Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RAPPRESENTANZA SENZA POTERI,
Si può verificare il caso che lo svolgimento di attività negoziale in nome altrui non sia preceduto dal
conferimento del potere di rappresentanza da parte dell’interessato.
Si ha quando il rappresentante ha esercitato senza procura o fuori dai limiti della procura, eccesso
di potere, in entrambi i casi il rappresentante non aveva il potere di fare l’atto, che diventa
inefficace per il principio in cui nessuno può incidere nella sfera giuridica altrui senza delega. Non
è nullo ma è rimediabile con rettifica, ma neanche annullabile perché è inefficace non produce
effetto a meno che l’interessato ratifichi quel atto compiti dal rappresentante. La rettifica è un atto
unilaterale recettizio con effetti retroattiva che deve a far si che il rappresentato si appropri del atto
del rappresentante che aveva già fatto, ma senza delega.
Perciò il negozio compiuto da chi ha agito come rappresentante senza averne il potere o
eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli non produce alcun effetto nella sfera giuridica
dell’interessato, il negozio è inefficace come dice l’art 1399:”
Tramite la ratifica il rappresentato può con una propria dichiarazione di volontà, approvare ciò che
è stato fatto in suo nome da altri senza che egli avesse attribuito il potere di rappresentarlo.
Secondo l’opinione tradizionale la ratifica è un concetto uguale ala procura. La ratifica può essere
espressa o tacita, deve rivestire le forme prescritte dalla legge per la conclusione del negozio
sempre con riferimento all’art 1399. Perciò la ratifica di una vendita immobiliare dev’essere fatta
per iscritto. La ratifica ha effetto retroattivo, però la retroattività della ratifica non può peraltro
pregiudicare i diritti acquistati dai terzi. L’articolo 1399 come 4 prevede che il terzo contraente al
fine di non restare troppo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a rimanere
Pagina 63
tropo a lungo nell’incertezza se il contratto stipulato sarà destinato a riapre definitivamente
inefficace ovvero ad acquistare i suoi effetti attraverso la ratifica del dominus, possa invitare
l’interessato a chiarire definitivamente se intenda o meno ratificare il negozio il quale dovrà
pronunziarsi, il suo silenzio viene equiparato dal legislatore ad un rifiuto della ratifica.
Se il contratto, amando la ratifica del dominus rimane definitivamente inefficace, il terzo il quale ha
contrattato un falsus procurator pensando di stipulare un atto nei confronti del dominus, ha diritto di
chiedere il risarcimento dei danni allo pseudo-rappresentante come dice l’art 1398.
RAPPRESENTAZNA APPARENTE E GESTIONE DEGLI AFFARI ALTRUI
La rappresentanza apparente non nasce da legislatore, ma nasce dalla dottrina che vuole
superare alla mancanza di tutela del terzo, perché sennò qualunque terzo che conclude un
contratto inviolato senza colpa soccomberebbe sempre, quindi ci si chiede se nel codice ci siano
delle norme. In effetti ci sono norme che danno importanza all’apparenza piuttosto che alla realtà
(art. 1189:”Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a viverlo in base a
circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. Chi ha ricevuto il
pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore secondo le regole stabilite per la
ripetizione dell’indebito” può essere un esempio). Il codice privilegi l’apparenza perché sennò
sarebbe impossibile per il debitore liberarsi e quindi per legittimo affidamento incolpevole. Un altro
caso è il l’art 534 che riguarda i diritti dei terzi.
ART 2028:”Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è
tenuto continuarla e a concluderla a termine finché l’interessato non sia in grado di provvedervi da
se stesso. L’obbligo di continuare la gestione sussiste anche se l’interessato muore prima che
l’affare sia terminato, finché l’erede possa provvedere direttamente.” Nel caso in cui taluno senza
erravi obbligato è quindi spontaneamente assuma la gestione di affari altrui dispone che il primo
luogo, il gestore non può dismettere a proprio piacimento la gestione, ma deve continuarla e
condurla a termine, finché l’interessato non sia in grado di recuperare il governo dei propri
interessi.
Qualora la gestione sia stata fatta utilmente iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni
che il gestore assunto in nome di lui come dice l’art 2031:”Qualora la gestione si stata utilmente
iniziata, l’interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di lui, deve
tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le
spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono fatte. Questa
disposizione non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell’interessato, eccetto che
tale divieto sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.” .
