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CONFLITTI DI INTERESSI, CONTRATTO CONCLUSO CON SE STESSO
È l'ipotesi in cui il rappresentante concluda un contratto pur essendo portatore di un interesse proprio o di terzi contrastante con quello del rappresentato. Si tratta di una ipotesi particolare; può accadere, infatti, che il rappresentante possa usare il potere attribuitogli con la procura contro l'interesse del rappresentato per interessi personali o comunque a lui riconducibili; facciamo l'ipotesi che il rappresentante abbia ricevuto l'incarico di acquistare un appartamento e che il contratto sia concluso con la moglie del rappresentante, venditrice dell'appartamento; è chiaro che il rappresentante potrebbe non fare gli interessi del rappresentato, ma i suoi. La particolarità dell'ipotesi consiste nel fatto che il contratto è annullabile anche quando il rappresentante abbia ben usato il suo potere perché, secondo la dottrina dominante, basta.
che vi sia una situazione "potenziale" di conflitto per legittimare il rappresentato a chiedere l'annullamento del contratto. Per essere causa di annullamento il conflitto doveva essere conosciuto o riconoscibile dal terzo che ha trattato con il rappresentante; riassumendo per l'annullamento del contratto è necessario: 1. contrasto con l'interesse del rappresentato anche se solo potenziale 2. conoscenza o riconoscibilità del conflitto da parte del terzo Altra ipotesi riconducibile al conflitto d'interessi è quella dell'articolo 1395 c.c. relativa al contratto con sé stesso; In questo caso il rappresentante non tratta con un terzo, ma conclude il contratto "da solo" assumendo la duplice veste di rappresentante e di altra parte contrattuale, come nel caso in cui acquisti per il rappresentato un appartamento di cui è il proprietario, oppure nell'ipotesi in cui acquisiti per il rappresentato sempre un appartamento di.cui non è in proprio o come proprietario, ma rappresentante del proprietario "rappresentante di un'altra parte" recita l'articolo 1395. Anche il contratto è annullabile, anche se il rappresentato non ha danneggiato l'interesse del rappresentato; in altre parole il legislatore si è preoccupato di tutelare l'interesse del rappresentato da "possibili" abusi del rappresentante concedendogli la scelta se accettare l'operato del rappresentante o agire per l'annullamento del contratto. A differenza del caso precedente, per ottenere l'annullamento il rappresentato non dovrà provare l'esistenza del conflitto di interessi, ma la semplice conclusione del contratto con sé stesso da parte del rappresentante. È doveroso avvertire, però, che queste conclusioni non sono accettate da parte autorevole della dottrina che ritiene indispensabile l'esistenza di un danno per poter chiedere.L'annullamento del contratto. Non sarà possibile agire per l'annullamento del contratto quando le condizioni erano tali da non potere pregiudicare l'interesse del rappresentato, come nell'ipotesi in cui il rappresentante abbia acquistato da sé stesso beni a prezzi imposti dalla legge o quando sia stato specificamente autorizzato alla conclusione del contratto dal rappresentato. Ove il rappresentante sia portatore di un interesse in conflitto con quello del rappresentato, il contratto è annullabile. Un'ipotesi specifica di contratto concluso in conflitto di interessi è quella del contratto concluso con se stesso, il quale è annullabile su istanza del solo rappresentato a meno che questi non abbia specificamente autorizzato il rappresentante a contrattare anche con se stesso, ovvero abbia determinato il contratto in modo da escludere in radice un conflitto di interessi. Casi di abuso di potere rappresentativo né da casi di carenza o.
Eccesso di potere rappresentativo. Il contratto concluso dal c.d. falsus procurator non produce effetti né per la sfera giuridica dello pseudo-rappresentato né per quella dello stesso falsorappresentante. Tale contratto è valido ma inefficace. Lo pseudo-rappresentato può tuttavia appropriarsi dei suoi effetti attraverso la ratifica: negozio unilaterale, recettizio nei confronti del terzo che abbia contrattato con il falsus procurator. Nell'attesa il terzo può invitare il pseudo-rappresentato a pronunciarsi sulla ratifica, assegnandogli un termine, il quale una volta scaduto e nel caso di silenzio, fa intendere negata la ratifica. Il terzo ed il falsus procurator, qualora vogliano evitare gli effetti della ratifica, possono d'intesa sciogliere il contratto prima che questa intervenga. In fine il terzo potrà chiedere al falsus procurator il risarcimento del danno per avere senza sua colpa confidato nella validità: la responsabilità del falsus procurator.
procurator neiconfronti del terzo costituisce un’ipotesi di responsabilità precontrattuale.
