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Norma giuridica

L'essere umano tende a far parte di un gruppo, di una società, un insieme di persone che perseguono un fine comune. Affinché non ci siano ostacoli o litigi tra i membri, essi devono rispettare delle regole di comportamento, o norme giuridiche. L'insieme delle norme che stabiliscono quali comportamenti devono e non devono avere, formano l'ordinamento giuridico. È importante distinguere le norme sociali, caratterizzate da un'osservanza spontanea, da quelle giuridiche.

Le norme sociali non comportano una punizione qualora ci sia la violazione, mentre la norma giuridica impone l'osservanza e, in caso di non osservanza, prevede una punizione/sanzione. L'insieme delle norme giuridiche formano il diritto oggettivo, che si distingue dal diritto soggettivo.

Struttura della norma giuridica

Andando a studiare la struttura di una norma giuridica, emergono due elementi: c'è la fattispecie, che descrive la situazione, e la statuizione, che afferma la conseguenza della prima. Possiamo distinguere due tipi di fattispecie: fattispecie legale (previsione di un fatto generale) e fattispecie concreta (caso concreto).

  • Positività: È una norma posta e riconosciuta dallo Stato.
  • Relativa: La norma varia nel tempo e nello spazio.
  • Coattiva: La norma deve essere rispettata obbligatoriamente.
  • Generale: Non si rivolge a un singolo cittadino, ma a tutti i cittadini.
  • Astratta: Ha come contenuto fatti ipotetici.
  • Bilaterale: La norma che riconosce un diritto, dall'altra parte riconosce un obbligo.

La norma giuridica si distingue inoltre in: norma derogabile e norma inderogabile. La norma derogabile è quella norma che contiene norme di comportamento il quale il destinatario può modificare il comportamento previsto in base al rapporto giuridico. La norma derogabile può essere divisa in:

  • Norme dispositive (regola un rapporto giuridico ma gli interessati prevedono un'altra disciplina).
  • Norme suppletive (si applicano solo se un rapporto giuridico non ha previsto una disciplina particolare).

La norma inderogabile impone una condotta anche contro la volontà dell'interessato. Le norme giuridiche sono divise in due grandi rami, dove ciascun ramo si scompone di varie classi.

Rami del diritto

  • Diritto costituzionale
  • Diritto civile
  • Diritto amministrativo
  • Diritto commerciale
  • Diritto penale
  • Diritto processuale
  • Diritto ecclesiastico

Fonti dell’ordinamento giuridico

Una norma giuridica nasce se esiste una fonte di produzione del diritto. Una fonte di produzione di diritto è un atto o un fatto giuridico che produce norme giuridiche, ossia può creare nuove norme oppure modificare o eliminare le norme esistenti.

Da considerare che tra le fonti ci sono le fonti di cognizione, che non producono, modificano o annullano una norma, ma riproducono una norma creata. In generale, possiamo classificare 4 tipi di fonti:

  • Fonti scritte: Sono gli atti normativi, deliberati da organi pubblici con apposite procedure.
  • Fonti non scritte: Sono atti normativi, non deliberati da organi, ma prodotti dal comportamento spontaneo della società.
  • Fonti nazionali: Sono atti normativi interni, come il decreto legge/decreto legislativo, e sono posti dall'autorità nazionale.
  • Fonti non nazionali: Sono atti normativi esterni, perché vengono emanati da altri Paesi. ES.: un regolamento europeo.

L'ordinamento giuridico italiano si produce attraverso queste fonti:

  1. Fonti costituzionali: La Costituzione, che è la fonte in primis in Italia, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, è la legge fondamentale dello Stato italiano. È una costituzione votata, scritta e rigida; e le leggi costituzionali, che sono le leggi di revisione costituzionale e leggi di integrazione costituzionale.
  2. Fonti primarie: Le leggi ordinarie, che sono leggi emanate dal Parlamento con la procedura ordinaria; i decreti legge, leggi emanate dal Governo senza delega del Parlamento, in casi straordinari, e i decreti legislativi, leggi emanate dal Governo sotto la delega del Parlamento; le leggi regionali, norme deliberate dal Consiglio regionale; e le fonti comunitarie, norme vigenti in UE.
  3. Fonti secondarie: I regolamenti amministrativi, che possono essere statali, emanati dalle alte cariche dello Stato, oppure locali, emanati da un comune, provincia o Regione.
  4. Fonti consuetudinarie: Le consuetudini, norme non scritte, ma vigenti, che vengono rispettate dai componenti di una società.

