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AZIONI INIBITORIE E AZIONE COLLETIVA RISARCITORIA
Per iniziativa di taluni enti può essere chiesto al giudice di inibire a un professionista determinate
clausole ritenute vessatorie per prevenire l’utilizzo verso altri consumatori.
L’azione collettiva risarcitoria è ispirata al modello anglosassone della class action con cui si chiede
al tribunale l’accertamento della responsabilità dell’imprenditore e la condanna al risarcimento, con
la differenza che chiunque si può costituire parte civile al processo. Coloro che non hanno aderito
posso proporre azioni individuali ma non è più possibile proporre ulteriori azioni di classe contro la
stessa impresa per gli stessi fatti.
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CONTRATTI TIPICI E ATIPICI
Contratti tipici son quei contratti che per la loro maggiore frequenza e importanza son
specificatamente regolati e previsti dal legislatore, mentre è potenzialmente illimitata la categoria
dei cosiddetti contratti atipici.
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LA COMPRAVENDITA
Consiste nel trasferimento di un diritto dietro il corrispettivo in denaro. Il prezzo deve essere
determinato o determinabile, e in mancanza di quello il contratto è nullo. La vendita è un contratto
consensuale, non occorre la consegna dell’oggetto.
La vendita ha effetti reali e quindi produce il trasferimento della proprietà della cosa, se questo non
dovesse avvenire ha un efficacia obbligatoria a carico del venditore che deve procurare il bene al
compratore. Le figure più importanti di questa vendita sono: la vendita di cose generiche, la vendita
alternativa e la vendita di cosa futura e infine la vendita di cosa altrui. Il compratore ignaro
dell’altruità della cosa può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e relativi
rimborsi.
Obbligazioni del venditore: consegnare la cosa e far acquistare al compratore la proprietà della
cosa.
GARANZIA PER EVIZIONE
Particolare tutela al compratore che è privato del godimento parziale o totale del bene acquistato per
effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res.
Evizione totale: il compratore ha l’onere di chiamare in causa il venditore per la garanzia che il
venditore deve prestare. Perde la garanzia se non chiama in causa il venditore o se ammette il diritto
del terzo. Se il compratore subisce l’evizione ha diritto al risarcimento del danno e al rimborso delle
spese sostenute.
L’evizione costituisce un effetto naturale del negozio non vi è quindi bisogno di pattuizione.
Evizione parziale: è possibile la risoluzione del contratto se l’individuo non avesse acquistato la
cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione, altrimenti può ottenere solo una riduzione del
prezzo
GARANZIA PER VIZI
Il vizio redibitorio è tale solo quando questo incide notevolmente sul valore del bene o lo rende
inutile allo scopo a cui era destinato. La garanzia non è dovuta se il vizio era facilmente
riconoscibile. Il compratore se esercita la denuncia entro il tempo che ha a disposizione ha diritto o
una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.
VENDITA CON PATTO DI RISCATTO
Il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del
prezzo e il rimborso stabilito senza che sia necessario un nuovo contratto. Breve termine di
decadenza.
VENDITA DI COSE MOBILI
Se la merce deve essere trasportata il venditore si libera della cosa consegnandola al vettore. Se il
compratore non si presenta il venditore può depositare la cosa a spese del compratore, se non paga il
prezzo il venditore può vendere la cosa a spese del compratore e avere il risarcimento del danno.
Se è il venditore a non adempiere al contratto può farle acquistare a spese del venditore.
Figure particolari di vendite mobiliari sono:
-vendita con riserva di gradimento
-vendita a prova
-vendita su campione
-vendita su documenti
-vendita a termine di titoli di credito
… DI BENI DI CONSUMO
Arricchita in attuazione della direttiva CE: obbligo da parte del venditore di consegnare il bene
stabilito nel contratto, la garanzia non opera quando il compratore avrebbe potuto conoscere il
difetto impiegando l’ordinaria diligenza. E’ consentito al compratore chiedere la riparazione o
sostituzione del bene ma il venditore non è tenuto a tali prestazioni se comportano “spese
irragionevoli”. Le parti possono aggiungere una garanzia convenzionale ai due anni di garanzia
previsti per legge.
… CON RISERVA DI PROPRIETA’
Nella vendita a rate le parti stabiliscono che il prezzo venga dilazionato nel tempo e che la proprietà
passi solo quando il compratore ha terminato di pagare il prezzo del bene. Chi compra a rate non
può alienare la cosa fino a quando non ne ha acquisito la proprietà. Tuttavia se avviene
l’alienazione il terzo acquirente acquista la proprietà se è in buona fede.
Il mancato pagamento di una rata da luogo alla risoluzione del contratto solo se questa rata supera
l’ottava parte del prezzo, inoltre se il contratto è risolto per inadempimento del compratore si vedrà
restituite le rate salvo equo compenso e danno sopportato dal venditore.
Il venditore non può chiedere il pagamento di interessi sul prezzo dilazionato.