ATTI UNILATERALI: Contratti a prestazioni corrispettive o unilaterali: Prestazionia carico di una sola parte (unilaterale) o di entrambe le parti (corrispettivo). Icontratti corrispettivi assolvono ad una funzione di scambio e sono suscettibilidi risoluzione per inadempimento allorché una delle due prestazioni non vengaeseguita (per i loro nesso sinallagmatico: i vizi o difetti di una delle dueprestazioni si ripercuotono anche sull’altra).
I: Negozio giuridico che nonrichiede una pluralità di parti per la sua costituzione ma che si perfezionagrazie alla dichiarazione di volontà di una sola parte. Quest'unica parte, a suavolta, può essere unipersonale, se costituita da un solo soggetto; pluripersonalese composta da più soggetti.
Esempio del primo caso è dato dal testamento; il secondo caso può essereriscontrato nella procura
Rilasciata da due soggetti per il medesimo affare. Il codice civile stabilisce che, salvo ove diversamente disposto, le norme che regolano i contratti si osservano, se compatibili, per gli atti unilaterali tra viventi contenuto patrimoniale (art. 1324 del c.c.).
I negozi unilaterali di regola sono recettizi, cioè producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati (art.1334 del c.c.). Possono, tuttavia, essere non recettizi, come nel caso dell'accettazione di eredità, quando è sufficiente che essi siano manifestati verso l'esterno con una dichiarazione di volontà.
Unilaterali: nel caso di negozi giuridici unilaterali, l'annullamento non richiede la prova della malafede (non esiste l'altra parte) ma richiede la dimostrazione, oltre che dello stato di incapacità naturale, che dal contratto sia derivato un grave pregiudizio.
RIMEDI SUCCESSIVI E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE: La risoluzione per inadempimento.
L'inadempimento delle obbligazioni del contratto può attivare strumenti di tutela del creditore. Rimedi preventivi: - Caparra confirmatoria: una parte può chiedere all'altra la dazione di una quantità di danaro o cose. Questa costituisce un acconto sulla prestazione e assicura un risarcimento alla parte non inadempiente. Nel caso di inadempimento della parte che ha versato la caparra, la controparte può trattenere la caparra. Nel caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, la controparte può pretendere il doppio della caparra. - Clausola penale: le parti convengono che in caso di inadempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione. Le sue funzioni possono essere di preventiva determinazione forfettaria del danno e di finalità sanzionatoria. Il creditore non può però domandare insieme la prestazione principale e quella dedotta nella penale. Ove la penale risulti eccessiva il giudice.può disporne la riduzione. Clausole limitative: clausole limitative della facoltà del debitore di proporre eccezioni che tendono ad evitare la prestazione dovuta. Eccezione di inadempimento (manifestazione del potere di autotutela del privato): ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione se l'altra non adempia (es. astenersi di lavorare se il datore di lavoro omette di corrispondere la retribuzione). Sospensione della prestazione (manifestazione del potere di autotutela del privato): possibilità accordata di sospendere l'esecuzione della prestazioni se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione. Rimedi successivi: Una volta verificatosi l'inadempimento, la parte non inadempiente dispone di altri strumenti di tutela:
- Azione di esatto adempimento: non può chiedersi se si ha già
Chiesto l'azione di risoluzione.
- Risoluzione del contratto (giudiziale ostragiudiziale): può essere domandata anche quando si sia già richiesta l'azione di esatto adempimento. Presupposto per questa azione è che l'inadempimento risulti di non scarsa importanza.
- Risarcimento del danno. La RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE si produce di diritto, senza la mediazione del giudice, in tre casi:
- La parte non inadempiente può intimare per iscritto di adempiere entro un termine di non meno di 15 gg con l'avvertenza che entro questo termine il contratto si intenderà risolto.
- Le parti possono convenire, in sede di stipula del contratto, che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (clausola risolutiva espressa).
- Il contratto si risolve nel caso di inutile decorrenza del termine essenziale: il termine essenziale va accertato tenendo