vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ORDINAMENTO GIURIDICO
Insieme di norme giuridiche
ISTITUTO GIURIDICO
Insieme di norme coordinate tra di loro che esauriscono un determinato settore del diritto (famiglia, proprietà...). I vari
istituti sono in relazione tra di loro (esempio nell'eredità c'è la proprietà).
FONTI DEL DIRITTO
Atti (parlamentari, di governo), ma anche fatti, che producono diritto. I primi 16 articoli del codice civile sono chiamati
preleggi, perché riferiti alle fonti del diritto.
Le fonti sono (art. 1): leggi, regolamenti, norme corporative, usi. Mancano costituzione e leggi costituzionali, diritto
comunitario, leggi regionali. Le norme corporative sono state abolite nel 1944.
La prima distinzione da fare è tra fonti interne e fonti sovranazionali.
Fonti interne:
• leggi: costituzione, leggi, regolamenti, usi (abitudini con un contenuto giuridico, costanti nel tempo (art. 8); solo
quando la legge fa riferimento all'uso esso ha effetto (art. 892); raccolti dalle camere di commercio, perché essi si formano
con gli usi commerciali);
• giurisprudenza: insieme delle sentenze, detta fonte informale perché non vincolante (a differenza del diritto
anglosassone in cui le sentenze sono vincolanti);
• dottr ina: l'insieme dei commenti fatti dagli studiosi della giurisprudenza;
• equità: giustizia applicata al caso concreto (esempio art. 13711374 c.c.).
Fonti sovranazionali:
• trattato CEE (1957);
• trattato sul funzionamento CEE ;
• carta di Nizza (diritti fondamentali);
• regolamenti;
• direttive.
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE (art. 10 c.c.) 1
L'abrogazione tacita è quella in cui la legge più recente abroga quella più vecchia perché ha un contenuto che entra in
contrasto.
L'abrogazione espressa è quella in cui la legge posteriore dice esplicitamente di abrogare quella anteriore, o quella a mezzo
referendum abrogativo, o l'illegittimità dichiarata.
Quando un giudice deve giudicare un caso, si può trovare davanti a due problemi:
lacuna giuridica , cioè la questione non è regolamentata, ma il giudice deve comunque procedere a giudizio (art. 12
1) c.c.) e quindi ha due alternative:
• ricorre ad una legge che risolve un caso simile
• ricorre ai principi generali dell'ordinamento giuridico
il testo della norma non è uguale al caso concreto, cioè il giudice deve inter pretare la legge ; ha due elementi per
2) l'interpretazione:
• significato palese della norma (interpretazione letterale)
• intenzioni del legislatore (studiare la preparazione della legge)
DIRITTO PRIVATO
E' un concetto non universale ed atemporale. Regolamenta i rapporti tra persone fisiche o giuridiche su questioni familiar i
(matrimoniale), personali, patr imoniali (contratto, propriet à, responsabilità civile). Esso può anche
regolamentare i rapporti tra privati e stato, quando esso agisce da soggetto (affitto di locali pubblici da un privato), oppure se
c'è un interesse di stampo privato nel pubblico (aziende pubbliche che mirano al profitto). Per stabilire se applicare il pubblico
o il privato bisogna stabilire la natura del rapporto: se esso si realizza con parità giuridica (lo stato non agisce come
potere sovrano) è il caso del privato, se c'è una manifestazione del potere sovrano è il caso del pubblico.
CODICE CIVILE
E' una legge (decreto regio n. 262 del 1942), quindi modificabile; quando un articolo viene abrogato non viene tolto per
mantenere l'ordine di numerazione, e quando viene integrato in norme già presenti si usa il bis. Il primo codice moderno è
quello francese del 1804; i codici moderni si caratterizzano per:
• organicità: affrontare un'area del diritto in modo esauriente;
• sistematicit à: ogni parte del codice è collegata;
• universalit à: prima del codice c'erano diverse leggi per diverse aree normative;
• uguaglianza.
I codici civili servono per motivi di praticità e certezza giuridica.
Il primo codice civile italiano è del 1865, simile a quello francese; parallelamente ad esso, era stato redatto un codice separato
per il commercio. Questo fu uno dei motivi, oltre alle ragioni ideologiche, che indusse Mussolini a sostituirlo nel 1942 con uno
unif icato , che rispettava il principio di uguaglianza caro al fascismo. Il codice attuale si può dunque definire fascista, ma
solo temporalmente, perché, già con l'abrogazione delle norme corporative, e successivamente con la miriade di riforme a cui è
stato sottoposto, ha perso la sua caratteristica ideologica. Attualmente, esso è descritto come tecnocrate, perché riformato
da "tecnici" della materia.
STRUTTURA DEL CODICE CIVILE
Il Codice Civile inizia con le disposizioni sulla legge in generale (preleggi); questi 16 articoli ci fanno capire che la
legge scritta è la fonte principale del diritto (statualità del diritto). E' diviso in 6 libri, suddivisi a loro volta in titoli, capi,
sezioni, articoli e commi. 2
Libro 1° Della persona e della famiglia
Tratta gli istituti matrimonio, adozione, separazione, tutela e filiazione.
Libro 2° Delle successioni
Tratta gli istituti di eredità, legittimità e testamento.
