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INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

Dalla disposizione occorre trarre la norma (contenuto di significato della disposizione):

dal significante al significato. Ad una regola normativa possono essere dati diversi

significato, ma è necessario attribuirne uno solo altrimenti si creano degli equivoci. Per

assicurare che tutti arrivino allo stesso significato vengono sanciti dei criteri

interpretativi (o canoni ermeneutici) che devono essere assolutamente rispettati.

“Interpretare la legge” ha due significati distinti:

Individuare il significato di una disposizione normativa

 Il risultato finale dell’individuazione del significato di una disposizione normativa

L’interpretazione incontra degli ostacoli poiché:

Il significato che viene attribuito ai vocaboli in ogni contesto va ricavato da

 elementi extra-testuali

Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in via

 generale ed astratta

Le formulazione delle leggi sono spesso in conflitto tra loro e questi conflitti si

 possono superare ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti, a criteri

cronologici o di specialità

Per ogni singolo caso si deve usare la combinazione di disposizioni più adatte;

 tra più significati possibili si deve preferire quello conforme alla Costituzione

L’INTERPRETAZIONE DICHIARATIVA è quella che attribuisce a un documento legislativo

il senso più immediato e intuitivo.

Quando invece alla disposizione si dà un significato diverso da quello che appare

essere proprio, si ha l’INTERPRETAZIONE CORRETTIVA, la quale si distingue in

estensiva e restrittiva.

L’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale enuncia i criteri o canoni

interpretativi affinché le norme giuridiche vengano intese ed applicate in modo

corretto ed uniforme. Se non vengono rispettati i principi dell’art.12 da parte del

giudice, la sentenza contiene un vizio che la rende impugnabile.

ART.12 DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE “Interpretazione della

legge”

“¹Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto

palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla

intenzione del legislatore.

²Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha

riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane

ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello

Stato.”

Il primo comma dell’art.12 fornisce 2 criteri per determinare il senso di una

disposizione normativa.

CRITERIO LETTERALE: l’interprete determina il significato proprio delle parole

 secondo la connessione di esse, intendendo la parola nel senso più appropriato

al discorso in cui si colloca.

CRITERIO LOGICO: l’interprete determina il significato della legge deducendo

 lo scopo che essa deve perseguire, la sua finalità oggettiva.

L’interprete ricorre al criterio logico solo quando il testo della legge sia ambiguo o

oscuro.

L’interprete completa il processo interpretativo combinando criterio letterale e logico e

dando, così, alla disposizione il corretto senso. Può accadere che l’interpretazione si

riveli ESTENSIVA (il significato della disposizione è più ampio di quello ricavabile con

un criterio letterale) o RESTRITTIVA (il significato della disposizione è più ristretto di

quello ricavabile con un criterio letterale).

Esistono altri due canoni di interpretazione desumibili dalla dottrina e dalla

giurisprudenza:

CRITERIO SISTEMATICO: l’interprete attribuisce alla disposizione un senso

 coerente con la disciplina legislativa in cui si colloca.

CRITERIO EVOLUTIVO: l’interpretazione si adegua all’evoluzione delle

 esigenze e dei valori politici e sociali del tempo.

Il secondo comma dell’art.12 stabilisce le regole che il giudice deve applicare

qualora non abbia rinvenuto una precisa disposizione applicabile a quel caso concreto.

Se manca una precisa disposizione applicabile al caso concreto, è stato previsto un

meccanismo di auto-integrazione che si articola in 2 regole:

ANALOGIA LEGIS: al caso non regolato si applica la norma prevista per un caso

 simile (ad esempio l’argumentum a simili). L’applicazione analogica di una norma

viene giustificata supponendo l’esistenza, oltre alla norma positiva, di 2 norme

generali implicite

Norma generale INCLUSIVA : dispone che a tutti i casi giuridicamente

 simili a quello regolato deve essere attribuita la stessa qualificazione

Norma generale ESCLUSIVA : dispone che a tutti i casi diversi da

 quello regolato deve essere attribuita una qualificazione opposta

I casi devono essere SIMILI: devono avere elementi comuni ed elementi diversi, la

somiglianza deve però essere rilevante, infatti, si deve trattare di una somiglianza dal

punto di vista della RATIO.

ANALOGIA IURIS: non si cerca una somiglianza o una precisa disposizione ma

 si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.

L’analogia non è applicabile per le leggi penali né per quelle che fanno eccezione a

regole generali o ad altre leggi, poiché le LEGGI PENALI rispondono all’osservanza del

principio di stretta legalità e le LEGGI SPECIALI possono essere poste solo dal

legislatore avendo, appunto, carattere speciale.

In base al soggetto che svolge l’interpretazione si hanno 3 tipi di interpretazione

secondo la classificazione scolastica:

DOTTRINALE: compiuta a fini conoscitivi, a scopo di studio da parte del

 giurista, dello studente, dal docente o dal comune cittadino. Non è formalmente

vincolante per nessuno.

