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Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale, o responsabilità aquiliana, è prevista dall'articolo 2043 del codice civile. La responsabilità civile (ovvero extracontrattuale, o aquiliana) entra in gioco quando si verifica un’interferenza tra due sfere giuridiche le quali non siano legate da preesistente rapporto obbligatorio. Ove tale interferenza determini una perdita di utilità di una parte (ascrivibile all’altra) che non risulti giustificata, allora la RC trasferisce dalla prima alla seconda sfera il costo necessario per riparare il danno sulla base dei c.d. criteri di imputazione.

Funzioni della responsabilità civile

La responsabilità civile soddisfa l’esigenza di accordare il diritto a ricevere una prestazione (di solito pecuniaria) a chi abbia subito una perdita rilevante (danno ingiusto), ponendo in capo al danneggiante un’obbligazione risarcitoria. Un’altra funzione è quella di deterrente: scoraggiare comportamenti potenzialmente dannosi. L'art. 1173 del c.c. indica fra le diverse fonti dell'obbligazione anche il fatto illecito, che viola il principio generale del neminem laedere.

Danno ingiusto

Il concetto di danno ingiusto ha costituito e continua a costituire una sfida per gli studiosi, che sono negli ultimi decenni hanno accolto l'idea che non solo la lesione di un diritto patrimoniale faccia sorgere la responsabilità extracontrattuale. Via via, sono stati ritenuti risarcibili la lesione del diritto di credito, sino al danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, ...), ritenendosi da parte della giurisprudenza che, fuori dai casi determinati dalla legge, è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata.

Elementi della responsabilità

Anche sull'elemento soggettivo della fattispecie (dolo o colpa) il dibattito è stato ampio: è ormai tramontata la tradizionale regola secondo la quale la responsabilità presuppone sempre la colpevolezza dell'agente, e oggi dottrina e giurisprudenza individuano numerose ipotesi di responsabilità oggettiva in cui si prescinde dall'elemento soggettivo della colpa (cfr. artt. 2050, 2051, 2052, 2053, 2054) e di responsabilità per fatto altrui (o indiretta) in cui, in considerazione dell'esistenza di un rapporto assistenziale, familiare, di lavoro, etc., è prevista la responsabilità di un soggetto diverso dall'autore del fatto dannoso, accanto, eventualmente, alla responsabilità di quest'ultimo (responsabilità dei padroni e dei committenti, art. 2049; responsabilità del proprietario per i danni cagionati dal veicolo, in solido con quella del conducente, art. 2054; responsabilità dei sorveglianti, dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte, artt. 2047 e 2048).

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale prescinde completamente dell’esistenza di un previo rapporto, e questo giustifica le differenze con la responsabilità contrattuale relativamente ai regimi di onere probatorio, termini prescrizionali e sfera dei danni risarcibili. Differenze tra contrattuale ed extracontrattuale:

  • Onere probatorio: nella responsabilità extracontrattuale è il danneggiato a dover dimostrare di avere subito una perdita patrimoniale derivante dal fatto illecito.
  • Prescrizione: soli 5 anni (solo 2 in caso di danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli).
  • Sfera del danno risarcibile: nella responsabilità extracontrattuale non vale il limite (della responsabilità contrattuale) in forza del quale i danni non prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione saranno risarcibili solo se l’inadempimento dipende da dolo o colpa grave.

Concorso di responsabilità

Concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quando uno stesso fatto può qualificarsi come inadempimento di un’obbligazione e come illecito extracontrattuale, spetta al danneggiato scegliere il rimedio più favorevole (es. albergatore per lesioni al cliente per caduta su scala poco illuminata).

Imputabilità e incapacità

Ulteriore requisito per l'addebito della responsabilità extracontrattuale è l'imputabilità, ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di volere. Secondo l'art. 2046 c.c., infatti, "non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa". Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà essere sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi. In campo civile, inoltre, come affermato dalla giurisprudenza, l'incapacità di intendere e di volere del soggetto che ha contribuito a causare il fatto dannoso ex art. 2046 c.c. ne esclude l'imputabilità ma non priva di rilevanza giuridica tale contributo nella produzione dell'evento (così ad esempio in caso di concorso del danneggiato nell'evento lesivo, l'incapacità del soggetto agente comporta la riduzione proporzionale della responsabilità del danneggiato, che risponde soltanto nei limiti dell'incidenza causale della propria condotta) (Cass. n. 5024/1993).

Il risarcimento del danno

Si verifica quando il debitore non esegue, esegue in maniera inesatta o ritarda l'esecuzione della prestazione e consiste nella corresponsione di una somma di danaro equivalente al danno subito (risarcimento per equivalente) o alla rimozione diretta del danno (risarcimento in forma specifica). Il codice civile dedica al risarcimento del danno per inadempimento (o ritardo) delle obbligazioni gli articoli 1223 e seguenti.