Le fonti dell'ordinamento giuridico sono coordinate tra loro, secondo un principio gerarchico, il che significa che tra tutte le norme giuridiche prevale la norma prodotta dalla fonte più importante, e quelle al di sotto, la devono rispettare.

Interpretazione della norma giuridica

Poiché ogni norma giuridica è costituita da un testo di parole, per essere applicata bisogna interpretarla. Interpretare una norma significa chiarire il significato del suo contenuto. L'interpretazione cambia in base alla fonte da cui proviene, e possiamo avere:

  • Autentica: Viene interpretata dall'organo che l'ha emanata.
  • Giudiziale: Viene interpretata dal giudice ed è contenuta nella sentenza.
  • Burocratica: Viene interpretata dalla pubblica amministrazione.
  • Dottrinale: Viene interpretata da parte della giurisprudenza.

Inoltre, possiamo avere:

  • Letterale: Individuare il significato testuale delle parole.
  • Logica: Ricercare l'intenzione del legislatore che ha emanato la norma.

Una volta interpretata, in base ai suoi risultati, l'interpretazione effettuata può essere:

  • Dichiarativa: L'intenzione del legislatore è esatta a quella letterale.
  • Estensiva: L'intenzione del legislatore è ancora più ampia.
  • Restrittiva: È meno ampia.

La norma giuridica esiste per garantire una convivenza pacifica nella società. Ma può capitare che quella determinata situazione di conflitto non è prevista dalla legge, e quindi si può procedere all'analogia.

Il rapporto giuridico

Le norme giuridiche, come abbiamo detto, servono per garantire una convivenza tra i componenti di una società. In una società tutti i componenti hanno un rapporto con gli altri. In campo giudiziario, questo rapporto viene chiamato rapporto giuridico. In un litigio l'ordinamento giuridico deve stabilire quali interessi devono prevalere e indicare obblighi o divieti. In un rapporto giuridico ci sono due o più parti, chiamanti parti, distinguendosi dai terzi, che sono estranei al rapporto.

Poiché l'ordinamento giuridico deve stabilire quali interessi tutelare e quali devono essere soppresse, in un rapporto giuridico abbiamo due tipi di situazioni:

Situazioni

  • Situazione attiva: Consente al soggetto di far prevalere i propri interessi rispetto all'altro soggetto.
  • Situazione passiva: Impongono al soggetto di sottomettere il proprio interesse su quello dell'altro.

Queste due tipi di situazioni sono composte da diversi elementi:

Situazioni attive

  1. Diritto soggettivo: Consente all'interessato di avere un determinato comportamento o di imporre un determinato comportamento di altrui per realizzare i propri interessi.
  2. Diritti patrimoniali: Diritti reali, diritti di credito.
  3. Diritti non patrimoniali: Diritti di personalità, diritti di famiglia, diritti assoluti.

La violazione del diritto soggettivo, permette al titolare di poter agire o di ricorrere al giudice per tutelare il proprio interesse (azione). Oltre al diritto soggettivo, esistono altre situazioni giuridiche attive: facoltà (comportamenti concreti che costituiscono il diritto soggettivo); diritto potestativo (potere di una parte di modificare un rapporto giuridico in modo unilaterale, cioè soltanto con la propria volontà); potestà (poteri riconosciuti a una persona per proteggere interessi altrui); interesse legittimo.

Situazioni giuridiche passive

Esistono situazioni giuridiche passive, e possono essere: dovere (impone di non impedire l'esercizio di un diritto); obbligo (impone un determinato comportamento in un rapporto giuridico); soggezione (quando una persona deve assoggettare un proprio interesse su interessi di un altro soggetto).