GIURISPRUDENZIALE o GIUDIZIALE: compiuta dal giudice con i

 provvedimenti che emette nell’esercizio delle sue funzioni. Ha la stessa forza e

gli stessi limiti della sentenza che conclude quel giudizio. Vincola con una forza

maggiore quando la sentenza passa in giudicato (art.2909 c.c. “Cosa giudicata”

il passaggio in giudicato ha un’enorme forza e vincola così le parti, i loro eredi o

aventi causa). Non vincola altri giudici che devono decidere su una controversia

analoga e non vincola neanche il giudice in una controversia simile in futuro. Nel

nostro ordinamento il giudice non deve uniformarsi all’interpretazione della

legge fornita da altri giudici anche se l’uniformità dell’interpretazione

giurisprudenziale garantisce la certezza del diritto .

AUTENTICA: fornita dallo stesso autore, infatti proviene dal legislatore che

 detta una nuova disposizione per stabilire il significato da attribuire ad una

precedente disposizione che ha suscitato dubbi. Non è sindacabile, è

formalmente vincolante. Ha effetto retroattivo.

Le NORME ECCEZIONALI lo sono in relazione ad un’altra norma REGOLARE.

Applicando una norma eccezionale si disapplica una norma regolare.

STRUTTURA DELLA NORMA ECCEZIONALE: Se A+A1, allora non B

A1 sono i fatti ulteriori presenti nella fattispecie rispetto alla norma regolare.

Non B è la negazione dell’effetto della norma regolare

Una NORMA ECCEZIONALE ha nella fattispecie tutti gli elementi contenuti nella

fattispecie di una norma regolare più un altro elemento e ha come effetto quello di

impedire il prodursi dell’effetto della norma regolare.

Le elencazioni contenute in esse sono dette TASSATIVE poiché solo la legge può

aggiungerli ulteriori elementi.

Le NORME SPECIALI dettano una disciplina più dettagliata per i casi astrattamente

disciplinati.

STRUTTURA DELLA NORMA SPECIALE: Se A+a, allora B+b

A sono i fatti previsti nella fattispecie. a sono i fatti ulteriori previsti nella fattispecie

della norma speciale.

B è l’effetto della norma generale. b è l’insieme degli effetti ulteriori previsti dalla

norma speciale.

Le elencazioni contenute in norme che non hanno il carattere della eccezionalità sono

meri esempi dei casi ai quali la norma dovrà applicarsi, sono elencazioni

ESEMPLIFICATIVE che si oppongono alle elencazioni tassative.

Le norme speciali, se non eccezionali, possono essere applicate per analogia.

ENTI

Nel nostro ordinamento sono soggetti di diritto anche gli enti, dunque posseggono

anche la capacità giuridica.

Gli enti dotati di personalità giuridica sono quelli che godono di un’autonomia

patrimoniale perfetta (hanno un loro patrimonio e rispondono delle loro obbligazioni

solo con questo patrimonio).

Gli enti posseggono anche la capacità di agire.

Gli enti possono agire attraverso persone fisiche (ORGANI) che fanno parte della loro

struttura organizzativa. Gli organi dell’ente si distinguono in ESTERNI e INTERNI, a

seconda che abbiano o meno il potere di rappresentanza dell’ente (il potere di

assumere impegni con terzi in nome o per conto dell’ente).

Il POTERE DI GESTIONE (interno) è il potere di decidere una determinata operazione.

Il POTERE DI RAPPRESENTANZA (esterno) è il potere di porre in essere, in nome e

per conto dell’ente, l’operazione decisa.

Occorre distinguere tra gli ENTI PUBBLICI e gli ENTI PRIVATI.

Negli ENTI PUBBLICI rientrano lo Stato, gli altri ENTI TERRITORIALI e una serie di altri

enti (INPS, INAIL, Banca d’Italia, Croce Rossa Italiana).

Inizialmente gli enti pubblici erano molto più numerosi, ma a partire dagli anni ’90 si è

assistiti al FENOMENO DELLE PRIVATIZZAZIONI con il quale molti enti pubblici sono

stati trasformati in società per azioni.

Tra gli ENTI PRIVATI bisogna distinguere:

ENTI REGISTRATI (le vicende relative l’ente sono annotate in un pubblico

 registro, accessibile a chiunque ne faccia richiesta) e ENTI NON REGISTRATI

(sono privi di questo pubblico registro)

ENTI DOTATI DI PERSONALITA’ GIURIDICA (hanno un’autonomia

 patrimoniale perfetta) e ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA (non hanno

un’autonomia patrimoniale perfetta)

ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA (danno vita ad un’organizzazione stabile di

 più soggetti per l’esercizio di un’attività volta al perseguimento di uno scopo

comune) e ENTI A STRUTTURA ISTITUZIONALE (danno vita ad

un’organizzazione stabile per la gestione di un patrimonio, finalizzata al

perseguimento di scopi altruistici)

ENTI CON FINALITA’ ECONOMICHE (hanno come scopo la ripartizione tra i

 partecipanti degli utili conseguiti con l’attività svolta dall’ente stesso) e ENTI

SENZA FINALITA’ ECONOMICHE (non hanno come scopo la ripartizione tra i

partecipanti degli utili o di altri vantaggi conseguiti con l’attività svolta dall’ente

stesso).

Tra gli enti senza finalità economiche c

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaqui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.