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Digest: I contratti

Tutti gli ordinamenti presentano figure che richiamano la fattispecie contrattuale, ma ognuno di loro ha una propria “forma”, che dipende dalla formazione del giurista acquisita dagli studi universitari. Si prendono come oggetto dello studio il contratto francese, tedesco e inglese.

Francia

Il contratto è una categoria presa in considerazione dal legislatore nell'art. 1101 cc: “il contratto è fonte di obbligazione”; è disgiunta rispetto ai diritti reali. In tale caso tale figura rischia di cadere e di comprendere anche la convenzione (alla quale si applica la disciplina del contratto) che, rispetto al contratto, presenta la peculiarità d'incidere anche nei rapporti di natura non patrimoniale. Prevalgono le teorie dell'atto giuridico e della bilateralità quando lo si vuole considerare un accordo di volontà capace di produrre effetti giuridici.

Al momento della conclusione del contratto segue il trasferimento di proprietà (solo con il consenso). Quindi in Francia questa bilateralità emerge in termini di consensi. Se il contratto è l'incontro di due volontà, di fronte all'impegno di una sola parte, come stabiliamo la vincolatività dello stesso? In mancanza della dichiarazione altrui, mediante comportamenti concludenti o il silenzio dell'accettante (art. 1108).

Germania

Categoria di contratti causali contrapposti a quelli che trasferiscono la proprietà (che devono necessariamente essere astratti e presentare l'intavolazione come regime pubblicitario). In Germania è centrale il negozio giuridico; tant'è vero che il contratto è concepito come una sottocategoria del negozio.

Non è prevista l'accettazione dal codice per la stipulazione del contratto; però anche qui ha rilievo ai fini della conclusione dello stesso, quando manca l'altrui dichiarazione, il silenzio ed i comportamenti concludenti.

Inghilterra

Qui il contratto è categoria residuale: vi sono obbligazioni che non derivano dal contratto ed hanno proprie peculiarità e discipline (es. trust e promessa unilaterale). Ci sono istituti e strumenti che consentono il trasferimento di proprietà e quindi la circolazione e sono:

  • Per la proprietà mobiliare: la consegna (delibery);
  • Per la proprietà immobiliare: convejans.

Non si tratta di contratti. In Inghilterra il requisito causale non esiste, ma l'elemento essenziale è dato dalla consideration. Nella convejans e nella delibery non c'è bisogno di causalità, poiché questa è sostituita dalla formalità (consegna e pubblicità); quindi il consenso non è richiesto.

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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher diehard1987 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Magnelli Mauro.
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