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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
Dalla disposizione occorre trarre la norma (contenuto di significato della disposizione):
dal significante al significato. Ad una regola normativa possono essere dati diversi
significato, ma è necessario attribuirne uno solo altrimenti si creano degli equivoci. Per
assicurare che tutti arrivino allo stesso significato vengono sanciti dei criteri
interpretativi (o canoni ermeneutici) che devono essere assolutamente rispettati.
“Interpretare la legge” ha due significati distinti:
Individuare il significato di una disposizione normativa
Il risultato finale dell’individuazione del significato di una disposizione normativa
L’interpretazione incontra degli ostacoli poiché:
Il significato che viene attribuito ai vocaboli in ogni contesto va ricavato da
elementi extra-testuali
Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in via
generale ed astratta
Le formulazione delle leggi sono spesso in conflitto tra loro e questi conflitti si
possono superare ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti, a criteri
cronologici o di specialità
Per ogni singolo caso si deve usare la combinazione di disposizioni più adatte;
tra più significati possibili si deve preferire quello conforme alla Costituzione
L’INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA è quella che attribuisce a un documento legislativo
il senso più immediato e intuitivo.
Quando invece alla disposizione si dà un significato diverso da quello che appare
essere proprio, si ha l’INTERPRETAZIONE CORRETTIVA, la quale si distingue in
estensiva e restrittiva.
L’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale enuncia i criteri o canoni
interpretativi affinché le norme giuridiche vengano intese ed applicate in modo
corretto ed uniforme. Se non vengono rispettati i principi dell’art.12 da parte del
giudice, la sentenza contiene un vizio che la rende impugnabile.
ART.12 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE “Interpretazione della
legge”
“¹Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore.
²Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha
riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane
ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello
Stato.”
Il primo comma dell’art.12 fornisce 2 criteri per determinare il senso di una
disposizione normativa.
CRITERIO LETTERALE: l’interprete determina il significato proprio delle parole
secondo la connessione di esse, intendendo la parola nel senso più appropriato
al discorso in cui si colloca.
CRITERIO LOGICO: l’interprete determina il significato della legge deducendo
lo scopo che essa deve perseguire, la sua finalità oggettiva.
L’interprete ricorre al criterio logico solo quando il testo della legge sia ambiguo o
oscuro.
L’interprete completa il processo interpretativo combinando criterio letterale e logico e
dando, così, alla disposizione il corretto senso. Può accadere che l’interpretazione si
riveli ESTENSIVA (il significato della disposizione è più ampio di quello ricavabile con
un criterio letterale) o RESTRITTIVA (il significato della disposizione è più ristretto di
quello ricavabile con un criterio letterale).
Esistono altri due canoni di interpretazione desumibili dalla dottrina e dalla
giurisprudenza:
CRITERIO SISTEMATICO: l’interprete attribuisce alla disposizione un senso
coerente con la disciplina legislativa in cui si colloca.
CRITERIO EVOLUTIVO: l’interpretazione si adegua all’evoluzione delle
esigenze e dei valori politici e sociali del tempo.
Il secondo comma dell’art.12 stabilisce le regole che il giudice deve applicare
qualora non abbia rinvenuto una precisa disposizione applicabile a quel caso concreto.
Se manca una precisa disposizione applicabile al caso concreto, è stato previsto un
meccanismo di auto-integrazione che si articola in 2 regole:
ANALOGIA LEGIS: al caso non regolato si applica la norma prevista per un caso
simile (ad esempio l’argumentum a simili). L’applicazione analogica di una norma
viene giustificata supponendo l’esistenza, oltre alla norma positiva, di 2 norme
generali implicite
Norma generale INCLUSIVA : dispone che a tutti i casi giuridicamente
simili a quello regolato deve essere attribuita la stessa qualificazione
Norma generale ESCLUSIVA : dispone che a tutti i casi diversi da
quello regolato deve essere attribuita una qualificazione opposta
I casi devono essere SIMILI: devono avere elementi comuni ed elementi diversi, la
somiglianza deve però essere rilevante, infatti, si deve trattare di una somiglianza dal
punto di vista della RATIO.
ANALOGIA IURIS: non si cerca una somiglianza o una precisa disposizione ma
si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
L’analogia non è applicabile per le leggi penali né per quelle che fanno eccezione a
regole generali o ad altre leggi, poiché le LEGGI PENALI rispondono all’osservanza del
principio di stretta legalità e le LEGGI SPECIALI possono essere poste solo dal
legislatore avendo, appunto, carattere speciale.
In base al soggetto che svolge l’interpretazione si hanno 3 tipi di interpretazione
secondo la classificazione scolastica:
DOTTRINALE: compiuta a fini conoscitivi, a scopo di studio da parte del
giurista, dello studente, dal docente o dal comune cittadino. Non è formalmente
vincolante per nessuno.
GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE: compiuta dal giudice con i
provvedimenti che emette nell’esercizio delle sue funzioni. Ha la stessa forza e
gli stessi limiti della sentenza che conclude quel giudizio. Vincola con una forza
maggiore quando la sentenza passa in giudicato (art.2909 c.c. “Cosa giudicata”
il passaggio in giudicato ha un’enorme forza e vincola così le parti, i loro eredi o
aventi causa). Non vincola altri giudici che devono decidere su una controversia
analoga e non vincola neanche il giudice in una controversia simile in futuro. Nel
nostro ordinamento il giudice non deve uniformarsi all’interpretazione della
legge fornita da altri giudici anche se l’uniformità dell’interpretazione
giurisprudenziale garantisce la certezza del diritto .
AUTENTICA: fornita dallo stesso autore, infatti proviene dal legislatore che
detta una nuova disposizione per stabilire il significato da attribuire ad una
precedente disposizione che ha suscitato dubbi. Non è sindacabile, è
formalmente vincolante. Ha effetto retroattivo.
Le NORME ECCEZIONALI lo sono in relazione ad un’altra norma REGOLARE.
Applicando una norma eccezionale si disapplica una norma regolare.
STRUTTURA DELLA NORMA ECCEZIONALE: Se A+A1, allora non B
A1 sono i fatti ulteriori presenti nella fattispecie rispetto alla norma regolare.
Non B è la negazione dell’effetto della norma regolare
Una NORMA ECCEZIONALE ha nella fattispecie tutti gli elementi contenuti nella
fattispecie di una norma regolare più un altro elemento e ha come effetto quello di
impedire il prodursi dell’effetto della norma regolare.
Le elencazioni contenute in esse sono dette TASSATIVE poiché solo la legge può
aggiungerli ulteriori elementi.
Le NORME SPECIALI dettano una disciplina più dettagliata per i casi astrattamente
disciplinati.
STRUTTURA DELLA NORMA SPECIALE: Se A+a, allora B+b
A sono i fatti previsti nella fattispecie. a sono i fatti ulteriori previsti nella fattispecie
della norma speciale.
B è l’effetto della norma generale. b è l’insieme degli effetti ulteriori previsti dalla
norma speciale.
Le elencazioni contenute in norme che non hanno il carattere della eccezionalità sono
meri esempi dei casi ai quali la norma dovrà applicarsi, sono elencazioni
ESEMPLIFICATIVE che si oppongono alle elencazioni tassative.
Le norme speciali, se non eccezionali, possono essere applicate per analogia.
ENTI
Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto anche gli enti, dunque posseggono
anche la capacità giuridica.
Gli enti dotati di personalità giuridica sono quelli che godono di un’autonomia
patrimoniale perfetta (hanno un loro patrimonio e rispondono delle loro obbligazioni
solo con questo patrimonio).
Gli enti posseggono anche la capacità di agire.
Gli enti possono agire attraverso persone fisiche (ORGANI) che fanno parte della loro
struttura organizzativa. Gli organi dell’ente si distinguono in ESTERNI e INTERNI, a
seconda che abbiano o meno il potere di rappresentanza dell’ente (il potere di
assumere impegni con terzi in nome o per conto dell’ente).
Il POTERE DI GESTIONE (interno) è il potere di decidere una determinata operazione.
Il POTERE DI RAPPRESENTANZA (esterno) è il potere di porre in essere, in nome e
per conto dell’ente, l’operazione decisa.
Occorre distinguere tra gli ENTI PUBBLICI e gli ENTI PRIVATI.
Negli ENTI PUBBLICI rientrano lo Stato, gli altri ENTI TERRITORIALI e una serie di altri
enti (INPS, INAIL, Banca d’Italia, Croce Rossa Italiana).
Inizialmente gli enti pubblici erano molto più numerosi, ma a partire dagli anni ’90 si è
assistiti al FENOMENO DELLE PRIVATIZZAZIONI con il quale molti enti pubblici sono
stati trasformati in società per azioni.
Tra gli ENTI PRIVATI bisogna distinguere:
ENTI REGISTRATI (le vicende relative l’ente sono annotate in un pubblico
registro, accessibile a chiunque ne faccia richiesta) e ENTI NON REGISTRATI
(sono privi di questo pubblico registro)
ENTI DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA (hanno un’autonomia
patrimoniale perfetta) e ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA (non hanno
un’autonomia patrimoniale perfetta)
ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (danno vita ad un’organizzazione stabile di
più soggetti per l’esercizio di un’attività volta al perseguimento di uno scopo
comune) e ENTI A STRUTTURA ISTITUZIONALE (danno vita ad
un’organizzazione stabile per la gestione di un patrimonio, finalizzata al
perseguimento di scopi altruistici)
ENTI CON FINALITA’ ECONOMICHE (hanno come scopo la ripartizione tra i
partecipanti degli utili conseguiti con l’attività svolta dall’ente stesso) e ENTI
SENZA FINALITA’ ECONOMICHE (non hanno come scopo la ripartizione tra i
partecipanti degli utili o di altri vantaggi conseguiti con l’attività svolta dall’ente
stesso).
Tra gli enti senza finalità economiche c