Diritto privato ordinamento giuridico e le norme
Dove c'è una collaborazione umana è necessario che ci sia un ordinamento giuridico definito come il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività e viene dunque regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale. L'ordinamento giuridico è costituito dal complesso delle norme e di istituzioni, mediante le quali viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e dei rapporti tra i singoli. L'insieme di tutti questi modelli regole ecc forma l'ordinamento (finalità di ordinare).
Condizioni per un gruppo organizzato
Per aversi un gruppo organizzato occorrono tre condizioni:
- Che il coordinamento degli apporti individuali non sia lasciato al caso o alla buona volontà di ciascuno, ma venga disciplinato da regole di condotta.
- Che queste regole siano decise da appositi organi ai quali tale compito sia affidato in base a precise regole di struttura o di competenza o organizzative.
- Che tanto le regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate.
Gli uomini hanno dato vita a finalità di vario tipo come chiese o partiti politici. Una forte importanza ha avuto la società politica ovvero quella rivolta alla soddisfazione non dei vari bisogni dei consociati, ma di quello più importante e consente che le attività siano svolte in modo ordinato e pacifico. Un ordinamento giuridico si dice originario quando la sua organizzazione non è soggetta a un controllo di validità da parte di un'altra organizzazione (superiorem non recognoscit) come gli Stati.
Rapporti tra cittadini e Stato
L'ordinamento giuridico regola i rapporti tra i cittadini, non solo rapporti individuali, ma anche i rapporti tra cittadini e Stato. Deve essere rispettato il principio di effettività, che segna il limite entro il quale può ancora dirsi che un dato ordinamento disciplina un gruppo, leggi che siano stabili e che vengano osservate. Poiché vengano osservate è necessario che ci siano organi per la coercizione (di controllo).
Non esiste però un ordinamento che abbia norme fisse e stabili, ma aperte al cambiamento; le norme sono fatte da rappresentanti che sono mossi da indoli, pressioni ed interessi e quindi è normale che ci siano delle interpretazioni non univoche. Si definisce con il termine norma la regola che concorre a disciplinare l'organizzazione della vita della collettività. La giuridicità di una norma deriva dall'inserimento di questa nell'ordinamento che contribuisce a formare, dotata di autorità, in quanto inserita nel sistema giuridico che contribuisce anch'essa a formare.
Caratteristiche delle norme
La regola giuridica, differentemente da quella morale, deriva dalla propria forza vincolante dal fatto di essere prevista da un atto dotato di autorità nell'ambito dell'organizzazione di una collettività. Le norme non possono essere rivolte ad una singola persona, ma devono essere rivolte a categorie di persone, sono norme che sono caratterizzate da generalità ed astrattezza. Le norme devono essere astratte, cioè occorre che sia un'ipotesi, in particolare si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per specifiche situazioni concrete, bensì per situazioni ipoteticamente individuate. Poi deve essere generale perché è diretta a certe categorie di persone.
L'astrattezza affinché possa essere applicata, è importante l'Art. 3 che cita: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
In sostanza parla del principio di uguaglianza, perché sia rispettato occorre che ci siano la Corte Costituzionale che si impegna in merito alla costituzionalità e quindi alla legittimità di una norma in merito alla costituzione. Da principio di uguaglianza va tenuto distinto il principio di imparzialità per cui i pubblici uffici devono rispettare nell'esercizio delle loro funzioni Art. 97: "I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione".
Il giudice e la certezza del diritto
Il giudice si deve rifare alle norme, importante è la certezza del diritto che ispira molti istituti tra cui la prescrizione. Io cittadino devo avere un riferimento, devo sapere che se adotto una certa condotta un'azione o una omissione andrò contro a conseguenze giuridiche, e quindi occorre che si siano norme a cui io posso rifarmi. Questo principio evita che ci siano soprusi se ci sono casi che diano al giudice di esercitare secondo equità ed imparzialità.
Quando si parla di equità che deve ispirare il giudice a principi che sono presenti all'ordinamento, a quella che sarebbe stata l'operazione del legislatore che aveva previsto il caso (diritto naturale), il giudice si può rifare a principi di riferimento dell'ordinamento. Possibile quando sono le parti a dare questo potere al giudice. Art. 113: "contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa."
Un tipo di equità diversa è quella integrativa in cui il giudice, sulla base della prassi che viene seguita tipicamente, può pronunciarsi secondo equità integrativa. Quindi la legge breve che il giudice possa integrare o determinare secondo equità, gli elementi di una fattispecie o anche di un regolamento contrattuale predisposto dalle parti.