Ricostruzione dell'istituto

La ricostruzione dell'istituto è nel codice semplice e lineare, ma non priva di problemi interpretativi. L'art. 1223 dispone che il risarcimento del danno è dovuto per la perdita subita e il mancato guadagno subiti dal creditore quando siano conseguenze "immediate e dirette" dell'inadempimento o del ritardo. Si vuole, quindi, che vi sia un rapporto di causa effetto tra inadempimento e danno (o danni) concretizzatisi nella perdita subita e nel mancato guadagno. L'art. 1223, però, non vuole che il debitore debba rispondere di tutti i possibili danni causati dall'inadempimento, ma solo di quelli che ne siano la conseguenza "immediata e diretta".

Danno emergente e lucro cessante

L'art. 1223 dispone che deve comprendere sia la perdita subita e mancato guadagno. Ma che s'intende per perdita subita e mancato guadagno? I due concetti vengono anche indicati come danno emergente e lucro cessante. Il danno emergente si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore.

Il lucro cessante, invece, si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come quella che abbiamo visto nel danno emergente. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.

Danno emergente e lucro cessante individuano, quindi, due concetti diversi anche dal punto di vista temporale in quanto il primo si è già prodotto mentre il secondo, cioè il lucro cessante, deve ancora prodursi o, meglio, indica un guadagno che si sarebbe prodotto se non vi fosse stato d'inadempimento del debitore. Possiamo parlare di lucro cessante quando, ad esempio, il creditore non riesca a ottenere un macchinario dal debitore. In questo caso il debitore dovrà risarcire anche il mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato se la macchina fosse stata fornita e utilizzata per la sua attività.

Perdita di chance

Nel lucro cessante si è soliti includere la perdita di chance, cioè la perdita di opportunità, la perdita di un'occasione favorevole in seguito alla lesione subita. Si comprende come non sia facile dimostrare un danno del genere, perché la chance, l’opportunità non significa che il danneggiato ha sicuramente perso un guadagno futuro o una futura posizione favorevole, ma che probabilmente ha subito tale perdita. Si pensi a chi è stato ingiustamente escluso da un concorso pubblico, che poteva vincere.

Concorso del danneggiato

Può accadere, infine, che il danno sia stato anche cagionato per l'attività colposa del creditore o dalla sua negligenza. Questa ipotesi, tutt'altro che infrequente nella realtà, è disciplinata dall'articolo 1227 c.c. secondo cui:

  • Se il creditore colposamente ha contribuito a provocare il danno, il risarcimento dovuto dal debitore è diminuito secondo la gravità della colpa del creditore e delle conseguenze che ne sono derivate.
  • Se il creditore, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il prodursi del danno, non avrà diritto al suo risarcimento.

Norme particolari sono previste per i danni provocati dall'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie. Possiamo ricordare brevemente che l'articolo 1224 c.c. dispone che al creditore sono dovuti a titolo di risarcimento del danno, gli interessi che si sono maturati sulla somma dovuta dal giorno della mora, e questo è vero anche quando il creditore non provi di aver subito alcun danno. Se però il creditore ritiene aver subito un danno superiore alla misura gli interessi legali che gli debbono essere corrisposti, dovrà provarne l'ammontare e, una volta raggiunta la prova, gli spetterà l'ulteriore risarcimento oltre alla misura degli interessi legali a lui dovuti.

Ricordiamo, infine, una sorta di norma di chiusura contenuta nell'art. 1226 del codice civile; si prevede la possibilità che nonostante l'accertamento del danno, non si riesca a provarlo nel suo preciso ammontare; in tal caso il giudice lo liquida secondo equità.

Delimitazione del danno risarcibile

Ingiustizia del danno, imputabilità, configurabilità di uno dei criteri di imputazione previsti, sussistenza di una perdita patrimoniale = obbligo del responsabile di risarcire il danno. Adesso, problema: delimitazione del danno risarcibile. Soluzione, causalità giuridica: selezione le conseguenze ascrivibili a quel determinato fatto (es. stabilire se la condanna per ferire una persona si limita alle spese mediche ed il mancato guadagno del lavoro o deva estendersi anche al mancato guadagno del coniuge che ha dovuto assisterlo).

L’ordinamento giuridico accolla al responsabile le sole conseguenze immediate e dirette del suo illecito. Chiarimento del significato:

  • L’obbligazione risarcitoria non si può estendere oltre il confine segnato dallo scopo di protezione della norma violata (es. se ferisco una persona gravemente rispondo dei danni ma non del infarto di un passante provocato per lo sconvolgersi per vedere il ferito grave).
  • L’obbligazione risarcitoria non comprende danni ai quali la vittima era già esposta (es. un tamponamento di macchine mi fa arrivare tardi e devo cambiare di aereo, finendo in un incidente aereo).

Risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale

Differenze funzionali tra risarcimento del danno patrimoniale e risarcimento del danno non patrimoniale. Questa differenza si riflette anche in sede di risarcimento del danno.

