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AZIONI INIBITORIE E AZIONE COLLETIVA RISARCITORIA

Per iniziativa di taluni enti può essere chiesto al giudice di inibire a un professionista determinate

clausole ritenute vessatorie per prevenire l’utilizzo verso altri consumatori.

L’azione collettiva risarcitoria è ispirata al modello anglosassone della class action con cui si chiede

al tribunale l’accertamento della responsabilità dell’imprenditore e la condanna al risarcimento, con

la differenza che chiunque si può costituire parte civile al processo. Coloro che non hanno aderito

posso proporre azioni individuali ma non è più possibile proporre ulteriori azioni di classe contro la

stessa impresa per gli stessi fatti.

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CONTRATTI TIPICI E ATIPICI

Contratti tipici son quei contratti che per la loro maggiore frequenza e importanza son

specificatamente regolati e previsti dal legislatore, mentre è potenzialmente illimitata la categoria

dei cosiddetti contratti atipici.

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LA COMPRAVENDITA

Consiste nel trasferimento di un diritto dietro il corrispettivo in denaro. Il prezzo deve essere

determinato o determinabile, e in mancanza di quello il contratto è nullo. La vendita è un contratto

consensuale, non occorre la consegna dell’oggetto.

La vendita ha effetti reali e quindi produce il trasferimento della proprietà della cosa, se questo non

dovesse avvenire ha un efficacia obbligatoria a carico del venditore che deve procurare il bene al

compratore. Le figure più importanti di questa vendita sono: la vendita di cose generiche, la vendita

alternativa e la vendita di cosa futura e infine la vendita di cosa altrui. Il compratore ignaro

dell’altruità della cosa può chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno e relativi

rimborsi.

Obbligazioni del venditore: consegnare la cosa e far acquistare al compratore la proprietà della

cosa.

GARANZIA PER EVIZIONE

Particolare tutela al compratore che è privato del godimento parziale o totale del bene acquistato per

effetto di diritti che terzi facciano valere sulla res.

Evizione totale: il compratore ha l’onere di chiamare in causa il venditore per la garanzia che il

venditore deve prestare. Perde la garanzia se non chiama in causa il venditore o se ammette il diritto

del terzo. Se il compratore subisce l’evizione ha diritto al risarcimento del danno e al rimborso delle

spese sostenute.

L’evizione costituisce un effetto naturale del negozio non vi è quindi bisogno di pattuizione.

Evizione parziale: è possibile la risoluzione del contratto se l’individuo non avesse acquistato la

cosa senza la parte per la quale ha subito l’evizione, altrimenti può ottenere solo una riduzione del

prezzo

GARANZIA PER VIZI

Il vizio redibitorio è tale solo quando questo incide notevolmente sul valore del bene o lo rende

inutile allo scopo a cui era destinato. La garanzia non è dovuta se il vizio era facilmente

riconoscibile. Il compratore se esercita la denuncia entro il tempo che ha a disposizione ha diritto o

una riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto.

VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

Il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del

prezzo e il rimborso stabilito senza che sia necessario un nuovo contratto. Breve termine di

decadenza.

VENDITA DI COSE MOBILI

Se la merce deve essere trasportata il venditore si libera della cosa consegnandola al vettore. Se il

compratore non si presenta il venditore può depositare la cosa a spese del compratore, se non paga il

prezzo il venditore può vendere la cosa a spese del compratore e avere il risarcimento del danno.

Se è il venditore a non adempiere al contratto può farle acquistare a spese del venditore.

Figure particolari di vendite mobiliari sono:

-vendita con riserva di gradimento

-vendita a prova

-vendita su campione

-vendita su documenti

-vendita a termine di titoli di credito

… DI BENI DI CONSUMO

Arricchita in attuazione della direttiva CE: obbligo da parte del venditore di consegnare il bene

stabilito nel contratto, la garanzia non opera quando il compratore avrebbe potuto conoscere il

difetto impiegando l’ordinaria diligenza. E’ consentito al compratore chiedere la riparazione o

sostituzione del bene ma il venditore non è tenuto a tali prestazioni se comportano “spese

irragionevoli”. Le parti possono aggiungere una garanzia convenzionale ai due anni di garanzia

previsti per legge.

… CON RISERVA DI PROPRIETA’

Nella vendita a rate le parti stabiliscono che il prezzo venga dilazionato nel tempo e che la proprietà

passi solo quando il compratore ha terminato di pagare il prezzo del bene. Chi compra a rate non

può alienare la cosa fino a quando non ne ha acquisito la proprietà. Tuttavia se avviene

l’alienazione il terzo acquirente acquista la proprietà se è in buona fede.

Il mancato pagamento di una rata da luogo alla risoluzione del contratto solo se questa rata supera

l’ottava parte del prezzo, inoltre se il contratto è risolto per inadempimento del compratore si vedrà

restituite le rate salvo equo compenso e danno sopportato dal venditore.

Il venditore non può chiedere il pagamento di interessi sul prezzo dilazionato.

