell’attore.

Onere della prova

Principio dispositivo: è compito delle parti fornire le prove.

Non è compito dell’autorità giudiziaria individuare le prove a sostegno delle posizioni assunte dalle parti del processo.

Il giudice deve accogliere la versione del fatto prospettata dalla parte su cui non grava l’onere della prova.

Ciascuna parte deve fornire al giudice le prove necessarie per dimostrare la fondatezza delle proprie postulazioni.

Il giudice deve basare il proprio convincimento su tutte le prove acquisite, di chiunque sia stata l’iniziativa, senza badare a chi abbia fornito la prova.

Il problema è quello di accertare su quale delle parti ricada l’onere.

In linea generale l’onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della sua tesi.

Art 2697 cc

Chi agisce in giudizio deve provare i fatti su cui la sua pretesa si fonda.

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (1).

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti, ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda (2).

Il convenuto che si difende deve invece dar prova dei fatti su cui si basano le sue eccezioni.

Spetta al convenuto la prova dei fatti impeditivi o estintivi.

Grava sull’attore l’onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa.

Volti cioè a dimostrare l’insussistenza della pretesa attorea.

Es. chi agisce chiedendo che venga accertato il suo diritto di proprietà su un bene deve provare l’esistenza di tale proprietà.

Chi agisce domandando l’adempimento di una prestazione nella quale si afferma creditore deve dar prova del titolo da cui il credito deriva, fatto costitutivo.

Per contro il debitore che ritiene di non dover eseguire questa prestazione deve provare l’avvenuto adempimento o l’intervenuta prescrizione.

Ad esempio dimostrando di avere usucapito il bene, fatto costitutivo.

L’attore deve provare solo i fatti positivi, non anche i fatti negativi.

Es. il creditore che agisce domandando l’adempimento della prestazione dovutagli deve provare solo il titolo da cui il credito deriva, ma non è tenuto anche a dimostrare che il debitore non ha ancora adempiuto.

Mezzi di prova

Costituisce il mezzo di prova qualunque elemento idoneo a stabilire quale tra le differenti versioni di un fatto prospettate dalle parti del processo può considerarsi meritevole di accoglimento.

Es. documento, fotografia, testimonianza, …

Principio del libero apprezzamento della prova

Di regola il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento.

Egli può cioè ritenere la prova meno convincente di un’altra e orientare la sua decisione sulla base di siffatta valutazione.

Ovviamente deve emergere il percorso logico che ha indotto il giudice a decidere la controversia in un determinato modo.

E tale percorso logico può essere sottoposto al vaglio del giudice dell’impugnazione.

In certi casi è però il legislatore a predeterminare la rilevanza di una determinata prova, la quale viene quindi così sottratta al libero apprezzamento del giudice.

Prove legali: fanno piena prova della provenienza del documento dal pubblico ufficiale.

Sono prove legali:

  • L’atto pubblico.
  • La confessione.
  • Il giuramento decisorio.

Varie categorie di prove documentali

Prove documentali e prove non documentali.

Prove documentali: ogni cosa idonea a rappresentare un determinato fatto, così da consentire la presa di coscienza a distanza di tempo.

Si considerano documenti non solo i testi scritti ma anche le fotografie, le riproduzioni cinematografiche ed informatiche, le registrazioni audio…

Le prove documentali vengono definite prove costituite, in quanto si formano al di fuori del processo.

Assumono rilevanza centrale tra le prove documentali:

  • L’atto pubblico.
  • La scrittura privata, semplice o autenticata.

L’atto pubblico

Art 2699 cc.

L’atto pubblico è il documento (1) redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato.

Documento redatto con le richieste formalità da un notaio o da un altro pubblico ufficiale.

L’atto pubblico ha un’efficacia probatoria particolarmente incisiva.

Si tratta infatti di una prova legale, in quanto fa piena prova:

  • Della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato.
  • Della data in cui è stato redatto.
  • Dei fatti che il pubblico ufficiale dichiara essere avvenuti in sua presenza.
  • Delle dichiarazioni che il medesimo attesta essere state rese dinanzi a lui.

Non fa prova della veridicità del contenuto delle dichiarazioni.

