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Introduzione

Norme giuridiche esistono per limitare la libertà (e i problemi che ne derivano) delle persone. Esse sono un comando giuridico con due caratteristiche: generale e astratto. Generale perché non è rivolto a singoli soggetti, astratto perché regolamenta casi ipotetici. Le norme giuridiche sono precostituite ai fatti concreti, e hanno perciò delle conseguenze:

  • Certezza giuridica: consapevolezza dell'effetto giuridico delle proprie azioni;
  • Uguaglianza: la norma si applica a tutti in ugual modo;
  • Ordine: la norma giuridica ordina la società.

Essa ha un contenuto precettivo, cioè un comando (art. 832 e 1321). Non tutte le norme giuridiche hanno un effetto sanzionatorio (art. 315 bis, i figli devono rispettare i genitori, ma non c'è sanzione se non lo fanno).

Ordinamento giuridico

Insieme di norme giuridiche

Istituto giuridico

Insieme di norme coordinate tra di loro che esauriscono un determinato settore del diritto (famiglia, proprietà...). I vari istituti sono in relazione tra di loro (esempio nell'eredità c'è la proprietà).

Fonti del diritto

Atti (parlamentari, di governo), ma anche fatti, che producono diritto. I primi 16 articoli del codice civile sono chiamati preleggi, perché riferiti alle fonti del diritto. Le fonti sono (art. 1): leggi, regolamenti, norme corporative, usi. Mancano costituzione e leggi costituzionali, diritto comunitario, leggi regionali. Le norme corporative sono state abolite nel 1944.

La prima distinzione da fare è tra fonti interne e fonti sovranazionali.

Fonti interne

  • Leggi: costituzione, leggi, regolamenti, usi (abitudini con un contenuto giuridico, costanti nel tempo (art. 8); solo quando la legge fa riferimento all'uso esso ha effetto (art. 892); raccolti dalle camere di commercio, perché essi si formano con gli usi commerciali);
  • Giurisprudenza: insieme delle sentenze, detta fonte informale perché non vincolante (a differenza del diritto anglosassone in cui le sentenze sono vincolanti);
  • Dottrina: l'insieme dei commenti fatti dagli studiosi della giurisprudenza;
  • Equità: giustizia applicata al caso concreto (esempio art. 1371–1374 c.c.).

Fonti sovranazionali

  • Trattato CEE (1957);
  • Trattato sul funzionamento CEE;
  • Carta di Nizza (diritti fondamentali);
  • Regolamenti;
  • Direttive.

L'applicazione della legge (art. 10 c.c.)

L'abrogazione tacita è quella in cui la legge più recente abroga quella più vecchia perché ha un contenuto che entra in contrasto. L'abrogazione espressa è quella in cui la legge posteriore dice esplicitamente di abrogare quella anteriore, o quella a mezzo referendum abrogativo, o l'illegittimità dichiarata.

Quando un giudice deve giudicare un caso, si può trovare davanti a due problemi: lacuna giuridica, cioè la questione non è regolamentata, ma il giudice deve comunque procedere a giudizio (art. 121 c.c.) e quindi ha due alternative:

  • Ricorre ad una legge che risolve un caso simile;
  • Ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il testo della norma non è uguale al caso concreto, cioè il giudice deve interpretare la legge; ha due elementi per l'interpretazione:

  • Significato palese della norma (interpretazione letterale);
  • Intenzioni del legislatore (studiare la preparazione della legge).

Diritto privato

È un concetto non universale ed atemporale. Regolamenta i rapporti tra persone fisiche o giuridiche su questioni familiari (matrimoniali), personali, patrimoniali (contratto, proprietà, responsabilità civile). Esso può anche regolamentare i rapporti tra privati e stato, quando esso agisce da soggetto (affitto di locali pubblici da un privato), oppure se c'è un interesse di stampo privato nel pubblico (aziende pubbliche che mirano al profitto). Per stabilire se applicare il pubblico o il privato bisogna stabilire la natura del rapporto: se esso si realizza con parità giuridica (lo stato non agisce come potere sovrano) è il caso del privato, se c'è una manifestazione del potere sovrano è il caso del pubblico.

Codice civile

È una legge (decreto regio n. 262 del 1942), quindi modificabile; quando un articolo viene abrogato non viene tolto per mantenere l'ordine di numerazione, e quando viene integrato in norme già presenti si usa il bis. Il primo codice moderno è quello francese del 1804; i codici moderni si caratterizzano per:

  • Organicità: affrontare un'area del diritto in modo esauriente;
  • Sistematicità: ogni parte del codice è collegata;
  • Universalità: prima del codice c'erano diverse leggi per diverse aree normative;
  • Uguaglianza.