Capacità giuridica e capacità d’agire

Il diritto riconosce situazioni giuridiche attive e passive alle persone che vi prendono parte, i soggetti in un rapporto giuridico sono i soggetti di diritto. Un soggetto di diritto è titolare di una situazione giuridica attiva o passiva. In diritto l'uomo viene identificato come la persona fisica. L'ordinamento giuridico riconosce alla persona fisica la capacità giuridica e la capacità di agire.

Capacità giuridica

È la capacità o l'idoneità di un soggetto di essere titolare di diritti e doveri. La capacità giuridica si acquista automaticamente dalla nascita, e se si hanno due presupposti: la nascita e la vita. Al momento della nascita, la persona fisica non è titolare di crediti, debiti ecc. Semplicemente è titolare di diritti personali. La capacità giuridica si perde automaticamente con la morte.

Capacità d’agire

È la capacità di un soggetto di compiere da solo atti e fatti giuridici. La capacità d’agire è una condizione riconosciuta dalla legge e si basa sul presupposto naturale che una persona sia in grado d’intendere e di volere, ossia che l’individuo sia maturo. Essa si acquista al compimento del diciottesimo anno. Ma affianco alla capacità di agire, la legge riconosce 3 tipi di incapacità d’agire:

  1. Incapacità legale d’agire: Essa viene riconosciuta in alcune circostanze, come ad esempio la minore età o un'infermità mentale, considera un soggetto incapace di intendere e di volere allo scopo di impedire di danneggiarsi o altre persone si approfittano della sua condizione.
  2. Incapacità d’agire assoluta: Essa viene riconosciuta ai minorenni e agli interdetti. La minore età riguarda tutti coloro che non hanno compiuto la maggiore età. Fino alla maggiore età il minorenne è sottoposto alla potestà dei genitori, o entrambi di essi non la possono esercitare, il giudice tutelare deve nominare un tutore. Affianco al minorenne, c’è l’interdetto giudiziale e l’interdetto legale. L’interdetto giudiziale riguarda le persone le persone che provvedere ai propri interessi. Vengono riconosciuti attraverso una sentenza del giudice a seconda di questi casi: una malattia mentale abituale e grave, il sordomutismo o cecità. L’interdetto legale è una sanzione accessoria prevista dalla legge a carico di chi ha commesso un reato particolarmente grave.
  3. Incapacità d’agire relativa: Essa è riconosciuta nei confronti dei minorenni emancipati e gli inabilitati. L’emancipazione riguarda un minorenne e si produce di diritto, per effetto del matrimonio. Nel nostro ordinamento giuridico un minorenne può sposarsi soltanto se ha compiuto 16 anni e con l’autorizzazione attraverso un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Con l’emancipazione il minorenne non è sotto la potestà dei genitori e neanche da un tutore, ma dal curatore. L’emancipato può solo compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione ci vuole il consenso del curatore. L’inabilitato, mentre, sono coloro che sono ritenuti incapaci parzialmente di provvedere ai propri interessi. Vengono riconosciuti inabilitati attraverso una sentenza del giudice: chi ha un’infermità mentale, chi è sordomuto o cieco dalla nascita, e chi è prodigalità (chi fa uso di sostanze stupefacenti).

La legge, oltre a questi casi, riconosce l’incapacità d’agire naturale. La riconosce quando una persona legalmente capace d’agire non è in grado di intendere o di volere nel momento in cui compie un atto giuridico.

Sede giuridica e fine della persona

Per sede giuridica di una persona si intende una relazione tra una persona e più luoghi. La sede giuridica comprende:

  1. Domicilio: Il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari o dei suoi interessi. Il domicilio può essere volontario, cioè viene scelto dalla persona interessata, oppure legale, cioè stabilito dalla legge.
  2. Residenza: Il luogo in cui una persona abita o risiede abitualmente.
  3. Dimora: Il luogo dove la persona si trova attualmente. La dimora è rilevante solo quando non si sa la residenza e il domicilio di una persona.

