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L'ordinamento giuridico e le norme giuridiche

L'ordinamento giuridico è composto da un sistema di regole che disciplinano la vita organizzata della collettività. Queste regole sono le norme e vengono definite giuridiche poiché vengono poste in essere da una fonte del diritto, da atti o fatti ai quali la collettività riconosce la forza di produrre regole giuridiche. I fatti che producono le norme giuridiche sono le fonti.

La norma esprime la volontà di un organo investito del potere di elaborare regole che fanno parte dell'ordinamento giuridico. Il significato della norma è il risultato dell'interpretazione giuridica del testo normativo. La legge è l'atto normativo scritto elaborato da organi competenti e secondo la procedura stabilita dalla Costituzione.

La legge e le disposizioni

La legge contiene le norme giuridiche: una legge può contenere una norma, una legge può contenere più norme o una norma è contenuta in più leggi. La legge è una fonte di produzione del diritto che consiste nell'atto che viene approvato dalle camere secondo la Costituzione. La disposizione è l'enunciato legislativo che esprime una norma; una legge è composta da più disposizioni. La norma giuridica è il significato della disposizione.

Il complesso delle norme che compongono l'ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società.

Caratteristiche dell'ordinamento giuridico

L'ordinamento giuridico è caratterizzato dalla completezza (l'insieme delle norme deve essere in grado di risolvere ogni possibile caso, dunque non dovrebbero esserci lacune, in tal caso si applicano le norme generali dell'argumentum a simili e argumentum a contrario) e dalla coerenza (le norme non devono essere in contrasto tra loro e quando ciò accade l'ordinamento predispone criteri per risolvere le antinomie).

Natura delle norme giuridiche

Le norme hanno natura costitutiva poiché non descrivono una realtà a esse esterna, ma sono esse stesse che creano la realtà giuridica. La norma è un enunciato prescrittivo che si articola in un'ipotesi di fatto, al cui verificarsi, la norma ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico. Le norme di condotta o primarie sono traducibili in giudizio ipotetico (SE accade il fatto A, ALLORA consegue l'effetto B).

La norma si struttura come un periodo ipotetico: si compone della previsione di un accadimento futuro ed eventuale e dell'affermazione di una conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi dell'evento prefigurato dall'enunciato normativo. La parte della norma che descrive l'evento futuro ed eventuale che intende regolare è la fattispecie, la conseguenza è l'effetto giuridico.

Struttura norma regolare: Se A, allora B. A è la fattispecie. B è l'effetto. La correlazione logica tra A e B è il rapporto di causalità giuridica. Tutti i fatti riconducibili a una fattispecie assumono rilevanza per il diritto e sono quindi fatti giuridici.

Fattispecie e effetto giuridico

Il sillogismo applicativo: Se A, allora B (premessa maggiore) a è, dunque b (premessa minore). Se si verifica un fatto (a) riconducibile al modello di fatto descritto (A), allora si produce un effetto (b) corrispondente all'effetto disposto (B). A è un modello di fatto. B è un modello di effetto.

La fattispecie può essere concreta (complesso di fatti realmente verificatisi) o astratta (fatto non concretamente accaduto ma descritto ipoteticamente da una norma per indicare quanto deve verificarsi per far produrre una determinata conseguenza giuridica).

La fattispecie può essere:

  • Semplice: composta da un unico fatto (Se A, allora B)
  • Complessa: composta da una pluralità di fatti che comportano l'effetto giuridico solo se si verificano tutti i fatti che la compongono contemporaneamente (Se A+B+C, allora D)
  • Alternativa: (Se A o B o C, allora D)
  • Con formazione progressiva: composta da una serie di fatti che si verificano nel tempo e non tutti contemporaneamente; si possono verificare degli effetti prodromici o preliminari, qualora si siano verificati solo alcuni fatti.