… DI BENI IMMOBILI
Può essere su misura o a corpo, in base che il prezzo sia stabilito in proporzione all’unità di misura
o per pezzo globale
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CONTRATTI CHE REALIZZANO UN “DO UT DES”
Ha per oggetto lo scambio reciproco di proprietà, ma sono richiamate in quanto compatibili le
norme stabilite per la vendita.
IL RIPORTO
Il riportato conferisce al riportatore una certa quantità di titoli contro il contestuale pagamento di un
prezzo. Il riportatore poi dovrà ritrasferire la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie. E’ un
contratto reale e si consegna con la vendita.
IL CONTRATTO ESTIMATORIO
Al venditore viene riservata la facoltà di restituire i beni non venduti anziché pagare senz’altro il
prezzo. Ovviamente restituendo le res ricevute nel termine stabilito.
Il tradens perde la disponibilità della cosa che può essere legittimamente venduta dall’accipiens
nonostante sia ancora proprietario della cosa.
LA SOMMINISTRAZIONE
Soddisfa bisogni di carattere continuativo di beni, una parte si obbliga verso un’altra ad eseguire
prestazioni periodiche o continuative di cose. Questo contratto si avvicina quindi alla vendita
obbligatoria. Il contratto ha una causa unica, perciò l’inadempimento di una delle prestazioni può
avere influenza su tutto il contratto, occorre però che l’inadempimento sia tale da menomare la
fiducia e da incidere cosi sull’intero contratto. Il somministrante ha la facoltà di sospendere il
contratto dando un congruo preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato è concessa a ciascuna
delle parti la facoltà di recesso. A questo contratto possono essere aggiunte particolari clausole
come il patto di preferenza o di esclusiva.
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CONTRATTI CHE REALIZZANO UN “DO UT FACIAS”
LA LOCAZIONE (locatore e conduttore)
E’ il contratto con il quale una parte si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto una cosa per un
dato tempo in cambio di un corrispettivo. Può essere adoperato per beni mobili/ immobili/
produttivi. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e il conduttore ha l’obbligo
di servirsi della cosa secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia, può
sublocare il bene ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.
Se la locazione è pattuita per un tempo determinato il rapporto cessa automaticamente senza la
necessità di una disdetta. Se è stata pattuita senza una determinazione di tempo ciascuna delle parti
può dare disdetta prima della scadenza del termine di rinnovo.
Per quanto riguarda la locazione di beni immobili urbani la nuova disciplina distingue fra contratti
liberi e contratti tipo. Per i contratti tipo le condizioni sono fissate mediante accordi in sede locale
stipulati fra le organizzazioni di proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori. Per quelli tipici
la durata minima del contratto è di 3 anni, per quelli “liberi” di 4.
La forma richiesta ad substantiam è quella scritta.
Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso di quello abitativo la durata della locazione è di
minimo 6 anni, o 9 se adibiti ad attività alberghiera, il conduttore può recedere per gravi motivi o se
presente nel contratto ed è libero di sublocare l’immobile. Il canone iniziale è deciso fra le parti ma
per gli anni successivi gli aumenti sono determinati dalla legge.
Se il locatore dovesse recedere dal contratto spetta un indennizzo al conduttore e nel caso intenda
vendere l’immobile locato il conduttore ha diritto di prelazione.
IL LEASING
L’utilizzatore si rivolge ad un intermediario chiedendogli di acquistare i beni che gli servono per
poi darglieli in godimento temporaneo (leasing di godimento) in cambio di un canone periodico.
E’ presente l’opzione di acquisto del bene all’utilizzatore che può pagare il prezzo residuo (leasing
traslativo).
Il leasing può essere o “operativo” o “finanziario”, secondo che il finanziatore sia o meno anche il
produttore.
L’APPALTO
Committente affida a un appaltatore il compimento di un opera in cambio di un corrispettivo in
danaro, si distingue quindi dalla vendita avendo come oggetto un facere e non un dare, e si
distingue anche dalla vendita di cosa futura perché si impegna a realizzare una cosa nuova, fuori da
modelli pre-impostati.
L’oggetto dell’appalto dev’essere determinato o determinabile e il compenso può essere stabilito
per l’intera opera oppure su misura.
Si può chiedere una revisione del prezzo in corso d’opera e l’appaltatore può chiedere un aumento
del prezzo in caso di problemi imprevisti e imprevedibili prima dell’inizio dell’opera.
L’appaltatore è tenuto a garantire per eventuali vizi dell’opera e la sua responsabilità dura dieci
anni.
IL CONTRATTO D’OPERA
Una persona si obbliga a compiere un’opera o servizio, è personale e manca un vincolo di
subordinazione. L’opera dev’essere a regola d’arte e in caso contrario e in mancanza di
adeguamento il committente può recedere. L’accettazione dell’opera da parte del committente libera
il prestatore da responsabilità, a meno che non siano stati dolosamente occultati.
Comunque sia, in caso di