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RAPPRESENTANZA SENZA POTERI,

Si può verificare il caso che lo svolgimento di attività negoziale in nome altrui non sia preceduto dal

conferimento del potere di rappresentanza da parte dell’interessato.

Si ha quando il rappresentante ha esercitato senza procura o fuori dai limiti della procura, eccesso

di potere, in entrambi i casi il rappresentante non aveva il potere di fare l’atto, che diventa

inefficace per il principio in cui nessuno può incidere nella sfera giuridica altrui senza delega. Non

è nullo ma è rimediabile con rettifica, ma neanche annullabile perché è inefficace non produce

effetto a meno che l’interessato ratifichi quel atto compiti dal rappresentante. La rettifica è un atto

unilaterale recettizio con effetti retroattiva che deve a far si che il rappresentato si appropri del atto

del rappresentante che aveva già fatto, ma senza delega.

Perciò il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere o

eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli non produce alcun effetto nella sfera giuridica

dell’interessato, il negozio è inefficace come dice l’art 1399:”

Tramite la ratifica il rappresentato può con una propria dichiarazione di volontà, approvare ciò che

è stato fatto in suo nome da altri senza che egli avesse attribuito il potere di rappresentarlo.

Secondo l’opinione tradizionale la ratifica è un concetto uguale ala procura. La ratifica può essere

espressa o tacita, deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio

sempre con riferimento all’art 1399. Perciò la ratifica di una vendita immobiliare dev’essere fatta

per iscritto. La ratifica ha effetto retroattivo, però la retroattività della ratifica non può peraltro

pregiudicare i diritti acquistati dai terzi. L’articolo 1399 come 4 prevede che il terzo contraente al

fine di non restare troppo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a rimanere

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tropo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a riapre definitivamente

inefficace ovvero ad acquistare i suoi effetti attraverso la ratifica del dominus, possa invitare

l’interessato a chiarire definitivamente se intenda o meno ratificare il negozio il quale dovrà

pronunziarsi, il suo silenzio viene equiparato dal legislatore ad un rifiuto della ratifica.

Se il contratto, amando la ratifica del dominus rimane definitivamente inefficace, il terzo il quale ha

contrattato un falsus procurator pensando di stipulare un atto nei confronti del dominus, ha diritto di

chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo-rappresentante come dice l’art 1398.

RAPPRESENTAZNA APPARENTE E GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI

La rappresentanza apparente non nasce da legislatore, ma nasce dalla dottrina che vuole

superare alla mancanza di tutela del terzo, perché sennò qualunque terzo che conclude un

contratto inviolato senza colpa soccomberebbe sempre, quindi ci si chiede se nel codice ci siano

delle norme. In effetti ci sono norme che danno importanza all’apparenza piuttosto che alla realtà

(art. 1189:”Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a viverlo in base a

circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il

pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la

ripetizione dell’indebito” può essere un esempio). Il codice privilegi l’apparenza perché sennò

sarebbe impossibile per il debitore liberarsi e quindi per legittimo affidamento incolpevole. Un altro

caso è il l’art 534 che riguarda i diritti dei terzi.

ART 2028:”Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è

tenuto continuarla e a concluderla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da

se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che

l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.” Nel caso in cui taluno senza

erravi obbligato è quindi spontaneamente assuma la gestione di affari altrui dispone che il primo

luogo, il gestore non può dismettere a proprio piacimento la gestione, ma deve continuarla e

condurla a termine, finché l’interessato non sia in grado di recuperare il governo dei propri

interessi.

Qualora la gestione sia stata fatta utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni

che il gestore assunto in nome di lui come dice l’art 2031:”Qualora la gestione si stata utilmente

iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve

tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le

spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono fatte. Questa

disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che

tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.” .

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Nel momento della conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la

persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti come dice l’art. 1401:”Nel

momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare

successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal

contratto stesso.” riguarda il contratto per persona da nominare, in cui io faccio qualcosa non per

conto di un terzo, ma lo faccio dichiara fin dall’inizio che non è per me ma per una persona che mi

riservo di nominare, succede quando il contraente non vuole negoziare in pubblico perché potrà

trarne svantaggio.

Essa è efficace se accompagnata con una dichiarazione da parte della persona indicata come dice

l’articolo 1405.

Il contratto per persona da nominare si distingue dalla rappresentanza indiretta, in quanto non

occorre un nuovo negozio perché gli effetti si producano a favore dell’interessato. Si distingue

anche dall’interposizione fittizia o simulata perché il contraente dichiara apparentemente e

fittiziamente di agire in nome proprio, am in realtà, chi contrae è l’interponente.

Il contratto per persona da nominare si distingue inoltre dal contratto per conto di chi spetti previsto

dalla legge in alcuni casi come dice l’articolo 1513, 1690. Si distingue dalla rappresentanza

innominata perché il terzo dichiara di agire in nome altrui, ma non rivela la persona per cui agisce.

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Tali atti devono mantenere la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto anche se tale

forma sia prescritta dalla legge come dice l’articolo 1403.

Però deve essere comunicata entro tre giorni e questa elezione può essere fatta o con una

dichiarazione di nomina nel contratto o un una procura, ma in ogni caso il contratto è come se si

fosse perfezionato fin dall’inizio art 1404:”Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente

fatta la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto

dal momento in cui questo fu stipulato.” che riguarda gli effetti della dichiarazione di nomina. Se la

nomina non la faccio o il soggetto non accetta il contratto si consolida in capo a me, definita

rappresentanza innominato o incerta.

Art 1411:ӏ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo

patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa

però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato anche in

confronto dal promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del

terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente

risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.” contratto a favore di terzi è quel

contratto in cui due parti decidono affinché vi sia una prestazione a favore di un terzo che non è

presente nel contratto. Abbiamo C che sta fuori dal contratto e abbiamo A che è l’interessato che

vuole stipulare il contratto a favore di C ed è lo stipulante, mente C che è il promettente è colui che

da a C. A avrà un’interesse ad agire, mentre il terzo dove essere d’accordo e accettare questa

prestazione che viene fatta a suo favore. A può pentirsi e quindi sarà A a ricevere da B la

prestazione. B può porre a C tutte le eccezioni sul contratto che C ha con A.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

LA FORZA VINCOLANTE DEL CONTRATTO

Dal momento in cui l’accordo si perfeziona le parti sono obbligate ad osservarlo., come dice l’art

1372:”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per muto consenso o

per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi

previsti dalla legge.” Le parti quindi sono libere con un contrario atto comune di volontà, di

sciogliere o modificare il contratto (muto consenso).

Il recesso unilaterale, ossia il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il

contratto, è ammissibile soltanto quando specificamente attribuito dalla legge. Talvolta è la stessa

legge che attribuisce ad una delle parti il diritto di recedere da un contratto ove si verifichino

determinati presupposti, come ad esempio nel caso del art 1537:”Quando un determinato immobile

è venduto con l'indicazione della sua misura (1) e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per

ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è

inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel

contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere

dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata”

In certi contratti la legge attribuisce ad una sola delle parti il diritto di recedere in qualsiasi

momento come dice l’art 1671:”Il contraente può recedere il contratto, anche se è stata iniziata

l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle

spese sostenute, dai lavoratori eseguiti e del mancato guadagno .”

Diversa dal recesso è la disdetta ossia il diniego di rinnovazione, come nel caso della locazione di

immobili urbani che si rinnova

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A.A. 2016-2017
95 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carlokauf di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof D'Adda Alessandro.