Il giudice non ha alcuna libertà di valutazione in ordine a questi fatti.

Deve considerarli come provati e decidere di conseguenza.

Se una delle parti vuole contestare la veridicità di quanto risulta dall’atto pubblico deve attivare un ulteriore procedimento: la querela del falso.

L’atto pubblico, se nullo per difetto di qualche formalità, può avere la stessa efficacia della scrittura privata, conversione formale.

La scrittura privata

Documento sottoscritto dal suo autore.

La scrittura privata se riconosciuta, autenticata nella firma da un pubblico ufficiale, o accertata giudizialmente, fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute dall’autore della sottoscrizione.

È essenziale la sottoscrizione autografa.

Fino a querela di falso.

Non ha la stessa forza dell’atto pubblico, fa prova soltanto contro chi ha sottoscritto il documento e non anche a suo favore.

Non afferma la loro veridicità, ma solo che esse provengono dall’autore.

Se il soggetto nei cui confronti la scrittura privata è prodotta la disconosce, spetta alla parte interessata ad avvalersi del documento dimostrare l’autenticità della sottoscrizione stessa.

A tal fine deve essere proposta un’apposita istanza di verificazione della scrittura privata.

Se accolta, la scrittura privata si considera accertata giudizialmente.

Può avere rilevanza la data della scrittura privata.

L’indicazione del giorno in cui il documento è stato sottoscritto.

Per i terzi, es. per dichiarare quali tra i due contratti è stato concluso prima.

Per evitare che venga apposta una data fittizia.

La legge stabilisce che per i terzi la data è:

  • Se si tratta di scrittura privata autenticata, la data dell’autenticazione.
  • Se si tratta di scrittura privata non autenticata, la data della sua registrazione.

Altri documenti con efficacia della scrittura privata

Hanno la stessa efficacia della scrittura privata:

  • Il telegramma, solo se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente o se è stato consegnato in persona.

Fanno prova contro chi li ha scritti:

  • Carte e registri domestici.
  • Scritture contabili dell’impresa.
  • Riproduzioni meccaniche, fotografie, riproduzioni informatiche, cinematografiche, registrazioni.
  • Email.
  • Copie fotostatiche e copie fotografiche di scritture autentiche.
  • Fax.
  • Documenti informatici.
  • Documenti sottoscritti con firma elettronica autenticata.
  • Documenti sottoscritti con firma elettronica avanzata.
  • Scrittura privata autenticata.
  • Firma elettronica qualificata, firma digitale, …

Prove non documentali

Si formano nel processo e vengono pertanto classificate anche come prove costituende.

Sono prove non documentali:

  • Il giuramento.
  • La confessione.
  • La prova testimoniale.

La confessione

Art 2730.

La confessione è la dichiarazione che una parte (1) fa della verità di fatti (2) ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte.

Dichiarazione con cui una parte riconosce un fatto a sé sfavorevole ma favorevole all’altra parte.

La confessione è giudiziale (3) o stragiudiziale (4).

È una dichiarazione di scienza.

Confessione giudiziale

Art 2733.

È giudiziale la confessione resa in giudizio.

Resa nel processo, spontaneamente o a seguito di un interrogatorio formale, e fa piena prova nei confronti del suo autore.

Essa forma piena prova contro colui che l’ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (1).

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice (2).

Il fatto non può essere più considerato controverso.

Confessione stragiudiziale

Art 2735.

Resa fuori dal processo.

La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta (1) ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.

Fa piena prova se è resa direttamente alla controparte o al soggetto legittimato a rappresentarla.

Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge (2).

Se invece è resa ad un terzo o è contenuto in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.

La confessione stragiudiziale deve essere a sua volta dimostrata.

La confessione è atto dispositivo e può avere ad oggetto soltanto diritti disponibili.

Essa è irrevocabile se non è stata determinata da errore di fatto o estorta con violenza.

La confessione può essere revocata soltanto se si dimostra che è stata determinata da un errore o da violenza.

Confessione qualificata

La confessione si dice qualificata quando la parte riconosce la verità di fatti a sé sfavorevole.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonora.ma00 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Falzone Giovanna.
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