La persona fisica cessa di esistere con la morte. Con la morte si estinguono i diritti strettamente personali della persona, mentre i diritti patrimoniali si trasmettono secondo le norme della successione. Ma a volte si può essere davanti a un caso di incertezza della vita persona (se è viva o è morta). Se si verificasse, la legge prevede tre istituti:

  1. La scomparsa: Essa si verifica nel caso di allontanamento di una persona dal luogo dell’ultimo domicilio. Se si verifica, il tribunale può nominare un curatore su richiesta degli interessati o il Pubblico Ministero.
  2. L’assenza: Essa si verifica quando sono passati due anni dalla dichiarazione della scomparsa della persona. Questo istituto produce effetti patrimoniali, dove il tribunale può aprire un testamento della persona assente; immissione nel possesso temporaneo dei beni agli eredi.
  3. Morte presunta: Essa viene dichiarata quando sono trascorsi almeno 10 anni dall’ultima notizia di una persona scomparsa.

Oggetti del diritto

Il bene, secondo il linguaggio giuridico, è la cosa che può formare oggetto di diritto. La dottrina opera varie classificazione dei beni, e si possono distinguere in:

  • Beni immobili: Sono per natura beni immobili la terra, e tutto ciò che è incorporato nel suolo. I beni immobili possono essere anche per legge, come ad esempio i mulini d’acqua ecc.;
  • Beni mobili: Tutti quei beni non immobili. I beni mobili possono essere registrati, come ad esempio l’autoveicolo, aerei ecc.;

Secondo la durabilità nel tempo, si fa riferimento alle pertinenze, che sono beni durevoli al servizio di un’altra cosa (beni accessori). Gli ottenibili sono quei beni che si ricavano periodicamente dall’utilizzo di un altro bene. Questi si chiamano frutti. I frutti possono essere naturali (sono quelli che provengono direttamente da un altro bene) e civili (provengono indirettamente da un altro bene, come ad esempio compenso dell’utilizzo di un bene).

Altri tipi di persone fisiche

Il nostro ordinamento riconosce, oltre alla persona fisica, alcune organizzazioni collettive, composte da una pluralità di persone fisiche. L’organizzazione collettiva viene considerata la personificazione della persona giuridica, che è l’organizzazione di persone o di beni riconosciuta dalla legge come soggetto di diritto e con un’autonomia patrimoniale perfetta. L’autonomia patrimoniale perfetta significa che la persona giuridica ha un proprio patrimonio del tutto separato dagli altri membri.

Dall’autonomia patrimoniale perfetta deriva il fatto che l’organizzazione è responsabile dei debiti derivati dalla persona giuridica rispondendone con il proprio patrimonio. Affianco a un’organizzazione collettiva, operano alcune organizzazioni che non hanno personalità giuridica, e sono gli enti di fatto. Gli enti di fatto si distinguono dalle organizzazioni collettive per il fatto che hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta. Per autonomia patrimoniale imperfetta si intende che l’ente ha un patrimonio, ma non del tutto separato dalle persone fisiche che la compongono.

Le organizzazioni collettive possono essere suddivise in base alla loro natura giuridica, e possono essere: enti pubblici e organizzazioni private. Gli enti pubblici sono organizzazioni caratterizzate dallo scopo di interesse generale e hanno un potere di supremazia nei confronti degli altri soggetti; Gli enti privati comprendono tutte quelle organizzazioni diverse da quelle pubbliche.

Inoltre, le organizzazioni collettive possono essere classificate in base alla loro struttura: di tipo associativo e di tipo istituzionale. Di tipo associativo si intende quell’organizzazione di un insieme di persone fisiche accumulate dallo scopo comune; mentre le organizzazioni di tipo istituzionale è l’insieme di beni destinati all’interesse collettivo.

Dalle organizzazioni di tipo associativo possiamo avere altri tre tipi di associazioni: associazioni/corporazioni e le società. Le associazioni/corporazioni hanno uno scopo di natura non economico (religione, etico, morale ecc); mentre le società sono quelle che hanno uno scopo economico e possono essere suddivise in società di persone e società di capitali, dove le società di persone sono la s.n.c.; s.a.s.; s.s; mentre le società di capitali sono la s.p.a.; s.a.p.a.; s.r.l.. Le persone giuridiche private comprendono le associazioni riconosciute e le fondazioni.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vito.monzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università "Carlo Cattaneo" (LIUC) o del prof Reali Alessio.
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