L'effetto giuridico può consistere:

  • Nell'acquisto di un diritto
  • Nell'insorgenza di un obbligazione
  • Nella estinzione o modificazione di un diritto
  • Nell'applicazione di una conseguenza afflittiva

Caratteri della norma giuridica

I caratteri della norma giuridica sono la generalità e l'astrattezza dei suoi precetti. La generalità: la legge non è dettata per singoli individui ma per tutti i consociati o per classi generiche di soggetti. L'astrattezza: la legge non è dettata per specifiche situazioni concrete ma per fattispecie astratte, per situazioni individuate ipoteticamente.

Principi dell'eguaglianza e dell'imparzialità

Il principio dell'eguaglianza (art.3 Cost.) ha due caratteri:

  • Formale: i cittadini sono uguali davanti la legge; dunque la legge viene applicata in modo uguale a tutti, non solo ai cittadini ma anche agli stranieri, almeno, per quanto riguarda i diritti fondamentali della persona
  • Sostanziale: la Repubblica deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che discriminano le condizioni di vita dei singoli

Il principio di imparzialità afferma che i pubblici uffici hanno l'obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza distinzioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.

Tipologie di norme

Le norme si distinguono in:

  • Inderogabili o cogenti: norme la cui applicazione è imposta dall'ordinamento a prescindere dalla volontà dei singoli
  • Derogabili o dispositive: norme la cui applicazione può essere evitata con un accordo degli interessati
  • Suppletive: norme che regolano un rapporto giuridico quando manca la volontà delle parti

Alle norme primarie o di condotta, spesso, il legislatore prevede una risposta o reazione dell'ordinamento, le norme sanzionatorie o secondarie, da far scattare in caso di inosservanza del comportamento prescritto. La difesa dell'ordinamento viene però perseguita anche con misure preventive, di vigilanza, di dissuasione, con norme che si limitano ad affermazioni di principio o che stabiliscono premi e incentivi a favore di soggetti in determinate situazioni.

La sanzione può operare in modo diretto (realizzando il risultato che la legge prescrive) o in modo indiretto (l'ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l'osservanza della norma o per reagire alla sua violazione).

Equità e interpretazione della legge

L'equità è la giustizia del caso concreto, poiché può accadere che l'applicazione di un comando al caso concreto dia luogo a conseguenze che urtano il sentimento di giustizia. Il ricorso all'equità è ammesso solo in casi eccezionali poiché potrebbe ledere il principio della certezza del diritto.

Interpretazione della legge:

Dalla disposizione occorre trarre la norma (contenuto di significato della disposizione): dal significante al significato. Ad una regola normativa possono essere dati diversi significati, ma è necessario attribuirne uno solo altrimenti si creano degli equivoci. Per assicurare che tutti arrivino allo stesso significato vengono sanciti dei criteri interpretativi (o canoni ermeneutici) che devono essere assolutamente rispettati.

“Interpretare la legge” ha due significati distinti:

  • Individuare il significato di una disposizione normativa
  • Il risultato finale dell'individuazione del significato di una disposizione normativa

L'interpretazione incontra degli ostacoli poiché:

  • Il significato che viene attribuito ai vocaboli in ogni contesto va ricavato da elementi extra-testuali
  • Gli enunciati normativi si riferiscono a situazioni ipotetiche e definite in via generale ed astratta
  • Le formulazione delle leggi sono spesso in conflitto tra loro e questi conflitti si possono superare ricorrendo a criteri di gerarchia tra le fonti, a criteri cronologici o di specialità
  • Per ogni singolo caso si deve usare la combinazione di disposizioni più adatte; tra più significati possibili si deve preferire quello conforme alla Costituzione

L'interpretazione dichiarativa è quella che attribuisce a un documento legislativo il senso più immediato e intuitivo. Quando invece alla disposizione si dà un significato diverso da quello che appare essere proprio, si ha l'interpretazione correttiva, la quale si distingue in estensiva e restrittiva.

L'art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale enuncia i criteri o canoni interpretativi affinché le norme giuridiche vengano intese ed applicate in modo corretto ed uniforme. Se non vengono rispettati i principi dell'art.12 da parte del giudice, la sentenza contiene un vizio che la rende impugnabile.

Art. 12 disposizioni sulla legge in generale: Interpretazione della legge

"1Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.2Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbi..."

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martaqui di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Zimatore Attilio.
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