… DI BENI IMMOBILI

Può essere su misura o a corpo, in base che il prezzo sia stabilito in proporzione all’unità di misura

o per pezzo globale

_

CONTRATTI CHE REALIZZANO UN “DO UT DES”

Ha per oggetto lo scambio reciproco di proprietà, ma sono richiamate in quanto compatibili le

norme stabilite per la vendita.

IL RIPORTO

Il riportato conferisce al riportatore una certa quantità di titoli contro il contestuale pagamento di un

prezzo. Il riportatore poi dovrà ritrasferire la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie. E’ un

contratto reale e si consegna con la vendita.

IL CONTRATTO ESTIMATORIO

Al venditore viene riservata la facoltà di restituire i beni non venduti anziché pagare senz’altro il

prezzo. Ovviamente restituendo le res ricevute nel termine stabilito.

Il tradens perde la disponibilità della cosa che può essere legittimamente venduta dall’accipiens

nonostante sia ancora proprietario della cosa.

LA SOMMINISTRAZIONE

Soddisfa bisogni di carattere continuativo di beni, una parte si obbliga verso un’altra ad eseguire

prestazioni periodiche o continuative di cose. Questo contratto si avvicina quindi alla vendita

obbligatoria. Il contratto ha una causa unica, perciò l’inadempimento di una delle prestazioni può

avere influenza su tutto il contratto, occorre però che l’inadempimento sia tale da menomare la

fiducia e da incidere cosi sull’intero contratto. Il somministrante ha la facoltà di sospendere il

contratto dando un congruo preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato è concessa a ciascuna

delle parti la facoltà di recesso. A questo contratto possono essere aggiunte particolari clausole

come il patto di preferenza o di esclusiva.

_

CONTRATTI CHE REALIZZANO UN “DO UT FACIAS”

LA LOCAZIONE (locatore e conduttore)

E’ il contratto con il quale una parte si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto una cosa per un

dato tempo in cambio di un corrispettivo. Può essere adoperato per beni mobili/ immobili/

produttivi. Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato e il conduttore ha l’obbligo

di servirsi della cosa secondo l’uso pattuito e con la diligenza del buon padre di famiglia, può

sublocare il bene ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore.

Se la locazione è pattuita per un tempo determinato il rapporto cessa automaticamente senza la

necessità di una disdetta. Se è stata pattuita senza una determinazione di tempo ciascuna delle parti

può dare disdetta prima della scadenza del termine di rinnovo.

Per quanto riguarda la locazione di beni immobili urbani la nuova disciplina distingue fra contratti

liberi e contratti tipo. Per i contratti tipo le condizioni sono fissate mediante accordi in sede locale

stipulati fra le organizzazioni di proprietà edilizia e le organizzazioni di conduttori. Per quelli tipici

la durata minima del contratto è di 3 anni, per quelli “liberi” di 4.

La forma richiesta ad substantiam è quella scritta.

Per le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso di quello abitativo la durata della locazione è di

minimo 6 anni, o 9 se adibiti ad attività alberghiera, il conduttore può recedere per gravi motivi o se

presente nel contratto ed è libero di sublocare l’immobile. Il canone iniziale è deciso fra le parti ma

per gli anni successivi gli aumenti sono determinati dalla legge.

Se il locatore dovesse recedere dal contratto spetta un indennizzo al conduttore e nel caso intenda

vendere l’immobile locato il conduttore ha diritto di prelazione.

IL LEASING

L’utilizzatore si rivolge ad un intermediario chiedendogli di acquistare i beni che gli servono per

poi darglieli in godimento temporaneo (leasing di godimento) in cambio di un canone periodico.

E’ presente l’opzione di acquisto del bene all’utilizzatore che può pagare il prezzo residuo (leasing

traslativo).

Il leasing può essere o “operativo” o “finanziario”, secondo che il finanziatore sia o meno anche il

produttore.

L’APPALTO

Committente affida a un appaltatore il compimento di un opera in cambio di un corrispettivo in

danaro, si distingue quindi dalla vendita avendo come oggetto un facere e non un dare, e si

distingue anche dalla vendita di cosa futura perché si impegna a realizzare una cosa nuova, fuori da

modelli pre-impostati.

L’oggetto dell’appalto dev’essere determinato o determinabile e il compenso può essere stabilito

per l’intera opera oppure su misura.

Si può chiedere una revisione del prezzo in corso d’opera e l’appaltatore può chiedere un aumento

del prezzo in caso di problemi imprevisti e imprevedibili prima dell’inizio dell’opera.

L’appaltatore è tenuto a garantire per eventuali vizi dell’opera e la sua responsabilità dura dieci

anni.

IL CONTRATTO D’OPERA

Una persona si obbliga a compiere un’opera o servizio, è personale e manca un vincolo di

subordinazione. L’opera dev’essere a regola d’arte e in caso contrario e in mancanza di

adeguamento il committente può recedere. L’accettazione dell’opera da parte del committente libera

il prestatore da responsabilità, a meno che non siano stati dolosamente occultati.

Comunque sia, in caso di

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Publisher
A.A. 2014-2015
15 pagine
4 download
SSD Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoki di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato italiano e comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Sassari o del prof Toriello Fabio.