Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RAPPORTO DI CAUSALITA’ DIRETTA
Bisogna sempre trovare un rapporto di causalità tra inadempimento e
danno, è risarcibile solo il danno che sia conseguenza diretta e immediata
dell’inadempimento.
Cioè significa che non si può chiedere risarcimento per fatti che non siano
strettamente legati all’inadempimento del debitore.
Rapporto di causalità diretta es. butto per terra ciclista e gli rompo una
gamba. L’evento dannoso è l’investimento e la rottura della gamba.
Andando in ospedale sull’ambulanza, l’investito muore.
La conseguenza immediata e diretta è la gamba rotta e non il fatto che
dopo aver rotto la gamba al ciclista, questo sia morto in ambulanza.
IL CONTRATTO
È l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare, o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto è un rapporto giuridico che deve avere carattere patrimoniale.
Il rapporto deve avere in oggetto beni o prestazioni personali (contratto di
lavoro), che sono suscettibili di valutazione economica.
Il contratto è fondato sull’accordo tra le parti e sull’autonomia
contrattuale, quindi sulla possibilità di scegliere contraente, tipo di
contratto, contenuto del contratto.
Art. 1174 “la prestazione che forma l’obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica”.
Art. 814 “si considerano beni mobili le energie che hanno valore economico”.
Il contratto comporta:
Passaggio di un bene da soggetto a un altro
Passaggio di prestazione da soggetto a un altro
L’ordinamento vuole dare rilievo alla volontà della persona umana, la sua
volontà si esprime nel dar vita a rapporti giuridici/contrattuali.
Il contratto vincola soltanto i soggetti che lo hanno stipulato.
Se lo stipulano caio e sempronio, tizio non c’entra.
L’autonomia contrattuale significa che nessuno può essere costretto a
eseguire una prestazione/essere spogliato dei propri beni senza il suo
consenso.
Possibilità di scegliere il contraente
• Possibilità di scegliere il tipo di contratto
• Poter determinare i contenuti del contratto (senza andare contro la
• legge). Es. il prezzo.
Possibilità di stipulare contratti non necessariamente previsti
• nell’ordinamento, ma che perseguono interessi meritevoli di tutela. Per
es. il leasing, contratto tipico dei paesi anglosassoni, è stipulato anche
in Italia a forza di usarlo. È una via di mezzo tra compravendita e
locazione.
Es. franchising
Contratto bilaterale le parti sono solo due.
Contratto plurilaterale le parti sono più di due. Es. contratto di società
ES.
Il padre ha tre figli, muore e lascia un appartamento a tutti e tre.
I tre figli sono coeredi, sono proprietari indivisi. Si realizza, secondo il codice
civile, “la comunione”. Coloro che sono in comproprietà sono detti
“comunisti”.
Il centro del contratto sono le parti.
GLI ATTI UNILATERALI
Sono dichiarazioni di volontà di una sola delle parti. Un solo soggetto
impegna sé stesso facendo una dichiarazione.
Es. La procura consentire a un altro soggetto di agire per conto mio, è una
delega. Es. art. 1387
Es. la donazione
Es. il recesso uscire dal contratto senza avere accordo degli altri contraenti.
Per es. È possibile recedere da una società.
Gli atti unilaterali sono atti a numero chiuso, ovvero solo quelli indicati dalla
legge; non se ne possono creare di nuovi.
Mentre i contratti possono essere tipici ma anche atipici.
REQUISITI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
Quando si può dire che c’è un contratto?
i requisiti del contratto sono l’accordo delle parti, la
Art. 1325 “
causa, l’oggetto e la forma quando risulta che è prescritta per
legge ”.
Accordo delle parti è la manifestazione di volontà di soggetti legati da
• rapporto contrattuale.
(contratto è fondato sulla possibilità di scegliere contraente e contenuto
del contratto).
Il contratto è concluso (=perfezionato), quando le dichiarazioni delle
varie parti del contratto coincidono (es. compro a 100, vendo a 100).
L’accordo delle parti si ha quando le dichiarazioni delle parti coincidono.
Bisogna distinguere tra:
Conclusione espressa del contratto: si ha con la coincidenza delle
i) varie dichiarazioni di volontà delle parti. Quando c’è scambio di
dichiarazione di volontà. Es. Asta dove alzando la mano si fa
l’offerta (è un’alternativa alla dichiarazione).
Es. voglio una cassa di mele/ ti vendo una cassa di mele.
Conclusione tacita del contratto: non c’è una dichiarazione ma c’è
ii) comportamento che sostituisce l’atto dichiarativo. Es. Salire su un
treno/bus mi comporto come soggetto che vuole concludere
contratto di trasporto.
Es. Dare vita a una società di fatto fare società senza contratto.
Conclusione simultanea: es. cappuccino al bar
(a) Conclusione non simultanea/differita: in questo caso si hanno
(b) proposte, proposte della controparte, accettazione, ecc…
Comporta che una proposta sia accettata e l’accettazione
debba giungere al proponente prima che questo cambi idea;
altrimenti la proposta è revocata e il contratto non si conclude.