I codici civili servono per motivi di praticità e certezza giuridica. Il primo codice civile italiano è del 1865, simile a quello francese; parallelamente ad esso, era stato redatto un codice separato per il commercio. Questo fu uno dei motivi, oltre alle ragioni ideologiche, che indusse Mussolini a sostituirlo nel 1942 con uno unificato, che rispettava il principio di uguaglianza caro al fascismo. Il codice attuale si può dunque definire fascista, ma solo temporalmente, perché, già con l'abrogazione delle norme corporative, e successivamente con la miriade di riforme a cui è stato sottoposto, ha perso la sua caratteristica ideologica. Attualmente, esso è descritto come tecnocrate, perché riformato da "tecnici" della materia.

Struttura del codice civile

Il codice civile inizia con le disposizioni sulla legge in generale (preleggi); questi 16 articoli ci fanno capire che la legge scritta è la fonte principale del diritto (statualità del diritto). È diviso in 6 libri, suddivisi a loro volta in titoli, capi, sezioni, articoli e commi.

  • Libro 1° - Della persona e della famiglia: tratta gli istituti matrimonio, adozione, separazione, tutela e filiazione.
  • Libro 2° - Delle successioni: tratta gli istituti di eredità, legittimità e testamento.
  • Libro 3° - Della proprietà: tratta gli istituti di proprietà, diritti reali, beni, frutti, usufrutti, servitù e abitazioni.
  • Libro 4° - Delle obbligazioni (per noi solo compravendita): tratta gli istituti di contratti e fatti illeciti.
  • Libro 5° - Del lavoro (per noi non da studiare): tratta gli istituti di impresa e società.
  • Libro 6° - Della tutela dei diritti: tratta gli istituti di diritti, prescrizione e trascrizione.

Diritto privato e costituzione

Un esempio pratico di come diritto privato e costituzione sono in rapporto fra di loro è dato dall'art. 143 c.c., che tratta dei diritti e doveri dei coniugi. Essi dovrebbero essere fedeli, ma molto spesso non è così. Poniamo come esempio il caso estremo, quello in cui un coniuge abbia una "famiglia parallela", con tanto di figli e abitazione. In questo caso, il coniuge non viola semplicemente l'obbligo di fedeltà, ma lo fa ripetutamente ed in modo aggravato. Per sanzionare questa violazione, la separazione non è sufficiente; il giudice dovrà cioè usare equità nel giudicare il caso ed emettere una sentenza. Esso si appoggerà perciò anche ad altre norme, come l'art. 2043 c.c., che tratta del risarcimento per fatto illecito, anche se non c'è collegamento con la norma della separazione (nessuno dice che l'infedeltà è punita con un risarcimento); in questo caso, il giudice fa una interpretazione costituzionale, si basa cioè su un principio contenuto nell'art. 3 della costituzione, nello specifico quello sulla pari dignità sociale. Questo è un esempio di applicazione del diritto pubblico nel privato.

Rapporti giuridici

Il rapporto giuridico è una relazione tra più soggetti regolamentata dall'ordinamento giuridico. Ogni volta che si pensa ad un rapporto giuridico si deve fare presente che c'è una distinzione tra:

  • Soggetto attivo: soggetto a cui l'ordinamento riconosce una pretesa (potere);
  • Soggetto passivo: soggetto a cui l'ordinamento attribuisce un obbligo verso il soggetto attivo.

Un'altra specifica data dall'ordinamento è la facoltà, in cui non c'è un interesse, a differenza della pretesa, ma la volontà di un soggetto (...un soggetto ha la facoltà di disporre come crede di un oggetto se di sua proprietà...). In diritto privato, la facoltà è sempre riferita ai beni. Altra distinzione è quella tra diritto oggettivo, la norma astratta, e il diritto soggettivo, la norma applicata al caso concreto. Il diritto soggettivo è a sua volta classificabile in più modi:

  • Assoluto: quando la pretesa si può far valere nei confronti di chiunque (proprietà);
  • Relativo: quando la pretesa si può far valere solo nei confronti di determinate persone (matrimonio, contratti);
  • Patrimoniale;
  • Della personalità.

I fatti giuridici

I rapporti giuridici si creano e si estinguono tramite i fatti giuridici, classificati come:

  • Naturali: fatti che si producono senza l'intervento dell'uomo (calamità naturali, nascita, morte);
  • Umani: atto consapevole e volontario, a sua volta distinguibile in lecito o illecito.

Gli atti umani possono essere anche suddivisi in:

  • Negozi ali: manifestazione di volontà per il raggiungimento di uno scopo;
  • Non negoziali: atto consapevole da parte del soggetto, ma con conseguenze non volute (art. 1140 c.c., possesso).

I soggetti

Giuridicamente c'è distinzione tra uomo e persona; la persona è un'astrazione giuridica, cioè la convergenza di diritti e obbligazioni (lo schiavo era un uomo, non era una persona). Una persona, che è anche un uomo, è un soggetto di diritto con capacità giuridica. Nel diritto privato, le persone vengono distinte in:

  • Fisiche: uomini e donne con capacità giuridica, cioè capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi;
  • Giuridiche: enti con diritti, doveri e comportamenti, aventi un patrimonio (inteso come insieme di rapporti giuridici attivi e passivi) staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sottoposto a vicende autonome dirette a realizzare un determinato scopo.