Danno di perdita di utilità patrimoniale: è finalizzato a riattribuire alla vittima il danno emergente (tutta la perdita subita) ed il lucro cessante (il mancato guadagno): questi due sono allora “la riparazione integrale del danno”, e quindi ponendo tendenzialmente la vittima nella stessa condizione di prima del fatto dannoso (es. al tassista bisognerà pagare l’auto nuova e anche il mancato guadagno del tempo che è stato senza macchina).

Danno di perdita di utilità non patrimoniale: non si prestano a giudizio di equivalenza con valori di mercato. Non è finalizzato a riattribuire la situazione finale ed è per questo che finisce per arricchire la vittima.

Funzione del risarcimento non patrimoniale

  • Funzione di soddisfare il senso di giustizia della vittima, e/o consentire la vittima di ristabilire il suo equilibrio di vita.
  • Funzione sanzionatoria: prevenire futuri illeciti.

Liquidazione del danno non patrimoniale

Siccome c’è assenza di un parametro pecuniario immediato, ha natura intrinsecamente equitativa: il giudice si muove sulla base di tutte le circostanze del caso di specie, ma guidato anche da criteri desunti da precedenti casi analoghi.

Liquidazione del danno biologico

Importanza dell’uniformità risarcitoria di base: assicurata da tabelle (presso i vari distretti giudiziari) in relazione ai “punti di invalidità” riscontrati in sede di accertamento medico, legale o con individuazione equitativa (tiene conto dei singoli casi).

Danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale (inteso come perdita di utilità non suscettibile di immediata valutazione di denaro) è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge (art. 2059). Nel caso di danno non patrimoniale quel che viene in primo piano è infatti la violazione dell’interesse protetto dalla norma, come nel caso di reato di corruzione contro la P.A. ovvero di reati urbanistici, là dove l’interesse è quello, rispettivamente, alla dignità e rispettabilità dello Stato e alla realizzazione di un determinato assetto urbanistico.

La legge penale è dunque quella che, ex art. 185 c.p., generalizza, in caso di reato, la risarcibilità del danno non patrimoniale in sede civile (pur a prescindere dalla previa pronuncia di una sentenza penale di condanna), ma il rinvio operato dall’art. 2059 c.c. alla legge potrebbe ricomprendere gli artt. 7 e 10 c.c., i quali, interpretati estensivamente là dove prevedono il risarcimento, potrebbero configurare l’esistenza di una clausola generale atta a legittimare in ogni caso la risarcibilità dei danni anche non patrimoniali in caso di lesione dei diritti della personalità.

Nota: Non c’è correlazione tra patrimonialità dell’interesse leso e patrimonialità della perdita:

  • Danno non patrimoniale provocato dalla lesione di un interesse patrimoniale (es. lesione del diritto di proprietà di un bene con valore affettivo).
  • Danno patrimoniale provocato dalla lesione di un interesse non patrimoniale (es. lesione del diritto della personalità – onore – suscettibile di provocare ricadute patrimoniali).

Premesso che la risarcibilità del danno non patrimoniale si ricollega all’esigenza di rafforzare la tutela di una determinata situazione giuridica soggettiva, l’opinione era che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo in presenza di una specifica previsione normativa: il più importante era considerato l’art. 185 c.p. secondo il quale: “ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non, obbliga il colpevole al risarcimento (o le persone che debbono rispondere per lui). Da questo si desumeva e si deduce che quando il fatto illecito integra altresì reato, la vittima ha diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Al di fuori del diritto penale, l’ambito più ampio di normative a questo livello è quello del codice in materia dei dati personali, che prevede che un trattamento di dati personali in violazione della regola di correttezza dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale.

Elaborazione della giurisprudenza

L’ampliamento della sfera del danno non patrimoniale va fondamentalmente ricollegato all’elaborazione della giurisprudenza che ha accreditato categorie come danno esistenziale: figura per eludere i limiti del art. 2059 affermando che l’art. 2043 e l’art. 2 Cost devono essere intesi ricomprendendo il risarcimento di tutti i pregiudizi che ostacolano le attività della persona umana a prescindere delle loro ricadute patrimoniali.

Danno biologico

Parte dall’esigenza di un rimedio per le lesioni dell’integrità psico-fisica della persona che non diminuiscano il suo reddito o capacità lavorativa (es. danno di salute di bambini o anziani), ma trova ostacolo nel limite della risarcibilità del danno non patrimoniale (sorgono dubbi in quanto: potendo essere risarcibile solo in caso di reato). Teoria del danno-evento: la risarcibilità del danno biologico andrebbe ancorata alla lesione della salute in sé considerata. Per la valutazione di tali perdite assume un particolare rilievo l’accertamento medico legale (es. campo di infortuni sul lavoro e malattie professionali).

Il danno biologico, quindi, sarà necessariamente personalizzato, poiché se un certo tipo di danno può aver influito sugli aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, su di un altro soggetto l'incidenza sarà sicuramente diversa. Il danno biologico deve essere quindi valutato caso per caso, mentre le tabelle prepar

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ar.Ram0049 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Scognamiglio Claudio.
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