Nella fase delle trattative bisogna essere in “buona fede”,
altrimenti si risponde di responsabilità pre-contrattuale.
Laddove il contratto abbia con obbligazioni solo del proponente, il
contratto è concluso quando il destinatario non rifiuta la proposta.
Es. Offro passaggio, l’obbligazione è solo di chi trasporta. Se il
pedone non rifiuta la proposta e sale in macchina, chiude il
contratto.
Es. Macchinetta delle bevande offre bene a tot soldi, se non si
rifiuta si conclude il contratto. Obbligazione del solo proponente.
È possibile anche revocare la proposta e l’accettazione (art.
1328-29 del codice civile).
Art. 1341 parla delle condizioni efficaci del contratto.
Dove c’è contraente forte e contraente debole ci sono obblighi
imposti dalla legge a tutela dell’equità del regolamento.
Es. Leggi a tutela del consumatore garanzia estensibile a un
anno a seconda del tipo di bene.
Es. Obbligo del monopolista (colui che detiene il monopolio)
obblighi imposti dalla legge.
Causa: È la funzione economico-sociale dell’atto di volontà/contratto.
• non va confusa con i motivi delle parti (cosa spinge tizio a comprare
l’appartamento). (=contratto).
Es. causa del contratto di compravendita scambio di un bene a un
certo prezzo.
-Il contratto di compravendita causa: scambio di un bene contro a un
prezzo. Lo è sempre a prescindere dalle motivazioni soggettive di tizio
che vende e caio che compra.
-Il contratto di permuta causa: scambiare un bene con un altro bene.
-Il contratto di mutuo causa: ottenere denaro in prestito per poi
restituirlo pagando un interesse.
-Il contratto di lavoro causa: scambiare una prestazione lavorativa con
una somma di denaro.
La compravendita è un contratto tipico nei contratti tipici, causa e tipo
si sovrappongono. Quando i contratti sono atipici si ragiona di causa,
bisogna vedere quale funzione ha il contratto.
Nei contratti tipici, la causa è già specificata dal legislatore causa
tipizzata
Però anche un contratto tipico potrebbe essere privo di causa.
Es. acquisto di un bene proprio (es. se pago qualcuno perché compri
un bene mio, il contratto è privo di causa perché il bene è mio).
Nel concreto anche un contratto tipico potrebbe essere privo di causa.
Nei contratti atipici si può indagare la causa, es. leasing è un
contratto atipico ma a causa lecita. Quando c’è un contratto atipico si
indaga che la causa sia lecita.
(Se do vita a una compravendita di droga contratto a causa illecita
perché l’oggetto è illecito anche se la compravendita non lo è).
I motivi sono le ragioni soggettive che spingono tizio e caio a stipulare il
contratto. Non hanno rilievo nel mondo del diritto.
Hanno rilievo in un unico caso: quando i motivi sono illeciti e comuni a
entrambe le parti.
Il motivo illecito diventa causa di nullità del contratto.
Es. acquisto una nave per fare contrabbando.
Oggetto: da non confondere con il contenuto del contratto (insieme
• delle clausole del contratto).
L’oggetto è il bene compravenduto.
“L’oggetto è la cosa o il diritto che il contratto trasferisce, che viene
scambiato tra le parti oppure la prestazione che un soggetto si obbliga
a fare nei confronti di un altro”.
L’oggetto deve essere:
Possibile (sia materialmente che giuridicamente) es. contratto avente
oggetto l’acquisto di un ettaro di spiaggia è un contratto che ha
oggetto giuridicamente impossibile; poiché spiaggia è del demanio,
ovvero un bene che non può essere venduto.
Lecito (
non contrario a buon costume e ordine pubblico) oggetto
non lecito è oggetto contrario a norme imperative (no buon costume)
prostituzione.
Determinato o determinabile contratto che ha oggetto
indeterminato non può validamente essere concluso. Es. compro un
terreno da chi me lo offre. Finché qualcuno non me lo offre l’oggetto
è indeterminato.
Posso decidere di compare qualcosa di futuro, compro l’uva prima
che arrivi la stagione giusta, quando arriva l’oggetto del contratto è
determinato. 18 ottobre
Forma: (è elemento essenziale del contratto quando richiesta dalla
• legge, es. oralmente, stretta di mano, scritto)
Quando la legge ritiene la forma come sostanza? Forma è requisito di
sostanza quando :
Atti unilaterali
Compravendita immobiliare (è necessario l’atto scritto, art.1350)
Di solito il contratto si può concludere nella forma preferita.
Quali forme esistono ?
Scrittura privata (atto scritto) es. atto immobiliare
Atto pubblico (art.2649, forma come scrittura privata, ma fatta dal
notaio)
Scrittura privata autenticata (ho bisogno del notaio ma il notaio
autentica la firma, ovvero testimonia che sono io che sto firmando)
Una s.p.a. o s.r.l. si può fare solo dal notaio. La forma è un requisito
di sostanza.
Laddove la forma non è richiesta ai fini della validità del contratto, è
però richiesta ai fini della prova del contratto.
Per iscrivere una società al registro delle im