vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIGESTO: I CONTRATTI
Tutti gli ordinamenti presentano figure che richiamano la fattispecie contrattuale, ma ognuno di loro
ha una propria “forma”, che dipende dalla formazione del giurista acquisita dagli studi universitari.
Si prendono come oggetto dello studio il contratto francese, tedesco e inglese.
FRANCIA
Il contratto è una categoria presa in considerazione dal legislatore nell'art. 1101 cc: “il contratto è
fonte di obbligazione”; è disgiunta rispetto ai diritti reali. In tale caso tale figura rischia di cadere e di
comprendere anche la convenzione (alla quale si applica la disciplina del contratto) che, rispetto al
contratto, presenta la peculiarità d'incidere anche nei rapporti di natura non patrimoniale. Prevalgono
le teorie dell'atto giuridico e della bilateralità quando lo si vuole considerare un accordo di volontà
capace di produrre effetti giuridici.
Al momento della conclusione del contratto segue il trasferimento di proprietà (solo con il consenso).
Quindi in Francia questa bilateralità emerge in termini di consensi. Se il contratto è l'incontro di due
volontà, di fronte all'impegno di una sola parte, come stabiliamo la vincolatività dello stesso? In
mancanza della dichiarazione altrui, mediante comportamenti concludenti o il silenzio dell'accettante
(art. 1108).
GERMANIA
Categoria di contratti causali contrapposti a quelli che trasferiscono la proprietà (che devono
necessariamente essere astratti e presentare l'intavolazione come regime pubblicitario).
In Germania è centrale il negozio giuridico; tant'è vero che il contratto è concepito come una
sottocategoria del negozio.
Non è prevista l'accettazione dal codice per la stipulazione del contratto; però anche qui ha rilievo ai
fini della conclusione dello stesso, quando manca l'altrui dichiarazione, il silenzio ed i comportamenti
concludenti.
INGHILTERRA
Qui il contratto è categoria residuale: vi sono obbligazioni che non derivano dal contratto ed hanno
proprie peculiarità e discipline (es. trust e promessa unilaterale).
Ci sono istituti e strumenti che consentano il trasferimento di proprietà e quindi la circolazione e sono:
per la proprietà mobiliare: la consegna (delibery); per la proprietà immobiliare: convejans. Non si
tratta di contratti.
In Inghilterra il requisito causale non esiste, ma l'elemento essenziale è dato dalla consideration.
Nella convejans e nella delibery non c'è bisogno di causalità, poiché questa è sostituita dalla formalità
(consegna e pubblicità); quindi il consenso non è sufficiente.
La proprietà si trasferisce mediante istituti e determinate forme (viste prima).
Altra questione importante è la tematica relativa alla necessaria bilateralità del contratto: dunque il
contratto si atteggia a formazione bilaterale per l'incontro di volontà.
Nel Common Law l'accettazione rileva solo con rifermento ai contratti in senso stretto, quindi:
L’offerta destinata ad ottenere una prestazione (l'accettazione è condizionata);
L’offerta destinata ad ottenere l'accettazione.
In materia di atti unilaterali, l'assenza di bilateralità è sostituita dall'elemento formale (contratti
undersill - sotto sigillo tramite la formalità notarile che attesta la serietà dell'impegno assunto).
E' prevista l'accettazione anche per mezzo postale, quando l'atto è consegnato all'ufficio postale, agent,
ed il rischio è assunto dall'offerente (peculiarità).
La volontà prevale sulla dichiarazione.
La materia contrattuale inglese è di matrice giurisprudenziale. Contratto come fatto dalle parti e
prodotto dalla giurisprudenza, in quanto i giudici intervengono nella fase patologica per riequilibrare
le posizioni.
Quindi: bilateralità, presenza di dichiarazioni, effetto costitutivo della dichiarazione, sono elementi