Capacità giuridica delle persone fisiche

Secondo l'art. 1 c.c. (a memoria) si è persone dal momento della nascita, cioè si acquista la capacità giuridica, ma esso non dice nulla su quale sia il momento esatto della nascita; generalmente si considera il primo respiro, in quanto atto naturale, e non il taglio del cordone ombelicale. È importante stabilire se e quando il concepito sia nato perché la legge conferisce una sorta di capacità al concepito, per esempio ricevere l'eredità (art. 320, 462, 643, 784 c.c.); ci sono tre scuole di pensiero sulle capacità del concepito: capacità giuridica imperfetta, protezione dei suoi interessi da parte della legge senza attribuzione di capacità e soggettività giuridica del concepito. Ancora oggi non è chiaro quale sia lo stato giuridico del non-nato. La dichiarazione di nascita è regolata dall'art.30 appendice c.c., stato civile. Ogni persona ha degli attributi della personalità: nome e cognome, sesso, nazionalità, stato civile, patrimonio (insieme di attivi e passivi), domicilio (art. 43 c.c. a memoria) e domicilio speciale (fissato per atti come una locazione distante dal luogo di domicilio abituale, art. 47 c.c.), dimora (residenza temporanea come casa al mare), semplice abitazione (albergo). È importante distinguere domicilio e residenza, perché nella maggior parte dei casi è più importante il domicilio (art. 456, 1182 c.c.), mentre la residenza lo è solo in un caso, quello del matrimonio (art. 94 c.c.).

Morte

La morte naturale è la fine della personalità giuridica del soggetto, corrispondente alla cessazione totale delle attività cerebrali. In caso di scomparsa, possono sorgere problemi giudiziari e patrimoniali riguardanti lo scomparso; il codice civile stabilisce la figura del curatore dello scomparso (art. 48 c.c.), su richiesta degli interessati. Gli eredi subentrano nella gestione dei beni dopo 2 anni dalla scomparsa; in questo lasso di tempo si presume che lo scomparso sia vivo (art. 49 c.c.), trascorso il quale si dichiara l'assenza, che ha l'effetto di immissione nel possesso temporaneo dei beni (art. 50 c.c.), che comporta la possibilità di fruizione e gestione dei beni dello scomparso senza però venderli o ipotecarli. Ciò sarà possibile solo dopo la dichiarazione di morte presunta (art. 58 c.c.), a 10 anni dalla scomparsa, con conseguente apertura della successione. Se, dopo la dichiarazione di morte presunta, la persona ritorna, ridiviene proprietario dei suoi beni o di una quota di denaro corrispondenti ad essi, se non sono più restituibili (art. 66 c.c.).

Capacità di agire

Appartenente ai maggiorenni (art. 2 c.c. a memoria), è l'attitudine del soggetto a porre in essere validamente atti idonei a incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare senza l'interposizione di altri soggetti di diritto. Non va confusa con la capacità giuridica, che è l'idoneità di un soggetto a essere titolare di diritti e doveri. Lo studio della capacità di agire si effettua non tanto sulla capacità stessa, ma sulle sue eccezioni. Esistono numerosi strumenti a protezione degli incapaci, tramite le quali la legge tutela queste eccezioni; essi si trovano nel primo libro del codice civile (famiglia). Lo scopo è tutelare gli interessi dell'incapace da se stesso. Le incapacità si distinguono in:

  • Legali, perché applicate dalla legge: minore età, inabilitazione, interdizione, amministrazione a sostegno;
  • Naturali, quando al momento dell'atto non si è nelle proprie facoltà mentali: incapacità temporanea, infermità mentale (un contratto siglato con un infermo di mente non ancora dichiarato tale è valido? Sì, ma è annullabile (art. 1425 c.c.) nell'interesse dell'incapace).

Un altro metodo di classificazione è tra incapacità:

  • Assolute, che precludono al soggetto la possibilità di concludere qualsiasi contratto o negozio giuridico: minore età, interdizione;
  • Relative, che lasciano al soggetto un limitato raggio di autonomia riguardo l'ordinaria amministrazione: tutte le altre tipologie.

I principali tipi di incapacità sono:

  • Minore età: il minore è assolutamente incapace per legge; esistono però delle categorie di minori che possono compiere alcuni atti, i maggiori di 16 anni e gli emancipati. Essi possono contrarre matrimonio, riconoscere un figlio, firmare contratti di lavoro, avere responsabilità genitoriale;
  • Interdizione: è un decreto giudiziario in base al quale una persona è dichiarata priva della capacità di agire. Per dichiarare una persona interdetta bisogna accertare una abituale infermità mentale, seguita dalla nomina di un tutore; da non confondere con l'interdizione legale, che è una pena accessoria, nel diritto penale, a pene superiori ai 5 anni;
  • Inabilità: meno grav...
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher davidetirello@hotmail.it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Miguez Nunez Rodrigo.
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