Norme dispositive e inderogabili
Esistono norme di tipo dispositivo, in cui le parti possono accordarsi di derogare nell'ambito del diritto privato, invece nell'ambito del diritto pubblico sono norme inderogabili la maggior parte. Il confine tra diritto pubblico e privato è molto spesso labile, ci sono attività di tipo pubblico gestite da privati e viceversa.
Ci sono delle norme inderogabili, cogenti, che sono norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento prescindendo dalla volontà dei singoli, come ad esempio l'Art. 147: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare, e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni". Invece è una norma derogabile, le norme la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati, come ad esempio Art. 1815: "Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante...". È molto importante rilevare se la norma è di tipo cogente o dispositivo, tramite gli indici testuali.
Norme suppletive
Esiste un’alta categoria di norma, la norma suppletiva, la quale è destinata a trovare applicazione solo quando i soggetti privati non abbiano provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie. Un esempio può essere l'Art. 1193: "chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra i più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono l'imputazione è fatta proporzionalmente tra ai vari debiti".
L'art. 1418: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge." Si parla le case di nullità del contratto, è una norma di tipo inderogabile.
Queste regole vanno distinte e regolarizzate da un organo che noi riconosciamo come superiore, devono essere percepite come giuste. Si parla di diritto positivo e diritto naturale, che sono concetti che vengono raramente sfiorati, ma fanno vedere da dove nasce la norma e in caso che manchi fanno vedere se sia necessario integrarle e come. Sono situazioni in cui l'organo di equità si riporta a dei principi fondamentali che però devono avere qualche riscontro nel caso esaminato e spesso vengono accettati.
Diritto positivo e diritto naturale
Per diritto positivo si intende il complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico, ossia l'insieme delle regole scaturenti dalle singole fonti che quell'ordinamento riconosce come tali. Per diritto naturale si intendono questo insieme di principi che noi cittadini accettiamo per valutarle e apprezzarle. Talvolta è inteso come matrice dei singoli diritti positivi, altre volte come criterio di valutazione critica dei concreti ordinamenti. (Norma morale e norma giuridica). La norma in genere in sé ha un testo, ma anche un precetto. Questo significato ci permette di avvicinare il caso concreto alla norma. La legge non ha effetto retroattivo, il principio di irretroattività art 23, ma non è sempre vero perché esistono leggi che si rifanno a situazioni passate.
Coercizione
Importante è che ci sia qualcuno che le faccia attuare, si parla di attuazione forzata e si possono garantire per la presenza di organi stati che permutato di legare ad una norma una sanzione che è una sorta di minaccia per fare osservare il diritto. Art. 1218: "Il debitore che non esegue estromettente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è a lui non imputabile." (coercizione...), questo articolo dice che il debitore che non adempia alla sua prestazione, è tenuto alla restituzione ma anche al risarcimento del danno, è una norma di tipo secondario. Il debitore è tenuto con tutti i suoi debiti presenti e futuri a risarcire il danno.
La fattispecie
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formulazione di un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi la norma ricollega una determinata conseguenza giuridica, che può consistere nell'acquisto di un diritto, nell'insorgere di un'obbligazione ecc. La norma quindi si struttura come un periodo ipotetico:
- Previsione di accadimento eventuale... "fattispecie"
- Fattispecie astratta, complesso di fatti non realmente accaduti ma descritti ipoteticamente da una norma (es. descrizione di un reato).
- Fattispecie concreta, complesso di fatti realmente accaduti e rispetto ai quali occorre accertare e quali effetti giuridici ne siano derivati...
- Affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell'evento prefigurato nell'enunciato normativo.
Le norme si caratterizzano per il fatto che sono suscettibili di attuazione forzata (coercizione), conseguenza in danno del trasgressore, chiamata "sanzione". Spesso accanto a norme di condotta (dette primarie), il legislatore prevede una risposta o una reazione dell'ordinamento (secondarie) da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. La sanzione può operare in modo diretto, realizzando il risultato che la legge prescrive, oppure indiretto, la legge si avvale di altri mezzi per farla osservare.
Diritto pubblico e diritto privato
Diritto pubblico: disciplina l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici, regola la loro azione interna e di fronte ai privati, ed impone a quest'ultimi il comportamento cui sono tenuti per rispettare la vita associata e il reperimento dei mezzi finanziari. Si articola in costituzionale, penale e amministrativo.
Diritto privato: si limita a disciplinare le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti privati, non affidandone la cura ad organi pubblici, ma lasciando all'iniziativa personale anche l'attuazione delle norme.