Libro 3° Della proprietà
Tratta gli istituti di proprietà, diritti reali, beni, frutti, usufrutti, servitù e abitazioni.
Libro 4° Delle obbligazioni (per noi solo compravendita)
Tratta gli istituti di contratti e fatti illeciti.
Libro 5° Del lavoro (per noi non da studiare)
Tratta gli istituti di impresa e società.
Libro 6° Della tutela dei diritti
Tratta gli istituti di diritti, prescrizione e trascrizione.
DIRITTO PRIVATO E COSTITUZIONE
Un esempio pratico di come diritto privato e costituzione sono in rapporto fra di loro è dato dall'art. 143 c.c., che tratta dei
diritti e doveri dei coniugi. Essi dovrebbero essere fedeli, ma molto spesso non è così. Poniamo come esempio il caso estremo,
quello in cui un coniuge abbia una "famiglia parallela", con tanto di figli e abitazione. In questo caso, il coniuge non viola
semplicemente l'obbligo di fedeltà, ma lo fa ripetutamente ed in modo aggravato. Per sanzionare questa violazione, la
separazione non è sufficiente; il giudice dovrà cioè usare equità nel giudicare il caso ed emettere una sentenza. Esso si
appoggerà perciò anche ad altre norme, come l'art. 2043 c.c., che tratta del risarcimento per fatto illecito, anche se non c'è
collegamento con la norma della separazione (nessuno dice che l'infedeltà è punita con un risarcimento); in questo caso, il
giudice fa una inter pretazione costituzionale , si basa cioè su un principio contenuto nell'art. 3 della costituzione, nello
specifico quello sulla pari dignità sociale. Questo è un esempio di applicazione del diritto pubblico nel privato.
RAPPORTI GIURIDICI
Il rapporto giuridico è una relazione tra più soggetti regolamentata dall'ordinamento giuridico. Ogni volta che si pensa ad un
rapporto giuridico si deve fare presente che c'è una distinzione tra:
• soggetto attivo: soggetto a cui l'ordinamento riconosce una pretesa (potere);
• soggetto passivo: soggetto a cui l'ordinamento attribuisce un obbligo verso il soggetto attivo.
Un'altra specifica data dall'ordinamento è la facoltà, in cui non c'è un interesse, a differenza della pretesa, ma la volontà di
un soggetto (...un soggetto ha la facoltà di disporre come crede di un oggetto se di sua proprietà...). In diritto privato, la
facoltà è sempre riferita ai beni. Altra distinzione è quella tra diritto oggettivo, la norma astratta, e il diritto soggettivo,
la norma applicata al caso concreto. Il diritto soggettivo è a sua volta classificabile in più modi:
• assoluto: quando la pretesa si può far valere nei confronti di chiunque (proprietà);
• relativo: quando la pretesa si può far valere solo nei confronti di determinate persone (matrimonio, contratti);
oppure in:
• patr imoniale;
• della personalit à.
I FATTI GIURIDICI
I rapporti giuridici si creano e si estinguono tramite i fatti giuridici, classificati come:
• naturali: fatti che si producono senza l'intervento dell'uomo (calamità naturali, nascita, morte);
3
• umani: atto consapevole e volontario, a sua volta distinguibile in lecito o illecito.
Gli atti umani possono essere anche suddivisi in:
• negoziali: manifestazione di volontà per il raggiungimento di uno scopo;
• non negoziali : atto consapevole da parte del soggetto, ma con conseguenze non volute.
(art. 1140 c.c., possesso)
I SOGGETTI
Giuridicamente c'è distinzione tra uomo e persona; la persona è un'astrazione giur idica , cioè la convergenza di diritti e
obbligazioni (lo schiavo era un uomo, non era una persona). Una persona, che è anche un uomo, è un soggetto di diritto
con capacità giuridica. Nel diritto privato, le persone vengono distinte in:
• f isiche: uomini e donne con capacità giuridica, cioè capacità di essere soggetti di diritti e di obblighi;
• giuridiche: enti con diritti, doveri e comportamenti, aventi un patr imonio (inteso come insieme di rapporti
giuridici attivi e passivi) staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sottoposto a vicende autonome dirette a
realizzare un determinato scopo.
Capacità giur idica delle persone fisiche
Secondo l’art. 1 c.c. (a memor ia) si è persone dal momento della nascita, cioè si acquista la capacità giuridica, ma esso
non dice nulla su quale sia il momento esatto della nascita; generalmente si considera il primo respiro, in quanto atto
naturale, e non il taglio del cordone ombelicale. E’ importante stabilire se e quando il concepito sia nato perché la legge
conferisce una sorta di capacità al concepito, per esempio ricevere l’eredità (art. 320, 462, 643, 784 c.c.); ci sono tre scuole di
pensiero sulle capacità del concepito: capacità giuridica imperfetta, protezione dei suoi interessi da parte della legge
senza attribuzione di capacità e soggettività giuridica del concepito. Ancora oggi non è chiaro quale sia lo stato
giuridico del nonnato. La dichiarazione di nascita è regolata dall’art.30 appendice c.c., stato civile. Ogni persona ha degli
attr ibuti della personalit à: nome e cognome, sesso, nazionalità, stato civile, patrimonio (insieme di attivi e passivi),
domicilio (art. 43 c.c. a memoria) e domicilio sp