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
Nel momento della conclusione di un contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare la
persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti come dice l’art. 1401:”Nel
momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare
successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso.” riguarda il contratto per persona da nominare, in cui io faccio qualcosa non per
conto di un terzo, ma lo faccio dichiara fin dall’inizio che non è per me ma per una persona che mi
riservo di nominare, succede quando il contraente non vuole negoziare in pubblico perché potrà
trarne svantaggio.
Essa è efficace se accompagnata con una dichiarazione da parte della persona indicata come dice
l’articolo 1405.
Il contratto per persona da nominare si distingue dalla rappresentanza indiretta, in quanto non
occorre un nuovo negozio perché gli effetti si producano a favore dell’interessato. Si distingue
anche dall’interposizione fittizia o simulata perché il contraente dichiara apparentemente e
fittiziamente di agire in nome proprio, am in realtà, chi contrae è l’interponente.
Il contratto per persona da nominare si distingue inoltre dal contratto per conto di chi spetti previsto
dalla legge in alcuni casi come dice l’articolo 1513, 1690. Si distingue dalla rappresentanza
innominata perché il terzo dichiara di agire in nome altrui, ma non rivela la persona per cui agisce.
Pagina 64
Tali atti devono mantenere la stessa forma che le parti hanno usato per il contratto anche se tale
forma sia prescritta dalla legge come dice l’articolo 1403.
Però deve essere comunicata entro tre giorni e questa elezione può essere fatta o con una
dichiarazione di nomina nel contratto o un una procura, ma in ogni caso il contratto è come se si
fosse perfezionato fin dall’inizio art 1404:”Quando la dichiarazione di nomina è stata validamente
fatta la persona nominata acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dal contratto con effetto
dal momento in cui questo fu stipulato.” che riguarda gli effetti della dichiarazione di nomina. Se la
nomina non la faccio o il soggetto non accetta il contratto si consolida in capo a me, definita
rappresentanza innominato o incerta.
Art 1411:ӏ valida la stipulazione a favore di un terzo qualora lo stipulante vi abbia interesse. Salvo
patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa
però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato anche in
confronto dal promittente, di volerne profittare. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del
terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente
risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.” contratto a favore di terzi è quel
contratto in cui due parti decidono affinché vi sia una prestazione a favore di un terzo che non è
presente nel contratto. Abbiamo C che sta fuori dal contratto e abbiamo A che è l’interessato che
vuole stipulare il contratto a favore di C ed è lo stipulante, mente C che è il promettente è colui che
da a C. A avrà un’interesse ad agire, mentre il terzo dove essere d’accordo e accettare questa
prestazione che viene fatta a suo favore. A può pentirsi e quindi sarà A a ricevere da B la
prestazione. B può porre a C tutte le eccezioni sul contratto che C ha con A.
GLI EFFETTI DEL CONTRATTO
LA FORZA VINCOLANTE DEL CONTRATTO
Dal momento in cui l’accordo si perfeziona le parti sono obbligate ad osservarlo., come dice l’art
1372:”Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per muto consenso o
per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi
previsti dalla legge.” Le parti quindi sono libere con un contrario atto comune di volontà, di
sciogliere o modificare il contratto (muto consenso).
Il recesso unilaterale, ossia il diritto di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il
contratto, è ammissibile soltanto quando specificamente attribuito dalla legge. Talvolta è la stessa
legge che attribuisce ad una delle parti il diritto di recedere da un contratto ove si verifichino
determinati presupposti, come ad esempio nel caso del art 1537:”Quando un determinato immobile
è venduto con l'indicazione della sua misura (1) e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per
ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è
inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel
contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere
dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata”
In certi contratti la legge attribuisce ad una sola delle parti il diritto di recedere in qualsiasi
momento come dice l’art 1671:”Il contraente può recedere il contratto, anche se è stata iniziata
l’esecuzione dell’opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l’appaltatore delle
spese sostenute, dai lavoratori eseguiti e del mancato guadagno .”
Diversa dal recesso è la disdetta ossia il diniego di rinnovazione, come nel caso della locazione di
immobili urbani che si rinnova