Distinzione tra norme cogenti e norme derogabili
- Derogabili: sono quelle la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo degli interessati.
- Inderogabili: contrario ed è imposta dall'ordinamento.
- Suppletive: trovano applicazione solo quando i soggetti privati non hanno provveduto a disciplinare un determinato aspetto della fattispecie.
Fonti
Esistono due tipi di fonti, fonti di produzione e fonti di cognizione. Le prime sono quelle fonti che producono una norma giuridica, tutti quei atti e fatti che producono e sono idonei a produrre diritto, come il Governo; Parlamento; Regioni; Cittadini tramite un referendum; Unione Europea che è di estremo interesse; gli atti sono fonti che si manifestano in esplicazioni dell'attività di un determinato organo o autorità muniti di potere di produrre norme (ex legge del parlamento).
Invece le fonti di cognizione sono documenti e pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo, quando si intendono gli atti (ex Gazzetta Ufficiale). Rispetto a ciascuna fonte, quando si tratti di un atto, si può individuare:
- L'autorità investita del potere di emanarlo.
- Il procedimento formativo dell'atto.
- Il documento normativo.
- I precetti ricavabili dal documento.
Diventa indispensabile regolare il rapporto gerarchico, ossia precisare nel caso in cui due o più fonti diverse stabiliscano regole tra loro contrastanti, quale debba prevalere. La gerarchia delle fonti esprime perciò una regola sulla produzione giuridica, che identifica la norma applicabile in un caso di contrasto tra norme proveniente da fonti diverse. Il codice civile del '42 osservava le fonti mettendo al primo posto le leggi, poi i regolamenti, poi le norme corporative che con la caduta del fascismo hanno perso di efficacia, e all'ultimo gli usi. Dopo la guerra si sono aggiunte altre fonti tra cui la più importante di tutte: La costituzione entra in vigore nel 1948 dopo un periodo particolare, malgrado risalga al '48 è comunque valida per l'attualità.
Con l'entrata in vigore della Costituzione la gerarchia si è modificata: per primi abbiamo i principi definiti supremi o fondamentali da cui discendono i diritti inviolabili dell'uomo Art. 2: "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". Poi abbiamo le disposizioni della Carta costituzionale e delle leggi di rango costituzionale e infine le leggi ordinarie.
Ci sono due camere del Parlamento e da esse esce una legge ordinaria, che però non può modificare una legge costituzionale essendoci una gerarchia che fa sì che affinché una legge sia sostituita occorre che si faccia riferimento ad un organo superiore. Là dove ci fosse una legge in contrasto con una legge costituzionale nasce un controllo costituzionale, in caso di incostituzionalità cesserà la sua efficacia. (ex nunc = da oggi cessa di efficacia, ma rispetto ai rapporti pendenti viene applicata, ex tunc = che cessa la sua applicazione anche per i proventi passati).
Il decreto legge è un prodotto che viene prodotto in una situazione di emergenza, ma che deve essere trasmodato in legge entro i 60 giorni. C’è un Art. 117 che parla del potere di legiferare tra lo Stato e le Regioni, lo Stato ha una priorità esclusiva nei confronti delle regioni, come nelle norme processuali, esistono poi delle materie di legislazione concorrente, in questi casi spetta alle regioni, ma devono informare attività legislativa, ma deve attenersi ai principi fondamentali, in ultimo le regioni possono legiferare in tutti i casi che non sono regolati dallo Stato.
Unione Europea
Art.10: "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Il diritto internazionale, insieme di regole che disciplinano il rapporto tra gli Stati, è un diritto che ha fonte essenzialmente consuetudinaria e fonte pattizia ossia nasce da accordi bilaterali o plurilaterali.
Esistono delle norme che nell'ambito della Comunità Europea si chiamano regolamenti comunitari, si parla di norme direttamente applicabili sul cittadino e si può far prevalere il regolamento comunitario sulla legge ordinaria, le direttive comunitarie non sono applicabili ai cittadini, ma vengono emesse dagli organi preposti alla legislazione al livello europeo destinate agli organi statali, che dovranno attuarla, hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne.
In particolare vi sono i regolamenti comunitari che contengono norme applicabili dai giudici dei singoli Stati membri, come se fossero dello Stato, e abbiamo le direttive comunitarie che invece si rivolgono agli organi legislativi degli Stati membri ed hanno lo scopo di armonizzare le legislazioni interne dei singoli Paesi, non sono immediatamente efficaci nei singoli Stati, ma devono essere attuate mediante l'emanazione di apposite leggi.
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